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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
26/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso di persona in Parte_1 C.F._1 qualità di Avvocato;
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT ER (c.f. ) unitamente al'Avv. C.F._3
ER MB ( cod. fisc. ); C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 17/05/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, sulla base di quanto esposto in atti, e reietta ogni eventuale contraria istanza e deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dall'Avv. in proprio, Parte_1 come da rilievi e precisazioni svolti svolti nella parte motiva di questo atto (punti A, B), da aver quì per ribaditi (ovvero per quelli ritenuti accoglibili), così decidere:
1. riformare la suindicata sentenza di I grado del Tribunale di Civitavecchia ex r.g. n. 1 281 sexies, n. r.g. 906/13 (meglio descritta nell'atto) e, conseguentemente, come da punti motivi dell'atto di appello da aver qui per trascritti, ovvero per quelli ritenuti Pt_1 accoglibili, accertare e dichiarare integralmente ovvero, nel caso, parzialmente, la responsabilità del convenuto per ogni tipo di danno reale e soggettivo CP_1 ovvero patrimoniale e non patrimoniale, provocato all'attore-appellante in Parte_1 conseguenza dei suoi illeciti comportamenti;
2. condannare conseguentemente lo stesso convenuto al relativo CP_1 risarcimento dei danni tutti descritti in favore del sottoscritto Ilardi Avv. nella Pt_1 misura di giustizia entro la somma di Euro 26.000,00=, con ogni ulteriore interesse di legge dal 2013, nonché condannarlo anche ex artt. 88-96 C.P.C. nella misura di giustizia sulla base delle sue analizzate difese di primo grado, il tutto con ogni migliore provvedimento;
3. in subordine, sempre con ogni migliore statuizione ritenuta opportuna, riformare la sentenza di primo grado con riferimento agli errori descritti che hanno provocato un'ingiustificata liquidazione delle spese di causa;
4. con vittoria di spese”
Conclusioni dell'appellato: “rigettare l'appello dell'Avv. perché Parte_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale e quindi confermare la sentenza nr.
532/2021 resa dal Tribunale di Civitavecchia – Giudice Dott. Mario Montanaro, nel giudizio r.g.n.906/13 in data 17/05/2021. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi direttamente in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata (n. 532/2021) è stata emessa dal Tribunale di
Civitavecchia in composizione monocratica in data 17 maggio 2021 (proc. r.g. n.
906/13).
L'Avv. aveva citato in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1
l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo e la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in €25.000,00). La domanda si fondava su presunti fatti antigiuridici, consistenti in ingiurie e minacce aggravate ("porco, bastardo, ti sistemo io, ti aspetto di fuori"), che avrebbe proferito in danno di all'interno del Tribunale di CP_1 Pt_1
r.g. n. 2 Civitavecchia il 12 aprile 2005. fu dichiarato contumace all'udienza del 28 giugno 2013. L'attore CP_1 rinunciò successivamente alla prova testimoniale (che avrebbe dovuto riguardare il padre, l'Avv. Francesco Ilardi) all'udienza del 22 giugno 2017, sull'assunto che i fatti potessero ritenersi "attestati per tabulas". Il giudice dell'epoca dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni, il che fu interpretato dall'attore come un implicito assenso alla rinuncia della prova. si era costituito nel giudizio di primo grado solo in data 19 CP_1 dicembre 2020 (il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni), contestando integralmente gli allegati dell'attore e sostenendo di essersi trovato a scuola (a Ladispoli, dove insegnava) il giorno dei fatti.
Il Tribunale ha stabilito che la costituzione di era tardiva e che, di CP_1 conseguenza, il convenuto era decaduto da ogni eccezione in senso stretto (come quella di prescrizione, che era stata sollevata) e dalle allegazioni in fatto e relative prove.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto assorbente che l'attore, Avv. non avesse assolto Pt_1
l'onere di provare i fatti allegati, come richiesto dall'Art. 2697 c.c..
Il giudice ha rigettato la tesi dell'attore secondo cui la contumacia del convenuto potesse equivalere a una non contestazione dei fatti. La sentenza ha specificato che l'Art. 115, comma 1, c.p.c., riferendosi al principio di non contestazione, si applica espressamente solo alla "parte costituita". Inoltre, il convenuto, una volta costituitosi tardivamente, aveva comunque specificamente contestato le circostanze.
Il Tribunale ha pertanto rigettato le domande attoree. L'Avv. è stato Parte_1 condannato a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 2.427,50, oltre CP_1 oneri, con la specifica che la liquidazione teneva conto della tardività della costituzione del convenuto, riducendo del 50% i valori per la "Fase di studio della controversia" e la
"Fase introduttiva del giudizio" ai sensi del D.M. 55/2014.
L'Avv. ha proposto Appello per la riforma della sentenza, basando Parte_1
l'impugnazione su due principali ordini di motivi.
Motivo A: error in giudicando e difetto di motivazione
L'appellante contesta il rigetto delle sue domande, ritenendo che il G.I. abbia errato nella valutazione degli atti di causa e nell'applicazione delle norme di diritto.
1. Mancata valutazione della non contestazione: sostiene che, sebbene il G.I. Pt_1 avesse correttamente rilevato la tardività della costituzione di e la sua CP_1 decadenza da eccezioni e allegazioni, abbia poi errato nel richiedere comunque la prova r.g. n. 3 da parte dell'attore. Ilardi insiste sul fatto che, essendo rimasto contumace per CP_1 circa sette anni, le circostanze descritte nella citazione e documentate avrebbero dovuto essere ritenute ammesse in base al principio di non contestazione.
2. L'appellante argomenta che il principio dell'onere della prova (Art. 2697 c.c.) non si ottempera solo tramite le prove offerte dall'attore, ma anche utilizzando altri elementi probatori acquisiti, incluse le allegazioni della controparte che possono operare a suo sfavore (principio di acquisizione).
3. Lamenta, inoltre, che il G.I. abbia ignorato le palesi mendacità e i comportamenti processuali scorretti di (ex Art. 88 ss. C.P.C.). Ad esempio, il CP_1 certificato scolastico depositato da che doveva provare la sua presenza a scuola CP_1 il 12/04/2005, in realtà non conteneva alcuna data specifica di presenza o servizio riferita a quel giorno. Inoltre, avrebbe introdotto argomenti estranei al fine di CP_1 passare per vittima e avrebbe falsamente asserito di essere venuto a conoscenza del giudizio solo "per caso". Tali tentativi di negazione dei fatti non sono stati considerati un impianto finalizzato ad evadere dalle responsabilità, ma come una rituale contestazione.
Motivo B: errori nella liquidazione delle spese di lite
Ilardi contesta sia l'ingiustificata condanna alle spese, sia l'errata applicazione del
D.M. 55/2014.
1. Soccombenza: non poteva essere definito "convenuto vittorioso", in CP_1 quanto il G.I. aveva rigettato le sue eccezioni preliminari, rendendolo almeno parzialmente soccombente.
2. Errore di Calcolo: Il G.I. ha liquidato €2.427,50 + oneri. Tuttavia, Ilardi calcola che per le due voci indicate (fase di studio e introduttiva) il totale previsto dal D.M.
55/2014 (per il valore della causa entro €26.000,00) fosse di €1.625,00. Essendo questo valore ridotto del 50% per la costituzione tardiva, la somma liquidabile avrebbe dovuto essere solo €812,50 + oneri.
L'Avv. ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di Roma di riformare la Pt_1 sentenza, accertare la responsabilità di per i danni subiti e condannarlo al CP_1 risarcimento (entro €26.000,00). Inoltre, ha chiesto la condanna di anche ex artt. CP_1
88-96 C.P.C. e, in subordine, la riforma della sentenza con riferimento all'errata liquidazione delle spese.
r.g. n. 4 tramite i suoi difensori, si è costituito in Appello per eccepire CP_1
l'infondatezza e l'inconsistenza delle motivazioni dell'appellante e richiedere la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Ha ribadito che l'Avv. non ha assolto l'onere della prova (Art. 2697 c.c.) e Pt_1 che non aveva fornito alcuna prova che potesse suffragare le sue allegazioni.
Del resto l'art. 115 c.p.c. si riferisce solo alla "parte costituita", e quindi la contumacia non può far scaturire la non contestazione.
MO rileva che la querela sporta nel 2005 è rimasta una "semplice dichiarazione personale" e non ha mai superato il vaglio del dibattimento penale (il procedimento fu dichiarato prescritto senza che il dibattimento si aprisse). Pertanto, essa
è priva di peso probatorio in ambito civile.
L'appellato ammette di aver prodotto il certificato, ma il Tribunale non lo ha considerato a causa delle decadenze processuali in cui era incorso.
Quanto alle spese liquidate dal primo giudice non è un "parziale CP_1 soccombente" in quanto la domanda principale dell'attore è stata rigettata in toto. Il rigetto di eccezioni procedurali preliminari non influisce sulla valutazione della vittoria finale;
le fasi di studio e introduttiva, ridotte del 50%, ammontano a €812,50. CP_1 tuttavia, spiega che l'importo totale liquidato di €2.427,50 è corretto perché a quella somma è stata aggiunta la somma corrispondente alla sola fase decisoria, pari a
€1.620,00, raggiungendo così la cifra liquidata.
Su tali basi la richiesta di rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, con vittoria delle spese anche del giudizio di appello in favore dei suoi difensori antistatari.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 26/04/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale è infondato.
“Il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado, che costituendosi in secondo grado abbia comunque contestato
i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore. In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo
r.g. n. 5 inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.” (Cass. civ., sez. II , 02/01/2025 , n. 25).
Nella fattispecie il convenuto, per un largo arco di tempo contumace, si costituì in prossimità della fase decisoria della causa, espressamente contestando i fatti.
Il tribunale, pertanto, correttamente non ha applicato il principio invocato dall'appellante, così come non ha ammesso le tardive allegazioni e richieste istruttorie del convenuto.
Né può trarsi dai documenti non ammessi (quelli introdotti in prime cure dal convenuto) la prova die fatti che l'attore doveva provare, non ha provato e non ha chiesto di provare neppure con l'appello.
Avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite (di € 2.427,50, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P.) il tribunale aveva così motivato: “Nella liquidazione del compenso spettante al convenuto vittorioso i valori previsti dalla Tabella 2. di cui al d.m. 10.03.2014, n. 55 per la “ Fase di studio della controversia” e per la “Fase introduttiva del giudizio” devono essere ridotti del
50%. E' necessario tenere conto, ai fini della liquidazione, che – come si è detto – la costituzione è avvenuta solo in data 17.12.2020, il giorno anteriore a quello in cui era stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni con decreto in data
09.12.2020 (successivamente revocato con decreto in data 13.12.2020) e della tardività della costituzione stessa e delle allegazioni effettuate con l'atto introduttivo.”.
Il valore della causa è dato dalla domanda risarcitoria di euro 25.000,00 e la liquidazione è pienamente rispettosa delle tabelle ministeriali.
r.g. n. 6 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite CP_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da corrispondersi ai procuratori antistatari;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7