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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promosso da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo Studio dell'Avv. Giangiacomo Pisu, che lo rappresenta e difende (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 29 luglio 2024)
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Luciana Pisu che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Pagina 1 Avvocati di Cagliari del 23 maggio 2022)
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia, contrariis Parte_1
reiectis:
1. in riforma della sentenza appellata, stabilire la misura dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in € 250,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
CP_1
2. compensare conseguentemente le spese di lite del primo grado;
3. con vittoria di spese e onorari del presente grado in favore dell'Erario;
nell'interesse di Voglia la Corte D'Appello di Cagliari, contrariis reiectis: CP_1
1. rigettare l'appello nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza.
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
il Pubblico Ministero:
Si rimette alle determinazioni della Corte di Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 31.5.2022, dopo aver premesso che aveva CP_1
contratto matrimonio in data 18.7.1998 con , che dalla loro unione era nata il Parte_1
13.7.2004 la figlia e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 13 Per_1
Pagina 2 settembre 2017, aveva aggiunto che dalla separazione omologata erano trascorsi i termini per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ed aveva, quindi, chiesto al Tribunale
di Cagliari la pronuncia del divorzio e la conferma dell'obbligo per il convenuto di versarle mensilmente la somma di 350,00 euro quale contributo per il mantenimento della figlia statuito in sede di separazione consensuale.
si era costituito in giudizio ed aveva aderito alla domanda di divorzio, ma Parte_1
aveva chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di 250,00 euro mensili deducendo di essere disoccupato e con capacità lavorativa ridotta.
Con ordinanza del 21.10.2022 il Presidente f.f. aveva confermato le condizioni stabilite in sede di separazione, tra cui l'obbligo in capo a di versare a Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di 350,00 euro per il mantenimento della figlia Per_1
1.2 Con sentenza n. 1469 del 7.06.2024 il Tribunale di Cagliari:
1. aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari in data 18.07.1998 tra e CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile l'annotazione della sentenza;
Parte_1
2. aveva confermato a carico del resistente l'obbligo di versare a entro il giorno CP_1
5 di ogni mese un assegno mensile pari a 350,00 per il mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% per cento delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse (mediche non coperte dal SSN, ricreative e di istruzione);
3. aveva condannato il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio, pari a € 3.000,00, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, in particolare, aveva confermato l'importo di 350 euro mensili dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia rilevando che neanche lo stato di Per_1
disoccupazione può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli che, in
Pagina 3 assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo
il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il
proficuo svolgimento di un'attività lavorativa. Nel caso di specie, in primo luogo, il resistente
non è affetto da alcuna malattia invalidante che gli impedisca di lavorare e, in secondo luogo,
egli è dotato di una capacità lavorativa specifica che è tenuto a mettere a frutto sul mercato
occupazionale e che, indubbiamente, gli consentirebbe di reperire una occupazione più che
redditizia.
1.3. ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza di divorzio, Parte_1
anzitutto, nel punto in cui il Tribunale aveva confermato quanto già statuito in sede di separazione ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere a la somma CP_1
mensile di 350,00 euro per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, sostenendo che la misura statuita nella sentenza impugnata non
è commisurata alle capacità economiche dell'onerato e urta con il disposto dell'art. 337 ter
c.c. e del criterio di proporzionalità.
A sostegno del gravame, l'appellante ha sostenuto, in primo luogo, che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto della documentazione sanitaria versata con la memoria di costituzione dalla quale era risultato che il Sig. è cardiopatico, ha subito un infarto del Pt_1
miocardio e gli è stata riconosciuta un'invalidità del 50%, sicché la capacità lavorativa
generica dell'odierno appellante è seriamente compromessa, onde gli è preclusa una vasta
gamma di opportunità lavorative, qualora ve ne fossero in concreto.
L'appellante ha aggiunto, inoltre, di essere disoccupato e di aver dovuto cessare l'attività di odontotecnico, precisando che, ad oggi, non sarebbe in grado di riavviare la propria attività
professionale in quanto non potrebbe affrontare i relativi costi aziendali neppure ricorrendo al
Pagina 4 credito al quale certamente non avrebbe accesso ed evidenziando poi che dato il lungo tempo
in cui egli, suo malgrado, non ha potuto esercitare l'attività, le condizioni economiche
personali del sig. (il quale deve preoccuparsi con urgenza delle proprie esigenze di vita Pt_1
basilari) e le condizioni economiche generali, che non possono essere ignorate e che da molti
anni sono piuttosto critiche, il reperimento di un'occupazione qualsiasi è ben difficile.
L'appellante ha censurato, poi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto a suo carico il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% includendovi quelle ricreative e di istruzione lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque del predetto art. 337-ter c.c. in quanto le spese ricreative e di istruzione non possono essere considerate
spese straordinarie al di fuori di uno specifico accordo tra le parti che non vi è stato.
ha lamentato, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite per Parte_1
violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. evidenziando che aveva CP_1
chiesto al Tribunale che venisse condannato allo sgombero di una pertinenza Parte_1
della casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa ricorrente pur essendo il Tribunale, in funzione di giudice del divorzio, incompetente a trattare tale questione e che tale domanda, pur non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, era stata formulata e mai rinunciata dalla ricorrente sicché il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi non essendo possibile la
“motivazione implicita” e far conseguire, all'ovvio rigetto, la compensazione delle spese.
si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza dell'appello. CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Come si è accennato, con il primo motivo di appello ha chiesto la Parte_1
riduzione del contributo a lui imposto per il mantenimento della figlia alla somma di Per_1
Pagina 5 250,00 euro mensili a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche deducendo di essere disoccupato e con capacità lavorativa ridotta.
La censura è infondata.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è
disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. Ordinanza 12283 del 07.05.2024).
, che ha 57 anni, ha il titolo di odontotecnico e nel campo di propria Parte_1
competenza ha verosimilmente maturato esperienza, del resto, avendo svolto per anni la libera professione, potrebbe agevolmente reimpiegarsi nel medesimo settore, per esempio, alle dipendenze di terzi, oppure trovare un'altra occupazione anche saltuaria.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c.
non deve essere valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita e, nel caso in esame, come si è detto, possiede un Parte_1
titolo e un'esperienza utilmente spendibile anche come dipendente nel settore dell'odontotecnica.
In ogni caso, deve rilevarsi che, a parte il generico e superficiale richiamo alle condizioni economiche generali, l'appellante, in concreto, non ha fornito alcuna prova di essersi attivato diligentemente nella ricerca di un'occupazione compatibile con le proprie competenze, né di aver cercato fattivamente un altro lavoro che gli permettesse di assolvere l'obbligo di mantenimento della figlia.
Pagina 6 L'appellante, in verità, ha sottolineato di essere cardiopatico, con un pregresso infarto del miocardio e invalido civile nella misura del 50%, ma tale circostanza non appare decisiva.
In vero, la documentazione medica prodotta da non appare dirimente atteso Parte_1
che la patologia che gli è stata diagnostica (cardiopatia ischemica) non esclude di per sé sia la capacità lavorativa specifica del resistente, specie ove si consideri che il limite a svolgere eventuali mansioni che comportino sforzo fisico non è pertinente alle specifiche competenze del resistente, il quale ha sempre svolto la professione di odontotecnico che, per natura, non implica alcuno sforzo fisico, sia quella generica atteso che lo stesso certificato di invalidità del
24.2.2022 agli atti evidenzia una percentuale di invalidità del 50% e, quindi, di grado non elevato che non rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del resistente.
In questo quadro, considerata vieppiù la posizione reddituale non florida di CP_1
che lavora saltuariamente come colf con un corrispettivo mensile di circa 300,00 euro ma è
onerata dal pagamento della rata mensile del mutuo di 400,00 euro contratto per l'acquisto della casa coniugale a lei assegnata, dove vive con la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, deve ritenersi che il contributo di 350,00 euro mensili posto a carico dell'appellante sia congruo e debba, pertanto, essere confermato.
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'inclusione, tra le spese Parte_1
straordinarie, delle spese ricreative e di istruzione e tale doglianza è fondata.
La Suprema Corte, infatti, ha puntualizzato che devono intendersi spese straordinarie quelle
che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano
dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria
nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con
Pagina 7 il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c e con quello dell'adeguatezza del
mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non
consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
“cumulativo” (Cass. Sez. I n.9372 dell'08.6.2012) e, più di recente, che in materia di rimborso
delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, al di
là della terminologia impiegata nel titolo dal giudice di merito, occorre in via sostanziale
distinguere tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro
costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento …..dalle spese che, imprevedibili e rilevanti
nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno
di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma
azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio di adeguatezza della posta
alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-
patrimoniali del genitore onerato.. (Cass. Ordinanza n. 379/2021; Ordinanza 34100 del
12.11.2021).
In questa prospettiva, si deve sottolineare che, nel caso in esame, è risultato incontestato tra le parti che è dedita agli studi (frequenta l'Istituto superiore “Martini” di Persona_2
Cagliari) cosicché appare evidente che le spese di istruzione della ragazza debbano qualificarsi come spese ordinarie, essendo possibile la loro previsione nell'an e nel quantum.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle spese ricreative.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei principi giurisprudenziali citati, pertanto,
deve riconoscersi che le spese ricreative e di istruzione debbano essere espunte dall'elenco esemplificativo delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
Pagina 8 2.3 Al parziale accoglimento dell'appello consegue il dovere di queta Corte di procedere ad un nuovo regolamento delle spese, anche in relazione al giudizio di primo grado, cosicché lo specifico motivo di gravame dell'appellante deve considerarsi ormai assorbito.
In questa prospettiva, peraltro, non può non sottolinearsi che la domanda di condanna allo sgombero di una pertinenza della casa coniugale, alla quale ha fatto riferimento l'appellante,
era stata avanzata dalla con le note scritte depositate il 16 gennaio 2023 ma subito CP_1
abbandonata, già con le note del 23 febbraio 2023, così da non dover assumere rilievo, neppure ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso, considerata la reciproca soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico di . Parte_1
La relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1469/2024
del Tribunale di Cagliari, dispone che corrisponda a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia oltre alla somma di euro 350,00 mensili, il 50% delle spese Per_1
straordinarie, escluse le spese ricreative e di istruzione;
2. dichiara compensate per un terzo le spese dei due gradi di giudizio e condanna Parte_1
, alla rifusione, in favore dello Stato, dei restanti due terzi, che liquida, per il primo grado,
[...]
in complessivi euro 1.701,00 (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre ai due terzi delle altre spese prenotate) e per il secondo grado in complessivi euro 1.282,00 (oltre
Pagina 9 spese generali ed accessori dovuti per legge).
Così deciso in Cagliari in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promosso da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo Studio dell'Avv. Giangiacomo Pisu, che lo rappresenta e difende (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 29 luglio 2024)
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Luciana Pisu che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Pagina 1 Avvocati di Cagliari del 23 maggio 2022)
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia, contrariis Parte_1
reiectis:
1. in riforma della sentenza appellata, stabilire la misura dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in € 250,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
CP_1
2. compensare conseguentemente le spese di lite del primo grado;
3. con vittoria di spese e onorari del presente grado in favore dell'Erario;
nell'interesse di Voglia la Corte D'Appello di Cagliari, contrariis reiectis: CP_1
1. rigettare l'appello nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza.
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
il Pubblico Ministero:
Si rimette alle determinazioni della Corte di Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 31.5.2022, dopo aver premesso che aveva CP_1
contratto matrimonio in data 18.7.1998 con , che dalla loro unione era nata il Parte_1
13.7.2004 la figlia e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 13 Per_1
Pagina 2 settembre 2017, aveva aggiunto che dalla separazione omologata erano trascorsi i termini per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ed aveva, quindi, chiesto al Tribunale
di Cagliari la pronuncia del divorzio e la conferma dell'obbligo per il convenuto di versarle mensilmente la somma di 350,00 euro quale contributo per il mantenimento della figlia statuito in sede di separazione consensuale.
si era costituito in giudizio ed aveva aderito alla domanda di divorzio, ma Parte_1
aveva chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di 250,00 euro mensili deducendo di essere disoccupato e con capacità lavorativa ridotta.
Con ordinanza del 21.10.2022 il Presidente f.f. aveva confermato le condizioni stabilite in sede di separazione, tra cui l'obbligo in capo a di versare a Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di 350,00 euro per il mantenimento della figlia Per_1
1.2 Con sentenza n. 1469 del 7.06.2024 il Tribunale di Cagliari:
1. aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari in data 18.07.1998 tra e CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile l'annotazione della sentenza;
Parte_1
2. aveva confermato a carico del resistente l'obbligo di versare a entro il giorno CP_1
5 di ogni mese un assegno mensile pari a 350,00 per il mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% per cento delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse (mediche non coperte dal SSN, ricreative e di istruzione);
3. aveva condannato il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio, pari a € 3.000,00, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, in particolare, aveva confermato l'importo di 350 euro mensili dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia rilevando che neanche lo stato di Per_1
disoccupazione può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli che, in
Pagina 3 assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo
il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il
proficuo svolgimento di un'attività lavorativa. Nel caso di specie, in primo luogo, il resistente
non è affetto da alcuna malattia invalidante che gli impedisca di lavorare e, in secondo luogo,
egli è dotato di una capacità lavorativa specifica che è tenuto a mettere a frutto sul mercato
occupazionale e che, indubbiamente, gli consentirebbe di reperire una occupazione più che
redditizia.
1.3. ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza di divorzio, Parte_1
anzitutto, nel punto in cui il Tribunale aveva confermato quanto già statuito in sede di separazione ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere a la somma CP_1
mensile di 350,00 euro per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente, sostenendo che la misura statuita nella sentenza impugnata non
è commisurata alle capacità economiche dell'onerato e urta con il disposto dell'art. 337 ter
c.c. e del criterio di proporzionalità.
A sostegno del gravame, l'appellante ha sostenuto, in primo luogo, che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto della documentazione sanitaria versata con la memoria di costituzione dalla quale era risultato che il Sig. è cardiopatico, ha subito un infarto del Pt_1
miocardio e gli è stata riconosciuta un'invalidità del 50%, sicché la capacità lavorativa
generica dell'odierno appellante è seriamente compromessa, onde gli è preclusa una vasta
gamma di opportunità lavorative, qualora ve ne fossero in concreto.
L'appellante ha aggiunto, inoltre, di essere disoccupato e di aver dovuto cessare l'attività di odontotecnico, precisando che, ad oggi, non sarebbe in grado di riavviare la propria attività
professionale in quanto non potrebbe affrontare i relativi costi aziendali neppure ricorrendo al
Pagina 4 credito al quale certamente non avrebbe accesso ed evidenziando poi che dato il lungo tempo
in cui egli, suo malgrado, non ha potuto esercitare l'attività, le condizioni economiche
personali del sig. (il quale deve preoccuparsi con urgenza delle proprie esigenze di vita Pt_1
basilari) e le condizioni economiche generali, che non possono essere ignorate e che da molti
anni sono piuttosto critiche, il reperimento di un'occupazione qualsiasi è ben difficile.
L'appellante ha censurato, poi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto a suo carico il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% includendovi quelle ricreative e di istruzione lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque del predetto art. 337-ter c.c. in quanto le spese ricreative e di istruzione non possono essere considerate
spese straordinarie al di fuori di uno specifico accordo tra le parti che non vi è stato.
ha lamentato, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite per Parte_1
violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. evidenziando che aveva CP_1
chiesto al Tribunale che venisse condannato allo sgombero di una pertinenza Parte_1
della casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa ricorrente pur essendo il Tribunale, in funzione di giudice del divorzio, incompetente a trattare tale questione e che tale domanda, pur non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, era stata formulata e mai rinunciata dalla ricorrente sicché il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi non essendo possibile la
“motivazione implicita” e far conseguire, all'ovvio rigetto, la compensazione delle spese.
si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza dell'appello. CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Come si è accennato, con il primo motivo di appello ha chiesto la Parte_1
riduzione del contributo a lui imposto per il mantenimento della figlia alla somma di Per_1
Pagina 5 250,00 euro mensili a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche deducendo di essere disoccupato e con capacità lavorativa ridotta.
La censura è infondata.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è
disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. Ordinanza 12283 del 07.05.2024).
, che ha 57 anni, ha il titolo di odontotecnico e nel campo di propria Parte_1
competenza ha verosimilmente maturato esperienza, del resto, avendo svolto per anni la libera professione, potrebbe agevolmente reimpiegarsi nel medesimo settore, per esempio, alle dipendenze di terzi, oppure trovare un'altra occupazione anche saltuaria.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c.
non deve essere valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita e, nel caso in esame, come si è detto, possiede un Parte_1
titolo e un'esperienza utilmente spendibile anche come dipendente nel settore dell'odontotecnica.
In ogni caso, deve rilevarsi che, a parte il generico e superficiale richiamo alle condizioni economiche generali, l'appellante, in concreto, non ha fornito alcuna prova di essersi attivato diligentemente nella ricerca di un'occupazione compatibile con le proprie competenze, né di aver cercato fattivamente un altro lavoro che gli permettesse di assolvere l'obbligo di mantenimento della figlia.
Pagina 6 L'appellante, in verità, ha sottolineato di essere cardiopatico, con un pregresso infarto del miocardio e invalido civile nella misura del 50%, ma tale circostanza non appare decisiva.
In vero, la documentazione medica prodotta da non appare dirimente atteso Parte_1
che la patologia che gli è stata diagnostica (cardiopatia ischemica) non esclude di per sé sia la capacità lavorativa specifica del resistente, specie ove si consideri che il limite a svolgere eventuali mansioni che comportino sforzo fisico non è pertinente alle specifiche competenze del resistente, il quale ha sempre svolto la professione di odontotecnico che, per natura, non implica alcuno sforzo fisico, sia quella generica atteso che lo stesso certificato di invalidità del
24.2.2022 agli atti evidenzia una percentuale di invalidità del 50% e, quindi, di grado non elevato che non rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del resistente.
In questo quadro, considerata vieppiù la posizione reddituale non florida di CP_1
che lavora saltuariamente come colf con un corrispettivo mensile di circa 300,00 euro ma è
onerata dal pagamento della rata mensile del mutuo di 400,00 euro contratto per l'acquisto della casa coniugale a lei assegnata, dove vive con la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, deve ritenersi che il contributo di 350,00 euro mensili posto a carico dell'appellante sia congruo e debba, pertanto, essere confermato.
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'inclusione, tra le spese Parte_1
straordinarie, delle spese ricreative e di istruzione e tale doglianza è fondata.
La Suprema Corte, infatti, ha puntualizzato che devono intendersi spese straordinarie quelle
che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano
dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria
nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con
Pagina 7 il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c e con quello dell'adeguatezza del
mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non
consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
“cumulativo” (Cass. Sez. I n.9372 dell'08.6.2012) e, più di recente, che in materia di rimborso
delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, al di
là della terminologia impiegata nel titolo dal giudice di merito, occorre in via sostanziale
distinguere tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro
costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento …..dalle spese che, imprevedibili e rilevanti
nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno
di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma
azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio di adeguatezza della posta
alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-
patrimoniali del genitore onerato.. (Cass. Ordinanza n. 379/2021; Ordinanza 34100 del
12.11.2021).
In questa prospettiva, si deve sottolineare che, nel caso in esame, è risultato incontestato tra le parti che è dedita agli studi (frequenta l'Istituto superiore “Martini” di Persona_2
Cagliari) cosicché appare evidente che le spese di istruzione della ragazza debbano qualificarsi come spese ordinarie, essendo possibile la loro previsione nell'an e nel quantum.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle spese ricreative.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei principi giurisprudenziali citati, pertanto,
deve riconoscersi che le spese ricreative e di istruzione debbano essere espunte dall'elenco esemplificativo delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
Pagina 8 2.3 Al parziale accoglimento dell'appello consegue il dovere di queta Corte di procedere ad un nuovo regolamento delle spese, anche in relazione al giudizio di primo grado, cosicché lo specifico motivo di gravame dell'appellante deve considerarsi ormai assorbito.
In questa prospettiva, peraltro, non può non sottolinearsi che la domanda di condanna allo sgombero di una pertinenza della casa coniugale, alla quale ha fatto riferimento l'appellante,
era stata avanzata dalla con le note scritte depositate il 16 gennaio 2023 ma subito CP_1
abbandonata, già con le note del 23 febbraio 2023, così da non dover assumere rilievo, neppure ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso, considerata la reciproca soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico di . Parte_1
La relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1469/2024
del Tribunale di Cagliari, dispone che corrisponda a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia oltre alla somma di euro 350,00 mensili, il 50% delle spese Per_1
straordinarie, escluse le spese ricreative e di istruzione;
2. dichiara compensate per un terzo le spese dei due gradi di giudizio e condanna Parte_1
, alla rifusione, in favore dello Stato, dei restanti due terzi, che liquida, per il primo grado,
[...]
in complessivi euro 1.701,00 (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre ai due terzi delle altre spese prenotate) e per il secondo grado in complessivi euro 1.282,00 (oltre
Pagina 9 spese generali ed accessori dovuti per legge).
Così deciso in Cagliari in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
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