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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
TE LI C.F. elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in Belmonte Mezzagno, Via Don Pino Puglisi n. 157/A, presso lo studio dell'Avv. Armando Crini che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con note conclusive del 04.11.2022, eccepisce che la domanda di disoccupazione agricola anno 2018 del ricorrente è stata liquidata come da comunicazione allegata e chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese.
L'INPS regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto pag. 2 venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell'Istituto convenuto, che ha provveduto nell'anno 2022 a liquidare la domanda di disoccupazione agricola anno 2018 del ricorrente, non appare dubbia la soccombenza virtuale dell'INPS.
Inoltre, va evidenziato che il provvedimento di liquidazione è avvenuto nel
2022 dopo l'inizio dell'azione giudiziaria del 02.03.2021 e la notifica del ricorso.
L'INPS va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in €
600,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di Termini Imerese.
pag. 3 Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'INPS al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 600,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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