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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3025/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ENRICO Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA
e da
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ENRICO GAMBARDELLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Controparte_2 Controparte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n. 959/2015 pubblicata il 20.10.2015 con la quale le parti avevano così concordato al punto A) “il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
la somma di euro 800,00 alla fine di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e ciò sino a quando non riuscirà a vendere l'immobile, in comproprietà con la sorella, sito in via Dario Papa n. 2”.
pagina 1 di 2 Le parti, in particolare, hanno concordato che “Il sig. verserà Controparte_1
alla sig.ra la somma di euro 800,00 alla fine di ogni mese a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, ritenuto che la condizione concordata non è in contrasto con la legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) provvede in conformità alla condizione da intendersi qui trascritta;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi il 20/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3025/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ENRICO Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA
e da
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ENRICO GAMBARDELLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Controparte_2 Controparte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n. 959/2015 pubblicata il 20.10.2015 con la quale le parti avevano così concordato al punto A) “il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
la somma di euro 800,00 alla fine di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e ciò sino a quando non riuscirà a vendere l'immobile, in comproprietà con la sorella, sito in via Dario Papa n. 2”.
pagina 1 di 2 Le parti, in particolare, hanno concordato che “Il sig. verserà Controparte_1
alla sig.ra la somma di euro 800,00 alla fine di ogni mese a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, ritenuto che la condizione concordata non è in contrasto con la legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) provvede in conformità alla condizione da intendersi qui trascritta;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi il 20/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2