Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luca Venditto ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 790 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA avv. Marina ARMELISASSO - C.F. , rappresentata C.F._1
in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma - Via Cola di
Rienzo n.243;
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in
Roma - Via dei Portoghesi n.12;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito dello Stato.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 04/02/2025): “Voglia il
Tribunale - riformare il Decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore
in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari con riduzione ex art. 130 del D.P.R. n.115 del
2002.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente in data
26/02/2024, l'avv. Maria ARMELISASSO, procuratore del sig. Parte_1
ammesso al patrocino a spese dello Stato nel procedimento n. R.G. 6126/2017, incardinato dinanzi al Tribunale di Latina – II Sezione civile, ha chiesto al presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, di “riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, pari ad € 14.596,50 oltre spese generali ed accessori o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
La domanda si fonda essenzialmente sull'illegittimità dei motivi a sostegno del Decreto ed in particolare sotto un duplice aspetto: il giudice avrebbe erroneamente considerato due diversi scaglioni per l'individuazione del valore della causa al fine della corretta liquidazione delle spese;
per parte convenuta ha riconosciuto, atteso il la soccombenza parziale di parte attrice, la liquidazione delle spese secondo lo scaglione di riferimento tra € 520.00,01 ed €
1.000.000,00, tenuto conto di una difficoltà media della controversia;
per parte attrice, invece, soccombente e ammessa al gratuito patrocinio, ha ritenuto la causa di valore indeterminabile e di minima complessità; ad ogni modo, a prescindere dal valore attribuito alla controversia, il giudice avrebbe immotivatamente riconosciuto due valori decisamente distanti tra loro (euro
29.193,00 ed € 3.808,00) nonostante l'impegno profuso dai legali delle parti sia stato essenzialmente sovrapponibile nonché connotato da una genetica ed univoca complessità; il giudice inoltre non avrebbe il potere di modificare lo scaglione individuato dalla parte se conforme a quanto richiesto nelle conclusioni, anche in relazione al fatto che il funzionario di cancelleria opera un controllo in ordine all'effettivo valore della causa e al corrispondente contributo da versare;
in sostanza, nell'operare la liquidazione, il giudice avrebbe dovuto stabilire parametri uguali per i difensori di entrambe le parti, avendo svolto la stessa istruttoria e compiuto analoghe attività in relazione alle medesime questioni trattate: nel provvedimento impugnato, inoltre, a giustificazione di una diversa liquidazione, si è rilevato infondatamente che la quantificazione del valore della causa indicata in citazione sarebbe stata priva di riscontro, diversamente da quanto in effetti accaduto per avere parte attrice documentato i postumi invalidanti di cui chiedeva il ristoro;
l'esito del giudizio infine, ritenuto profondamente ingiusto, non sarebbe stato di totale soccombenza, così da giustificare una riduzione dei compensi.
1.1 Fissata con decreto udienza per la comparizione delle parti, si è costituita per il vvocatura Generale dello Stato. Controparte_2
1.2 Il resistente ha rilevato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto CP_1
il rigetto per avere il giudice provveduto ad applicare i parametri del DM n. 55 del
2014 dopo aver determinato il valore della causa ai sensi dell'art. 5 del predetto DM.
Ha quindi osservato che la pur sintetica motivazione del provvedimento di liquidazione sarebbe stata idonea a ricostruire l'iter argomentativo della decisione;
che, d'altra parte, sarebbe infondato il motivo di impugnazione per il quale il giudice avrebbe effettuato una ingiustificata differente valutazione dell'attività delle difese delle parti poiché non vi sarebbe un obbligo del giudice di liquidare, per tutte le parti, il medesimo compenso;
che non sarebbe inoltre impedito al giudice che procede alla liquidazione del compenso dell'avvocato difensore di applicare parametri al di sotto della soglia prevista per le cause di valore indeterminabile. Chiesto il rigetto in via principale, l'amministrazione della giustizia ha così concluso in via subordinata: “… laddove si dovesse ritenere che, in effetti, il provvedimento di liquidazione del compenso professionale opposto in questa sede abbia illegittimamente violato le tariffe previste dal D.M. n. 55/2014, si chiede all'adito Ecc.mo Tribunale di liquidare il compenso professionale del ricorrente entro i valori minimi previsti dallo scaglione individuato, con riduzione del 50 % di cui all'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 dell'importo complessivo, in considerazione dell'impegno profuso dal ricorrente nel giudizio e della complessità di quest'ultimo”.
1.3 E stata fissata per la decisione della causa a norma degli artt. 281-sexies e
281-terdecies c.p.c. l'udienza del 04/02/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito del quale il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Va preliminarmente osservato che parte ricorrente ha depositato il proprio ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., norma che, con le disposizioni successive, ha disciplinato il provvedimento sommario di cognizione, oggi sostituito, per effetto della riforma del decreto legislativo n. 149 del 2022, con il procedimento semplificato di cognizione, regolato dagli artt. 281-decies e ss. c.p.c..
La predetta riforma ha emendato l'art. 15 delle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione di cui al decreto legislativo n. 150 del 2011, stabilendo le controversie di sui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Per tali ragioni il presente procedimento, introdotto richiamando una disciplina ormai abrogata è stato trattato e deciso nelle forme del rito semplificato oggi vigente.
3. Il tribunale decide su ricorso proposto ai sensi dell'art. 15 richiamato in composizione monocratica e non necessariamente nella persona del capo dell'ufficio giudiziario cui si riferisce il comma 2 dello stesso art. 15.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del Giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sul punto anche la stessa Cassazione: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
3.1 È pacifico in giurisprudenza che il termine per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti resi in materia di patrocinio a spese dello Stato sia di 30 giorni come previsto dal richiamato art. 702-ter c.p.c. (vecchio rito).
Si legge nelle pronunce della Suprema Corte: l'opposizione è disciplinata del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15, il quale dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia 'sono regolate dal rito sommario'.
L'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Questo termine, peraltro, si deve ritenere riferito sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti (Cass. civ., sez. I, 27/09/2023, n.
27478).
Benché non sia stata rispettata la forma del procedimento, il ricorso proposto dall'avv. Armelisasso, depositato il 26/2/2024 per l'impugnazione del decreto di liquidazione del 31/1/2024, deve considerarsi tempestivo e dunque ammissibile.
3.2 Sempre sul piano processuale ed in via preliminare va richiamato, sulla natura del presente procedimento, quanto affermato dalla Suprema Corte, per la quale: Il procedimento ex articolo 15 del Dlgs 150/2011 e 170 del Dpr 115/2002 ha natura impugnatoria, sicché il petitum rimane cristallizzato in diretta dipendenza delle doglianze mosse con il ricorso, poiché ha a oggetto un provvedimento emesso dal giudice (Cass. civ., sez. II, 12/05/2020, n. 8776).
Vanno dunque di seguito esaminati i motivi di impugnazione del decreto di liquidazione emesso il 31/1/2024 dal giudice della causa n. 6126/2017 R.G..
4. Con istanza di liquidazione del 30/1/2024, la ricorrente ha chiesto al giudice della causa patrocinata che fosse emesso decreto ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la difesa svolta in favore di , ammesso al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato. Essa ha invocato l'applicazione del DM n. 140 del
2012 e ha chiesto la liquidazione di € 29.193,00, cui avrebbe dovuto essere applicata la riduzione del 50% prevista dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello
Stato.
Il DM 140 del 2012 è stato abrogato dalla adozione del DM n. 55 del 2014, sulla base del quale il giudice impugnato ha liquidato i compensi all'avvocato ricorrente.
Il primo, centrale motivo di impugnazione riguarda l'errata attribuzione alla controversia dello scaglione per le cause di valore indeterminabile. Lamenta
l'avvocato ricorrente che, inoltre, il giudice avrebbe operato un trattamento ingiustificatamente differenziato tra la liquidazione effettuata in favore della parte vittoriosa e la liquidazione del proprio compenso come difensore della parte ammessa al beneficio. Nel primo caso, infatti, sarebbe stato applicato lo scaglione compreso tra
€ 520.000,00 e € 1.000.000,00, nel secondo caso, la causa sarebbe stata ritenuta di valore indeterminabile. Nella sentenza che ha definito il giudizio patrocinato dalla ricorrente non vi è il richiamo allo scaglione compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00; in merito alle spese, si legge la seguente motivazione: “Le spese di lite, liquidate nella misura media in relazione al petitum sulla base del D.M. 55/14, seguono la soccombenza di parte attrice”.
Né in motivazione, né in dispositivo si fa riferimento allo scaglione applicato ed il richiamo al petitum effettuato dal giudice non può considerarsi un dato univoco, poiché detto riferimento può riguardare anche una domanda concreta indeterminata.
4.1 Sotto altro profilo invece, l'assunto per cui il giudice impugnato avrebbe applicato scaglioni diversi provvedendo, illegittimamente, a liquidazioni differenziate, non ha alcun fondamento, poiché non vi è alcuna norma che imponga una pari liquidazione, in termini di parametri applicati, da parte del giudice che regola le spese del processo e da quello che emetta il decreto di cui all'art. 82 del d.P.R. n.
115/2002.
D'altra parte, possono essere richiamati i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale delineati nell'art. 4, comma 1, del
DM n. 55 del 2014 applicabile al caso di specie: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al
50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È agevole osservare come l'applicazione dei criteri sopra riportati non può che condurre ad una liquidazione inevitabilmente differenziata tra difensori che abbiano patrocinato la parte vittoriosa e quelli che invece abbiano difeso la parte soccombente.
Nel caso di specie, peraltro, il giudice che ha adottato il provvedimento qui impugnato (e che ha deciso la controversia) ha ritenuto di contenere la liquidazione del compenso del difensore dell'attore, ammesso al beneficio, rilevando che lo stesso avesse promosso una azione di risarcimento danni conseguenti ad un incidente stradale affermando di essere trasportato, ma in realtà risultando lui stesso il conducente del veicolo (non avendo perciò diritto ad alcun risarcimento).
4.2 Questa valutazione, che non può essere qui sindacata perché oggetto del giudizio di merito, va connessa tuttavia all'ulteriore questione concernente la determinazione del valore della causa, che deve avvenire a norma dell'art. 5 del più volte richiamato DM n. 55 del 2014.
Tale disposizione al comma 1. prevede: “1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Posto quanto sopra, non può non rilevarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che quando … si passa alla disciplina della liquidazione dei compensi spettanti al difensore che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è la stessa norma di fonte primaria - l'art. 82 del T.U. spese giust. - a puntualizzare che il giudice deve liquidare l'onorario “tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Tale ultima disposizione - nel contemperare ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività dell'avvocato con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività - consente al giudice di scendere al di sotto dei parametri di normale riferimento quando l'attività del difensore viene rapportata alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o all'effettiva consistenza della lite.
In altri termini, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso (Cass. civ., sez. II, 25/05/2016, n. 10876, pronuncia non riferita alla disciplina sui parametri qui applicabile, ma del tutto compatibile con essa).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità, in continuità con quanto sopra, ha rilevato che ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente
(regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ.. La norma di cui al citato articolo 5 del DM n. 55/2014, prevede comunque la possibilità di adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, nel caso si ravvisi una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito, in tal caso il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se sia del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, in quanto il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione prestata (Cass. civ., sez. II,
27/03/2024, n. 8233).
Deriva da quanto sopra, dunque, che il richiamo al valore della controversia determinato a norma del codice di rito (la somma indicata o il valore dichiarato dall'attore ai sensi dell'art. 14 c.p.c.) non può escludere che il giudice possa derogare al predetto riferimento normativo considerandolo un mero elemento parametrico di massima e riferendosi alle peculiarità del caso specifico come idonee a ritenere inadeguato il parametro del dichiarato valore della controversia rispetto alla prestazione prestata. In un contesto, dunque, in cui il giudice della causa ha ritenuto la domanda dell'attore beneficiato del pubblico patrocinio radicalmente infondata per avere egli promosso il giudizio risarcitorio nei confronti dell Controparte_3
quale terzo trasportato, laddove, nel corso del processo, è emerso che l'attore
[...]
medesimo era in realtà alla guida del veicolo con cui è avvenuto l'incidente, il riferimento al quantum richiesto risulta del tutto fuorviante ai fini della determinazione del valore della lite;
ed infatti la misura del risarcimento in termini di quantificazione del danno non è stata neppure oggetto di accertamento medico-legale nel corso del processo, né ha costituito motivo di discussione. Dunque, per i principi esposti, la misura della prestazione non può essere commisurata alla somma indicata in atto di citazione, che, in quanto tale, non ha mai costituito oggetto di controversia.
Sarebbe del tutto incongruo ritenere che il valore della causa, in relazione all'effettivo valore della controversia, possa essere parametrato ad una pretesa di cui in concreto non si è in realtà mai discusso per essere stata ritenuta la domanda infondata in radice.
Diversamente opinando il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato potrebbe gravare le finanze pubbliche dell'onere derivante da una liquidazione rapportata ad una domanda in cui si affermi infondatamente un diritto risarcitorio di qualsivoglia valore;
mentre l'effettivo valore della controversia, in relazione ai temi trattati e all'attività svolta dal difensore deve essere individuato come valore parametrico di massima e adeguato alla fattispecie concreta, così da costituire il giusto riferimento per il riconoscimento del corrispettivo all'effettiva prestazione prestata.
Come in effetti ha fatto (coerentemente con la decisione assunta) il giudice il cui provvedimento di liquidazione è stato impugnato, che ha effettuato la liquidazione dei compensi sul presupposto che il valore della causa fosse indeterminabile, quale criterio residuale una volta ritenuto inidoneo il riferimento al valore palesato in domanda.
Sulla corretta attuazione di questo criterio (una volta ritenuto applicabile) non vi è peraltro contestazione, né sono stati sollevati motivi specifici di impugnazione.
4.3 Parimenti inconducente il richiamo all'art. 15 del TU sulle spese di giustizia, per il quale “Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa”.
Evidente la funzione per così dire di verifica tributaria rimessa al funzionario di cancelleria, che nulla ha a che vedere con le valutazioni che il giudice opera nella determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese al difensore.
4.4 Va da ultimo rilevato che le ragioni di possibile fondatezza dell'appello promosso dalla parte ammessa al patrocinio, richiamate dalla ricorrente, non possono costituire oggetto di valutazione in questa sede, né incidere sulla liquidazione del compenso quale oggetto del presente procedimento.
Il ricorso proposto dall'avv. Marina Armelisasso va dunque rigettato per le ragioni esposte.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando lo scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 del DM n. 55 del 2014; tenuto conto dei parametri minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso proposto dall'avv. Marina Armelisasso;
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, che liquida in € 850,50 per compensi al difensore, oltre accessori se dovuti.
Latina, lì 28/02/2025
Il giudice
Luca Venditto