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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 200051/2011 sub 4 e sub 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
La Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visti i ricorsi depositati dall'amministratrice di sostegno in data 22.07.2025; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione", coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
rilevato che l'attività professionale deve essere liquidata ai sensi dell'art. 379 cod..civ. (cass. n. 6197/21); viste le numerose e contraddittorie pronunce delle Commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratrice di sostegno Avv. GRAZIELLA MARMO - per l'attività svolta fino al decesso del beneficiario (il 04.03.2023) - la somma di Persona_1 Euro 4.000,00= oltre accessori se ed in quanto dovuti, da porsi a carico dell'eredità. Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c. Così provveduto, 29/08/2025 La Giudice tutelare Dott.ssa Roberta Cinosuro
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
La Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visti i ricorsi depositati dall'amministratrice di sostegno in data 22.07.2025; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione", coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
rilevato che l'attività professionale deve essere liquidata ai sensi dell'art. 379 cod..civ. (cass. n. 6197/21); viste le numerose e contraddittorie pronunce delle Commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratrice di sostegno Avv. GRAZIELLA MARMO - per l'attività svolta fino al decesso del beneficiario (il 04.03.2023) - la somma di Persona_1 Euro 4.000,00= oltre accessori se ed in quanto dovuti, da porsi a carico dell'eredità. Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c. Così provveduto, 29/08/2025 La Giudice tutelare Dott.ssa Roberta Cinosuro