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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1119/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Velletri, Viale Salvo Parte_1
D'Acquisto, n. 8/2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Marchetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTRICE contro
elettivamente domiciliata in Tivoli, via Acquaregna, n. 1/15, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Enrica Cipolletti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità della medesima per errata diagnosi, con richiesta di risarcimento del danno subito per l'importo di Euro 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 deducendo l'incompletezza del contraddittorio, per la mancata citazione da parte dell'attrice dell'impresa assicuratrice dell'ente ospedaliero, l'insussistenza della dedotta 2
responsabilità per errata diagnosi, la non configurabilità di effetti pregiudizievoli derivanti da eventuali ritardi nella diagnosi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere disattesa la prospettazione di parte convenuta in relazione all'incompletezza del contraddittorio, non potendo ritenersi contraddittore necessario l'impresa assicuratrice dell'ente ospedaliero convenuto. A tal riguardo, l'ente ospedaliero convenuto ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 24 del 2017, disposizione evidentemente non applicabile al presente giudizio di merito, in quanto facente riferimento esclusivamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva. Inoltre, non risulta praticabile interpretazione analogica dell'indicata disposizione in relazione al giudizio di merito avente ad oggetto domanda risarcitoria spiegata dal paziente nei confronti della struttura ospedaliera, risultando la disciplina richiamata dettata per le finalità conciliative e di pronto accertamento tipiche del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, la domanda risarcitoria articolata da parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata. In particolare, ha evidenziato l'attrice di aver subito ritardo nella diagnosi di neoplasia mammaria destra infiltrante, in quanto, sottoposta a visita dal Dott. in Persona_1 data 07.06.2012, presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, lo specialista radiologo, a fronte di un precedente esame ecografico e mammografico, nonché dell'esame ecografico integrato con particolari mammografici dal medesimo effettuato, ha indicato alla paziente lo svolgimento di successivo controllo a distanza di otto mesi, in luogo dei necessari immediati esami strumentali di secondo livello. In relazione alla verifica della correttezza dell'operato del sanitario e al riscontro dei danni derivanti in capo all'attrice, deve essere richiamata la consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta con metodo e rigore scientifico, condotta con puntuale analisi della documentazione allegata e inerente al caso clinico, pertanto integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. Con riguardo alla correttezza dell'operato del sanitario, è emerso un comportamento ispirato a negligenza e imprudenza, connotato da grave sottovalutazione dei referti esaminati e delle risultanze dai medesimi emergenti. 3
Infatti, è stato puntualmente indicato che “dall'esame della documentazione agli atti emerge come il dott. a fronte di un precedente esame ecografico e Per_1 mammografico, di cui il professionista afferma di averne preso visione, che lasciavano dubbi per la presenza di un'alterazione strutturale della ghiandola mammaria destra
[…] e che, in ambedue i casi, rimandavano ad ulteriori accertamenti ed a fronte dell'esame ecografico, integrato con particolari mammografici, dal sanitario stesso effettuati, abbia ritenuto di poter tranquillizzare la paziente consigliando un controllo non propriamente ravvicinato, ma a distanza di otto mesi, piuttosto che consigliare alla stessa di portare in visione gli accertamenti eseguiti al proprio medico curante, per una successiva ed ulteriore valutazione da parte dello specialistica di riferimento con eventuali accertamenti strumentali di secondo livello, come una condotta diligente e prudente avrebbe dovuto ispirare. Emerge, dunque, un comportamento negligente ed imprudente da parte del medico che praticava l'ecografia e l'approfondimento mammografico in data 07.06.2012. Per di più, dalla rilettura delle immagini […], emerge come dalle mammografie eseguite, in data 23.05.2012 e 07.06.2012, si evidenziasse un'immagine riferibile ad alterazione eteroformativa situata all'unione dei due quadranti superiori, ovvero proprio in corrispondenza della tumefazione palpabile a livello della regione mammaria destra […]. Nel caso in discussione alla paziente non veniva consigliato completamento diagnostico con visita da parte dello specialista senologo a cui era doveroso consegnare il tutto per una corretta valutazione ed integrazione dei dati clinico strumentali, sino a quel punto raccolti e per un eventuale approfondimento strumentale
[…]. Emerge un comportamento negligente da parte del radiologo per non aver dato il giusto rilievo alla nota alterazione di densità parenchimale della mammella di destra, riconducibile in ogni caso ad una eteroformazione mammaria e per questo meritevole di approfondimento diagnostico con accertamenti strumentali di secondo livello: comportamento che ha ritardato il giusto approccio diagnostico alla patologia neoplastica” (cfr. C.T.U. pagg. 25 e 26). Tuttavia, dalla storia clinica della paziente, è emerso che la stessa non ha atteso gli otto mesi prescritti, ma, su consiglio del proprio medico curante, si è sottoposta a risonanza magnetica in data 05.09.2012, cui è seguito esame bioptico in data 08.10.2012, che ha consentito l'esatta diagnosi della patologia oncologica. Conseguentemente, l'attrice è stata sottoposta alle cure adeguate alla patologia riscontrata, risultando “possibile, dunque, affermare che la paziente sia stata sottoposta al protocollo diagnostico terapeutico che, ormai standardizzato, viene attuato nelle neoplasie della mammella, adeguandolo caso per caso allo Stadio in cui trovasi la neoplasia. Nel nostro caso, il trattamento terapeutico ha previsto: cicli di chemioterapia, mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare, radioterapia, assunzione di 4
farmaci ormonali per tumore risultato positivo ai recettori ormonali” (cfr. C.T.U. pagg. 27 e 28). Alla luce del percorso terapeutico della paziente, è dunque risultato che l'errore medico ha determinato un ritardo della diagnosi tumorale di circa tre mesi, dovendo conseguentemente esaminarsi le conseguenze pregiudizievoli allo stesso riconducibili, in quanto conseguenze immediate e dirette. In relazione al trattamento chirurgico per la patologia riscontrata, è stato indicato che
“la paziente sarebbe stata in ogni caso sottoposta ad intervento di Mastectomia Radicale destra ovvero ad un intervento di asportazione totale della ghiandola mammaria e ricostruzione immediata della mammella con protesi anatomica, espansibile, in posizione sottomuscolare. Nel caso in discussione, infatti, non poteva essere intrapreso un trattamento chirurgico conservativo ovvero una quadrantectomia, come si procede, inizialmente, in caso di neoplasia localizzata ad uno dei quattro quadranti in cui viene suddivisa la mammella ma era necessaria una mastectomia radicale con linfectomia ascellare omolaterale in quanto la neoplasia era multifocale, di discrete dimensioni, situata al limite del quadrante superiore esterno con quello superiore interno. Andava, ancora, asportata l'intera ghiandola mammaria al fine di ridurre la possibilità di recidive locali a causa di una verosimile diffusione ematica e/o linfatica delle cellule neoplastiche. A nostro parere è possibile, pertanto, affermare che una diagnosi di neoplasia maligna, effettuata tre mesi prima, non avrebbe impedito un intervento chirurgico così demolitivo della mammella di destra in quanto, per i motivi su esposti, non sarebbe stata ritenuta opportuna una chirurgia conservativa ovvero una semplice quadrantectomia. Di conseguenza si ritiene che alla periziata non sia derivato un danno alla funzione estetica dovuto alla radicalizzazione dell'intervento chirurgico” (cfr. C.T.U. pagg. 28 e 29). In relazione alle riscontrate metastasi dei linfonodi ascellari, è risultato che “all'epoca del giugno 2012 non potesse essere messo in evidenza un interessamento neoplastico linfonodale ascellare, neppure con un approfondimento diagnostico (RM), tenuto conto anche del referto di RM effettuata nel settembre 2012 […]. Tenuto conto, poi, che il processo di trasformazione di un tessuto sano in tessuto tumorale è graduale e può verificarsi nell'arco di qualche anno, rilevato l'elevato Indice di Aggressività insito nella neoplasia stessa accertata, viste le dimensioni della neoplasia mammaria al momento della diagnosi, considerato il reperto radiografico di infiltrazione vascolare, si ritiene che la neoplasia, in loco e metastatica, al momento della diagnosi di certezza si trovasse in uno stadio sovrapponibile a quello di tre mesi prima. In ultima analisi, dalla documentazione agli atti, tenuto conto della letteratura scientifica, si ritiene di poter affermare che la condotta terapeutica (chirurgica, 5
chemioterapia, radiante ed ormonale) sarebbe stata la stessa se la diagnosi fosse stata fatta tre mesi prima. Sulla base dei risultati degli esami diagnostici e della natura del processo patologico, riteniamo, inoltre, che anche il decorso e l'esito della malattia neoplastica non sia stato modificato dal ritardo diagnostico” (cfr. C.T.U. pagg. 29 e 30). Anche in relazione al quadro psicologico della paziente è emersa la non incidenza del ritardo nella diagnosi della patologia, in quanto “si precisa come la perizianda abbia riferito, in corso di operazioni peritali, di soffrire di sindrome depressiva sin dall'età di 23 anni circa, quando, a seguito del primo parto, la patologia insorgeva senza mai regredire. È, inoltre, possibile affermare che detta condizione psichiatrica sia intrinseca alla consapevolezza di avere una malattia neoplastica, realtà che prescinde dal timing diagnostico. Si osserva, inoltre, come la documentazione agli atti sia priva di qualsiasi riferimento clinico di ricorso a trattamenti psicoterapici o psicofarmacologici per forme di disagio psichico derivate dal fatto per cui è causa” (cfr. C.T.U. pag. 30). Conseguentemente, risulta coerente e condivisibile l'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per cui “riteniamo che alla Sig. , per i fatti di cui è Parte_1 causa, non sia derivata alcuna menomazione all'integrità psico fisica e di conseguenza alcuna invalidità” (cfr. C.T.U. pag. 30). Pertanto, non potendosi riscontrare un effetto pregiudizievole causalmente collegato con il ritardo nella diagnosi di patologia tumorale della paziente, la domanda risarcitoria articolata deve essere rigettata. Neppure risulta possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno morale ed esistenziale allegato. Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata dalla controparte (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662). Invece, nel caso di specie, nel ritardo di tre mesi nella diagnosi di patologia oncologica, non risulta ravvisabile neppure la sussistenza del danno morale o esistenziale allegato dall'attrice.
Sussistono adeguati motivi per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione della riscontrata negligenza e imprudenza da parte del medico della struttura convenuta, nonché della mancata produzione di danni apprezzabili in capo all'attrice soltanto in conseguenza dell'autonoma iniziativa della paziente. Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate tramite separato decreto, in considerazione delle medesime ragioni, devono essere definitivamente poste 6
solidalmente a carico di parte attrice e di parte convenuta, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate tramite separato decreto, solidalmente a carico di parte attrice e di parte convenuta, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1119/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Velletri, Viale Salvo Parte_1
D'Acquisto, n. 8/2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Marchetti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTRICE contro
elettivamente domiciliata in Tivoli, via Acquaregna, n. 1/15, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Enrica Cipolletti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità della medesima per errata diagnosi, con richiesta di risarcimento del danno subito per l'importo di Euro 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 deducendo l'incompletezza del contraddittorio, per la mancata citazione da parte dell'attrice dell'impresa assicuratrice dell'ente ospedaliero, l'insussistenza della dedotta 2
responsabilità per errata diagnosi, la non configurabilità di effetti pregiudizievoli derivanti da eventuali ritardi nella diagnosi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere disattesa la prospettazione di parte convenuta in relazione all'incompletezza del contraddittorio, non potendo ritenersi contraddittore necessario l'impresa assicuratrice dell'ente ospedaliero convenuto. A tal riguardo, l'ente ospedaliero convenuto ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 24 del 2017, disposizione evidentemente non applicabile al presente giudizio di merito, in quanto facente riferimento esclusivamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva. Inoltre, non risulta praticabile interpretazione analogica dell'indicata disposizione in relazione al giudizio di merito avente ad oggetto domanda risarcitoria spiegata dal paziente nei confronti della struttura ospedaliera, risultando la disciplina richiamata dettata per le finalità conciliative e di pronto accertamento tipiche del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, la domanda risarcitoria articolata da parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata. In particolare, ha evidenziato l'attrice di aver subito ritardo nella diagnosi di neoplasia mammaria destra infiltrante, in quanto, sottoposta a visita dal Dott. in Persona_1 data 07.06.2012, presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, lo specialista radiologo, a fronte di un precedente esame ecografico e mammografico, nonché dell'esame ecografico integrato con particolari mammografici dal medesimo effettuato, ha indicato alla paziente lo svolgimento di successivo controllo a distanza di otto mesi, in luogo dei necessari immediati esami strumentali di secondo livello. In relazione alla verifica della correttezza dell'operato del sanitario e al riscontro dei danni derivanti in capo all'attrice, deve essere richiamata la consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta con metodo e rigore scientifico, condotta con puntuale analisi della documentazione allegata e inerente al caso clinico, pertanto integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. Con riguardo alla correttezza dell'operato del sanitario, è emerso un comportamento ispirato a negligenza e imprudenza, connotato da grave sottovalutazione dei referti esaminati e delle risultanze dai medesimi emergenti. 3
Infatti, è stato puntualmente indicato che “dall'esame della documentazione agli atti emerge come il dott. a fronte di un precedente esame ecografico e Per_1 mammografico, di cui il professionista afferma di averne preso visione, che lasciavano dubbi per la presenza di un'alterazione strutturale della ghiandola mammaria destra
[…] e che, in ambedue i casi, rimandavano ad ulteriori accertamenti ed a fronte dell'esame ecografico, integrato con particolari mammografici, dal sanitario stesso effettuati, abbia ritenuto di poter tranquillizzare la paziente consigliando un controllo non propriamente ravvicinato, ma a distanza di otto mesi, piuttosto che consigliare alla stessa di portare in visione gli accertamenti eseguiti al proprio medico curante, per una successiva ed ulteriore valutazione da parte dello specialistica di riferimento con eventuali accertamenti strumentali di secondo livello, come una condotta diligente e prudente avrebbe dovuto ispirare. Emerge, dunque, un comportamento negligente ed imprudente da parte del medico che praticava l'ecografia e l'approfondimento mammografico in data 07.06.2012. Per di più, dalla rilettura delle immagini […], emerge come dalle mammografie eseguite, in data 23.05.2012 e 07.06.2012, si evidenziasse un'immagine riferibile ad alterazione eteroformativa situata all'unione dei due quadranti superiori, ovvero proprio in corrispondenza della tumefazione palpabile a livello della regione mammaria destra […]. Nel caso in discussione alla paziente non veniva consigliato completamento diagnostico con visita da parte dello specialista senologo a cui era doveroso consegnare il tutto per una corretta valutazione ed integrazione dei dati clinico strumentali, sino a quel punto raccolti e per un eventuale approfondimento strumentale
[…]. Emerge un comportamento negligente da parte del radiologo per non aver dato il giusto rilievo alla nota alterazione di densità parenchimale della mammella di destra, riconducibile in ogni caso ad una eteroformazione mammaria e per questo meritevole di approfondimento diagnostico con accertamenti strumentali di secondo livello: comportamento che ha ritardato il giusto approccio diagnostico alla patologia neoplastica” (cfr. C.T.U. pagg. 25 e 26). Tuttavia, dalla storia clinica della paziente, è emerso che la stessa non ha atteso gli otto mesi prescritti, ma, su consiglio del proprio medico curante, si è sottoposta a risonanza magnetica in data 05.09.2012, cui è seguito esame bioptico in data 08.10.2012, che ha consentito l'esatta diagnosi della patologia oncologica. Conseguentemente, l'attrice è stata sottoposta alle cure adeguate alla patologia riscontrata, risultando “possibile, dunque, affermare che la paziente sia stata sottoposta al protocollo diagnostico terapeutico che, ormai standardizzato, viene attuato nelle neoplasie della mammella, adeguandolo caso per caso allo Stadio in cui trovasi la neoplasia. Nel nostro caso, il trattamento terapeutico ha previsto: cicli di chemioterapia, mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare, radioterapia, assunzione di 4
farmaci ormonali per tumore risultato positivo ai recettori ormonali” (cfr. C.T.U. pagg. 27 e 28). Alla luce del percorso terapeutico della paziente, è dunque risultato che l'errore medico ha determinato un ritardo della diagnosi tumorale di circa tre mesi, dovendo conseguentemente esaminarsi le conseguenze pregiudizievoli allo stesso riconducibili, in quanto conseguenze immediate e dirette. In relazione al trattamento chirurgico per la patologia riscontrata, è stato indicato che
“la paziente sarebbe stata in ogni caso sottoposta ad intervento di Mastectomia Radicale destra ovvero ad un intervento di asportazione totale della ghiandola mammaria e ricostruzione immediata della mammella con protesi anatomica, espansibile, in posizione sottomuscolare. Nel caso in discussione, infatti, non poteva essere intrapreso un trattamento chirurgico conservativo ovvero una quadrantectomia, come si procede, inizialmente, in caso di neoplasia localizzata ad uno dei quattro quadranti in cui viene suddivisa la mammella ma era necessaria una mastectomia radicale con linfectomia ascellare omolaterale in quanto la neoplasia era multifocale, di discrete dimensioni, situata al limite del quadrante superiore esterno con quello superiore interno. Andava, ancora, asportata l'intera ghiandola mammaria al fine di ridurre la possibilità di recidive locali a causa di una verosimile diffusione ematica e/o linfatica delle cellule neoplastiche. A nostro parere è possibile, pertanto, affermare che una diagnosi di neoplasia maligna, effettuata tre mesi prima, non avrebbe impedito un intervento chirurgico così demolitivo della mammella di destra in quanto, per i motivi su esposti, non sarebbe stata ritenuta opportuna una chirurgia conservativa ovvero una semplice quadrantectomia. Di conseguenza si ritiene che alla periziata non sia derivato un danno alla funzione estetica dovuto alla radicalizzazione dell'intervento chirurgico” (cfr. C.T.U. pagg. 28 e 29). In relazione alle riscontrate metastasi dei linfonodi ascellari, è risultato che “all'epoca del giugno 2012 non potesse essere messo in evidenza un interessamento neoplastico linfonodale ascellare, neppure con un approfondimento diagnostico (RM), tenuto conto anche del referto di RM effettuata nel settembre 2012 […]. Tenuto conto, poi, che il processo di trasformazione di un tessuto sano in tessuto tumorale è graduale e può verificarsi nell'arco di qualche anno, rilevato l'elevato Indice di Aggressività insito nella neoplasia stessa accertata, viste le dimensioni della neoplasia mammaria al momento della diagnosi, considerato il reperto radiografico di infiltrazione vascolare, si ritiene che la neoplasia, in loco e metastatica, al momento della diagnosi di certezza si trovasse in uno stadio sovrapponibile a quello di tre mesi prima. In ultima analisi, dalla documentazione agli atti, tenuto conto della letteratura scientifica, si ritiene di poter affermare che la condotta terapeutica (chirurgica, 5
chemioterapia, radiante ed ormonale) sarebbe stata la stessa se la diagnosi fosse stata fatta tre mesi prima. Sulla base dei risultati degli esami diagnostici e della natura del processo patologico, riteniamo, inoltre, che anche il decorso e l'esito della malattia neoplastica non sia stato modificato dal ritardo diagnostico” (cfr. C.T.U. pagg. 29 e 30). Anche in relazione al quadro psicologico della paziente è emersa la non incidenza del ritardo nella diagnosi della patologia, in quanto “si precisa come la perizianda abbia riferito, in corso di operazioni peritali, di soffrire di sindrome depressiva sin dall'età di 23 anni circa, quando, a seguito del primo parto, la patologia insorgeva senza mai regredire. È, inoltre, possibile affermare che detta condizione psichiatrica sia intrinseca alla consapevolezza di avere una malattia neoplastica, realtà che prescinde dal timing diagnostico. Si osserva, inoltre, come la documentazione agli atti sia priva di qualsiasi riferimento clinico di ricorso a trattamenti psicoterapici o psicofarmacologici per forme di disagio psichico derivate dal fatto per cui è causa” (cfr. C.T.U. pag. 30). Conseguentemente, risulta coerente e condivisibile l'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per cui “riteniamo che alla Sig. , per i fatti di cui è Parte_1 causa, non sia derivata alcuna menomazione all'integrità psico fisica e di conseguenza alcuna invalidità” (cfr. C.T.U. pag. 30). Pertanto, non potendosi riscontrare un effetto pregiudizievole causalmente collegato con il ritardo nella diagnosi di patologia tumorale della paziente, la domanda risarcitoria articolata deve essere rigettata. Neppure risulta possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno morale ed esistenziale allegato. Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata dalla controparte (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662). Invece, nel caso di specie, nel ritardo di tre mesi nella diagnosi di patologia oncologica, non risulta ravvisabile neppure la sussistenza del danno morale o esistenziale allegato dall'attrice.
Sussistono adeguati motivi per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione della riscontrata negligenza e imprudenza da parte del medico della struttura convenuta, nonché della mancata produzione di danni apprezzabili in capo all'attrice soltanto in conseguenza dell'autonoma iniziativa della paziente. Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate tramite separato decreto, in considerazione delle medesime ragioni, devono essere definitivamente poste 6
solidalmente a carico di parte attrice e di parte convenuta, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate tramite separato decreto, solidalmente a carico di parte attrice e di parte convenuta, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli