Sentenza 6 marzo 2004
Massime • 3
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. (Nella specie la Suprema Corte ha preso in esame un ricorso incidentale che, ritualmente proposto nelle forme specificamente previste dalla legge, non era stato riunito con il ricorso principale, su cui la Corte aveva già provveduto cassando con rinvio la sentenza impugnata; la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di questa ipotesi, in cui il procedimento è unitario ab origine, ancorché per prassi amministrativa venga assegnato al ricorso incidentale un altro numero di ruolo, da quella di ricorsi separatamente proposti in forma principale, nella quale opera la sanzione di decadenza di cui all'art. 333 c.p.c.).
Non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: d'appello) quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto stesso, atteso che, in tal caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l'autografia del mandato.
Qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, che deduca questioni pregiudiziali incompatibili con detta sentenza, meramente "virtuale" perché il giudicato formatosi sulla questione di merito è da considerare ancora condizionato dall'esito della decisione sulla questione pregiudiziale, che, se dovesse risultare incompatibile con la possibilità di pronunzia della prima decisione o col suo contenuto, ne determinerebbe l'automatico travolgimento in forza dell'effetto espansivo esterno ricollegabile alla pronuncia caducatoria intervenuta per seconda, giusta il disposto dell'art. 336 cod. proc. civ., a norma del quale la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata.
Commentari • 3
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FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2460/9/2018, depositata in data 29 maggio 2018 e non notificata, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società Irte s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 99/5/2026 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 13/IT/003295/000/P001 in data 14 maggio 2015 emesso dall'ufficio relativamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardanti l'atto registrato il 10 giugno 2013, n. 3295, serie 1T, con il quale la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2004, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano M. - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS CL rappresentato e difeso dall'Avvocato ALBERTO BASILICATA con studio in ARIENZO e con il quale ha eletto domicilio in ROMA alla VIA GIULIO AGRICOLA n. 33 presso il Dott. VITO MECCARIELLO, giusta delega in calce;
- ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 255/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 05/06/00 - R.G.N. 541/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in cancelleria l'8 maggio 1999, il Pretore di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso di EN AR, condannava l'I.N.P.S. a corrispondergli l'adeguamento dell'indennità di mobilità percepita a decorrere dal 1 gennaio 1995, determinato nella misura dell'ottanta per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come previsto per il regime di cassa integrazione guadagni dall'art. 1 della legge n. 451 del 1994, oltre interessi.
Il successivo appello dell'I.N.P.S. era respinto dal locale Tribunale, con sentenza depositata in cancelleria il 5 giugno 2000, affidata a ragioni che, nel merito della pretesa del lavoratore, erano sovrapponigli a quelle esposte dal primo giudice. Contro questa sentenza l'Istituto assicuratore proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 9 ottobre 2000, sulla base di un solo motivo, inteso a negare la sussistenza del diritto della parte privata al suddetto adeguamento.
Resisteva quest'ultima con controricorso e proponeva altresì ricorso incidentale, con atto notificato il 14 novembre 2000, inteso a denunciare il vizio della sentenza impugnata, per non avere il giudice a quo rilevata la nullità dell'atto di appello e la conseguente sua inammissibilità, per carenza di sottoscrizione dei procuratori dell'appellante.
Il ricorso principale era trattato, separatamente da quello incidentale, all'udienza del 29 maggio 2001, e definito con sentenza n. 12619 del 16 ottobre 2001, che, cassando l'impugnata pronuncia d'appello e decidendo la causa nel merito, rigettava la domanda proposta nei confronti dell'I.N.P.S.
Viene ora all'esame della Corte il ricorso incidentale sopra descritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale riferita in narrativa pone la pregiudiziale questione della sorte del ricorso che, proposto ritualmente nelle forme e nei termini dell'impugnazione incidentale e, quindi, nell'osservanza, come nella specie, delle prescrizioni di cui all'art. 371 cod. proc. civ., venga esaminato separatamente da quello principale avverso la medesima sentenza e solo dopo che su di questo sia già stata pronunciata sentenza.
La Corte osserva che non sarebbe pertinente il richiamo al principio della preclusione dell'esame del secondo ricorso, sancito bensì dalla propria giurisprudenza, ma con riguardo al diverso caso di ricorsi separatamente proposti in forma principale, nel quale opera, appunto, la sanzione di decadenza di cui all'art. 333 cod. proc. civ., una volta che per effetto della decisione su di un ricorso, sia ormai divenuta impossibile la riunione di cui all'art. 335, stesso codice.
L'avvenuta proposizione del secondo ricorso nelle forme dell'impugnazione incidentale integra di per sè l'osservanza della regola del simultaneus processus ed un provvedimento di riunione è la mera conseguenza della prassi amministrativa di attribuire al ricorso incidentale un numero di ruolo diverso da quello attribuito al principale, ma nella sostanza non cessa di essere meramente ricognitivo della già realizzata unità del procedimento. Se ne desume che, in questa seconda ipotesi, l'anomalia della separata trattazione dei due ricorsi, in violazione della suddetta unità originaria del processo, deve trovare soluzione secondo le regole che governano i rapporti di pregiudizialità - dipendenza fra le varie questioni sottoposte con i due ricorsi all'esame della Corte, i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, i rapporti fra i diversi capi della sentenza impugnata ai fini della individuazione di eventuali effetti espansivi di statuizioni caducatorie. In quest'ordine di idee, del resto, la Corte ha già stabilito (cfr. le sentenze 11 maggio 2001, n. 6578; 5 novembre 1994, n. 9164) che "in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatone da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati".
A tale principio (sancito, in particolare, dalla sentenza del 1994 con riguardo a caso del tutto identico al presente, nel quale veniva in esame un ricorso incidentale che, ritualmente proposto nelle forme specificamente previste dalla legge, non era stato riunito col principale, su cui si era già provveduto con pronuncia cassatoria della sentenza impugnata) la Corte, per le ragioni suindicate, ritiene di dover dare continuità.
Alla stregua di esso, occorre, quindi, procedere alle considerazioni che seguono.
La questione proposta col ricorso incidentale, concernendo la pretesa inammissibilità dell'appello, assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di merito esaminata e decisa con la sentenza n. 12619 del 2001, poiché il suo eventuale scrutinio in senso positivo per il ricorrente porterebbe ad accertare la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, che aveva attribuito a quest'ultimo il diritto rivendicato.
Ciò avrebbe comportato la necessità del suo esame con precedenza rispetto alla questione proposta col ricorso principale, giusta il principio secondo il quale (v., per tutte, Cass., sez. un., 23 maggio 2001, n. 212) ove la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, perfino nel caso in cui esso sia stato condizionato all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti.
L'essere stato, nella specie, invertito l'ordine logico della trattazione della controversia, con conseguente pronuncia sulla questione pregiudicata (di merito), è circostanza non preclusiva del successivo esame della questione pregiudiziale (di giudicato interno).
Invero, il principio per cui la sentenza di cassazione non può più essere messa in discussione attraverso la deduzione di questioni pregiudiziali incompatibili con essa opera quando il giudizio di legittimità sia definitivamente concluso, ma non nel caso in cui esso sia ancora pendente per l'esame di questioni siffatte, ritualmente sottoposte all'esame della Corte e soltanto erroneamente posposte ad altre, che, per contenuto, debbano ritenersi pregiudicate dalle prime.
In questo secondo caso il giudicato formatosi sulla questione di merito è soltanto virtuale, perché, essendo ancora attuale la questione pregiudiziale, è condizionato dall'esito della decisione su quest'ultima, che, se dovesse risultare incompatibile con la possibilità di pronuncia della prima decisione o col suo contenuto, ne determinerebbe l'automatico travolgimento in forza dell'effetto espansivo esterno ricollegabile alla pronuncia caducatoria intervenuta per seconda, giusta il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., a norma del quale la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata: non può, infatti, dubitarsi che la prima decisione, si caratterizza per una dipendenza siffatta rispetto alla sentenza cassata, poiché la statuizione caducatoria che essa stessa contiene (nella specie, con riguardo al merito) è resa nel presupposto (poi accertato come inesistente, per giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado) della rituale introduzione del giudizio di appello. Non sussistono, dunque, preclusioni all'esame del ricorso incidentale.
Esso è, però, infondato.
Il difetto di sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore della parte costituisce certamente mancanza di un requisito formale indispensabile allo scopo di assicurare la riferibilità dell'atto stesso al suo autore, ma, in quanto carenza di una realtà fenomenica (Cass. 22 marzo 2001, n. 4116; Id., Id. 19 giugno 1999, n. 6111; Id., 21 marzo 1994, n. 2691), intanto può tradursi nella giuridica inidoneità a produrre effetti, in quanto la lacuna non risulti colmata da elementi del contesto di collocazione dell'atto tali che se ne possa desumere univocamente il medesimo risultato.
In questo senso, la Corte ha già ripetutamente affermato che il vizio non sussiste quando la sottoscrizione del procuratore risulti apposta per certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che, in tal caso, la firma del difensore risulta accreditabile della duplice funzione della sottoscrizione di tale atto e della certificazione suddetta (cfr. Cass. 20 giugno 1996, n. 5711; Id., 30 gennaio 1995, n. 1083; Id., 28 gennaio 1986, n. 50; Id., 15 giugno 1979, n. 3370; Id., 16 febbraio 1978, n. 746). E1 chiaro, poi, che un simile principio si fonda, non già su di un rilievo di natura topografica, inteso a valorizzare, ai fini in questione, esclusivamente il luogo in cui la firma del procuratore figuri, bensì sull'evidenza dell'imputabilità della redazione dell'atto al soggetto che nel medesimo afferma la propria titolarità della legittimazione a provvedervi, in quanto la sinergia dell'esistenza della procura e del richiamo che, nell'atto stesso, ad essa sia compiuto, consente, alla stregua di prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dell'anzidetta redazione dal procuratore. Nè può trascurarsi che ogni valutazione al riguardo deve pur sempre essere svolta, come è stato posto in luce da queste Sezioni unite con la sentenza 10 marzo 1998, n. 2646, alla luce delle preminenti esigenze di effettività del diritto di difesa, costituzionalmente garantito ed esprimentesi, quanto al regime formale degli atti processuali, in regole di diritto positivo tese ad attenuarne il rigore, nel senso che, anche ove non operi il principio di libertà (art. 121), l'esistenza di difformità dell'atto rispetto al suo modello legale diviene irrilevante quando lo scopo dell'inosservata prescrizione formale sia stato comunque raggiunto. Nel caso di specie, in cui il giudice a quo, come emerge dall'epigrafe della sentenza impugnata, ha collegato l'iniziativa dell'appellante all'esercizio fattone col ministero del suo procuratore, deve ritenersi implicitamente verificata la sequenza di elementi (esistenza effettiva della procura e richiamo ad essa nell'atto di proposizione del gravame), del resto non posti in dubbio, come tali, neanche dal ricorrente incidentale, alla cui stregua è formulabile la suindicata presunzione di riferibilità al medesimo procuratore della redazione del gravame, ossia di un risultato identico a quello conseguibile attraverso la diretta sottoscrizione dell'atto.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att., cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore di quest'ultima norma, priva di valore retroattivo e regolatrice di interessi di natura propriamente sostanziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2004