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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/07/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6740/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6740/2018 promossa da:
nella qualità di F.G.V.S. per la Parte_1
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to
Antonio Passero
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Augusto Stefano Pesapane CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
in qualità di F.G.V.S. per la Campania, con atto di appello Parte_1
ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
al fine di ivi sentir riformare la sentenza nr. 538/2018, emessa CP_1
dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo accoglieva domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellato. L'appellante,
in particolare, lamentava la nullità della sentenza per carenza della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., l'erronea valutazione degli elementi istruttori nonché l'erroneo riconoscimento degli interessi legali.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva al gravame CP_1
chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed acquisito
2 il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo,
giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dalla parte appellata. Difatti, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […] postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo
elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di
nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non
potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla
3 natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque,
un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori
specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ.
17023/2003). Nel caso in esame, l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto dell'appello.
Parimenti, non possono trovare accoglimento le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulate dall'appellato, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le predette contestazioni formulate in maniera del tutto generica.
Tanto premesso, passando all'esame del primo motivo di appello relativo alla assoluta carenza di motivazione, si consideri che, secondo la Suprema Corte,
“Non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso
dia luogo ad una vera e propria violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,
ciò che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, di
motivazione del tutto apparente, di motivazione perplessa od oggettivamente
incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e
sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la
riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità
della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie”
(Cass. civ. n. 12628/2020).
4 Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle ipotesi anzi richiamate, dal momento che il giudice di primo grado motivava, seppur in modo succinto, le ragioni dell'accoglimento della domanda attorea.
Ciò posto, venendo al merito, va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia
per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al
fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da
veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla
regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del
danno. Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di
risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il
sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo,
provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Civ. 19/09/1992, n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto
non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi
secondo le modalità indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n.
3612). Tale particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro
5 provocato da veicolo non identificato vuole solo rafforzare la tutela
sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un
risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al
sistema del cosiddetto nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, giova rilevare che, nella fattispecie in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone, trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo […] è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Pertanto, in tale ipotesi, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris
tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo, la giurisprudenza suole affermare che “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di
responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul
conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la
necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cass. civ.
sent. n. 22844/2024) e che “In tema di investimento causato da auto non
identificata deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente
rimasto non identificato, rispettivamente, ex artt. 2054 c.c. e 140 del d.lgs.
209/05, quando sia emersa prova del nesso di causalità dei danni riportati con
il sinistro, nonché la impossibilità di identificare il mezzo sia stata determinata
dalla necessità di soccorrere il pedone investito ed inoltre non siano emersi
margini di corresponsabilità di quest'ultimo nella dinamica del sinistro” (Trib.
Napoli sez. VI, 25/07/2024, n.7395).
6 Applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che appaiono infondate le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, potendosi, viceversa, alla luce dell'istruttoria espletata, condividere la statuizione di accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure.
Ed infatti, la deposizione del teste escusso in primo grado, che appare coerente e dettagliata, consente di ritenere fornita la prova, incombente sull'attore ex art. 2697 c.c., del fatto storico posto a fondamento dell'azione e dell'impossibilità
incolpevole di identificare il veicolo pirata.
In particolare, è da rilevarsi che, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado, non è ravvisabile alcun elemento che consentisse di riconoscere una colpa (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto;
il teste, infatti, confermando l'assunto del libello introduttivo, dichiarava che “[...] dopo l'impatto ho visto l'uomo anziano a
terra; ho provveduto a soccorrerlo, ho visto lo stesso sanguinare dal capo ed
altre parti. Nel frattempo l'auto investitrice prima rallentava e poi accelerava
facendo perdere le proprie tracce dileguandosi [...] dove è accaduto l'incidente
non vi erano i marciapiedi e l'uomo ferito non poteva evitare l'impatto giacché
è avvenuto da tergo” (cfr. verbale di udienza del 19/12/2012 del giudizio di primo grado). Orbene, tale ricostruzione è da ritenere attendibile in quanto è
plausibile che il teste, tra l'altro infermiere come dallo stesso dichiarato, avesse pensato in primo luogo a prestare soccorso ad una persona anziana che aveva riportato un'importante ferita alla testa e che per tale motivo non pensasse ad annotare il numero di targa dell'auto pirata che, in un primo momento,
comunque aveva simulato una manovra di arresto.
7 Inoltre, la compatibilità delle lesioni con il sinistro è stata confermata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado, le cui considerazioni risultano approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici, e possono essere condivise.
Infine, il reso istruttorio non può essere messo in discussione unicamente dalla mancata indicazione, nella denuncia-querela, del nominativo del teste di cui sopra, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, “In tema di sinistro causato
da veicolo non identificato, così come non è obbligatoria la presentazione della
denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento
aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come
testimoni nel procedimento civile” (Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2018,
n.10545). Pertanto, la suddetta omissione non può essere considerata determinante, ai fini del rigetto della domanda attorea, ponendosi all'interno di un quadro probatorio di per sé idoneo a considerare fondata la pretesa azionata.
Da ultimo, non può trovare accoglimento il motivo d'appello relativo al vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure riconoscendo interessi non esplicitamente richiesti nell'atto introduttivo dall'odierno appellato. Sul
punto si è espressa la Corte di Cassazione statuendo che “Gli interessi sulla
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno
fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in
quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal
ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui
costituiscono, quindi, una necessaria componente;
ne consegue che nella
domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la
8 richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, che il giudice di
merito, anche in sede di giudizio di rinvio, deve attribuire, senza per ciò solo
incorrere nel vizio di ultrapetizione” (Cass. civ. 14/06/2016, n. 12140).
Inoltre, atteso che ai sensi dell'art. 10 c.p.c. “ il valore della causa, ai fini della
competenza, si determina dalla domanda” e che nell'atto di citazione in primo grado l'odierno appellato circoscriveva la domanda di risarcimento dei danni nei limiti del valore di € 20.000,00, non può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di impugnazione relativo all'incompetenza per valore del giudice di primo grado.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi) e tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di F.G.V.S. per la Parte_1
Regione Campania, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
9 - Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellato le spese CP_1
di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.700,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Augusto Stefano Pesapane, dichiaratosi anticipatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 28/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6740/2018 promossa da:
nella qualità di F.G.V.S. per la Parte_1
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to
Antonio Passero
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Augusto Stefano Pesapane CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
in qualità di F.G.V.S. per la Campania, con atto di appello Parte_1
ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
al fine di ivi sentir riformare la sentenza nr. 538/2018, emessa CP_1
dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo accoglieva domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellato. L'appellante,
in particolare, lamentava la nullità della sentenza per carenza della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., l'erronea valutazione degli elementi istruttori nonché l'erroneo riconoscimento degli interessi legali.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva al gravame CP_1
chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed acquisito
2 il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo,
giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dalla parte appellata. Difatti, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […] postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo
elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di
nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non
potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla
3 natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque,
un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori
specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ.
17023/2003). Nel caso in esame, l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto dell'appello.
Parimenti, non possono trovare accoglimento le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulate dall'appellato, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le predette contestazioni formulate in maniera del tutto generica.
Tanto premesso, passando all'esame del primo motivo di appello relativo alla assoluta carenza di motivazione, si consideri che, secondo la Suprema Corte,
“Non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso
dia luogo ad una vera e propria violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,
ciò che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, di
motivazione del tutto apparente, di motivazione perplessa od oggettivamente
incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e
sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la
riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità
della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie”
(Cass. civ. n. 12628/2020).
4 Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle ipotesi anzi richiamate, dal momento che il giudice di primo grado motivava, seppur in modo succinto, le ragioni dell'accoglimento della domanda attorea.
Ciò posto, venendo al merito, va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia
per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al
fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da
veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla
regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del
danno. Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di
risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il
sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo,
provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Civ. 19/09/1992, n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto
non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi
secondo le modalità indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n.
3612). Tale particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro
5 provocato da veicolo non identificato vuole solo rafforzare la tutela
sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un
risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al
sistema del cosiddetto nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, giova rilevare che, nella fattispecie in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone, trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo […] è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Pertanto, in tale ipotesi, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris
tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo, la giurisprudenza suole affermare che “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di
responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul
conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la
necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cass. civ.
sent. n. 22844/2024) e che “In tema di investimento causato da auto non
identificata deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente
rimasto non identificato, rispettivamente, ex artt. 2054 c.c. e 140 del d.lgs.
209/05, quando sia emersa prova del nesso di causalità dei danni riportati con
il sinistro, nonché la impossibilità di identificare il mezzo sia stata determinata
dalla necessità di soccorrere il pedone investito ed inoltre non siano emersi
margini di corresponsabilità di quest'ultimo nella dinamica del sinistro” (Trib.
Napoli sez. VI, 25/07/2024, n.7395).
6 Applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che appaiono infondate le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, potendosi, viceversa, alla luce dell'istruttoria espletata, condividere la statuizione di accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure.
Ed infatti, la deposizione del teste escusso in primo grado, che appare coerente e dettagliata, consente di ritenere fornita la prova, incombente sull'attore ex art. 2697 c.c., del fatto storico posto a fondamento dell'azione e dell'impossibilità
incolpevole di identificare il veicolo pirata.
In particolare, è da rilevarsi che, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado, non è ravvisabile alcun elemento che consentisse di riconoscere una colpa (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto;
il teste, infatti, confermando l'assunto del libello introduttivo, dichiarava che “[...] dopo l'impatto ho visto l'uomo anziano a
terra; ho provveduto a soccorrerlo, ho visto lo stesso sanguinare dal capo ed
altre parti. Nel frattempo l'auto investitrice prima rallentava e poi accelerava
facendo perdere le proprie tracce dileguandosi [...] dove è accaduto l'incidente
non vi erano i marciapiedi e l'uomo ferito non poteva evitare l'impatto giacché
è avvenuto da tergo” (cfr. verbale di udienza del 19/12/2012 del giudizio di primo grado). Orbene, tale ricostruzione è da ritenere attendibile in quanto è
plausibile che il teste, tra l'altro infermiere come dallo stesso dichiarato, avesse pensato in primo luogo a prestare soccorso ad una persona anziana che aveva riportato un'importante ferita alla testa e che per tale motivo non pensasse ad annotare il numero di targa dell'auto pirata che, in un primo momento,
comunque aveva simulato una manovra di arresto.
7 Inoltre, la compatibilità delle lesioni con il sinistro è stata confermata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado, le cui considerazioni risultano approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici, e possono essere condivise.
Infine, il reso istruttorio non può essere messo in discussione unicamente dalla mancata indicazione, nella denuncia-querela, del nominativo del teste di cui sopra, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, “In tema di sinistro causato
da veicolo non identificato, così come non è obbligatoria la presentazione della
denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento
aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come
testimoni nel procedimento civile” (Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2018,
n.10545). Pertanto, la suddetta omissione non può essere considerata determinante, ai fini del rigetto della domanda attorea, ponendosi all'interno di un quadro probatorio di per sé idoneo a considerare fondata la pretesa azionata.
Da ultimo, non può trovare accoglimento il motivo d'appello relativo al vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure riconoscendo interessi non esplicitamente richiesti nell'atto introduttivo dall'odierno appellato. Sul
punto si è espressa la Corte di Cassazione statuendo che “Gli interessi sulla
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno
fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in
quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal
ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui
costituiscono, quindi, una necessaria componente;
ne consegue che nella
domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la
8 richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, che il giudice di
merito, anche in sede di giudizio di rinvio, deve attribuire, senza per ciò solo
incorrere nel vizio di ultrapetizione” (Cass. civ. 14/06/2016, n. 12140).
Inoltre, atteso che ai sensi dell'art. 10 c.p.c. “ il valore della causa, ai fini della
competenza, si determina dalla domanda” e che nell'atto di citazione in primo grado l'odierno appellato circoscriveva la domanda di risarcimento dei danni nei limiti del valore di € 20.000,00, non può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di impugnazione relativo all'incompetenza per valore del giudice di primo grado.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi) e tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di F.G.V.S. per la Parte_1
Regione Campania, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
9 - Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellato le spese CP_1
di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.700,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Augusto Stefano Pesapane, dichiaratosi anticipatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 28/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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