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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4076 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Parte_1 C.F._1 via Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sascha Ferrillo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Cacciapuoti, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Calvizzano alla CP_1 C.F._2 via Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sascha Ferrillo che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Cacciapuoti, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.G. n. 4076/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Erice (TP) il 12 luglio 2021e che prima del matrimonio è nato un figlio (nato a [...] l'[...])- chiedevano pronunziarsi la Persona_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del
27 dicembre 2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.14/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
19-12-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito
2 R.G. n. 4076/2024
riportate:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2.I coniugi dichiarano di vivere, attualmente, già separati per esigenze familiari del sig.
[...]
; Pt_1
3. La casa coniugale sita, sita in Villaricca (Na) alla Via Enrico Fermi, 10 sc.U pi.1 int.1, concessa in locazione alla sig.ra , resterà assegnata alla madre, la quale dichiara di CP_1 vivere unitamente al figlio minore.
4.Il sig. dichiara di vivere presso altra abitazione in Erice (TP) alla via Niso n.10; Parte_1
5.Il figlio minore, resta affidato in maniera condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, ma con residenza ovvero domicilio privilegiato presso la madre;
vivrà con quest' ultima. Il padre potrà esercitare il diritto di visita che sarà di seguito indicato.
6 .Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7.Il figlio EL resta collocato prevalentemente presso la dimora Persona_2 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
7a) una volta al mese, dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola, e fino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e, comunque, entro le ore
21:00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7b) il figlio trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
8.Il sig. verserà alla sig.ra in qualità di genitore affidatario Parte_1 CP_1 collocatario, a titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma totale pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9.I coniugi dichiarano che le spese straordinarie (ad esempio: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura 50%, previamente concordate.
3 R.G. n. 4076/2024
10. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, la Sig.ra rinuncia CP_1 all'assegno di mantenimento a proprio favore. Part
11. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
12. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà versato, dunque, alla Parte_1 madre, la sig.ra CP_1
13.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della validità per l'espatrio
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Erice (TP) il 12.07.2021 (atto n.
8, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) tra (nato ad [...] il [...]) Parte_1
e (nata in [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERICE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4 R.G. n. 4076/2024
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4076 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Parte_1 C.F._1 via Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sascha Ferrillo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Cacciapuoti, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Calvizzano alla CP_1 C.F._2 via Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sascha Ferrillo che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Cacciapuoti, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.G. n. 4076/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Erice (TP) il 12 luglio 2021e che prima del matrimonio è nato un figlio (nato a [...] l'[...])- chiedevano pronunziarsi la Persona_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del
27 dicembre 2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.14/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
19-12-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito
2 R.G. n. 4076/2024
riportate:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2.I coniugi dichiarano di vivere, attualmente, già separati per esigenze familiari del sig.
[...]
; Pt_1
3. La casa coniugale sita, sita in Villaricca (Na) alla Via Enrico Fermi, 10 sc.U pi.1 int.1, concessa in locazione alla sig.ra , resterà assegnata alla madre, la quale dichiara di CP_1 vivere unitamente al figlio minore.
4.Il sig. dichiara di vivere presso altra abitazione in Erice (TP) alla via Niso n.10; Parte_1
5.Il figlio minore, resta affidato in maniera condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, ma con residenza ovvero domicilio privilegiato presso la madre;
vivrà con quest' ultima. Il padre potrà esercitare il diritto di visita che sarà di seguito indicato.
6 .Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7.Il figlio EL resta collocato prevalentemente presso la dimora Persona_2 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
7a) una volta al mese, dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola, e fino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e, comunque, entro le ore
21:00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7b) il figlio trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
8.Il sig. verserà alla sig.ra in qualità di genitore affidatario Parte_1 CP_1 collocatario, a titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma totale pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9.I coniugi dichiarano che le spese straordinarie (ad esempio: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura 50%, previamente concordate.
3 R.G. n. 4076/2024
10. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, la Sig.ra rinuncia CP_1 all'assegno di mantenimento a proprio favore. Part
11. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
12. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà versato, dunque, alla Parte_1 madre, la sig.ra CP_1
13.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della validità per l'espatrio
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Erice (TP) il 12.07.2021 (atto n.
8, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) tra (nato ad [...] il [...]) Parte_1
e (nata in [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERICE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4 R.G. n. 4076/2024
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