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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
NE RI, Relatore
TESTA FRANCESCO RI RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DI RIMBORSO 01/11/2023 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in atti rilevando di avere prodotto all'Ufficio tutta la documentazione richiesta.
L'Ufficio insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 25/07/2025, la Ricorrente1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di Catania in ordine all'istanza di rimborso Iva anno 2015 per complessivi € 700.000,00, oltre interessi presentata via pec in data
01/11/2023.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità' ed infondatezza del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso dell'iva indebitamente versata. Chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso, ordinando conseguentemente all'Agenzia Entrate di provvedere al relativo rimborso, oltre interessi maturati e maturandi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Con successiva memoria, parte ricorrente, deducendo di avere presentato tutta la documentazione comprovante il richiesto rimborso all'Ufficio, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, l'Ufficio in seno alle proprie controdeduzioni conferma e rafforza che tutta la documentazione richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 03/01/2017 è stata ad essa regolarmente consegnata ed è in suo possesso. Tra l'altro detta documentazione, il cui credito IVA risulta già attestato dalla dichiarazione IVA
2015, risulta prodotta con gli allegati al ricorso introduttivo.
Ne consegue che a fronte di una documentazione regolarmente presentata e in assenza di un esplicito diniego, mai comunicato all'ERSU di Catania, parte ricorrente da ampia prova della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il richiesto rimborso.
Tenuto conto dell'esito della controversia, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
NE RI, Relatore
TESTA FRANCESCO RI RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA DI RIMBORSO 01/11/2023 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in atti rilevando di avere prodotto all'Ufficio tutta la documentazione richiesta.
L'Ufficio insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 25/07/2025, la Ricorrente1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di Catania in ordine all'istanza di rimborso Iva anno 2015 per complessivi € 700.000,00, oltre interessi presentata via pec in data
01/11/2023.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità' ed infondatezza del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso dell'iva indebitamente versata. Chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso, ordinando conseguentemente all'Agenzia Entrate di provvedere al relativo rimborso, oltre interessi maturati e maturandi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Con successiva memoria, parte ricorrente, deducendo di avere presentato tutta la documentazione comprovante il richiesto rimborso all'Ufficio, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, l'Ufficio in seno alle proprie controdeduzioni conferma e rafforza che tutta la documentazione richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 03/01/2017 è stata ad essa regolarmente consegnata ed è in suo possesso. Tra l'altro detta documentazione, il cui credito IVA risulta già attestato dalla dichiarazione IVA
2015, risulta prodotta con gli allegati al ricorso introduttivo.
Ne consegue che a fronte di una documentazione regolarmente presentata e in assenza di un esplicito diniego, mai comunicato all'ERSU di Catania, parte ricorrente da ampia prova della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il richiesto rimborso.
Tenuto conto dell'esito della controversia, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo