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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3279/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3279/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CONTIN DANIELA (c.f.
) e dell'Avv. MARTINO STEFANIA (c.f. ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliato presso lo studio legale l'Avv. SCOTTA LUISA* (c.f. ), che la C.F._5 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SI.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in SALUZZO (CN) il 09/03/2019, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
- che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che il Tribunale, con sentenza emessa in data 24/03/2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si riconoscono, l'un l'altro, di essere economicamente indipendenti;
2) a tacitazione anche di ogni eventuale futura richiesta il Signor si impegna a Parte_1 versare, in un'unica soluzione alla Signora che accetta, la somma di euro 15.000,00 Parte_2
(quindicimila/00) a titolo di liquidazione solutorio-compensativa una tantum ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, somma che, previa dichiarazione di equità, verrà corrisposta alla Signora a mezzo di assegno circolare da consegnarsi Parte_2 contestualmente alla data di acquiescenza della sentenza che recepirà le presenti condizioni ed alla quale le parti si impegnano appunto a prestare immediata acquiescenza non appena pubblicata;
3) la Signora dichiara che, solo con la puntuale corresponsione della predetta Parte_2 somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) null'altro avrà a pretendere dal Signor Parte_1 per qualsiasi titolo o causa, dichiarando, al buon esito del versamento dell'assegno una tantum, di rinunciare espressamente a qualsivoglia altra pretesa eventualmente a lei spettante a titolo di assegno divorzile ed anche risarcitoria o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo coniugale, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche a quanto eventualmente dovutole a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla pronuncia di addebito della separazione al SInor come statuito dalla sentenza n. 204/2023 del 09-03-2023, Parte_1 pubblicata in data 24-03-2023, R.G.N. 837/2021Tribunale di Cuneo;
4) in ogni caso, il versamento della predetta somma una tantum così come l'interruzione del versamento dell'assegno di separazione a decorrere dal mese di Novembre 2024 sono da intendersi sottoposti alla condizione sospensiva che tale importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) sia ritenuto equo dall'Ill.mo
Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. 1° dicembre 1970 n. 898;
5) i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere così definito ogni reciproca pretesa e di non avere altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo e specificamente il versamento dell'assegno una tantum dovuto dal SI.
alla SI.ra , in forza dei rapporti tutti sino ad oggi tra loro intercorsi;
Parte_1 Parte_2
2 6) i coniugi si dichiarano e si danno reciprocamente atto di non avere intrapreso alcuna azione giudiziaria l'uno nei confronti dell'altro;
7) le spese e i compensi professionali della presente procedura verranno interamente compensati tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 Legge 898/1970.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
14/11/1974 a SALUZZO (CN), e , nata il [...] SAVIGLIANO (CN), Parte_2 celebrato in SALUZZO (CN) il 09/03/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in
3 sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALUZZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3279/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CONTIN DANIELA (c.f.
) e dell'Avv. MARTINO STEFANIA (c.f. ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliato presso lo studio legale l'Avv. SCOTTA LUISA* (c.f. ), che la C.F._5 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SI.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in SALUZZO (CN) il 09/03/2019, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
- che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che il Tribunale, con sentenza emessa in data 24/03/2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si riconoscono, l'un l'altro, di essere economicamente indipendenti;
2) a tacitazione anche di ogni eventuale futura richiesta il Signor si impegna a Parte_1 versare, in un'unica soluzione alla Signora che accetta, la somma di euro 15.000,00 Parte_2
(quindicimila/00) a titolo di liquidazione solutorio-compensativa una tantum ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, somma che, previa dichiarazione di equità, verrà corrisposta alla Signora a mezzo di assegno circolare da consegnarsi Parte_2 contestualmente alla data di acquiescenza della sentenza che recepirà le presenti condizioni ed alla quale le parti si impegnano appunto a prestare immediata acquiescenza non appena pubblicata;
3) la Signora dichiara che, solo con la puntuale corresponsione della predetta Parte_2 somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) null'altro avrà a pretendere dal Signor Parte_1 per qualsiasi titolo o causa, dichiarando, al buon esito del versamento dell'assegno una tantum, di rinunciare espressamente a qualsivoglia altra pretesa eventualmente a lei spettante a titolo di assegno divorzile ed anche risarcitoria o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo coniugale, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche a quanto eventualmente dovutole a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla pronuncia di addebito della separazione al SInor come statuito dalla sentenza n. 204/2023 del 09-03-2023, Parte_1 pubblicata in data 24-03-2023, R.G.N. 837/2021Tribunale di Cuneo;
4) in ogni caso, il versamento della predetta somma una tantum così come l'interruzione del versamento dell'assegno di separazione a decorrere dal mese di Novembre 2024 sono da intendersi sottoposti alla condizione sospensiva che tale importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) sia ritenuto equo dall'Ill.mo
Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. 1° dicembre 1970 n. 898;
5) i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere così definito ogni reciproca pretesa e di non avere altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o causa, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo e specificamente il versamento dell'assegno una tantum dovuto dal SI.
alla SI.ra , in forza dei rapporti tutti sino ad oggi tra loro intercorsi;
Parte_1 Parte_2
2 6) i coniugi si dichiarano e si danno reciprocamente atto di non avere intrapreso alcuna azione giudiziaria l'uno nei confronti dell'altro;
7) le spese e i compensi professionali della presente procedura verranno interamente compensati tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 Legge 898/1970.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
14/11/1974 a SALUZZO (CN), e , nata il [...] SAVIGLIANO (CN), Parte_2 celebrato in SALUZZO (CN) il 09/03/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2019;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in
3 sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALUZZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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