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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7191 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7191 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIANA D'AMICO Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'Avv. SALVATORE PELLEGRINO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere già portatore di una menomazione psico-fisica al 22% per diminuzione bilaterale dell'udito e di aver svolto, dal 1990 al 30.04.2024, mansioni di battitore di banco, ha dedotto di aver sviluppato, a causa dello svolgimento di tali mansioni, “rachialgia cervicale, dorsale e lombare, coxartosi bilaterale, spondilodiscoartrosi lombare, gonartrosi bilaterale”, patologia denunciata all' in data 22.04.2024 ma archiviata per assenza di nesso causale tra CP_1
rischio lavorativo e malattia denunciata, giudizio confermato anche in sede di opposizione.
Lamentando l'erroneità del giudizio dell' , il ricorrente ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE
E DICHIARARE che il ricorrente, per la malattia professionale de qua e la conseguente infermità, è portatore di una inabilità permanente nella misura del
24%, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, come risulterà dalla espletanda CTU medico legale, che si chiede in via istruttoria.
Conseguentemente CONDANNARE l' alla erogazione in favore del CP_1
ricorrente della relativa rendita nell'importo di legge, procedendo ad una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dovuto alla diverse menomazioni. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi nella quale dovesse essere riconosciuta una inabilità superiore al 6%, ma inferiore al
16%, si chiede la condanna dell' alla erogazione in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale nei modi e misura di legge”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di CP_1 allegazione e prova in ordine alla presenza del rischio lavorativo e del nesso di causalità.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, fissata per discussione, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di pare ricorrente), la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Come correttamente osservato dall' , non costituendo le patologie descritte CP_1
in ricorso malattia tabellata, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che lo hanno visto impegnato dal 1990 al 2024 e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di battitore di banco e la patologia da cui è affetto.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per l' di provare una CP_1 diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)” mentre diversamente, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (…)” (in questi termini, v. ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020).
Nel caso di specie il ricorrente, portatore di malattia multifattoriale come tale non tabellata, si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni di “battitore di banco” senza indicare le concrete modalità di lavoro che l'avrebbero esposto a particolare rischio e senza offrire elementi per valutare la sussistenza della loro nocività.
Né la prova per testi dedotta in ricorso avrebbe potuto supplire a tale difetto di allegazione, stante l'assoluta genericità dell'unico capitolo ivi articolato (“vero che il Sig. è operaio carrozziere addetto alla battitura, da ultimo Parte_1 presso in Tivoli”). CP_2
Tali carenze probatorie ed a maggior ragione allegatorie comportano l'inammissibilità della CTU medico-legale richiesta da parte ricorrente, atteso che tale strumento non è mezzo di ricerca della prova ma strumento di valutazione tecnica di dati ed elementi già acquisiti al fascicolo, nel caso di specie del tutto insufficienti.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate per motivi di equità, non essendo stato possibile per le ragioni suindicate giungere ad un accertamento nel merito delle ragioni fatte valere dall'istante.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Tivoli, 10/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7191 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIANA D'AMICO Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'Avv. SALVATORE PELLEGRINO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere già portatore di una menomazione psico-fisica al 22% per diminuzione bilaterale dell'udito e di aver svolto, dal 1990 al 30.04.2024, mansioni di battitore di banco, ha dedotto di aver sviluppato, a causa dello svolgimento di tali mansioni, “rachialgia cervicale, dorsale e lombare, coxartosi bilaterale, spondilodiscoartrosi lombare, gonartrosi bilaterale”, patologia denunciata all' in data 22.04.2024 ma archiviata per assenza di nesso causale tra CP_1
rischio lavorativo e malattia denunciata, giudizio confermato anche in sede di opposizione.
Lamentando l'erroneità del giudizio dell' , il ricorrente ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE
E DICHIARARE che il ricorrente, per la malattia professionale de qua e la conseguente infermità, è portatore di una inabilità permanente nella misura del
24%, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, come risulterà dalla espletanda CTU medico legale, che si chiede in via istruttoria.
Conseguentemente CONDANNARE l' alla erogazione in favore del CP_1
ricorrente della relativa rendita nell'importo di legge, procedendo ad una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dovuto alla diverse menomazioni. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi nella quale dovesse essere riconosciuta una inabilità superiore al 6%, ma inferiore al
16%, si chiede la condanna dell' alla erogazione in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale nei modi e misura di legge”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di CP_1 allegazione e prova in ordine alla presenza del rischio lavorativo e del nesso di causalità.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, fissata per discussione, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di pare ricorrente), la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Come correttamente osservato dall' , non costituendo le patologie descritte CP_1
in ricorso malattia tabellata, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che lo hanno visto impegnato dal 1990 al 2024 e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di battitore di banco e la patologia da cui è affetto.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (…), rimanendo la possibilità per l' di provare una CP_1 diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (…)” mentre diversamente, “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (…) e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (…)” (in questi termini, v. ordinanza n. 8947 del 14 maggio 2020).
Nel caso di specie il ricorrente, portatore di malattia multifattoriale come tale non tabellata, si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni di “battitore di banco” senza indicare le concrete modalità di lavoro che l'avrebbero esposto a particolare rischio e senza offrire elementi per valutare la sussistenza della loro nocività.
Né la prova per testi dedotta in ricorso avrebbe potuto supplire a tale difetto di allegazione, stante l'assoluta genericità dell'unico capitolo ivi articolato (“vero che il Sig. è operaio carrozziere addetto alla battitura, da ultimo Parte_1 presso in Tivoli”). CP_2
Tali carenze probatorie ed a maggior ragione allegatorie comportano l'inammissibilità della CTU medico-legale richiesta da parte ricorrente, atteso che tale strumento non è mezzo di ricerca della prova ma strumento di valutazione tecnica di dati ed elementi già acquisiti al fascicolo, nel caso di specie del tutto insufficienti.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate per motivi di equità, non essendo stato possibile per le ragioni suindicate giungere ad un accertamento nel merito delle ragioni fatte valere dall'istante.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Tivoli, 10/12/2025
Il Giudice
RG Busoli