Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
È ammissibile l'atto di impugnazione presentato da persona, identificata dal pubblico ufficiale ricevente, munita di incarico conferito oralmente (nella specie, la Corte ha ritenuto regolarmente presentata la richiesta di riesame avverso la misura cautelare personale, depositata dal sostituto processuale in assenza di una delega formale).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2003, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2003
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1745
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Di CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25382/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IL;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, pronunciata in data 29.4.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato risulta raggiunto da misura cautelare per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.p.R. 309/90. Avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari l'indagato ha presentato istanza di riesame, dichiarata inammissibile dal Tribunale del riesame di Milano, in quanto trasmessa a mezzo fax dal difensore ad un suo sostituto processuale e da questi depositata in assenza di una delega formale.
2. L'indagato ricorre, quindi, avverso l'ordinanza di inammissibilità, lamentando violazione e falsa applicazione di legge, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha errato in quanto "in calce all'atto risulta apposta la sottoscrizione autentica del difensore, avv. Mario Murano" (cfr. pag. 2 del ricorso) e l'atto è stato materialmente depositato dal dott. Pieragostini, su incarico del su indicato legale.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un macroscopico travisamento del fatto processuale, in quanto avrebbe fissato la data di inizio della misura cautelare nel 16.3.2003, mentre dagli atti si desume chiaramente che la notificazione dell'ordinanza è avvenuta in data 16.4.2003 e, pertanto, l'istanza di riesame è stata proposta nel rispetto dei termini.
5. Il ricorso è fondato.
6. In primo luogo deve esser chiarito che il Tribunale di Milano ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato inviato via fax. In conseguenza di tale errore quell'A.G. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, applicando principi codificati da una assai nutrita giurisprudenza di legittimità, che impone, con riguardo ad impugnazioni relative a misure cautelari, forme particolari idonee a garantire la ricezione e l'autenticità della provenienza. In effetti, risulta in atti un documento dattiloscritto, meccanicamente riprodotto su di un foglio trasmesso via fax, su cui, tuttavia, l'avv. Mario Murano risulta aver regolarmente apposto la sua firma autentica. Il ricorso, così formato, risulta, poi, presentato materialmente da tal "Dott. Pieragostini", presso la cancelleria del Tribunale del riesame. L'incaricato del Tribunale che ha ricevuto l'atto ha apposto su di esso un timbro di deposito, annotando nome, cognome ed estremi del documento di identificazione del depositante.
7. La descrizione degli atti contenuti nel fascicolo procedimentale consente di chiarire che la questione sottoposta all'esame di questa corte si risolve, in effetti, nel quesito se sia ammissibile la presentazione di un ricorso da parte di persona identificata, diversa dal difensore sottoscrittore dell'atto, la quale non sia munita di delega scritta.
8. Con riferimento all'impugnazione di una parte privata ad opera di un incaricato la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi, riassumibili nelle seguenti proposizioni: a) l'art. 582 c.p.p. non richiede l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante
(Cass. Sez. Un., n. 8141, 29.5.1992, Caselli, RV. 191180); b) non è causa di inammissibilità la presentazione del ricorso per Cassazione, sottoscritto personalmente dal ricorrente, da parte del difensore non munito di incarico scritto e non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 (Cass. n. 250, 17.1.1997, Sinisi, RV. 206950); c) l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante non è richiesta nel caso in cui l'impugnazione sia presentata personalmente o a mezzo di incaricato, essendo compito del pubblico ufficiale che riceve l'atto attestare la provenienza della dichiarazione (Cass. n. 5045, 23.4.1997, Palmieri, RV. 207649); d) è ammissibile l'incarico orale, quando la relazione fra il sottoscrittore dell'atto ed il suo nuncius sia nota al pubblico ufficiale (Cass. n. 5045, 23.4.1997, Palmieri, RV. 207649; Cass. 23.7.1996, Diotallevi, RV. 206020); e) non può farsi ricadere sulla parte l'inosservanza relativa alla mancata annotazione della fonte dei poteri, che va addebitata all'ufficio ricevente, senza che possa essere attribuito alla parte interessata alcun onere di controllo (Cass. 20.12.1991,Piacenti, RV. 189117; Cass. 14.3.1991, Laenza;
Cass. 14.4.2000, Cannuccia, RV. 215911).
9. Il delineato percorso giurisprudenziale, volto indubbiamente ad un progressivo ampliamento del "favor impugnationis", appare conforme al regime delineato dalla normativa vigente. L'applicazione degli indicati principi impone di rispondere positivamente al quesito sotteso al caso in esame, nel senso che il ricorso in oggetto risulta regolarmente presentato da persona munita di incarico verbale, identificata dal pubblico ufficiale ricevente, le cui omissioni in ordine al controllo della delega non possono ridondare a danno della parte interessata alla presentazione dell'atto.
10. Anche con riferimento al secondo motivo di gravame occorre segnalare che il giudice del merito è incorso in errore. Vi è, infatti, nel fascicolo procedimentale (a fol. 15) una missiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, da cui risulta la trasmissione del verbale di interrogatorio datato il 16.4.2003. Vi è, peraltro, in atti l'ordinanza che dispone la custodia cautelare, che reca l'atto di notifica operata dalla Questura di Roma, Squadra mobile, in data 16.4.2003. Il ricorso risulta presentato, pertanto, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
11. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Milano per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-ter norme att..
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004