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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1932/2024 promosso da
, C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari del
Foro di Parma (pec , Mirco Sassi del Foro di Parma (pec Email_1
e Maria Elena Guarini del Foro di Bologna (pec Email_2
elettivamente domiciliata nel suo studio, in Galleria Cavour n. 2 Email_3 in Bologna (BO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Contino del Foro di Parma (pec , elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Strada della Email_4
Repubblica n. 31 in Parma (PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE pagina 1 di 10 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1191/2024 di cui al n. R.G. 3113/2021 del Tribunale di
Parma, emessa in data 10/9/2024 e pubblicata in data 18/9/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Parma, avendo già con sentenza n. Parte_1
7779/2022 emessa in data 9.6.2022 e pubblicata in data 16.6.2022 pronunciato la separazione giudiziale del matrimonio dalla stessa contratto con il 16.6.2012, ha regolato le CP_1 condizioni della separazione disponendo l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e PE
(nata il [...]) con collocazione abitativa presso la madre nella casa familiare perciò ER assegnata a quest'ultima, regolando il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli;
ha altresì posto a carico del l'obbligo di versare la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma mensile di euro 400,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, con decorrenza dalla data della domanda sino a giugno
2022. Ha poi dichiarato inammissibili le domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni di parte convenuta relative alla regolamentazione di ulteriori questioni economiche, condannato la Pt_1 al rimborso nei confronti del delle spese di lite nella misura della metà, compensandole CP_1 nella residua misura di 1/2 e posto definitivamente a carico solidale di entrambe le parti il compenso spettante al CTU.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Parma, quanto all'affidamento, premessa la concorde volontà delle parti in merito all'opportunità dell'affido condiviso, ha regolamentato i tempi e le modalità di frequentazione del padre con i minori, richiamando le conclusioni cui è pervenuta la CTU ed ha altresì statuito che il collocamento prevalente dei minori presso la madre comportasse, come concordemente richiesto dalle parti, l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Quanto alle questioni economiche, analizzata la situazione economico - patrimoniale delle parti, tenuto altresì conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha ritenuto opportuno un incremento del contributo posto in capo al padre in sede presidenziale per il mantenimento dei due figli, rideterminato in euro 400,00 cadauno, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della richiamato il disposto di cui all'art. 156 Pt_1 comma 1 c.c., ha statuito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento a suo favore dell'assegno a decorrere da giugno 2022, in ragione del reperimento di una nuova occupazione lavorativa stabile, a tal fine evidenziando, da un lato, che già in sede presidenziale era stato riconosciuto il contributo di euro 400,00 solo fino al reperimento da parte della di una stabile occupazione lavorativa, Pt_1
pagina 2 di 10 circostanza per l'appunto concretizzatasi nelle more del giudizio con la conversione a giugno 2022 del contratto di lavoro in a tempo indeterminato, dall'altro, la mancata allegazione di elementi che attestino un tenore di vita particolarmente elevato goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio il Collegio ha ravvisato una prevalente soccombenza della tenuto conto in particolare del rigetto della domanda volta ad Pt_1 ottenere un assegno di mantenimento per il periodo successivo al reperimento di una stabile occupazione lavorativa, concludendo pertanto per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, spese, invece, compensate nella residua misura di 1/2.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurando la decisione Parte_1 impugnata sotto i seguenti profili:
- erroneità delle statuizioni in punto di insussistenza del diritto all'assegno di mantenimento a decorrere da giugno 2022 ed erronea quantificazione dello stesso per il periodo precedente, da agosto 2021 sino a giugno 2022. Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione economica delle parti risultante dalle dichiarazioni dei redditi, dato determinante ai fini della dimostrazione di un buon del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- erronea decorrenza dell'assegno di mantenimento dei due figli minori di euro 800,00 soltanto dalla sentenza (anziché della data della domanda, essendo stato in precedenza riconosciuto il minor importo di 600 euro con l'ordinanza presidenziale);
- erronea condanna al pagamento delle spese di lite a favore della controparte nella misura della metà.
Ha chiesto quindi il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé a carico del marito di
500,00 euro a decorrere da giugno 2022, e per il periodo precedente (dall'agosto 2021, data della domanda, fino al giugno 2022) nel quale era disoccupata, mentre il avrebbe percepito un CP_1 reddito netto di euro 3.200,00 mensili, un importo di 800,00 euro mensili;
quanto ai due figli il riconoscimento dell'importo di 800 euro fin dalla data della domanda.
L'appellante ha inoltre dedotto la sopravvenienza di fatti nuovi fondanti la domanda di modifica dell'entità dell'assegno dal 1° ottobre 2024, più precisamente la diminuzione del proprio orario di lavoro (da 40 a 30 ore settimanali) e conseguentemente del reddito a causa della difficoltà di conciliare l'attività lavorativa prestata presso la ditta A.D.M. Vetro s.r.l. e la cura dei figli. Ha pertanto domandato, con decorrenza dal primo ottobre 2024, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili annualmente rivalutabili ISTAT.
2.1 - Si è costituito l'appellato in data 29 aprile 2025, eccependone CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito chiedendone l'integrale rigetto stante la comprovata capacità lavorativa dell'appellante. pagina 3 di 10 Quanto alla quantificazione dell'assegno per il periodo precedente, ha eccepito l'irritualità, la tardività,
l'inammissibilità e l'infondatezza della censura, non avendo controparte impugnato ex art. 708 c.p.c. il provvedimento presidenziale, a suo dire ormai divenuto immodificabile.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, ha asserito la correttezza della decisione, essendo legittimo fissare per l'assegno di mantenimento misure e decorrenze differenziate in considerazione dell'evoluzione intervenuta nel corso di causa nelle condizioni economiche dei coniugi.
Quanto alla dedotta erroneità della quantificazione delle spese straordinarie poste a carico di ciascuna parte, ha eccepito l'insussistenza di uno specifico motivo di appello e ha comunque evidenziato il progressivo graduale incremento dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Da ultimo, quanto agli invocati fatti sopravvenuti fondanti in tesi dell'appellante una modifica del quantum debeatur a titolo di assegno di mantenimento a decorrere da ottobre 2024, ha eccepito in via preliminare l'irritualità ed inammissibilità della domanda, per non aver controparte radicato un ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. avanti al Tribunale di Parma, e nel merito la genericità ed infondatezza, evidenziando la volontarietà della riduzione dell'orario di lavoro successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, scelta non giustificata da alcun fattore oggettivo, evidenziando altresì l'aumento progressivo dei tempi di permanenza dei figli con il padre, ora pari quasi al 50%.
2.2- Pur notiziato della pendenza del procedimento il Procuratore Generale non ha ritenuto di intervenire in giudizio.
2.3 – All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente è opportuno precisare che il presente giudizio d'appello non è assoggettato al nuovo rito di cui al d.Lgsl- n 149/2022 Secondo l'interpretazione assolutamente prevalente , in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023 soltanto per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”: la norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni aventi ad oggetto controversie materia di famiglia, per le quali le nuove disposizioni troveranno applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato dal 1° marzo 2023 (fatte salve le specifiche disposizioni già entrate in vigore il 22 giugno 2022) Poichè il procedimento di primo pagina 4 di 10 grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 10 agosto
2021, l'odierno giudizio d'impugnazione segue il rito previgente la riforma.
4- Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c.formulata dall'appellato, essendo nell'atto di appello chiaramente espresse le ragioni dell'impugnazione e le parti della decisione censurate: l'appello riguarda unicamente le condizioni economiche, non essendo oggetto d'impugnazione la regolamentazione dell'affidamento, collocazione e frequentazione dei figli minori, e segnatamente la decorrenza della misura del contributo al mantenimento dei figli minori e dovuto alla madre collocataria da parte del padre nella maggiore misura riconosciuta PE ER in sentenza fin dal momento della domanda iniziale, nonché la spettanza o meno e la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre che le spese di lite.
Parimenti è infondato l'assunto dell'appellato secondo il quale sarebbe ora inammissibile la richiesta di decorrenza a decorrere dalla domanda degli importi richiesti per entrambi gli assegni, perché ogni questione trattata nell'ordinanza presidenziale non impugnata sarebbe ormai definita. E' noto infatti che con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (così come il giudice delegato, secondo la disciplina di cui all'art. 473-bis 22) il presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, necessariamente allo stato degli atti (o comunque sulla base delle indispensabili acquisizioni sommarie), aventi natura provvisoria e destinati pertanto destinate ad essere superati ed eventualmente modificati con la decisione “definitiva” del procedimento.
5 – Va chiarito, da ultimo, sempre in via preliminare, che è certamente infondata l'eccezione di parte appellata secondo la quale eventuali modifiche delle condizioni della separazione richieste sulla scorta di intervenute modifiche sopravvenute delle circostanze di fatto andrebbero domandate in altra sede
(ex art. 337 quinquies c.c.): impregiudicata la fondatezza della domanda e la dimostrazione della sussistenza dei presupposti che la giustificano, è appena il caso di rilevare che una simile prospettazione confligge con il fondamentale principio - al quale si sono ispirati il legislatore e la giurisprudenza - della concentrazione delle tutele dinanzi all'unico giudice davanti al quale pende il giudizio (salvi casi specifici in cui ciò non sia possibile o consentito), non essendo concepibile la frammentazione della regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole (e a maggior ragione dell'affidamento, collocazione e frequentazione della prole) in più giudizi contemporaneamente.
5- Venendo quindi al merito, e poichè, com'è noto, i sede di separazione, sia ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'assegno di mantenimento al coniuge e alla sua quantificazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., sia quanto al mantenimento della prole ai sensi dell'art. 337 ter c.c. deve tenersi conto del nucleo familiare e ad esso comparare anche le condizioni delle parti, pagina 5 di 10 occorre prendere le mosse dalle complessive condizioni delle parti durante la convivenza e ad oggi.
Risulta al riguardo corretta la prospettazione dell'appellante secondo la quale “la situazione economica delle parti risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018, 2019 e 2020, che, nel caso che ci occupa, è senz'altro un dato esaustivo ai fini della prova del tenore di vita, trattandosi nella fattispecie in esame di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato, con redditi accertati da terzi e non contestati: il tenore di vita goduto dai coniugi e durante la vita matrimoniale, Pt_1 CP_1 perciò, “deve presumersi dall'ammontare complessivo dei loro redditi”, non avendo alcun rilievo, e quindi non rendendo necessaria alcuna prova sul punto, il livello di vita concretamente attuato (v. Cass.
15 gennaio 2018 n.770, Cass. 16 maggio 2017 n. 12196).”
Vero è infatti che dalle dichiarazioni dei redditi suddette si evince obiettivamente che il nucleo familiare godeva di un buon tenore di vita familiare, assicurato da redditi quantificabili a seconda degli anni da circa 4.000,00 a circa 4.500,00 euro netti mensili (medio alto quello del marito, indicato in sentenza in circa 3.000 euro mensili e inferiore della metà quello della moglie, risultante di circa 1.500 euro) nel complesso sicuramente superiore al reddito medio delle famiglie, a maggior ragione tenuto conto del fatto che i coniugi sono anche proprietari di beni. Essi erano (e sono) proprietari comproprietari della casa coniugale (anche se con mutuo a carico di entrambi, peraltro con rateo complessivo di 390,00 euro mensili) ed erano titolari di liquidità (avevano risparmi per circa
110.000,00 euro: 27.000,00 su un conto di e 84.000,00 su un conto cointestato rimasto Parte_1 nella disponibilità del marito dopo che prima della separazione, ha ritirato 30.000,00 euro: Pt_1 operazione con la quale i risparmi sono stati divisi).
Nella stessa motivazione della sentenza è detto che all'epoca della proposizione del Parte_1 ricorso per separazione era rimasta disoccupata e che dal giugno 2022 ha reperito un'occupazione.
Dalla documentazione più aggiornata in atti risulta che l'appellante ha prodotto quale dichiarazione fiscale più aggiornata il Mod 730/2024, che attesta un reddito complessivo di 21.391 per l'anno 2023, che le assicura per tale periodo l'importo netto mensile di euro 1.724,00 circa (importo complessivo meno imposta netta, meno addizionale regionale e comunale). Ella ha inoltre prodotto qualche busta paga del febbraio – marzo 2025 che riportano retribuzioni mensili di circa 1.100 euro e un accordo di riduzione dell'orario di lavoro del 1° ottobre 2024 su richiesta della lavoratrice per motivi familiari (ma privo di riferimenti ai redditi). non ha invece prodotto le dichiarazioni fiscali che attestino i redditi complessivi CP_1 denunciati, ma soltanto certificazioni uniche, ossia la dichiarazione di un datore di lavoro relativa ad un lavoratore dipendente, che non preclude ovviamente l'esistenza di altri redditi.
Tali dichiarazioni seppure incomplete esprimono valori significativi, poichè nella CU del 2024 emerge pagina 6 di 10 che egli ha ricevuto una retribuzione complessiva lorda di 65.994, che, detratta l'imposta sulle persone fisiche (21.017,64) gli assicura un introito medio mensile di 3.748,00 euro circa.
Poichè entrambi i coniugi devono sostenere le spese del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare per complessivi euro 390 mensili (pagando 195 euro mensili per ciascuno), e poichè, mentre l'appellante è assegnataria della casa familiare, nella quale abita con i figli e l'appellato deve invece pagare un canone di locazione di 550 euro mensili, risulta che la dispone di circa 1.500 euro Pt_1 netti mentre di circa 3.000 netti (salvi altri redditi) CP_1
6- Decorrenza mantenimento della prole
Ciò detto si osserva che è pacifico lo squilibrio fra le condizioni economico reddituali delle parti, come ravvisato dal Tribunale, che ha espressamente affermato che “nel caso di specie, la determinazione degli obblighi di contribuzione gravanti sui genitori per il mantenimento dei figli non può non tenere conto che, all'esito del giudizio, permane il riscontro di un significativo squilibrio nella complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti” sia in costanza di matrimonio che all'epoca della pronuncia della separazione (pag 9 della sentenza, e nel dettaglio, pagg 10-11) e, tenuto conto di ciò, dell'età dei figli e dei loro tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, di rideterminare alla data della sentenza l'importo del contributo dal padre per i figli minori in misura di 400,00 euro mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene la Corte che se l'importo di 800 euro appare conforme ai criteri richiamati (quelli di cui all'art. 337 ter (esigenze di due bambini di 4 e 8 anni, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi valenza dei compiti domestici di ciascuno) all'epoca della sentenza, epoca in cui la madre è titolare di un reddito da lavoro, avendolo reperito e la previsione della regolamentazione della frequentazione padre – figli ha previsto un'intensificazione degli incontri, a maggior ragione tale importo (e non quello inferiore di
300 euro per ciascun figlio) deve ritenersi dovuto dalla data della domanda (quando la madre era disoccupata, tanto da essere destinataria di un contributo al mantenimento di 400 euro da parte del marito, e si occupava in maniera se non esclusiva assolutamente preponderante dei bambini) e nel corso dell'intero procedimento.
Va quindi senz'altro accolto l'appello in punto di decorrenza del contributo paterno al mantenimento dei minori fin dalla data della domanda di primo grado (10 agosto 2021), con la dovuta rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
7- Spettanza, entità e modifica dell'assegno di mantenimento per la moglie
Com'è noto, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c. cit., spetta al pagina 7 di 10 coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio, ricordando che l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro che al contrario non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020)
Per quanto sopra detto non v'è dubbio nel caso di specie che la coppia godesse in costanza di matrimonio di un buon tenore di vita, soprattutto grazie al reddito del sopra descritto, e che CP_1 oggi la moglie non sia allo stato in grado di mantenere le medesime condizioni.
Premesso che non è contestata in questa sede la spettanza alla dell'assegno relativamente al Pt_1 periodo decorrente dall'instaurazione del giudizio di primo grado fino al giugno 2022, ritiene la Corte di non dover modificare l'entità di quanto stabilito, tenuto conto della temporaneità della previsione e del fatto che la ricorrente, per tale periodo, disponeva anche delle somme giacenti sui suoi conti correnti (che per quanto affermato a pag 4 dell'atto di appello devono ritenersi pari, all'epoca della separazione a circa 30.00+ 27.000 euro, destinati necessariamente a corrodersi per l'utilizzo nei mesi fino al giugno 2022), oltre che verosimilmente di indennità di disoccupazione, tenuto conto del fatto che ella afferma di aver perso il lavoro non per propria volontà.
Pur considerando infatti l'assegno di mantenimento per i figli minori dovuto dall'appellato, egli mantiene a sua disposizione, per provvedere a se stesso (oltre che alle spese straordinarie per i figli, pro quota), la somma di circa 2.200,00 mentre la madre dispone per provvedere a sé e ai bambini di
2.329,00 euro netti.
Pur essendo noto che la separazione di per sé comporta un deterioramento delle condizioni di vita dei coniugi (costretti con ciò a duplicare le spese di abitazione, relative alle utenze e di alimentazione) e pur non dovendo essere garantito alla un “tenore di vita particolarmente elevato” in astratto Pt_1
(come pare ritenere il Tribunale), si ritiene che tali introiti complessivi non consentano di assicurare alla stessa un modus vivendi adeguato a garantirle quella sufficiente tranquillità che in costanza di matrimonio i redditi del marito le consentivano. Si ritiene congruo a supplire a tale discrepanza l'importo di 100,00 euro mensili dal luglio 2022.
Per quanto sia possibile che l'appellante abbia deciso di chiedere una riduzione dell'orario di lavoro per organizzarsi al meglio per i figli, ancora piccoli ( ha nove anni e 5), si osserva da un PE ER lato che non è chiaramente documentato l'ammontare della retribuzione media mensile (sono pagina 8 di 10 insufficienti che la stessa ha affermato di averlo fatto sostanzialmente per risparmiare quanto, in ogni caso, era costretta a spendere per avvalersi di una collaboratrice familiare e che in questo modo non utilizzerebbe più: per cui, in ogni caso, non è dimostrato il deterioramento complessivo della condizione di dall'ottobre 2024 ad oggi. Parte_1
Il riequilibrio complessivo delle condizioni delle parti consente di mantenere la ripartizione delle spese straordinario a carico delle stesse, ciascuna per metà.
8- Spese di lite
La riforma –anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Ciò assorbe la valutazione del motivo di appello in punto di spese.
Con la presente decisione viene accolta la richiesta di mantenimento della moglie (sul rigetto della quale si fondava la parziale condanna delle spese di lite), nonché la decorrenza della misura dell'assegno di mantenimento per i figli a decorrere dalla domanda.
Tuttavia l'entità degli importi riconosciuti rispetto a quelli originariamente richiesti, nonché il rigetto della domanda di maggiore importo per il periodo iniziale e per quello ultimo, nonché dell'aumento di quota delle spese straordinarie, inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) dispone che il contributo paterno al mantenimento dei figli minori e già stabilito PE ER in misura di 400,00 euro per ciascuno, sia dovuto alla madre con decorrenza dalla Parte_1 domanda di primo grado (10 agosto2021) con la rivalutazione anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati;
2) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2022 corrisponda a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. l'importo di 100,00 euro mensili, parimenti annualmente rivalutabile;
3) ferma nel resto la decisione imugnata, dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 29 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1932/2024 promosso da
, C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari del
Foro di Parma (pec , Mirco Sassi del Foro di Parma (pec Email_1
e Maria Elena Guarini del Foro di Bologna (pec Email_2
elettivamente domiciliata nel suo studio, in Galleria Cavour n. 2 Email_3 in Bologna (BO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Contino del Foro di Parma (pec , elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Strada della Email_4
Repubblica n. 31 in Parma (PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE pagina 1 di 10 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1191/2024 di cui al n. R.G. 3113/2021 del Tribunale di
Parma, emessa in data 10/9/2024 e pubblicata in data 18/9/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Parma, avendo già con sentenza n. Parte_1
7779/2022 emessa in data 9.6.2022 e pubblicata in data 16.6.2022 pronunciato la separazione giudiziale del matrimonio dalla stessa contratto con il 16.6.2012, ha regolato le CP_1 condizioni della separazione disponendo l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e PE
(nata il [...]) con collocazione abitativa presso la madre nella casa familiare perciò ER assegnata a quest'ultima, regolando il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli;
ha altresì posto a carico del l'obbligo di versare la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma mensile di euro 400,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, con decorrenza dalla data della domanda sino a giugno
2022. Ha poi dichiarato inammissibili le domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni di parte convenuta relative alla regolamentazione di ulteriori questioni economiche, condannato la Pt_1 al rimborso nei confronti del delle spese di lite nella misura della metà, compensandole CP_1 nella residua misura di 1/2 e posto definitivamente a carico solidale di entrambe le parti il compenso spettante al CTU.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Parma, quanto all'affidamento, premessa la concorde volontà delle parti in merito all'opportunità dell'affido condiviso, ha regolamentato i tempi e le modalità di frequentazione del padre con i minori, richiamando le conclusioni cui è pervenuta la CTU ed ha altresì statuito che il collocamento prevalente dei minori presso la madre comportasse, come concordemente richiesto dalle parti, l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Quanto alle questioni economiche, analizzata la situazione economico - patrimoniale delle parti, tenuto altresì conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha ritenuto opportuno un incremento del contributo posto in capo al padre in sede presidenziale per il mantenimento dei due figli, rideterminato in euro 400,00 cadauno, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della richiamato il disposto di cui all'art. 156 Pt_1 comma 1 c.c., ha statuito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento a suo favore dell'assegno a decorrere da giugno 2022, in ragione del reperimento di una nuova occupazione lavorativa stabile, a tal fine evidenziando, da un lato, che già in sede presidenziale era stato riconosciuto il contributo di euro 400,00 solo fino al reperimento da parte della di una stabile occupazione lavorativa, Pt_1
pagina 2 di 10 circostanza per l'appunto concretizzatasi nelle more del giudizio con la conversione a giugno 2022 del contratto di lavoro in a tempo indeterminato, dall'altro, la mancata allegazione di elementi che attestino un tenore di vita particolarmente elevato goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio il Collegio ha ravvisato una prevalente soccombenza della tenuto conto in particolare del rigetto della domanda volta ad Pt_1 ottenere un assegno di mantenimento per il periodo successivo al reperimento di una stabile occupazione lavorativa, concludendo pertanto per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, spese, invece, compensate nella residua misura di 1/2.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurando la decisione Parte_1 impugnata sotto i seguenti profili:
- erroneità delle statuizioni in punto di insussistenza del diritto all'assegno di mantenimento a decorrere da giugno 2022 ed erronea quantificazione dello stesso per il periodo precedente, da agosto 2021 sino a giugno 2022. Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione economica delle parti risultante dalle dichiarazioni dei redditi, dato determinante ai fini della dimostrazione di un buon del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- erronea decorrenza dell'assegno di mantenimento dei due figli minori di euro 800,00 soltanto dalla sentenza (anziché della data della domanda, essendo stato in precedenza riconosciuto il minor importo di 600 euro con l'ordinanza presidenziale);
- erronea condanna al pagamento delle spese di lite a favore della controparte nella misura della metà.
Ha chiesto quindi il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé a carico del marito di
500,00 euro a decorrere da giugno 2022, e per il periodo precedente (dall'agosto 2021, data della domanda, fino al giugno 2022) nel quale era disoccupata, mentre il avrebbe percepito un CP_1 reddito netto di euro 3.200,00 mensili, un importo di 800,00 euro mensili;
quanto ai due figli il riconoscimento dell'importo di 800 euro fin dalla data della domanda.
L'appellante ha inoltre dedotto la sopravvenienza di fatti nuovi fondanti la domanda di modifica dell'entità dell'assegno dal 1° ottobre 2024, più precisamente la diminuzione del proprio orario di lavoro (da 40 a 30 ore settimanali) e conseguentemente del reddito a causa della difficoltà di conciliare l'attività lavorativa prestata presso la ditta A.D.M. Vetro s.r.l. e la cura dei figli. Ha pertanto domandato, con decorrenza dal primo ottobre 2024, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili annualmente rivalutabili ISTAT.
2.1 - Si è costituito l'appellato in data 29 aprile 2025, eccependone CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito chiedendone l'integrale rigetto stante la comprovata capacità lavorativa dell'appellante. pagina 3 di 10 Quanto alla quantificazione dell'assegno per il periodo precedente, ha eccepito l'irritualità, la tardività,
l'inammissibilità e l'infondatezza della censura, non avendo controparte impugnato ex art. 708 c.p.c. il provvedimento presidenziale, a suo dire ormai divenuto immodificabile.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, ha asserito la correttezza della decisione, essendo legittimo fissare per l'assegno di mantenimento misure e decorrenze differenziate in considerazione dell'evoluzione intervenuta nel corso di causa nelle condizioni economiche dei coniugi.
Quanto alla dedotta erroneità della quantificazione delle spese straordinarie poste a carico di ciascuna parte, ha eccepito l'insussistenza di uno specifico motivo di appello e ha comunque evidenziato il progressivo graduale incremento dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Da ultimo, quanto agli invocati fatti sopravvenuti fondanti in tesi dell'appellante una modifica del quantum debeatur a titolo di assegno di mantenimento a decorrere da ottobre 2024, ha eccepito in via preliminare l'irritualità ed inammissibilità della domanda, per non aver controparte radicato un ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. avanti al Tribunale di Parma, e nel merito la genericità ed infondatezza, evidenziando la volontarietà della riduzione dell'orario di lavoro successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, scelta non giustificata da alcun fattore oggettivo, evidenziando altresì l'aumento progressivo dei tempi di permanenza dei figli con il padre, ora pari quasi al 50%.
2.2- Pur notiziato della pendenza del procedimento il Procuratore Generale non ha ritenuto di intervenire in giudizio.
2.3 – All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente è opportuno precisare che il presente giudizio d'appello non è assoggettato al nuovo rito di cui al d.Lgsl- n 149/2022 Secondo l'interpretazione assolutamente prevalente , in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023 soltanto per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”: la norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni aventi ad oggetto controversie materia di famiglia, per le quali le nuove disposizioni troveranno applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato dal 1° marzo 2023 (fatte salve le specifiche disposizioni già entrate in vigore il 22 giugno 2022) Poichè il procedimento di primo pagina 4 di 10 grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 10 agosto
2021, l'odierno giudizio d'impugnazione segue il rito previgente la riforma.
4- Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c.formulata dall'appellato, essendo nell'atto di appello chiaramente espresse le ragioni dell'impugnazione e le parti della decisione censurate: l'appello riguarda unicamente le condizioni economiche, non essendo oggetto d'impugnazione la regolamentazione dell'affidamento, collocazione e frequentazione dei figli minori, e segnatamente la decorrenza della misura del contributo al mantenimento dei figli minori e dovuto alla madre collocataria da parte del padre nella maggiore misura riconosciuta PE ER in sentenza fin dal momento della domanda iniziale, nonché la spettanza o meno e la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre che le spese di lite.
Parimenti è infondato l'assunto dell'appellato secondo il quale sarebbe ora inammissibile la richiesta di decorrenza a decorrere dalla domanda degli importi richiesti per entrambi gli assegni, perché ogni questione trattata nell'ordinanza presidenziale non impugnata sarebbe ormai definita. E' noto infatti che con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (così come il giudice delegato, secondo la disciplina di cui all'art. 473-bis 22) il presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, necessariamente allo stato degli atti (o comunque sulla base delle indispensabili acquisizioni sommarie), aventi natura provvisoria e destinati pertanto destinate ad essere superati ed eventualmente modificati con la decisione “definitiva” del procedimento.
5 – Va chiarito, da ultimo, sempre in via preliminare, che è certamente infondata l'eccezione di parte appellata secondo la quale eventuali modifiche delle condizioni della separazione richieste sulla scorta di intervenute modifiche sopravvenute delle circostanze di fatto andrebbero domandate in altra sede
(ex art. 337 quinquies c.c.): impregiudicata la fondatezza della domanda e la dimostrazione della sussistenza dei presupposti che la giustificano, è appena il caso di rilevare che una simile prospettazione confligge con il fondamentale principio - al quale si sono ispirati il legislatore e la giurisprudenza - della concentrazione delle tutele dinanzi all'unico giudice davanti al quale pende il giudizio (salvi casi specifici in cui ciò non sia possibile o consentito), non essendo concepibile la frammentazione della regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole (e a maggior ragione dell'affidamento, collocazione e frequentazione della prole) in più giudizi contemporaneamente.
5- Venendo quindi al merito, e poichè, com'è noto, i sede di separazione, sia ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'assegno di mantenimento al coniuge e alla sua quantificazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., sia quanto al mantenimento della prole ai sensi dell'art. 337 ter c.c. deve tenersi conto del nucleo familiare e ad esso comparare anche le condizioni delle parti, pagina 5 di 10 occorre prendere le mosse dalle complessive condizioni delle parti durante la convivenza e ad oggi.
Risulta al riguardo corretta la prospettazione dell'appellante secondo la quale “la situazione economica delle parti risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018, 2019 e 2020, che, nel caso che ci occupa, è senz'altro un dato esaustivo ai fini della prova del tenore di vita, trattandosi nella fattispecie in esame di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato, con redditi accertati da terzi e non contestati: il tenore di vita goduto dai coniugi e durante la vita matrimoniale, Pt_1 CP_1 perciò, “deve presumersi dall'ammontare complessivo dei loro redditi”, non avendo alcun rilievo, e quindi non rendendo necessaria alcuna prova sul punto, il livello di vita concretamente attuato (v. Cass.
15 gennaio 2018 n.770, Cass. 16 maggio 2017 n. 12196).”
Vero è infatti che dalle dichiarazioni dei redditi suddette si evince obiettivamente che il nucleo familiare godeva di un buon tenore di vita familiare, assicurato da redditi quantificabili a seconda degli anni da circa 4.000,00 a circa 4.500,00 euro netti mensili (medio alto quello del marito, indicato in sentenza in circa 3.000 euro mensili e inferiore della metà quello della moglie, risultante di circa 1.500 euro) nel complesso sicuramente superiore al reddito medio delle famiglie, a maggior ragione tenuto conto del fatto che i coniugi sono anche proprietari di beni. Essi erano (e sono) proprietari comproprietari della casa coniugale (anche se con mutuo a carico di entrambi, peraltro con rateo complessivo di 390,00 euro mensili) ed erano titolari di liquidità (avevano risparmi per circa
110.000,00 euro: 27.000,00 su un conto di e 84.000,00 su un conto cointestato rimasto Parte_1 nella disponibilità del marito dopo che prima della separazione, ha ritirato 30.000,00 euro: Pt_1 operazione con la quale i risparmi sono stati divisi).
Nella stessa motivazione della sentenza è detto che all'epoca della proposizione del Parte_1 ricorso per separazione era rimasta disoccupata e che dal giugno 2022 ha reperito un'occupazione.
Dalla documentazione più aggiornata in atti risulta che l'appellante ha prodotto quale dichiarazione fiscale più aggiornata il Mod 730/2024, che attesta un reddito complessivo di 21.391 per l'anno 2023, che le assicura per tale periodo l'importo netto mensile di euro 1.724,00 circa (importo complessivo meno imposta netta, meno addizionale regionale e comunale). Ella ha inoltre prodotto qualche busta paga del febbraio – marzo 2025 che riportano retribuzioni mensili di circa 1.100 euro e un accordo di riduzione dell'orario di lavoro del 1° ottobre 2024 su richiesta della lavoratrice per motivi familiari (ma privo di riferimenti ai redditi). non ha invece prodotto le dichiarazioni fiscali che attestino i redditi complessivi CP_1 denunciati, ma soltanto certificazioni uniche, ossia la dichiarazione di un datore di lavoro relativa ad un lavoratore dipendente, che non preclude ovviamente l'esistenza di altri redditi.
Tali dichiarazioni seppure incomplete esprimono valori significativi, poichè nella CU del 2024 emerge pagina 6 di 10 che egli ha ricevuto una retribuzione complessiva lorda di 65.994, che, detratta l'imposta sulle persone fisiche (21.017,64) gli assicura un introito medio mensile di 3.748,00 euro circa.
Poichè entrambi i coniugi devono sostenere le spese del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare per complessivi euro 390 mensili (pagando 195 euro mensili per ciascuno), e poichè, mentre l'appellante è assegnataria della casa familiare, nella quale abita con i figli e l'appellato deve invece pagare un canone di locazione di 550 euro mensili, risulta che la dispone di circa 1.500 euro Pt_1 netti mentre di circa 3.000 netti (salvi altri redditi) CP_1
6- Decorrenza mantenimento della prole
Ciò detto si osserva che è pacifico lo squilibrio fra le condizioni economico reddituali delle parti, come ravvisato dal Tribunale, che ha espressamente affermato che “nel caso di specie, la determinazione degli obblighi di contribuzione gravanti sui genitori per il mantenimento dei figli non può non tenere conto che, all'esito del giudizio, permane il riscontro di un significativo squilibrio nella complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti” sia in costanza di matrimonio che all'epoca della pronuncia della separazione (pag 9 della sentenza, e nel dettaglio, pagg 10-11) e, tenuto conto di ciò, dell'età dei figli e dei loro tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, di rideterminare alla data della sentenza l'importo del contributo dal padre per i figli minori in misura di 400,00 euro mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene la Corte che se l'importo di 800 euro appare conforme ai criteri richiamati (quelli di cui all'art. 337 ter (esigenze di due bambini di 4 e 8 anni, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi valenza dei compiti domestici di ciascuno) all'epoca della sentenza, epoca in cui la madre è titolare di un reddito da lavoro, avendolo reperito e la previsione della regolamentazione della frequentazione padre – figli ha previsto un'intensificazione degli incontri, a maggior ragione tale importo (e non quello inferiore di
300 euro per ciascun figlio) deve ritenersi dovuto dalla data della domanda (quando la madre era disoccupata, tanto da essere destinataria di un contributo al mantenimento di 400 euro da parte del marito, e si occupava in maniera se non esclusiva assolutamente preponderante dei bambini) e nel corso dell'intero procedimento.
Va quindi senz'altro accolto l'appello in punto di decorrenza del contributo paterno al mantenimento dei minori fin dalla data della domanda di primo grado (10 agosto 2021), con la dovuta rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
7- Spettanza, entità e modifica dell'assegno di mantenimento per la moglie
Com'è noto, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c. cit., spetta al pagina 7 di 10 coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio, ricordando che l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro che al contrario non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020)
Per quanto sopra detto non v'è dubbio nel caso di specie che la coppia godesse in costanza di matrimonio di un buon tenore di vita, soprattutto grazie al reddito del sopra descritto, e che CP_1 oggi la moglie non sia allo stato in grado di mantenere le medesime condizioni.
Premesso che non è contestata in questa sede la spettanza alla dell'assegno relativamente al Pt_1 periodo decorrente dall'instaurazione del giudizio di primo grado fino al giugno 2022, ritiene la Corte di non dover modificare l'entità di quanto stabilito, tenuto conto della temporaneità della previsione e del fatto che la ricorrente, per tale periodo, disponeva anche delle somme giacenti sui suoi conti correnti (che per quanto affermato a pag 4 dell'atto di appello devono ritenersi pari, all'epoca della separazione a circa 30.00+ 27.000 euro, destinati necessariamente a corrodersi per l'utilizzo nei mesi fino al giugno 2022), oltre che verosimilmente di indennità di disoccupazione, tenuto conto del fatto che ella afferma di aver perso il lavoro non per propria volontà.
Pur considerando infatti l'assegno di mantenimento per i figli minori dovuto dall'appellato, egli mantiene a sua disposizione, per provvedere a se stesso (oltre che alle spese straordinarie per i figli, pro quota), la somma di circa 2.200,00 mentre la madre dispone per provvedere a sé e ai bambini di
2.329,00 euro netti.
Pur essendo noto che la separazione di per sé comporta un deterioramento delle condizioni di vita dei coniugi (costretti con ciò a duplicare le spese di abitazione, relative alle utenze e di alimentazione) e pur non dovendo essere garantito alla un “tenore di vita particolarmente elevato” in astratto Pt_1
(come pare ritenere il Tribunale), si ritiene che tali introiti complessivi non consentano di assicurare alla stessa un modus vivendi adeguato a garantirle quella sufficiente tranquillità che in costanza di matrimonio i redditi del marito le consentivano. Si ritiene congruo a supplire a tale discrepanza l'importo di 100,00 euro mensili dal luglio 2022.
Per quanto sia possibile che l'appellante abbia deciso di chiedere una riduzione dell'orario di lavoro per organizzarsi al meglio per i figli, ancora piccoli ( ha nove anni e 5), si osserva da un PE ER lato che non è chiaramente documentato l'ammontare della retribuzione media mensile (sono pagina 8 di 10 insufficienti che la stessa ha affermato di averlo fatto sostanzialmente per risparmiare quanto, in ogni caso, era costretta a spendere per avvalersi di una collaboratrice familiare e che in questo modo non utilizzerebbe più: per cui, in ogni caso, non è dimostrato il deterioramento complessivo della condizione di dall'ottobre 2024 ad oggi. Parte_1
Il riequilibrio complessivo delle condizioni delle parti consente di mantenere la ripartizione delle spese straordinario a carico delle stesse, ciascuna per metà.
8- Spese di lite
La riforma –anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Ciò assorbe la valutazione del motivo di appello in punto di spese.
Con la presente decisione viene accolta la richiesta di mantenimento della moglie (sul rigetto della quale si fondava la parziale condanna delle spese di lite), nonché la decorrenza della misura dell'assegno di mantenimento per i figli a decorrere dalla domanda.
Tuttavia l'entità degli importi riconosciuti rispetto a quelli originariamente richiesti, nonché il rigetto della domanda di maggiore importo per il periodo iniziale e per quello ultimo, nonché dell'aumento di quota delle spese straordinarie, inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) dispone che il contributo paterno al mantenimento dei figli minori e già stabilito PE ER in misura di 400,00 euro per ciascuno, sia dovuto alla madre con decorrenza dalla Parte_1 domanda di primo grado (10 agosto2021) con la rivalutazione anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati;
2) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2022 corrisponda a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. l'importo di 100,00 euro mensili, parimenti annualmente rivalutabile;
3) ferma nel resto la decisione imugnata, dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 29 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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