Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 7709
CASS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Errore di fatto sull'oggetto del contratto

    La Corte ha ritenuto provato l'errore essenziale della madre, la quale, ignorando l'onere di assistenza a carico della figlia, ha concluso un accordo che le imponeva di pagare per prestazioni già dovute gratuitamente.

  • Accolto
    Indebito arricchimento

    La Corte ha confermato la condanna alla restituzione delle somme ricevute in base all'accordo annullato, quantificate in euro 50.934,26, oltre interessi.

  • Accolto
    Errore ai sensi dell'art. 787 c.c.

    La Corte ha ritenuto che i versamenti previdenziali fossero donazioni di modico valore annullabili per errore della madre, condannando la figlia alla restituzione di euro 12.980,00.

  • Accolto
    Pagamento indebito

    La Corte ha confermato la condanna alla restituzione delle somme versate per il vitto, quantificate in euro 10.000,00, in quanto corrisposte in violazione dell'onere donativo.

  • Accolto
    Lesione della quota di legittima

    Il Tribunale ha accertato la lesione della quota di legittima dell'attrice pari ad euro 109.602,02.

  • Accolto
    Diritto di abitazione

    Il Tribunale ha accertato che l'immobile donato era indivisibile e ha assegnato l'usufrutto all'attrice, con diritto della convenuta a conguaglio.

  • Accolto
    Conguaglio per assegnazione immobile

    La Corte d'Appello ha condannato la madre (e i suoi eredi) a pagare alla figlia l'importo compensativo di euro 306.225,86.

  • Rigettato
    Assenza presupposti legge provinciale

    La Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale per l'assegno di cura, ritenendo che la somma fosse stata versata alla figlia in base all'accordo annullato e che costituisse un depauperamento per la madre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 7709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7709
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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