Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2004, n. 4617
CASS
Sentenza 6 marzo 2004

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In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. (Nella specie la Suprema Corte ha preso in esame un ricorso incidentale che, ritualmente proposto nelle forme specificamente previste dalla legge, non era stato riunito con il ricorso principale, su cui la Corte aveva già provveduto cassando con rinvio la sentenza impugnata; la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di questa ipotesi, in cui il procedimento è unitario ab origine, ancorché per prassi amministrativa venga assegnato al ricorso incidentale un altro numero di ruolo, da quella di ricorsi separatamente proposti in forma principale, nella quale opera la sanzione di decadenza di cui all'art. 333 c.p.c.).

Non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: d'appello) quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto stesso, atteso che, in tal caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l'autografia del mandato.

Qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, che deduca questioni pregiudiziali incompatibili con detta sentenza, meramente "virtuale" perché il giudicato formatosi sulla questione di merito è da considerare ancora condizionato dall'esito della decisione sulla questione pregiudiziale, che, se dovesse risultare incompatibile con la possibilità di pronunzia della prima decisione o col suo contenuto, ne determinerebbe l'automatico travolgimento in forza dell'effetto espansivo esterno ricollegabile alla pronuncia caducatoria intervenuta per seconda, giusta il disposto dell'art. 336 cod. proc. civ., a norma del quale la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2004, n. 4617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4617
Data del deposito : 6 marzo 2004

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