Articolo 26 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 25Articolo 27
Versione
11 aprile 1953
Art. 26.
L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.
Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 4, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
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