Rigetto
Sentenza 2 maggio 2025
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- 1. Appalti: chi offre opere per ottenere punteggi premiali deve avere i requisiti per eseguire i lavoriAccesso limitatoFabrizio D'Alessandri · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/05/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03722/2025REG.PROV.COLL.
N. 00249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2025, proposto da
GI LA AI S.r.l. in proprio e quale Mandataria Ati con Pianeta Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 98014078EC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Isam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06570/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isam S.r.l. e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli avvocati Antonio D'Angelo, Gianluca Luzi e Giuseppe Calabrese.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Isam s.r.l., aggiudicataria del lotto 1 della procedura ristretta, espletata ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento di servizi, forniture e lavori dell’intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà della Regione”, ha impugnato il successivo decreto dirigenziale n. 404 del 9 maggio 2024, con cui la Regione Campania, in base alla sentenza del T.a.r. relativa ad un caso analogo, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a suo favore, in considerazione della mancata iscrizione di Isam s.r.l. nell’albo regionale delle imprese forestali, richiesta dal punto 5 del capitolato generale di appalto quale requisito di idoneità professionale, ed il conseguentemente scorrimento della graduatoria a favore di GI LA AI s.r.l., seconda classificata e nuova aggiudicataria. In particolare, la Isam s.r.l. ha dedotto: 1) la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e la violazione della lex specialis, non essendovi alcun riferimento, né nella lettera di invito, né nel disciplinare di gara, né nell’art. 5 del capitolato generale di gara, al regolamento regionale n. 3 del 2017 e all’obbligo di iscrizione nell’albo regionale delle imprese forestali della regione Campania; 2) la violazione dei principi del libero mercato, di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e del favor participationis, oltre che dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 34 del 2018, che attribuisce all’iscrizione valore di requisito premiale e non di requisito di partecipazione alla procedura selettiva; 3) in subordine, l’illegittimità del regolamento regionale n. 3 del 2017, in quanto non prevede l’equipollenza dell’iscrizione presso l’albo di altre regioni, in contrasto con il d.lgs. n. 34 del 2018 e con il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020, n. 4470; 4) la violazione della libera concorrenza, anche in relazione all’articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione; 5) in estremo subordine, l’illegittimità dell’intera procedura di gara per violazione dei principi della fiducia, di buona fede e tutela dell’affidamento. Ha, inoltre, chiesto, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more stipulato con il nuovo aggiudicatario per scorrimento, la condanna alla reintegrazione in forma specifica ovvero al risarcimento dei danni anche per la parte dei lavori eventualmente eseguiti dall’illegittimo aggiudicatario.
2.Il T.a.r., precisato che l’iscrizione in un albo professionale integra un requisito di idoneità professionale e non di capacità tecnica e richiamate le motivazioni di altra propria sentenza in ordine all’interpretazione dell’art. 5 del capitolato di gara ed alla possibile eterointegrazione normativa della lex specialis da parte dell’art. 83-ter del regolamento regionale n. 3 del 2017, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità del regolamento regione Campania n. 3 del 28 settembre 2017, recante il “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, nella parte in cui esige necessariamente l’iscrizione nell’albo delle imprese forestali istituito presso la regione Campania, escludendo l’equipollenza dell’iscrizione presso gli albi analoghi delle altre regioni e dei successivi provvedimenti conseguenziali, oltre che del contratto eventualmente stipulato con il nuovo aggiudicatario. Nella sentenza si legge che “l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali della Regione Campania costituisce prova del possesso dello status d’idoneità professionale per i servizi inerenti al patrimonio forestale, acquisito – come chiarito dal Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 21 marzo 2023, n. 2862 – a seguito del vaglio dei requisiti e delle capacità dell’impresa stabiliti a livello nazionale; ciò al pari dell’iscrizione in altri Albi regionali, per i quali dunque non vi è motivo, in via di principio, di negare l’equipollenza ... l’articolo 83-ter sopra richiamato appare invero irragionevole, laddove per l’iscrizione all’albo della regione Campania richiede il possesso dei soli requisiti minimi di cui al d.m. 29 aprile 2020 n. 4470 (comma 2), senza tuttavia riconoscere (ai fini di cui al comma 5) l’idoneità professionale anche delle imprese iscritte in albi di altre regioni (o con attestati delle rispettive autorità statali competenti), vale a dire imprese che devono necessariamente aver già dimostrato il possesso dei ridetti requisiti. In tal modo, l’iscrizione nell’albo di un’altra regione (o l’attestato di altra autorità statale competente) viene a essere inutilmente “doppiato” dall’iscrizione nell’albo della regione Campania, nonostante l’omogeneità dei criteri. Ciò finisce per costituire un ingiustificato limite alla concorrenza e alla partecipazione alle procedure di gara”. Alla luce di tale premessa il T.a.r. ha dichiarato l’illegittimità dei decreti dirigenziali con cui è stata “data pedissequa applicazione alla norma regolamentare illegittima, senza che sia stata in concreto valutata la circostanza che la ricorrente risulta iscritta all’elenco conservato presso il Comando provinciale del corpo forestale dello Stato di O”, mentre non ha esaminato la domanda di risarcimento del danno, in quanto proposta in via subordinata e, dunque, assorbita.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello GI LA AI s.r.l., che ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., 10 del d.lgs. n. 34 del 2018, del d.m. 29 aprile 2020, del regolamento della Regione Campania n. 3 del 2017 e dell’art. 12 legge regionale n. 3 del 2017, in quanto, nel caso di specie, la Isam s.r.l. non risulta iscritta all’albo regionale forestale della Campania o di altra regione, ma solo ed esclusivamente nell’elenco del Comando forestale dello Stato di IT (iscrizione che risale, peraltro, al 2002 ed i cui requisiti non possono coincidere con quelli previsti oggi dalla legislazione nazionale e regionale, tra cui, ad esempio, i requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 2, lett. f, del d.m. 4470 del 2020); 2) la violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., 10 del d.lgs. n. 34 del 2018, del d.m. 29 aprile 2020, della legge regionale della Campania n. 3 del 2017 e di quella della Regione Lazio n. 39 del 2001 (in particolare art. 77, comma 5), in quanto il Lazio non ha istituito alcun albo forestale regionale e l’elenco al Corpo forestale dello Stato non può, dunque, assumere alcuna rilevanza ai fini dell’equipollenza affermata; 3) l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 4470 del 2020, in quanto la definizione del termine “albo delle imprese”, pur includendo gli elenchi regionali già istituiti alla sua data di entrata in vigore, non può essere estesa agli elenchi non regionali, i cui requisiti non coincidono con quelli del decreto ministeriale; 4) l’erronea interpretazione dell’art. 77, commi 5 e 6, della legge regionale del Lazio n. 39 del 2002, che prevede la istituzione (solo provvisoria) della sezione delle ditte boschive abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica e la successiva trasposizione degli elenchi provinciali delle imprese nell’albo regionale forestale, mai istituito, ma non consente di ritenere l’inclusione in tali elenchi equivalente all’iscrizione in un albo regionale, mentre la sentenza impugnata, nel pervenire a questa soluzione, ha creato una equipollenza dell’equipollenza.
4. Si sono costituite la Isam s.r.l. e la Regione Campania.
4.1. La Isam s.r.l., oltre a contestare l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello, che non censura la statuizione pregiudiziale di illegittimità del regolamento, ma solo quelle conseguenziali di illegittimità dei decreti dirigenziali, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso e non ha esaminato la domanda di risarcimento del danno per la parte dei lavori eventualmente eseguiti dall’illegittimo aggiudicatario. In particolare, nell’appello incidentale, ha denunciato: 1) la violazione degli art. 3, 6 e 10 della legge n. 241 del 1990, oltre ai principi di buon andamento, completezza dell’istruttoria e partecipazione al procedimento ed alla carenza della motivazione, in quanto, nonostante la comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela, le proprie difese (e, cioè, l’allegazione dell’iscrizione presso il Comando provinciale del corpo forestale dello Stato di IT e l’attestato di qualificazione personale come operatore forestale da 230 ore del proprio dipendente Faiola; la iscrizione della Isam s.r.l. all’albo regionale della Campania sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda) non sono state oggetto di alcuna valutazione (come, peraltro, confermato nella sentenza impugnata, laddove si è evidenziato che non è stata in concreto valutata l’iscrizione della società nell’elenco); 2) la violazione della lex specialis, degli artt. 1362 e 1339 c.c., 10 del d.lgs. n. 34 del 2018, 83 d.lgs. n. 50 del 2016, della legge della Regione Campania n. 11 del 1996, del regolamento della Regione Campania n. 3 del 2017, nonché dei principi di favor partecipationis, della libera concorrenza e del legittimo affidamento, atteso che la previsione dell’iscrizione all’albo regionale – ritenuta dalla legge un mero titolo preferenziale – non è contemplata nella lex specialis come requisito di partecipazione (l’art. 5 del capitolato generale di gara, nel richiamare la normativa secondaria regionale, fa riferimento all’appaltatore e non al concorrente, sicché l’iscrizione può essere al più ritenuta requisito di esecuzione, visto che una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con l’art. 17, comma 7, della legge regionale n. 11 del 1996 e con il d.lgs. n. 34 del 2018 e non sarebbe proporzionata rispetto ad un’attività di mera manutenzione); 3) l’omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento del danno, non esaminata dal T.a.r. “alla luce dell’effetto ripristinatorio” della pronuncia e del suo carattere di domanda subordinata, nonostante nel ricorso di fosse chiesto anche il risarcimento del danno per la parte dei lavori eventualmente eseguiti dall’illegittimo aggiudicatario e, cioè, per la parte del servizio non espletata per colpa dell’amministrazione. Infine, ha riproposto, in caso di accoglimento dell’appello, la censura avente ad oggetto l’illegittimità della intera procedura di gara per la violazione dei principi di buona fede, fiducia e della tutela dell’affidamento.
4.2. La regione Campania ha aderito all’appello principale, evidenziando che l’equipollenza dell’iscrizione in altri albi regionali è subordinata ad una previsione della regione interessata ed eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse o, comunque, il carattere subordinato del primo motivo dell’appello incidentale e l’inammissibilità per genericità e scarsa intellegibilità, oltre all’infondatezza, della domanda di risarcimento del danno, che, comunque, riguardando questioni esecutive, non ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5. All’esito dello scambio di memorie, la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
DIRITTO
1. L’appello principale è infondato.
2.Pregiudizialmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello (vedi memoria del 31 marzo 2025 dell’appellata/appellante incidentale), in quanto i motivi formulati, sebbene non aggrediscano la statuizione pregiudiziale di illegittimità del regolamento, che è, quindi, passata in giudicato in virtù dell’art. 329 c.p.c., sollevano doglianze dirette a determinare l’annullamento delle statuizioni di illegittimità dei decreti dirigenziali, i quali, nella prospettazione difensiva dell’appellante principale, restano validi per il difetto (in concreto) del requisito equivalente in capo alla originaria ricorrente (requisito inteso dal GI come limitato all’iscrizione in altro albo regionale). Non si pone, dunque, un problema di inammissibilità o improcedibilità per difetto di interesse, visto che l’appellante riporterebbe un sicuro vantaggio dall’annullamento delle statuizioni di illegittimità dei decreti dirigenziali. Si tratta piuttosto di verificare la fondatezza delle censure, che individuano ragioni di invalidità delle statuizioni conseguenziali della sentenza impugnata (riguardanti il provvedimento applicativo della disposizione regolamentare dichiarata invalida), prospettate come autonome rispetto alla statuizione pregiudiziale (riguardante il regolamento.) Difatti, l'interesse ad agire (così come quello all’impugnazione, che ne costituisce una specificazione) deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte, sicché non può negarsene la sussistenza sul solo presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'istante, ciò riguardando la fondatezza nel merito della domanda (v., per tutte, Cass., Sez. U., 15 maggio 2015, n. 9934).
3. Con la prima e la seconda censura, l’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., dell’art. 10 del d.lgs. n. 34 del 2018, del d.m. 29 aprile 2020, del regolamento della Regione Campania n. 3 del 2017, dell’art. 12 della legge regionale della Campania n. 3 del 2017, dell’art. 77 della legge regionale del Lazio n. 39 del 2001, in quanto il Lazio non ha istituito alcun albo forestale regionale e la Isam s.r.l. non risulta iscritta né all’albo regionale forestale della Campania né a quella di altra regione, ma solo ed esclusivamente nell’elenco del Comando forestale dello Stato di IT, che non assume alcun rilievo ai fini dell’affermata equivalenza (iscrizione che risale, peraltro, al 2002 ed i cui requisiti non possono coincidere con quelli previsti oggi dalla legislazione nazionale e regionale, tra cui, ad esempio, i requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 2, lett. f, del d.m. 4470 del 2020). Con l’ultimo motivo si è lamentata l’erronea interpretazione dell’art. 77, commi 5 e 6, della legge regionale del Lazio n. 39 del 2002, che, nel prevedere la istituzione provvisoria della sezione delle ditte boschive abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica e la successiva trasposizione degli elenchi provinciali delle imprese nell’albo regionale forestale, non consente affatto di ritenere l’inclusione in tali elenchi equivalente all’iscrizione in un albo regionale, mentre la sentenza impugnata, nel pervenire a questa soluzione, ha creato una equipollenza dell’equipollenza.
Le censure, da trattare congiuntamente in quanto connesse ed in parte sovrapponibili, sono infondate.
In primo luogo la sentenza impugnata ha dichiarato, da un lato, l’illegittimità della norma regolamentare in quanto pretende l’iscrizione dell’impresa all’albo della regione Campania ed esclude irragionevolmente l’equipollenza dell’iscrizione in altri albi regionali e, dall’altro lato, la illegittimità dei decreti dirigenziali che hanno applicato tale disciplina senza conseguentemente effettuare alcuna verifica in concreto circa la sussistenza del requisito alternativo (iscrizione in altro albo regionale equivalente) ed in particolare senza alcuna valutazione in concreto della circostanza dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco conservato presso il comando provinciale del corpo forestale dello stato presso IT.
3.1. Con riguardo alla dichiarata illegittimità della disposizione regolamentare, correttamente nella sentenza impugnata si è tenuto conto dell’art. 77 della legge regionale del Lazio n. 39 del 2002, che, al comma 5, ha previsto l’istituzione dell’albo delle imprese forestali (originariamente l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori forestali) e, al successivo comma 6, ha istituito, nelle more dell’introduzione dell’albo di cui al comma 5, la sezione delle ditte di utilizzazione boschiva abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica, articolato per province, disponendo, da un lato, la temporanea conservazione del relativo elenco presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale dello Stato e, dall’altro lato, l’iscrizione d’ufficio alle rispettive sezioni provinciali di tale elenco provvisorio delle ditte boschive abilitate di cui all’elenco conservato presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale dello Stato. Più precisamente, ai sensi dell’art. 77, comma 6, in esame, “nelle more dell'istituzione dell'albo di cui al comma 5, con la presente legge è istituita la sezione delle ditte di utilizzazione boschiva abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica, articolato per province. L'elenco è temporaneamente conservato presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato ed è gestito in conformità alle disposizioni vigenti. Alle rispettive sezioni provinciali sono iscritte d'ufficio le ditte boschive abilitate di cui all'elenco conservato presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato”.
In definitiva, pur non essendo stato istituito immediatamente l’albo regionale del Lazio, è stato previsto, in attesa della sua realizzazione e, quindi, in sua provvisoria sostituzione, un istituto alternativo ed equivalente, come si desume inequivocabilmente dalla sua funzione suppletiva e dal suo carattere transitorio. Pertanto, la cd. equivalenza dell’equivalenza, contestata dall’appellante, non è un’elaborazione del giudice di primo grado, ma è espressamente sancita dalla legge regionale del Lazio n. 39 del 2002 (art. 77, comma 6), sin dalla sua formulazione originaria, avendo inciso le recenti modifiche, apportate dall’art. 28, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, solo sul comma 5 dell’art. 77 (ovvero sulla disciplina dell’albo di nuova istituzione, ma non sull’elenco provvisorio, equiparato medio tempore al futuro albo regionale, che è appunto quello conservato presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale di Stato, in cui è iscritta la originaria ricorrente, odierna appellata).
La possibilità dell’equivalenza di un elenco regionale preesistente all’albo regionale di nuova istituzione è del resto confermata dalla normativa secondaria statale e, cioè, dal d.m. n. 4470 del 2020, che, all’art. 1, espressamente equipara gli elenchi regionali agli albi ed, all’art. 4, si occupa delle conseguenze del mancato adeguamento della discipline regionali a quella statale.
3.2.Con riguardo alla dichiarata illegittimità dei decreti dirigenziali, deve osservarsi tuttavia che la valutazione concreta dell’equivalenza del requisito vantato con quello necessario ai fini della partecipazione alla gara non è stata effettuata dal giudice, in ossequio all’art. 34, secondo comma, c.p.a., ma rimessa alla pubblica amministrazione, la quale è deputata a controllare se l’iscrizione nell’elenco conservato presso il comando provinciale del corpo forestale dello Stato, nella provincia di IT, possa considerarsi effettivamente equivalente a quella nell’albo regionale della Campania. Come correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado, la necessità di tale valutazione “concreta” di equivalenza deriva dall’analisi complessiva disciplina delle leggi regionali e del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020, il cui art. 4 stabilisce che “qualora le regioni non adeguino le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2014”.
Al contrario, non discendono (e non potrebbero, del resto, discendere in virtù dell’art. 34, secondo comma, c.p.a.) effetti conformativi della sentenza rispetto al potere non ancora esercitato dalla pubblica amministrazione.
4. Pure è infondata la terza censura, con cui si è denunciata l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 4470 del 2020, in quanto la definizione del termine “albo delle imprese”, pur includendo gli elenchi regionali già istituiti alla sua data di entrata in vigore, non può essere estesa agli elenchi non regionali, i cui requisiti non coincidono con quelli del decreto ministeriale.
L’art. 1, comma 2, del d.m. n. 4470 del 2020 dispone che “al fine di semplificare il recepimento delle disposizioni del presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle imprese», comprendendo con tale definizione anche gli elenchi regionali già istituiti alla sua data di entrata in vigore”. Contrariamente a quanto asserito dall’appellante, l’elenco delle ditte di utilizzazione boschiva abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica, articolato per province, è un elenco previsto dalla legge regionale del Lazio n. 39 del 2002 e, dunque, un elenco regionale, di cui è solo disposta la conservazione del relativo elenco presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale dello Stato. A ciò va aggiunto che lo stesso d.m. si occupa della possibile non coincidenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli albi o elenchi già esistenti con quelli imposti dall’art. 2, disponendo, all’art. 4, che qualora le regioni non adeguino le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2014.
5. Parimenti va rigettato l’appello incidentale di Isam s.r.l.
5.1. La prima censura non deve essere esaminata, in quanto, come chiarito dall’appellante incidentale nella memoria del 31 marzo 2025, si tratta di censura condizionata all’accoglimento dell’appello (v. p. 31, “ove l’appello principale dovesse essere rigettato…la censura proposta resterebbe assorbita”).
5.2. Il secondo motivo è, invece, infondato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis), l’iscrizione in un albo professionale, come quello di specie, integra un requisito di idoneità professionale e non di capacità tecnica, attenendo all’abilitazione soggettiva all’esercizio di una determinata professione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2022 n. 8715). L’iscrizione nell’albo regionale delle imprese forestali - suddiviso in due sezioni in base all’ubicazione o meno nel territorio campano della sede legale dell’impresa - è prevista dall’art. 83, comma 5, del regolamento della Regione Campania n. 3 del 2017 quale condizione necessaria per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dai boschi e dai lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti proprietari, nell'ambito della Regione Campania, nonché per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico. Tale disposizione regolamentare, sebbene fonte secondaria, ha natura imperativa e non si pone in contrasto con alcuna fonte di rango superiore. In particolare, la previsione dell’iscrizione in albi regionali come criterio premiale, contemplata dall’art.10 del d.lgs. n. 34 del 2018, non esclude che la normativa secondaria elevi lo stesso requisito a condizione di partecipazione alla gara. Ne consegue che la lex specialis di gara è necessariamente completata dall’art. 83-ter, comma 5, lett. b), del regolamento regionale n. 3 del 2017 in base al principio di eterointegrazione degli atti di gara dalle norme imperative. Resta, quindi, irrilevante la omessa esplicitazione, nei documenti di gara, della necessaria iscrizione nell’albo regionale delle imprese forestali, in quanto, come già chiarito da questo Consiglio, l’istituto della eterointegrazione del bando di gara ha come necessario presupposto proprio la sussistenza di una lacuna nella legge di gara. Laddove la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2023, n. 9078). Nel caso di specie, appunto, la lacuna della lex specialis è colmata automaticamente dalla norma regolamentare che impone quale requisito di idoneità professionale per questa specifica tipologia di appalto l’iscrizione nell’albo regionale delle imprese forestali. Deve, peraltro, evidenziarsi che l’eterointegrazione normativa sul punto non è contraddetta da alcuna diversa previsione delle lex specialis di gara, suscettibile di creare equivoci o di ingenerare un diverso affidamento negli operatori economici. Al contrario, essa è confermata dal capitolato generale d’appalto, che, all’art. 5 (relativo alla specifica degli obblighi generali), impone all’appaltatore (e, quindi, all’aggiudicatario) il rispetto del regolamento regionale n. 3 del 2017, in cui è appunto prevista la necessaria iscrizione nell’albo regionale delle imprese forestali dell’appaltatore.
Né a conclusione contrarie possono indurre il principio della buona fede o la tutela dell’affidamento, che sono, comunque, temperati, nella loro portata e nelle loro conseguenze, dal principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, il quale è tenuto a conoscere la normativa di riferimento del settore della gara a cui partecipa. Del resto, come già rilevato, nel caso di specie, la lex specialis non presenta alcuna contraddittorietà o ambiguità, per cui non può ritenersi violato da parte della stazione appaltante l’obbligo di chiarezza che incombe sulla stessa (espressione del più generale principio di buona fede) - violazione che, al contrario, comporterebbe - in applicazione del principio di autoresponsabilità riferibile pure all’amministrazione - che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente il quale, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (cfr., tra le altre, Cons.Stato, 3 marzo 2021, n. 1804).
5.3. Il terzo motivo è, pure, infondato.
In primo luogo deve sottolinearsi che l’appellata/appellante incidentale non ha proposto in questo giudizio di appello una domanda nuova di risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza, come consentito dall’art. 104, primo comma, c.p.a. (e non ha conseguentemente esercitato le relative facoltà di allegazione e prova), ma, al contrario, si è limitata a censurare l’omessa pronuncia del giudice di primo grado (v. p. 20 dell’appello incidentale), che risulta, invece, del tutto legittima in virtù dell’assorbimento della domanda gradata in conseguenza dell’accoglimento di quella principale e, cioè, dell’annullamento degli atti impugnati. Difatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda di risarcimento del danno per equivalente è stata proposta in via gradata e, quindi, del tutto correttamente dichiarata assorbita dal giudice, conformemente alla richiesta della stessa ricorrente, odierna appellante incidentale - nel ricorso originario a p. 26 si legge “si chiede in primo luogo la reintegrazione in forma specifica, consistente, appunto, previo annullamento degli atti impugnati, nella conferma della legittimità della aggiudicazione della gara per cui è causa alla ricorrente, fin d’ora chiedendo per quanto occorrere possa di subentrare nella esecuzione del contratto che dovesse nelle more essere stipulato con il nuovo aggiudicatario e di cui si chiede voglia dichiararsi la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. del codice amministrativo. Ad ogni modo, fermo quanto precede, in via meramente gradata, si formula domanda di risarcimento del danno per equivalente”.
A tale preliminare considerazione va aggiunto che l’Amministrazione deve ancora esercitare il potere di verificare l’equivalenza in concreto dell’iscrizione dell’aggiudicataria nell’elenco conservato presso il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di IT all’iscrizione nell’albo regionale campano delle imprese forestali, valutazione imprescindibile ai fini dell’accertamento della sussistenza di un eventuale diritto risarcitorio.
Non può, difatti, riconoscersi alcun diritto risarcitorio per la lesione del “legittimo affidamento riposto dal ricorrente sulla lex specialis predisposta e redatta dalla medesima amministrazione” (pregiudizio pure prospettato in primo grado a p. 28 del ricorso introduttivo), in quanto la lex specialis lacunosa non è per ciò solo idonea ad ingenerare un legittimo affidamento nell’operatore economico, il quale, in virtù del principio di autoresponsabilità, è tenuto a conoscere la normativa di settore delle gare a cui partecipa.
6. In conclusione, entrambi gli appelli devono essere rigettati e le spese integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
Rigetta l’appello principale e quello incidentale.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO