Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA EX art. 281 SEXIES c.p.c
Nella causa civile a n. 1091/2023 R.G., avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. G. GIURGOLA
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
, (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
, (C.F ) Controparte_3 C.F._4
, (c.f. ) Controparte_4 C.F._5
Rappresentati e difesi dall'avv. Duma Stefania
, (C.F. ) CP_5 C.F._6
, (C.F. Controparte_6 C.F._7
Rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Valletta
CONVENUTI
(c.f.: ) Controparte_7 C.F._8
, (C.F. ) Controparte_8 C.F._9
, (C.F.: ) Controparte_9 C.F._10
, (C.F. ) Controparte_10 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI
_____________________________
IN FATTO
L'attore , con scrittura privata del 23.10.1997, acquistò da il Parte_2 Parte_3
terreno agricolo sito in agro di Brindisi, Contrada AN PA (in NCT foglio 163, p.lle 502 e 585).
Inoltre, con scrittura privata del 12.11.1984 (preliminare di vendita), promise di acquistare da
, il quale promise di vendere, il suddetto terreno, che era in comproprietà fra Controparte_8 Parte_3
e . Oggi chiede che, per quanto concerne l'atto di vendita definitivo, venga
[...] Controparte_8
emessa sentenza dichiarativa dell'avvenuto acquisto della proprietà ai fini della trascrizione e per quanto riguarda il preliminare di vendita, chiede ex art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva degli effetti del contratto definitivo di vendita.
Nel corso del giudizio le parti convenute, costituite a mezzo degli avv.ti Valletta e Duma, hanno manifestato la volontà di non opporsi a dette pronunce.
IN DIRITTO
I terreni oggetto di causa erano stati assegnati da ERSAP a (1907) il 23.03.1958. Controparte_2
Il riscatto di detti immobili avvenne ad opera di tutti i coeredi oggi convenuti in data 26.06.2009
(come da documentazione in atti).
Nelle more fra l'assegnazione e il riscatto, dopo la morte dell'assegnatario (1907), Controparte_2
tutti gli eredi con scrittura del 07.04.1967 avevano proceduto a una divisione bonaria dei beni, in virtù della quale i danti causa dell'odierno attore (sia il venditore che il promittente venditore) avrebbero dovuto diventare titolari delle quote di proprietà successivamente vendute e promesse in vendita all'odierno attore.
Si deve tuttavia evidenziare che il suddetto atto di divisione non poteva avere alcuna validità ed efficacia in quanto intervenuto prima che i terreni oggetto di causa fossero riscattati dall'ERSAP e pertanto quando i condividenti della richiamata scrittura privata di divisione non erano ancora comproprietari degli immobili oggetto della divisione.
Lo sarebbero diventati – pro indiviso - in un secondo momento per effetto del riscatto avvenuto in data 26.06.2009 (titolo prodotto in atti). Da quanto innanzi evidenziato emerge che, non essendo mai stato stipulato un valido atto di divisione fra i coeredi degli immobili che erano stati riscattati nei confronti dell'ERSAP, Parte_3
e , i cui eredi sono oggi convenuti, all'atto della vendita e della
[...] Controparte_8
promessa di vendita in favore di , non erano proprietari delle quote dei terreni Parte_2
vendute e promesse, in vendita allo stesso . Parte_2
L'atto di vendita a non domino sicuramente non è privo di validità, ma ha solo effetti obbligatori e cioè obbliga il venditore a non domino ad acquistare la proprietà dell'immobile compravenduto;
da tale evento dipendendo l'efficacia del trasferimento della proprietà in capo all'acquirente.
In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Ord nr. 26833 del 19.09.2023) “in caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale…”.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, si deve concludere che, per quanto concerne la vendita definitiva, può essere emessa la sentenza dichiarativa richiesta dall'attore; per quanto concerne il preliminare di vendita, essendo stato interamente versato il prezzo (come è pacifico fra le parti), deve essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c. che fa luogo del contratto definitivo di vendita, ma con gli effetti obbligatori che sono propri della vendita a non domino.
Quanto alle spese ricorrono ragioni di giustizia per disporne la compensazione fra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciandosi, così decide:
1) Dichiara che con scrittura privata del 23.10.1997 , nato il [...] Parte_3
(C.F. ), ha venduto a , nato il [...] (C.F. C.F._13 Parte_1
), la quota di sua proprietà sul terreno sito in agro di Brindisi in C.da C.F._1
AN PA (censito al NCT di detto Comune al foglio 163, p.lle 502 e 585) e che la suddetta vendita, essendo a non domino, ha effetti obbligatori, in attesa del futuro acquisto della proprietà esclusiva da parte del venditore.
2) Dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in esecuzione del preliminare di vendita stipulato il
12.11.1984 fra , nato il [...] (C.F. ), e Controparte_8 C.F._14 [...]
, nato il [...] (C.F. ), il trasferimento in favore Parte_1 C.F._1
di della quota di proprietà di sul terreno sito in Parte_1 Controparte_8
agro di Brindisi, C.da AN PA (censito al NCT di detto Comune al foglio 163, p.lle 502 e 585); dichiara che detto trasferimento di proprietà, essendo a non domino, ha effetti obbligatori, in attesa del futuro acquisto della proprietà esclusiva da parte del venditore.
3) Dichiara che non ricorrono obblighi di conguaglio fra le parti;
4) Ordina al Conservatore dei RRII di provvedere alle trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
5) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Sentenza letta in pubblica udienza.
Brindisi, 18.03.2025
La Cancelliera Esperta Il Giudice
Dott.ssa Anna Rizzo Dott. Stefano Marzo