Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Enna, via Grimaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
Concetta Potenzone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale-
[...]
Direttore regionale pro tempore per la Sicilia, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Consolo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale I.N.A.I.L., in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo, 47
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
1
[...]
avente a oggetto il riconoscimento di malattia Parte_1 professionale discale conseguente all'attività lavorativa di coltivatore diretto dallo stesso svolta
Propone appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza gravata, con riconoscimento di una percentuale di danno biologico nella misura del 12%, o, subordinatamente, di quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
L'Inail si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
*******************
Con unico motivo d'appello, censura l'impugnata Parte_1 sentenza, sostenendo che il primo giudice, basandosi su di una non corretta valutazione da parte del CTU medico-legale nominato, non avrebbe riconosciuto in favore del medesimo la denunciata tecnopatia, errando nella individuazione dell'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta nel corso della sua vita.
La censura è fondata e deve essere, pertanto, accolta, sia pure nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, il consulente medico legale, nominato in questo grado del giudizio, dott. , dopo essere giunto alla diagnosi Persona_1 di “ernia L4-L5 e L5-S1 in contesto spondiloartrosico” ha concluso la sua motivata relazione affermando che a carico del sig. è Pt_1 residuato un danno biologico da riferire alle lesioni in sé e per sé considerate ed ai risvolti psicofisici di esse, correlato causalmente all'attività lavorativa svolta e globalmente valutabile nella misura del
7%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In particolare il CTU ha all'uopo evidenziato che l'ernia discale lombare è una patologia inclusa nella nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura del 2008; in particolare, al punto 22 è testualmente riportato che la patologia va riconosciuta nel caso di “a)
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. 2 Analogo è l'approccio delle nuove tabelle dell'agricoltura (2023), al punto 20 del documento, dove si parla dei medesimi rischi in
“lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico”, piuttosto che di
“lavorazioni svolte in modo non occasionale”. In entrambi i casi, il periodo massimo di indenizzabilità dalla cessazione della lavorazione
è pari a un anno.
Nel caso del sig. dunque, evidenza il CTU che occorre Pt_1 comprendere se egli abbia svolto “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale (o in modo abituale e sistematico, secondo la nuova definizione tabellare) con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” tali da comportare un effetto morbigeno sul lavoratore.
Evidenza al riguardo il CTU che risulta adeguatamente documentato che il sig. abbia svolto attività lavorativa con macchine che Pt_1 espongono vibrazioni trasmesse al corpo intero;
nella fattispecie,
l'appellante ha riferito e documentato l'utilizzo di trattore gommato
(in particolare un Fiat 110-90 di cui documenta le riparazioni) che, quanto meno tra il 2013 e il 2017 è stato frequentemente utilizzato, se si fa fede alle schede per acquisto carburante con accisa agevolata e alle schede di acquisto carburante da privato, senza agevolazioni
(queste ultime riferite al solo 2017). Non v'è documentazione di epoca precedente, ma la stessa IN, nel tentativo di trovare una valutazione condivisa in sede di collegiale, aveva chiesto al patronato che rappresentava il sig. la documentazione relativa all'ultimo Pt_1 quinquennio, per cui, ad avviso del CTU, è da ritenere sufficiente quanto in atti.
Dagli atti emerge un acquisto medio pari a circa 3400 litri/anno di carburante, sufficienti, a parere del CTU, a definire come “non occasionale” (secondo la tabella vigente all'epoca della denuncia di malattia) o comunque “abituale e sistematico”, l'utilizzo del trattore, mezzo agricolo che espone a vibrazioni sul corpo intero il lavoratore odierno Appellante. 3 Per tale motivo, tenuto altresì conto del fatto che il sig. è in Pt_1 costanza di mansione lavorativa (e che quindi non ha superato il periodo massimo di indennizzabilità), ritiene il consulente designato di potere fare applicazione nella specie della presunzione legale di origine della malattia professionale discale denunciata.
Evidenza poi il CTU che, da un punto di vista clinico, l'ernia L4-L5 e
L5-S1 in contesto spondiloartrosico: “comporta un quadro clinico caratterizzato da contrattura paravertebrale lombare molto marcata;
Delitala positivo in corrispondenza di rachide lombare distale e sacro,
MA debolmente positivo a sinistra (+/4) e positivo (+++/4) a destra;
Lasegue negativo a sinistra e lievemente (+/4) positivo a destra
a 60°; Lasegue inverso negativo bilateralmente;
antiflessione del tronco possibile con punta delle dita che pervengono sino al terzo medio di gamba, accosciamento incompleto;
deambulazione cautelata per dolore con base slargata, riferita impossibile sulle punte ed accennata sui talloni (a sinistra appoggi più agevoli che a destra).”.
A ciò corrisponde, facendo riferimento alle tabelle allegate al D. Lgs.
38/00, ed in particolare alla voce 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” (valore tabellare fino a 12%), una valutazione del 7%, che ritiene il CTU esaustiva per il coinvolgimento di due livelli per presenze di ernie, con quadro clinico ad incidenza lieve-moderata, ed assenza di dimostrato coinvolgimento radicolare mediante accertamenti strumentali.
Le conclusioni del CTU - espresse a seguito di accurate indagini ed attento studio della documentazione prodotta - sono adeguatamente motivate e devono perciò essere condivise.
In forza delle argomentazioni sin qui svolte, in riforma della sentenza appellata va dichiarata l'esistenza a carico dell'appellante di un danno biologico nella misura del 7% e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto dello stesso all'indennizzo di cui all'art.13 del decreto legislativo n. 38/2000 nella misura corrispondente al danno biologico accertato.
L'IN va, pertanto, condannato alla corresponsione, in favore dell'appellante, di detto indennizzo in capitale per l'accertato danno biologico del 7%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali 4 dal 121°giorno successivo a tale data, disponendo che l'importo di questi ultimi va portato in detrazione, a norma dell'art. 16, comma 6,
L. 30.12.91 n.412, da quello spettante per la rivalutazione.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'Inail, su cui gravano anche le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, oltre a quelle già liquidate con la sentenza appellata.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 561/2023 del
27.09.2023, condanna l'Inail a corrispondere, in favore dell'appellante un indennizzo in Capitale corrispondente a una riduzione del 7% della capacità lavorativa per i postumi permanenti causati dalla malattia professionale meglio indicata in motivazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e gli interessi legali sui ratei scaduti a decorrere dal 121°giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione;
- condanna l'Inail al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, sia per il primo che per il presente grado del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Concetta Potenzone;
- pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto per il presente grado, definitivamente a carico dell'Inail.
Caltanissetta, 12.02.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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