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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RA NI, OR
CARRA NI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1652/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 788/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 16/09/2019
Atti impositivi:
- IPOTECA REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava in primo grado l'iscrizione ipotecaria eseguita il 06/04/2004 (reg. part. 1328, reg. gen. 8650) dalla G.E.M.A. S.p.a. (poi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate -Riscossione) per un importo di € 14.052,24. Il ricorrente lamentava la mancata notifica delle cartelle sottostanti, la prescrizione dei crediti e la violazione della soglia minima per l'iscrizione ipotecaria.
La CTP di Foggia, con sentenza n. 788/2019 dell'1/7/2019, depositata in segreteria il 16/9/2019, aveva accolto il ricorso dichiarando la prescrizione dei crediti e l'annullamento delle cartelle ai sensi della L.
228/2012, compensando tuttavia le spese di lite.
Il contribuente proponeva appello, notificato il 18/5/2020, lamentando:
- Omessa pronuncia sull'ordine di cancellazione formale dell'ipoteca.
- Illegittima compensazione delle spese, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Chiedeva l'integrazione della sentenza per l'omesso ordine di cancellazione dell'ipoteca e le spese giudiziali ingiustamente compensate da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che l'ipoteca era già stata cancellata in data 15/03/2017. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'appellante, con memoria illustrativa, depositate il 15/1/2026 eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per nullità della procura e produceva ispezione ipotecaria del
03/01/2026 dimostrante la persistenza del vincolo, chiedendo la condanna dell'ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante nelle memorie in ordine al difetto di rappresentanza o capacità processuale della controparte, con particolare riferimento alla mancanza di prova dei poteri di firma in capo alla sig.ra Nominativo_1, sottoscrittrice della procura. L'odierna Corte osserva che, sebbene il difetto di ius postulandi sia rilevabile nel processo tributario, esso deve essere eccepito tempestivamente, di regola entro la prima difesa utile, gravando sulla parte che lo solleva l'onere di produrre immediatamente la prova del vizio e sull'altra la produzione della documentazione a tale scopo necessaria (Cass Ord. n. 22564 del 16/10/2020). Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a sollevare tale rilievo solo in sede di memoria illustrativa rendendo la doglianza tardiva e generica.
Il primo motivo di gravame, con cui si lamenta l'omesso ordine di cancellazione del vincolo ipotecario, è fondato. Sotto il profilo della giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 11 ottobre 2016,
n. 20426) hanno chiarito che l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 rientra tra gli atti impugnabili davanti al Giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lett. e-bis), D.lgs. n. 546/1992, qualora i crediti garantiti abbiano natura tributaria. Essendo tale natura riscontrabile nel caso in esame, sussiste la giurisdizione esclusiva di questa Corte sulla domanda di cancellazione dell'ipoteca. L'appellante ha fornito prova documentale decisiva mediante il deposito dell'ispezione ipotecaria aggiornata al 03/01/2026, dalla quale risulta che l'ipoteca iscritta il 06/04/2004 (reg. part. 1328) è tuttora sussistente e non cancellata. Poiché il titolo dell'iscrizione è venuto meno a seguito della declaratoria di prescrizione e annullamento dei ruoli statuita in primo grado (sentenza non opposta sul punto dall'Ufficio), la permanenza del vincolo è illegittima e ne va ordinata la cancellazione formale.
Risulta manifestamente fondato anche il motivo relativo alla statuizione sulle spese. La sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese senza fornire alcuna motivazione a supporto. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente ratione temporis dopo le modifiche di cui al D.lgs. n.
156/2015), la compensazione è ammessa solo qualora sussistano "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9312/2024),
l'omessa o illogica esplicitazione di tali ragioni configura un vizio di violazione di legge. Non rinvenendosi nella pronuncia di primo grado alcuna giustificazione per la deroga al principio della soccombenza, le spese del primo grado vanno poste a carico dell'appellata e liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sebbene l'affermazione dell'Ufficio circa l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca si sia rivelata fattualmente errata, la produzione in giudizio di documentazione interna volta a comprovare l'iter di sgravio esclude la sussistenza della mala fede o della colpa grave necessarie per la configurazione della responsabilità aggravata, riconducendo l'errore a una mera carenza organizzativa o di aggiornamento delle banche dati (come sostenuto in udienza dal difensore dell'appellato che ha riferito anche della già disposta cancellazione dell'ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione), sanzionata con la soccombenza sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza n. 788/2019 della CTP di Foggia, ordina la cancellazione dell'ipoteca eseguita il
06/04/2004 (reg. part. 1328, reg. gen. 8650). Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1400,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RA NI, OR
CARRA NI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1652/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 788/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 16/09/2019
Atti impositivi:
- IPOTECA REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava in primo grado l'iscrizione ipotecaria eseguita il 06/04/2004 (reg. part. 1328, reg. gen. 8650) dalla G.E.M.A. S.p.a. (poi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate -Riscossione) per un importo di € 14.052,24. Il ricorrente lamentava la mancata notifica delle cartelle sottostanti, la prescrizione dei crediti e la violazione della soglia minima per l'iscrizione ipotecaria.
La CTP di Foggia, con sentenza n. 788/2019 dell'1/7/2019, depositata in segreteria il 16/9/2019, aveva accolto il ricorso dichiarando la prescrizione dei crediti e l'annullamento delle cartelle ai sensi della L.
228/2012, compensando tuttavia le spese di lite.
Il contribuente proponeva appello, notificato il 18/5/2020, lamentando:
- Omessa pronuncia sull'ordine di cancellazione formale dell'ipoteca.
- Illegittima compensazione delle spese, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Chiedeva l'integrazione della sentenza per l'omesso ordine di cancellazione dell'ipoteca e le spese giudiziali ingiustamente compensate da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che l'ipoteca era già stata cancellata in data 15/03/2017. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'appellante, con memoria illustrativa, depositate il 15/1/2026 eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per nullità della procura e produceva ispezione ipotecaria del
03/01/2026 dimostrante la persistenza del vincolo, chiedendo la condanna dell'ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante nelle memorie in ordine al difetto di rappresentanza o capacità processuale della controparte, con particolare riferimento alla mancanza di prova dei poteri di firma in capo alla sig.ra Nominativo_1, sottoscrittrice della procura. L'odierna Corte osserva che, sebbene il difetto di ius postulandi sia rilevabile nel processo tributario, esso deve essere eccepito tempestivamente, di regola entro la prima difesa utile, gravando sulla parte che lo solleva l'onere di produrre immediatamente la prova del vizio e sull'altra la produzione della documentazione a tale scopo necessaria (Cass Ord. n. 22564 del 16/10/2020). Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a sollevare tale rilievo solo in sede di memoria illustrativa rendendo la doglianza tardiva e generica.
Il primo motivo di gravame, con cui si lamenta l'omesso ordine di cancellazione del vincolo ipotecario, è fondato. Sotto il profilo della giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 11 ottobre 2016,
n. 20426) hanno chiarito che l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 rientra tra gli atti impugnabili davanti al Giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lett. e-bis), D.lgs. n. 546/1992, qualora i crediti garantiti abbiano natura tributaria. Essendo tale natura riscontrabile nel caso in esame, sussiste la giurisdizione esclusiva di questa Corte sulla domanda di cancellazione dell'ipoteca. L'appellante ha fornito prova documentale decisiva mediante il deposito dell'ispezione ipotecaria aggiornata al 03/01/2026, dalla quale risulta che l'ipoteca iscritta il 06/04/2004 (reg. part. 1328) è tuttora sussistente e non cancellata. Poiché il titolo dell'iscrizione è venuto meno a seguito della declaratoria di prescrizione e annullamento dei ruoli statuita in primo grado (sentenza non opposta sul punto dall'Ufficio), la permanenza del vincolo è illegittima e ne va ordinata la cancellazione formale.
Risulta manifestamente fondato anche il motivo relativo alla statuizione sulle spese. La sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese senza fornire alcuna motivazione a supporto. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente ratione temporis dopo le modifiche di cui al D.lgs. n.
156/2015), la compensazione è ammessa solo qualora sussistano "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9312/2024),
l'omessa o illogica esplicitazione di tali ragioni configura un vizio di violazione di legge. Non rinvenendosi nella pronuncia di primo grado alcuna giustificazione per la deroga al principio della soccombenza, le spese del primo grado vanno poste a carico dell'appellata e liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sebbene l'affermazione dell'Ufficio circa l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca si sia rivelata fattualmente errata, la produzione in giudizio di documentazione interna volta a comprovare l'iter di sgravio esclude la sussistenza della mala fede o della colpa grave necessarie per la configurazione della responsabilità aggravata, riconducendo l'errore a una mera carenza organizzativa o di aggiornamento delle banche dati (come sostenuto in udienza dal difensore dell'appellato che ha riferito anche della già disposta cancellazione dell'ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione), sanzionata con la soccombenza sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza n. 788/2019 della CTP di Foggia, ordina la cancellazione dell'ipoteca eseguita il
06/04/2004 (reg. part. 1328, reg. gen. 8650). Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per il primo grado ed in € 1400,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi