Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 300
CA
Sentenza 25 luglio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da un genitore avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e confermato l'obbligo del medesimo genitore di versare un assegno mensile di € 350,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'appellante, deducendo di essere disoccupato, cardiopatico con invalidità al 50% e di aver cessato l'attività di odontotecnico, chiedeva la riduzione dell'assegno a € 250,00 mensili e la compensazione delle spese di lite del primo grado. Contestava altresì l'inclusione delle spese ricreative e di istruzione tra quelle straordinarie e lamentava la condanna alle spese di lite del primo grado, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su una domanda di sgombero da lui formulata e poi abbandonata, con conseguente compensazione delle spese. La madre appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Il Procuratore Generale si rimetteva alle determinazioni della Corte.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello. In relazione al primo motivo, relativo alla riduzione dell'assegno di mantenimento, ha ritenuto infondata la censura, confermando il principio che il genitore disoccupato ha il dovere di attivarsi nella ricerca di un'occupazione e che la capacità lavorativa va valutata in base alle potenzialità del mercato e alla professionalità acquisita. Ha considerato che il titolo di odontotecnico e l'esperienza maturata sono spendibili anche come dipendente, e che la documentazione medica prodotta non esclude una residua capacità lavorativa, né la possibilità di reperire un'occupazione anche saltuaria, soprattutto considerando la situazione economica dell'appellata, che lavora saltuariamente come colf con un reddito modesto ed è onerata dal mutuo per la casa coniugale assegnata. Pertanto, il contributo di € 350,00 mensili è stato ritenuto congruo. Invece, il secondo motivo di appello, relativo all'inclusione delle spese ricreative e di istruzione tra quelle straordinarie, è stato ritenuto fondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità che distingue tali voci dalle spese straordinarie vere e proprie, in quanto prevedibili e ordinarie per una studentessa. Di conseguenza, è stato disposto che l'assegno di mantenimento includa il 50% delle spese straordinarie, escluse quelle ricreative e di istruzione. Infine, in relazione alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono state compensate per un terzo per entrambi i gradi di giudizio, e i restanti due terzi sono stati posti a carico dell'appellante, con liquidazione secondo i parametri medi. La domanda di sgombero, essendo stata abbandonata dall'appellante, non ha inciso sulla regolamentazione delle spese.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 300
    Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
    Numero : 300
    Data del deposito : 25 luglio 2025

    Testo completo