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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/08/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3743 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato LUGLI MARISTELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato VERI' ARTURO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate dalle parti del 19/05/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
05.08.2002, a RA AN (AV), e dalla loro unione è nata la IG , in data 12.11.2005; Per_1
I coniugi si sono separati con verbale di separazione personale del
15.09.2008, omologato con decreto n. cronol. 3706/2008;
2. Con ricorso del 18/07/2024, il ricorrente, per mezzo del proprio amministratore di sostegno, IG.ra , ha chiesto la Parte_2 previsione dell'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 50,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT; prevedere che la IG.ra sostenga il 100% delle CP_1 spese straordinarie;
prevedere che l'assegno unico sia interamente a carico della IG.ra ed escludere la previsione CP_1 di un obbligo al mantenimento della stessa.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, IG.ra
, chiedendo una differente regolamentazione, e Controparte_1 in particolare: prevedere in capo al IG. l'obbligo di Pt_1 contributo al mantenimento della IG , fino al Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG, per un ammontare pari a € 150,00 mensili.
4. All'esito dell'udienza del 8/01/2025 le parti riferivano di aver raggiunto un accorso sulle condizioni di divorzio, chiedendo un rinvio per la formalizzazione dello stesso.
5. Le parti, dunque, depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 4 “1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno impegnandosi a comunicarsi ogni mutamento di indirizzo;
2) il IG. , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario per la IG , verserà direttamente a Per_1 quest'ultima, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG, la somma mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati;
3) Le spese straordinarie per , saranno da intendersi al Per_1
100% a carico della IGnora;
CP_1
4) l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla IG.ra ; CP_1
5) Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento da parte del IGnor
alla IGnora non ricorrendone i presupposti Pt_1 CP_1
6) Spese e onorari legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 3 di 4 pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eIGenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 05/08/2002 in MIRABELLA ECLANO (AV) da (nato a [...] il Parte_1
09/06/1969) con (nata a [...] Controparte_1
(AV) il 07/06/1973), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di MIRABELLA ECLANO (AV), atto n. 17, parte
II, serie A, anno 2002;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MIRABELLA ECLANO (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di ConIGlio della Sezione
Prima Civile in data 15/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Riccardo Di Pasquale
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