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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1560/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BERGAMASCO CHIARA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
04/07/1975, con l'Avv. RIMINI CARLO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI - affidare i figli ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 Per_2
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
1 amministrazione; - prevedere che il padre tenga con sé i figli accordandosi direttamente con gli stessi, anche tenendo conto dei loro impegni e della loro volontà e comunque, in linea di massima: •
a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, • un pomeriggio/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza paterna e due pomeriggi/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza materna;
• metà delle vacanze natalizie e pasquali e ad anni alterni le altre festività; • due settimane nelle vacanze estive. - Assegnare la casa coniugale, di proprietà del Sig. sita in Tortona, (AL), Piazza Ester Mietta n. 4, con gli arredi che la Pt_1
compongono, alla Sig.ra la quale vi abiterà con i figli sino alla loro indipendenza CP_1
economica; - prevedere che il marito rilasci l'abitazione coniugale portando con sé i propri effetti personali entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
- dare atto che le pertinenze della casa coniugale, ed in particolare la cantina e il box n. 65 rimarranno nella disponibilità del Sig. - Pt_1
dare atto che il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative Pt_1 all'abitazione (spese condominiali, utenze, abbonamenti TV, TARI) sino al momento in cui verrà meno il diritto di assegnazione alla moglie della casa coniugale, nel limite di € 9.000,00 annui;
- dare atto che, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (per
l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, per il trasferimento altrove della moglie conseguente ad una sua scelta, per l'instaurazione da parte della Sig.ra di una CP_1 convivenza nell'abitazione e negli altri casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza) verrà meno
l'obbligo per lo stesso di contribuire alle spese ordinarie relative all'abitazione e la moglie dovrà rilasciare l'immobile nella disponibilità del marito nel termine di sei mesi;
- dare atto che il Sig.
nel momento in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, si impegna a versare alla stessa Pt_1
l'importo di € 50.000,00 a titolo di restituzione di somme prestate dal padre della Sig.ra CP_1 per l'acquisto del box, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto di parte dell'arredo. -
Prevedere che il padre versi alla madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese l'importo di €
1.200,00 per ciascun figlio a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla mensilità relativa al mese di settembre 2025, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2025); - Dare atto che in caso di corsi all'estero (extra UE) della durata di oltre un mese o comunque, in tutte le ipotesi di soggiorno che comportino trasferimento all'estero (extra UE), il padre contribuirà direttamente al mantenimento del figlio versando allo stesso l'intero importo previsto per il suo mantenimento, salvo per i mesi di rientro presso la casa coniugale con la madre. Relativamente all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 ( ) il padre verserà Per_2 Per_1
direttamente un importo sulle carte di credito in uso ai figli in base alle necessità e a quanto richiesto dal programma. Nell'ipotesi di corsi /periodi di soggiorno di oltre un mese dei figli in Paesi dell'UE
2 l'assegno verrà versato direttamente alla madre, la quale provvederà a versare l'assegno percepito,
o comunque quanto necessario, al figlio. - Prevedere che il Sig. si faccia carico del 100% delle Pt_1
spese relative alla scuola superiore privata attualmente frequentata dai figli, compresi retta, libri di testo, cancelleria di inizio anno, buoni pasto, visita d'istruzione; - prevedere che il padre si faccia carico del 100% dei costi relativi all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 ( ); - prevedere che il padre Per_2 Per_1
si faccia interamente carico dei costi per il telefono cellulare e relativo abbonamento dei figli;
- prevedere che il padre si faccia interamente carico delle spese sportive per i figli, che dovranno essere previamente concordate e delle spese mediche straordinarie;
- dare atto che il padre si farà integralmente carico di una vacanza all'anno che i figli effettueranno in autonomia con i propri amici, accordandosi direttamente con gli stessi;
-prevedere che tutte le ulteriori spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria e non disciplinate ai punti precedenti vengano suddivise tra i genitori all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre.
- Dare atto che il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 300.000,00 al momento del deposito Pt_1 delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione a titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi anche basato sul pregresso regime di comunione dei beni, con rinuncia da parte della stessa a percepire un assegno di mantenimento;
la moglie, ricevendo l'importo menzionato, dichiara di non avere più nulla a pretendere, anche sulle azioni intestate al marito della società P.C.A. s.p.a. - Dare atto che l'autovettura BMW, intestata al Sig. ma in uso alla moglie, Pt_1 verrà utilizzata dalla stessa senza previsione di un termine, con l'impegno della Sig.ra CP_1
di farsi carico di tutte le spese relative all'autovettura (tra cui bollo e assicurazione), nonché delle eventuali contravvenzioni. - Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18 luglio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 28 luglio 2007 in Oviglio (AL), optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Milano i figli, ad oggi minorenni, , il 15 maggio 2008 e il 24 dicembre 2009. Per_2 Per_1
Le parti esponevano che il Sig. è dirigente nella PCA s.p.a., una società di brokeraggio che Pt_1
opera nella consulenza assicurativa e riassicurativa ed è titolare di azioni della società stessa. Il Sig. percepisce circa € 53.200,00 netti di stipendio annui, oltre a circa € 20.000,00 di variabile. Lo Pt_1
stesso, inoltre, percepisce utili derivanti da partecipazioni non qualificate;
che la Sig.ra CP_1
è impiegata part-time nella PCA s.p.a e percepisce uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili. Le parti
3 rappresentavano che in ragione di incompatibilità caratteriali venutesi a creare negli ultimi mesi, i coniugi avevano preso la decisione di addivenire a separazione personale e, decorsi i termini stabiliti dalla legge, ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli e Pertanto, tale Per_2 Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Oviglio (AL), in data 28 luglio 2007 (Anno 2007 Parte II Serie
A N. 7);
affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso Per_1 Per_2
la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il padre terrà con sé i figli accordandosi direttamente con gli stessi, anche tenendo conto dei loro impegni e della loro volontà e comunque, in linea di massima: a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, un pomeriggio/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza paterna e due pomeriggi/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza materna;
metà delle vacanze natalizie e pasquali e ad anni alterni le altre festività; due settimane nelle vacanze estive;
4 assegna la casa coniugale, di proprietà del Sig. sita in Tortona, (AL), Piazza Ester Mietta n. 4, Pt_1
con gli arredi che la compongono, alla Sig.ra la quale vi abiterà con i figli sino CP_1
alla loro indipendenza economica;
dà atto che il marito rilascerà l'abitazione coniugale portando con sé i propri effetti personali entro sei mesi dal deposito del ricorso;
dà atto che le pertinenze della casa coniugale, ed in particolare la cantina e il box n. 65 rimarranno nella disponibilità del Sig. Pt_1
dà atto che il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione Pt_1
(spese condominiali, utenze, abbonamenti TV, TARI) sino al momento in cui verrà meno il diritto di assegnazione alla moglie della casa coniugale, nel limite di € 9.000,00 annui;
dà atto che, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (per l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, per il trasferimento altrove della moglie conseguente ad una sua scelta, per l'instaurazione da parte della Sig.ra di CP_1 una convivenza nell'abitazione e negli altri casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza) verrà meno l'obbligo per lo stesso di contribuire alle spese ordinarie relative all'abitazione e la moglie dovrà rilasciare l'immobile nella disponibilità del marito nel termine di sei mesi;
dà atto che il Sig. nel momento in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, si impegnerà a Pt_1 versare alla stessa l'importo di € 50.000,00 a titolo di restituzione di somme prestate dal padre della Sig.ra er l'acquisto del box, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto CP_1 di parte dell'arredo;
dispone che il padre verserà alla madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese l'importo di € 1.200,00 per ciascun figlio a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla mensilità relativa al mese di settembre 2025, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2025);
dispone che, in caso di corsi all'estero (extra UE) della durata di oltre un mese o comunque, in tutte le ipotesi di soggiorno che comportino trasferimento all'estero (extra UE), il padre contribuirà direttamente al mantenimento del figlio versando allo stesso l'intero importo previsto per il suo mantenimento, salvo per i mesi di rientro presso la casa coniugale con la madre. Relativamente all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026
( ) e per l'anno 2026/27 ( il padre verserà direttamente un importo sulle carte Per_2 Per_1 di credito in uso ai figli in base alle necessità e a quanto richiesto dal programma. Nell'ipotesi di corsi /periodi di soggiorno di oltre un mese dei figli in Paesi dell'UE l'assegno verrà versato
5 direttamente alla madre, la quale provvederà a versare l'assegno percepito, o comunque quanto necessario, al figlio;
dispone che il Sig. si farà carico del 100% delle spese relative alla scuola superiore privata Pt_1
attualmente frequentata dai figli, compresi retta, libri di testo, cancelleria di inizio anno, buoni pasto, visita d'istruzione;
dispone che il padre si farà carico del 100% dei costi relativi all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 Per_2
( ; Per_1
dispone che il padre si farà interamente carico dei costi per il telefono cellulare e relativo abbonamento dei figli;
dispone che il padre si farà interamente carico delle spese sportive per i figli, che dovranno essere previamente concordate e delle spese mediche straordinarie;
dà atto che il padre si farà integralmente carico di una vacanza all'anno che i figli effettueranno in autonomia con i propri amici, accordandosi direttamente con gli stessi;
dispone che tutte le ulteriori spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria e non disciplinate ai punti precedenti verranno suddivise tra i genitori all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre;
dà atto che il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 300.000,00 al momento del deposito delle Pt_1 note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione a titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi anche basato sul pregresso regime di comunione dei beni, con rinuncia da parte della stessa a percepire un assegno di mantenimento;
la moglie, ricevendo l'importo menzionato, dichiara di non avere più nulla a pretendere, anche sulle azioni intestate al marito della società P.C.A. s.p.a.;
dà atto che l'autovettura BMW, intestata al Sig. ma in uso alla moglie, verrà utilizzata dalla Pt_1 stessa senza previsione di un termine, con l'impegno della Sig.ra di farsi carico di CP_1 tutte le spese relative all'autovettura (tra cui bollo e assicurazione), nonché delle eventuali contravvenzioni.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 1560/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BERGAMASCO CHIARA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
04/07/1975, con l'Avv. RIMINI CARLO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI - affidare i figli ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 Per_2
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
1 amministrazione; - prevedere che il padre tenga con sé i figli accordandosi direttamente con gli stessi, anche tenendo conto dei loro impegni e della loro volontà e comunque, in linea di massima: •
a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, • un pomeriggio/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza paterna e due pomeriggi/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza materna;
• metà delle vacanze natalizie e pasquali e ad anni alterni le altre festività; • due settimane nelle vacanze estive. - Assegnare la casa coniugale, di proprietà del Sig. sita in Tortona, (AL), Piazza Ester Mietta n. 4, con gli arredi che la Pt_1
compongono, alla Sig.ra la quale vi abiterà con i figli sino alla loro indipendenza CP_1
economica; - prevedere che il marito rilasci l'abitazione coniugale portando con sé i propri effetti personali entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
- dare atto che le pertinenze della casa coniugale, ed in particolare la cantina e il box n. 65 rimarranno nella disponibilità del Sig. - Pt_1
dare atto che il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative Pt_1 all'abitazione (spese condominiali, utenze, abbonamenti TV, TARI) sino al momento in cui verrà meno il diritto di assegnazione alla moglie della casa coniugale, nel limite di € 9.000,00 annui;
- dare atto che, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (per
l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, per il trasferimento altrove della moglie conseguente ad una sua scelta, per l'instaurazione da parte della Sig.ra di una CP_1 convivenza nell'abitazione e negli altri casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza) verrà meno
l'obbligo per lo stesso di contribuire alle spese ordinarie relative all'abitazione e la moglie dovrà rilasciare l'immobile nella disponibilità del marito nel termine di sei mesi;
- dare atto che il Sig.
nel momento in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, si impegna a versare alla stessa Pt_1
l'importo di € 50.000,00 a titolo di restituzione di somme prestate dal padre della Sig.ra CP_1 per l'acquisto del box, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto di parte dell'arredo. -
Prevedere che il padre versi alla madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese l'importo di €
1.200,00 per ciascun figlio a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla mensilità relativa al mese di settembre 2025, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2025); - Dare atto che in caso di corsi all'estero (extra UE) della durata di oltre un mese o comunque, in tutte le ipotesi di soggiorno che comportino trasferimento all'estero (extra UE), il padre contribuirà direttamente al mantenimento del figlio versando allo stesso l'intero importo previsto per il suo mantenimento, salvo per i mesi di rientro presso la casa coniugale con la madre. Relativamente all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 ( ) il padre verserà Per_2 Per_1
direttamente un importo sulle carte di credito in uso ai figli in base alle necessità e a quanto richiesto dal programma. Nell'ipotesi di corsi /periodi di soggiorno di oltre un mese dei figli in Paesi dell'UE
2 l'assegno verrà versato direttamente alla madre, la quale provvederà a versare l'assegno percepito,
o comunque quanto necessario, al figlio. - Prevedere che il Sig. si faccia carico del 100% delle Pt_1
spese relative alla scuola superiore privata attualmente frequentata dai figli, compresi retta, libri di testo, cancelleria di inizio anno, buoni pasto, visita d'istruzione; - prevedere che il padre si faccia carico del 100% dei costi relativi all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 ( ); - prevedere che il padre Per_2 Per_1
si faccia interamente carico dei costi per il telefono cellulare e relativo abbonamento dei figli;
- prevedere che il padre si faccia interamente carico delle spese sportive per i figli, che dovranno essere previamente concordate e delle spese mediche straordinarie;
- dare atto che il padre si farà integralmente carico di una vacanza all'anno che i figli effettueranno in autonomia con i propri amici, accordandosi direttamente con gli stessi;
-prevedere che tutte le ulteriori spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria e non disciplinate ai punti precedenti vengano suddivise tra i genitori all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre.
- Dare atto che il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 300.000,00 al momento del deposito Pt_1 delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione a titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi anche basato sul pregresso regime di comunione dei beni, con rinuncia da parte della stessa a percepire un assegno di mantenimento;
la moglie, ricevendo l'importo menzionato, dichiara di non avere più nulla a pretendere, anche sulle azioni intestate al marito della società P.C.A. s.p.a. - Dare atto che l'autovettura BMW, intestata al Sig. ma in uso alla moglie, Pt_1 verrà utilizzata dalla stessa senza previsione di un termine, con l'impegno della Sig.ra CP_1
di farsi carico di tutte le spese relative all'autovettura (tra cui bollo e assicurazione), nonché delle eventuali contravvenzioni. - Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18 luglio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 28 luglio 2007 in Oviglio (AL), optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Milano i figli, ad oggi minorenni, , il 15 maggio 2008 e il 24 dicembre 2009. Per_2 Per_1
Le parti esponevano che il Sig. è dirigente nella PCA s.p.a., una società di brokeraggio che Pt_1
opera nella consulenza assicurativa e riassicurativa ed è titolare di azioni della società stessa. Il Sig. percepisce circa € 53.200,00 netti di stipendio annui, oltre a circa € 20.000,00 di variabile. Lo Pt_1
stesso, inoltre, percepisce utili derivanti da partecipazioni non qualificate;
che la Sig.ra CP_1
è impiegata part-time nella PCA s.p.a e percepisce uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili. Le parti
3 rappresentavano che in ragione di incompatibilità caratteriali venutesi a creare negli ultimi mesi, i coniugi avevano preso la decisione di addivenire a separazione personale e, decorsi i termini stabiliti dalla legge, ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli e Pertanto, tale Per_2 Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Oviglio (AL), in data 28 luglio 2007 (Anno 2007 Parte II Serie
A N. 7);
affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso Per_1 Per_2
la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il padre terrà con sé i figli accordandosi direttamente con gli stessi, anche tenendo conto dei loro impegni e della loro volontà e comunque, in linea di massima: a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, un pomeriggio/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza paterna e due pomeriggi/sera nella settimana che si conclude con il week-end di competenza materna;
metà delle vacanze natalizie e pasquali e ad anni alterni le altre festività; due settimane nelle vacanze estive;
4 assegna la casa coniugale, di proprietà del Sig. sita in Tortona, (AL), Piazza Ester Mietta n. 4, Pt_1
con gli arredi che la compongono, alla Sig.ra la quale vi abiterà con i figli sino CP_1
alla loro indipendenza economica;
dà atto che il marito rilascerà l'abitazione coniugale portando con sé i propri effetti personali entro sei mesi dal deposito del ricorso;
dà atto che le pertinenze della casa coniugale, ed in particolare la cantina e il box n. 65 rimarranno nella disponibilità del Sig. Pt_1
dà atto che il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione Pt_1
(spese condominiali, utenze, abbonamenti TV, TARI) sino al momento in cui verrà meno il diritto di assegnazione alla moglie della casa coniugale, nel limite di € 9.000,00 annui;
dà atto che, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (per l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, per il trasferimento altrove della moglie conseguente ad una sua scelta, per l'instaurazione da parte della Sig.ra di CP_1 una convivenza nell'abitazione e negli altri casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza) verrà meno l'obbligo per lo stesso di contribuire alle spese ordinarie relative all'abitazione e la moglie dovrà rilasciare l'immobile nella disponibilità del marito nel termine di sei mesi;
dà atto che il Sig. nel momento in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, si impegnerà a Pt_1 versare alla stessa l'importo di € 50.000,00 a titolo di restituzione di somme prestate dal padre della Sig.ra er l'acquisto del box, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto CP_1 di parte dell'arredo;
dispone che il padre verserà alla madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese l'importo di € 1.200,00 per ciascun figlio a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla mensilità relativa al mese di settembre 2025, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2025);
dispone che, in caso di corsi all'estero (extra UE) della durata di oltre un mese o comunque, in tutte le ipotesi di soggiorno che comportino trasferimento all'estero (extra UE), il padre contribuirà direttamente al mantenimento del figlio versando allo stesso l'intero importo previsto per il suo mantenimento, salvo per i mesi di rientro presso la casa coniugale con la madre. Relativamente all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026
( ) e per l'anno 2026/27 ( il padre verserà direttamente un importo sulle carte Per_2 Per_1 di credito in uso ai figli in base alle necessità e a quanto richiesto dal programma. Nell'ipotesi di corsi /periodi di soggiorno di oltre un mese dei figli in Paesi dell'UE l'assegno verrà versato
5 direttamente alla madre, la quale provvederà a versare l'assegno percepito, o comunque quanto necessario, al figlio;
dispone che il Sig. si farà carico del 100% delle spese relative alla scuola superiore privata Pt_1
attualmente frequentata dai figli, compresi retta, libri di testo, cancelleria di inizio anno, buoni pasto, visita d'istruzione;
dispone che il padre si farà carico del 100% dei costi relativi all'anno di studio all'estero che i figli hanno in progetto di effettuare per l'anno 2025/2026 ( ) e per l'anno 2026/27 Per_2
( ; Per_1
dispone che il padre si farà interamente carico dei costi per il telefono cellulare e relativo abbonamento dei figli;
dispone che il padre si farà interamente carico delle spese sportive per i figli, che dovranno essere previamente concordate e delle spese mediche straordinarie;
dà atto che il padre si farà integralmente carico di una vacanza all'anno che i figli effettueranno in autonomia con i propri amici, accordandosi direttamente con gli stessi;
dispone che tutte le ulteriori spese straordinarie come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria e non disciplinate ai punti precedenti verranno suddivise tra i genitori all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre;
dà atto che il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 300.000,00 al momento del deposito delle Pt_1 note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione a titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi anche basato sul pregresso regime di comunione dei beni, con rinuncia da parte della stessa a percepire un assegno di mantenimento;
la moglie, ricevendo l'importo menzionato, dichiara di non avere più nulla a pretendere, anche sulle azioni intestate al marito della società P.C.A. s.p.a.;
dà atto che l'autovettura BMW, intestata al Sig. ma in uso alla moglie, verrà utilizzata dalla Pt_1 stessa senza previsione di un termine, con l'impegno della Sig.ra di farsi carico di CP_1 tutte le spese relative all'autovettura (tra cui bollo e assicurazione), nonché delle eventuali contravvenzioni.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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