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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Rg n. 797/2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 18/06/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 23,51 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2019 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti ANTONIO GIOACCHINO DETTORI E ANNAMARIA CARTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA VERONESE 95
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Il Parte_1
evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo
[...] opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 52032/284/2019 notificato in data 05.04.2019, con il quale richiedeva il pagamento delle somme indicate nelle fatture in essa indicate per un importo complessivo di € 12.605,72.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva la riduzione delle tariffe, avendo l'opposta fornito acqua non potabile, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto le fatture relative al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la prescrizione del relativo credito.
L'eccezione di parte attrice è fondata per quanto attiene ai consumi relativi al periodo dal 01.08.2010 al 22.11.2011, posto che i solleciti di pagamento prodotti dall'opposta sono stati contestati e disconosciuti dall'opponente, né sottoposti a verificazione.
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento.
[...]
Ciò in ragione della non utilizzabilità dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame sulla base delle ordinanze allegate da parte opponente, con le quali veniva vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dal gestore (v. ordinanze sindacali in CP_1
atti).
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata fosse potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia.
Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente;
considerato che
il CTU ha rilevato che il contatore in uso all'utenza è regolarmente funzionate, la somma dovuta dall'utente deve essere rideterminata – così come accertato dal CTU – in ragione della prescrizione di parte delle somme dovute e della non potabilità dell'acqua somministrata, nella misura di € 7.483,96.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede: - Accoglie l'opposizione e accertato il credito nella misura indicata dal CTU condanna l'opponente al pagamento della somma di € 7.483,96 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché al pagamento nella misura di due terzi delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 18/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 18/06/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 23,51 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/2019 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti ANTONIO GIOACCHINO DETTORI E ANNAMARIA CARTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA VERONESE 95
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Il Parte_1
evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo
[...] opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 52032/284/2019 notificato in data 05.04.2019, con il quale richiedeva il pagamento delle somme indicate nelle fatture in essa indicate per un importo complessivo di € 12.605,72.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva la riduzione delle tariffe, avendo l'opposta fornito acqua non potabile, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto le fatture relative al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la prescrizione del relativo credito.
L'eccezione di parte attrice è fondata per quanto attiene ai consumi relativi al periodo dal 01.08.2010 al 22.11.2011, posto che i solleciti di pagamento prodotti dall'opposta sono stati contestati e disconosciuti dall'opponente, né sottoposti a verificazione.
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento.
[...]
Ciò in ragione della non utilizzabilità dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame sulla base delle ordinanze allegate da parte opponente, con le quali veniva vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dal gestore (v. ordinanze sindacali in CP_1
atti).
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata fosse potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia.
Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente;
considerato che
il CTU ha rilevato che il contatore in uso all'utenza è regolarmente funzionate, la somma dovuta dall'utente deve essere rideterminata – così come accertato dal CTU – in ragione della prescrizione di parte delle somme dovute e della non potabilità dell'acqua somministrata, nella misura di € 7.483,96.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede: - Accoglie l'opposizione e accertato il credito nella misura indicata dal CTU condanna l'opponente al pagamento della somma di € 7.483,96 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché al pagamento nella misura di due terzi delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 18/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona