Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SUCCESSIONI
Dott. LORENZO ORILIA
- Presidente -
Dott. LINALISA CAVALLINO
- Consigliere -
Ud. 26/03/2026 -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO
- Consigliere -
PU
Dott. MAURO CRISCUOLO
Rel. Consigliere -
R.G.N. 5838/2021
Dott. LUCA VARRONE
- Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 5838-2021 proposto da: ER MA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTIN MAIRHOFER unitamente all'avvocato GIUSEPPE SOTTILE, giusta procura in calce al ricorso;
contro
- ricorrente -
ER OL, ER HA, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZ STECKHOLZER, giusta procura in
calce al controricorso;
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
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- ricorrenti incidentali -
SEZ.
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TRENTO DISTACCATA di BOLZANO n. 107/2020 depositata il 28 agosto 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL'ERBA, che chiede che la Corte voglia respingere il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio ovvero in subordine per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
uditi l'avvocato Giuseppe Sottile per la ricorrente principale e l'avvocato Vittorio Amedeo Marvelli per delega dell'avvocato Steckholzer per i ricorrenti incidentali;
MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 17/2/2014 IL FL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la figlia, RI CH, adducendo, innanzitutto, che il marito JO CH, padre della convenuta, aveva donato a quest'ultima con contratto di donazione del 3/12/2003 il suo intero patrimonio, cioè l'immobile in Trens, meglio descritto in citazione, imponendo alla convenuta di assistere lui e sua moglie, di provvederne gratuitamente al vitto e di mettere a loro disposizione qualunque cosa di cui necessitassero. Secondo
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026 -2-
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l'attrice la convenuta non avrebbe adempiuto quest'obbligo in quanto avrebbe continuamente preteso importi di denaro ingiustificati dall'attrice non essendo la stessa a conoscenza dell'onere menzionato e non si sarebbe nemmeno assunta le spese della residenza per anziani, e si sarebbe così indebitamente appropriata della somma di euro 95.860,98, ovvero non avrebbe pagato gli importi dovuti. In particolare, l'attrice, che veniva a conoscenza dell'onere contenuto nell'atto di donazione dopo aver sottoscritto con la figlia e altri due figli una scrittura privata del 15/4/2008, in base alla quale, a fronte dell'assistenza fornita alla madre, la figlia avrebbe ricevuto le somme che mensilmente venivano erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a titolo di assegno di cura nei confronti della signora IL, in quanto persona non autosufficiente, ne chiedeva l'annullamento e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto in base a tale accordo. Inoltre, l'attrice, non solo lamentava la lesione della quota di legittima per opera della donazione, data l'assenza di un testamento o di un fondo patrimoniale, ma richiedeva anche l'attribuzione del diritto di abitazione sull'allora appartamento coniugale e la conseguente riduzione della donazione dell'immobile ex art. 560 c.c. Si costituiva in giudizio RI CH, chiedendo il rigetto in toto delle domande avversarie e la condanna dell'attrice in via riconvenzionale al pagamento dell'importo di euro 3.600,00 per la cura della madre. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 1191 del 2/11/2017, accoglieva la domanda attorea volta all'annullamento dell'accordo
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-3-
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di data 15/4/2008, condannando la convenuta alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., degli importi che aveva ricevuto dall'attrice sulla base di tale accordo, quantificati in euro 50.934,26. In particolare, secondo il giudice di primo grado, RI CH aveva adempiuto all'obbligo assunto con il contratto di donazione del 3/12/2003 di occuparsi della madre IL FL. L'accordo del 15/4/2008, secondo il quale l'assegno di cura spettante all'attrice sarebbe stato ricevuto dalla convenuta, doveva tuttavia essere revocato secondo il disposto degli artt. 1427 e ss. c.c. (rectius annullato), poiché quest'ultima lo avrebbe firmato per effetto di un errore relativo all'oggetto del contratto, cioè a causa di mancanza di conoscenza dell'onere contenuto nel contratto di donazione, posto a carico della figlia. In merito ai versamenti previdenziali che la madre aveva compiuto in favore della figlia, il giudice di merito, classificandoli quali donazioni di modico valore, ne pronunciava l'annullamento in quanto l'unico motivo sarebbe consistito in un errore ai sensi dell'art. 787 c.c., condannando la convenuta alla restituzione di euro 12.980,00, oltre alle somme che l'attrice sosteneva di aver versato alla figlia mensilmente quale contributo per il vitto (per un importo quantificato in euro 10.000,00) in quanto corrisposti in violazione dell'onere donativo. Complessivamente, dunque, il Tribunale condannava la convenuta al pagamento dell'importo di euro 75.188,01 (da capitale e interessi). Inoltre, il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda attorea di riduzione della donazione, accertava la lesione della quota di legittima dell'attrice pari ad euro 109.602,02.
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026 -4-
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Veniva, infine, accertato che oggetto di donazione era un complesso immobiliare non facilmente divisibile così che andava assegnato all'attrice, in quanto titolare di un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, in applicazione del secondo comma dell'art. 560 c.c., con contestuale diritto di parte convenuta a conseguire il valore della quota disponibile pari a euro 380.101,27. Secondo il Tribunale, compensando il credito che l'attrice vantava a titolo restitutorio, ed il conguaglio da corrispondere alla convenuta, la prima era tenuta complessivamente al pagamento in favore della convenuta di euro 304.913,26. Avverso tale sentenza interponeva appello RI CH, adducendo un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale. In particolare, secondo l'appellante, era da ritenersi errato il convincimento del giudice di primo grado secondo cui la signora FL aveva incolpevolmente ignorato l'onere donativo in capo alla figlia donataria in quanto l'accordo che era intercorso nell'aprile del 2008 tra la madre e i suoi tre figli non era affatto viziato da un errore circa la rappresentazione della realtà ed i pagamenti che su tale accordo poggiavano erano stati fatti in maniera volontaria e consapevole dalla madre. L'appellante, inoltre, osservava che il Tribunale non aveva analizzato gli elementi dell'essenzialità dell'errore e della sua riconoscibilità da parte degli altri contraenti, elementi necessari invece per poterlo ritenere vizio idoneo a cagionare l'annullamento, ma assenti nel caso di specie. Era stata, altresì, violata, a parere dell'appellante, la regola del riparto probatorio, avendo il Tribunale erroneamente fondato il
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-5-
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proprio convincimento, non sulla provata sussistenza dell'errore, bensì sulla mancata prova, da parte della convenuta, dell'assenza di un errore in capo alla controparte, erroneamente rigettando la domanda riconvenzionale volta al pagamento degli importi dell'assegno di cura erogato dall'amministrazione provinciale per l'assistenza che RI CH aveva fornito alla madre. Secondo l'appellante il giudice di primo grado aveva errato, poi, nell'inquadrare i pagamenti previdenziali nell'istituto della donazione di modico valore, trattandosi piuttosto di donazioni indirette. Infine, con i motivi di appello la CH lamentava gli errori di calcolo in cui era incorso il Tribunale, avendo quantificato le somme in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dall'attrice.
Si costituiva in giudizio l'avvocato Lorenz Steckholzer, procuratore della deceduta signora IL contestando i motivi di appello e presentando appello incidentale condizionato.
FL,
Si costituivano in giudizio anche i due fratelli dell'appellante ovvero figli della deceduta, ai quali l'appello del pari era stato notificato, i quali si limitavano a contestare la loro legittimazione passiva, sostenendo che la controversia oggetto del giudizio non li riguardasse, attenendo invece ad una lite tra la madre e la figlia e che tra queste sarebbe dovuta proseguire, chiedendo pertanto la declaratoria dell'asserito difetto di legittimazione passiva e la rifusione delle spese di lite per essere stati ingiustamente coinvolti nel grado di appello.
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-6-
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La Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n. 107 del 28 agosto 2020, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava IL FL - e per la stessa i suoi eredi EI e ND CH a pagare a RI CH l'importo compensativo di euro 306.225,86, anziché 304.913, 26, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, confermando per il resto la sentenza di primo grado e compensando tra le parti le spese del procedimento di appello. Preliminarmente, in merito all'eccezione degli appellati sulla mancanza della loro legittimazione passiva in ragione della persistenza dell'incarico assegnato al proprio avvocato dalla madre IL FL, la Corte territoriale rilevava la sua infondatezza. In particolare, il giudice di secondo grado, nel rilevare che si era verificata una causa di interruzione del processo per il decesso di una parte, e che i fratelli ND e EI CH non avevano contestato la loro qualità di chiamati all'eredità al momento della notifica dell'impugnazione, affermava che, in base alla giurisprudenza di legittimità, gli stessi erano da considerarsi legittimati passivi con riguardo alle domande fatte valere nei confronti della madre deceduta. La costituzione in giudizio degli eredi della parte deceduta in corso di causa, secondo il giudice di merito, comportava la cessazione dello ius postulandi dell'avvocato incaricato dalla testatrice. Con riferimento poi all'onere a carico dell'appellante nel contratto di donazione, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che, non avendo RI CH criticato l'interpretazione in diritto del giudice di primo grado secondo la quale la mancata
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-7-
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FL
conoscenza da parte della signora IL dell'esistenza del detto onere a suo favore era da valutarsi come errore riguardante l'oggetto del contratto a causa della errata valutazione di una realtà di fatto inesistente (e ciò in quanto emergeva con evidenza che la signora non avrebbe firmato l'accordo con la figlia del 15/04/2008 se avesse conosciuto l'esatto contenuto del contratto di donazione e, in particolare, se fosse stata a conoscenza del fatto che la figlia, in base all'onere ivi previsto, era in ogni caso tenuta a provvedere alla sua "cura e al vitto in salute e in malattia") - risultava in tal senso evidente, secondo la Corte, la rilevanza dell'errore. Il giudice di secondo grado, poi, in merito all'asserita ignoranza dell'esistenza dell'onere escludeva non solo che la signora FL fosse a conoscenza della riserva di usufrutto da parte del donante e dell'onere concordato, ma anche la rilevanza della dichiarazione nel procedimento di nomina di un amministratore di sostegno con la quale concordava l'attribuzione degli assegni di cura alla figlia. La Corte escludeva, altresì, la rilevanza della scusabilità dell'errore ritenuta necessaria dall'appellante in quanto RI CH, che aveva firmato il contratto di donazione, era ben consapevole dell'onere a favore della madre e quindi era cosciente di aver convinto la beneficiaria ad assumersi un obbligo in contrasto con il contenuto dell'onere. In tal senso il giudice di merito non attribuiva valore all'opinione, secondo la quale la riconoscibilità dell'errore avrebbe dovuto essere accertata nei confronti di tutte le parti del contratto di cui si chiedeva l'annullamento.
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Sull'assegno di cura previsto dalla legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, il giudice dell'impugnazione evidenziava l'assenza di prova circa la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali la prestazione può essere erogata su richiesta alle persone che prestano l'assistenza e che dalla documentazione, piuttosto, si evinceva che l'assegno di cura era stato versato sul conto della signora FL e bonificato alla figlia in seguito a un ordine permanente. Secondo la Corte territoriale l'impoverimento della madre, negato dall'appellante, era invece chiaramente riconoscibile, partendosi dal presupposto che l'assegno di cura dovrebbe servire alla copertura dei costi per il sostegno della "vita indipendente" della persona non autosufficiente. L'accordo impugnato del 15/4/2008 rappresentava, infatti, un "impoverimento" per la madre, a parere del giudice di merito, in quanto la stessa avrebbe avuto il diritto di usare le somme per tutte quelle esigenze che le avrebbero potuto alleggerire la vita, e non soltanto per sostenere i costi per i farmaci o il personale di assistenza, mancando altresì qualsiasi prova che la CH avesse utilizzato l'assegno di cura ricevuto a beneficio della madre. In conseguenza di ciò il Collegio rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento dell'assegno di cura per i mesi da gennaio 2013 ad aprile 2013. Evidenziata la non contestazione delle somme versate, asseritamente a causa delle continue intimidazioni, da IL FL alla figlia RI CH per il pagamento di un fondo pensione e per le spese per il vitto, la Corte territoriale affermava la non condivisibilità della classificazione dei
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pagamenti dell'assicurazione pensionistica come donazioni di modico valore insieme alla dichiarazione della loro nullità, ritenendo che i pagamenti fossero in realtà avvenuti sulla base di un errore della signora FL in ordine alle somme di denaro dovute alla figlia per la sua cura e il suo mantenimento e valutando la richiesta della signora CH alla madre di pagare le rate mensili dell'assicurazione pensionistica come inadempimento dell'onere previsto dal contratto di donazione del 3.12.2003. Infine, il giudice di merito, dopo aver rideterminato il quantum oggetto di rimborso, rilevava, in ordine all'importo di euro 30.434,00 (che la appellante sosteneva versato quale parziale tacitazione della quota di riserva della madre), l'assenza di prova che il bonifico sul conto bancario della madre provenisse dalla figlia RI e per quale motivo tale denaro fosse stato versato.
2. Per la cassazione di tale sentenza RI CH propone ricorso sulla base di dieci motivi. ND e EI CH resistono con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. La ricorrente resiste al ricorso incidentale con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre prendere atto che nelle more della pendenza del presente ricorso, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 1102 dell'8 luglio 2024, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre 2024 (sentenza depositata dalla difesa
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della ricorrente) abbia accertato la penale responsabilità di EI CH per il delitto di falsificazione del testamento olografo della madre, provvedendo contestualmente, ex art. 537 bis c.p.p., a dichiararne l'indegnità a succedere, e ciò in quanto, per effetto della dichiarazione di falsità del detto testamento, si è aperta la successione legittima materna, che vede in ogni caso chiamati all'eredità l'originaria convenuta e ND CH (per il quale è stata invece emessa sentenza di assoluzione). Trattasi di un giudicato esterno sopravvenuto rispetto sia alla data della sentenza impugnata che alla proposizione del ricorso, e che appare idoneo ad incidere, quanto meno parzialmente, sulla legittimazione a ricorrere ed a resistere, posto che, una volta addivenuti all'esclusione dalla successione del germano condannato per il delitto di falso, la successione materna vede chiamati ex lege unicamente la ricorrente principale ed il controricorrente per il quale è stata esclusa la responsabilità penale (ed eventualmente per rappresentazione i discendenti del figlio dichiarato indegno), il che si riflette sia sull'ammissibilità parziale del ricorso principale e del ricorso incidentale nella parte in cui il primo è indirizzato anche nei confronti di EI, ed il secondo promosso anche da quest'ultimo, con la conseguente necessità di ritenere ammissibile la produzione documentale della citata sentenza, operata dalla difesa della ricorrente principale in data 11 marzo 2026, nel rispetto del termine di cui al secondo comma dell'art. 372 c.p.c. Occorre perciò dichiarare parzialmente inammissibile sia il ricorso principale che il ricorso incidentale nella parte in cui risultano
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rispettivamente proposti nei confronti di EI CH e da quest'ultimo. Peraltro, poiché la pronuncia di indegnità a succedere ha natura costitutiva, ed i suoi effetti sono subordinati al passaggio in giudicato della relativa statuizione (cfr. da ultimo Cass. n. 5411/2019), e poiché alla data della proposizione del ricorso la declaratoria de qua non era ancora intervenuta, il contraddittorio in questa sede risulta legittimamente instaurato, nei confronti di chi in quel momento aveva assunto la qualità di erede. La diversa rilevanza dell'istituto della rappresentazione relativamente alla posizione dei figli del chiamato per il quale è stata pronunciata l'indegnità a succedere, assume rilevanza nel diverso giudizio che investe la successione della defunta attrice, posto che in questa sede, oltre che dell'annullamento dell'accordo impugnato dall'originaria parte attrice, si controverte della successione del defunto padre dei germani CH. Peraltro la sentenza dispone la condanna della defunta attrice (e per essa dei suoi eredi, identificati all'epoca della sua emissione nei figli maschi) al pagamento in favore della convenuta della somma di cui in dispositivo, ma trattasi di statuizione che, proprio perché identifica correttamente la parte originaria debitrice, non appare necessitare di alcuna riforma, in quanto trattasi di debito ricadente nella successione della defunta attrice, ed il cui adempimento potrà essere sollecitato dalla ricorrente, previa corretta individuazione degli eredi della madre, avuto riguardo sia agli esiti del processo penale di cui si è detto, sia dell'eventuale operatività della rappresentazione per la quota spettante al figlio dichiarato indegno, sia della parziale estinzione
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-12-
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per confusione ove la ricorrente principale intenda adire la successione materna (trattandosi, infatti, di questione estranea rispetto al nostro giudizio nel quale si controverte solo della successione del marito donante).
2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per omessa dichiarazione di rinuncia alle domande da parte di coloro che sono subentrati nella posizione della parte processuale deceduta. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dell'azione dal momento che ND e EI CH, subentrati nella posizione processuale della madre deceduta, hanno eccepito unicamente la loro insussistente legittimazione passiva, omettendo di chiedere la conferma della sentenza di primo grado e con ciò dimostrando il loro disinteresse al proseguimento del processo. In sostanza, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere l'incompatibilità tra il loro comportamento e la volontà di proseguire la domanda proposta, pronunciando l'incondizionato rigetto delle domande formulate dall'attrice in primo grado. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per vizio di ultra o extra petizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. essendosi la Corte pronunciata oltre il domandato. In particolare, con tale motivo, in stretta connessione con il primo motivo di ricorso principale, la ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe deciso oltre il richiesto dal momento che ND e EI CH non avrebbero più coltivato la domanda proposta
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-13-
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dall'attrice in primo grado. A parere della ricorrente, infatti, se all'interno della fase processuale di gravame, avente ad oggetto la stessa medesima pretesa, coloro che risultano essere i nuovi titolari dell'azione, poiché subentrati alla parte processuale deceduta, esprimono in maniera inequivocabile disinteresse ed estraneità con riguardo a quell'esatta pretesa azionata in primo grado dal loro predecessore, allora lo stesso presupposto per legittimare ogni tipo di attività giurisdizionale verrebbe meno, finendo per decidere su un bene della vita non solo mai richiesto ma nemmeno più rivendicato da alcuno dei soggetti a ciò legittimati. Pertanto, una volta superato il vaglio di ammissibilità dell'appello e apertasi una nuova fase processuale, il giudice del gravame avrebbe dovuto necessariamente rigettare l'originaria domanda, promossa in primo grado dalla parte processuale poi deceduta, in quanto non più coltivata dalle nuove parti processuali.
2.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Nel rinviare alla disamina dei motivi di ricorso incidentale la questione in ordine alla corretta modalità di instaurazione del giudizio di appello, ed alla possibilità di continuare ad invocare la regola dell'ultrattività del mandato conferito dalla defunta attrice al proprio difensore, nonostante l'intervenuto decesso della parte nel corso del giudizio di primo grado e la scelta della appellante di notificare l'impugnazione anche a coloro che rivestivano la qualità di chiamati alla successione, per poi acquisire in corso di casa, ma con efficacia retroattiva, la qualità di eredi, ciò che rileva ai fini in esame è la possibilità di annettere alla condotta degli
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-14-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
appellati una valenza abdicativa della pretesa azionata dalla madre, tale da configurarsi come una vera e propria rinuncia ad avvalersi della sentenza di prime cure e degli effetti favorevoli dalla stessa derivanti a favore del patrimonio della defunta genitrice. La tesi di parte ricorrente non può però avere seguito. Infatti, va qui ricordato che la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, in quanto però presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 19845/2019; Cass. n. 2267/1990, peraltro invocata dalla stessa difesa della ricorrente). Tuttavia, al fine di individuare una volontà della parte di rinunciare ad una domanda è necessario che l'indagine parta da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, dalla quale possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr. Cass. n. 12756/2024). Ancorché la questione fosse stata posta in appello dalla ricorrente per la prima volta solo con la comparsa conclusionale, ritiene però la Corte che la stessa sia priva di fondamento, e proprio avuto riguardo alla complessiva condotta processuale tenuta dai ricorrenti incidentali.
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-15-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
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E' pur vero che questi nel costituirsi in giudizio hanno insistito per il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo però che continuava ad essere operante il mandato a suo tempo rilasciato al difensore dalla defunta genitrice, nei confronti della quale quindi continuavano ad appuntarsi le censure mosse dalla figlia con l'atto di appello. Trattasi di una posizione difensiva che appare evidentemente influenzata dalla convinzione che sopravvivesse nel giudizio la qualità di parte in capo alla madre, sulla base della regola dell'ultrattività del mandato, in assenza di una dichiarazione di interruzione proveniente da parte del difensore stesso, e che invece trascura, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della motivazione, il fatto che con l'appello si fosse inteso proseguire il giudizio nei confronti dei soggetti chiamati a succedere alla parte defunta. Si tratta peraltro di una linea difensiva che è restata immutata anche dopo che, nel corso del giudizio, i germani avevano effettivamente adito l'eredità con l'accettazione della chiamata testamentaria in loro favore, e ciò sempre perché convinti della irrilevanza di tale condotta ai fini della permanente qualificazione come parte della defunta madre. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, cui era annessa come corollario, l'affermazione secondo cui i rapporti dedotti in giudizio continuavano a vedere interessate unicamente la sorella e la madre, risulta evidentemente ancorata al presupposto (che si rivela erroneo) dell'irrilevanza della evocazione in giudizio direttamente dei chiamati dopo il decesso della parte, così che alla stessa dichiarazione, in via interpretativa non può assegnarsi
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-16-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
anche il valore di una consapevole ed inequivoca rinuncia alla domanda, in quanto una volta attribuita gli appellati la qualità di eredi della genitrice, è evidente che il richiamo alla sopravvivenza della qualità di parte in capo alla madre mirava ad assicurare che poi degli effetti favorevoli del giudizio potessero avvantaggiarsene, nella acquisita qualità di eredi. Né può incidere su tale conclusione la circostanza che nelle more della pendenza del presente ricorso, sia stata pronunciata la ricordata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1102 dell'8 luglio 2024, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre 2024, atteso che per effetto della stessa si sarebbe aperta la successione legittima materna, che vede in ogni caso chiamati all'eredità l'originaria convenuta e ND CH (per il quale è stata invece emessa sentenza di assoluzione), così che per quest'ultimo resta valido il ragionamento che è alla base della sentenza impugnata che gli ha appunto attribuito la qualità di erede della defunta madre.
3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1427 e 1428 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale, innanzitutto, erroneamente inquadrato l'errore nel quale è incorsa l'attrice quando ha sottoscritto la scrittura privata del 15/4/2008 quale errore di fatto riferito all'oggetto, in quanto l'esistenza di un onere donativo non potrebbe manifestarsi quale errata rappresentazione della realtà. L'errore non avrebbe nemmeno dovuto essere inquadrato come errore di diritto. Inoltre, secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo ritenere che una parte non fosse a conoscenza di una clausola contenuta in un
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-17-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
atto, quando era invece a conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso e non rilevare che IL FL avrebbe convalidato ex art 1444 c.c. con i pagamenti degli assegni di cura, divenendo tale fatto impeditivo dell'azione di annullamento. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme poste a fondamento della sua decisione in quanto la successiva manifestazione di volontà dell'attrice, in un momento in cui il soggetto era senz'altro a conoscenza di quello che assumeva essere l'errore, avrebbe in ogni caso impedito la pronuncia di annullabilità dell'accordo. Tale comportamento sarebbe del tutto equiparabile, secondo la ricorrente, alla convalida prevista dall'art. 1444 c.c., sicché avrebbe dovuto essere ritenuto impeditivo della pretesa azione di annullamento. Il giudice del gravame avrebbe altresì erroneamente accertato l'irrilevanza della riconoscibilità dell'errore da parte dei fratelli di RI CH. Secondo la ricorrente, il giudice dell'impugnazione avrebbe omesso di considerare che anche i fratelli erano parte dell'accordo del 15/4/2008 e l'errore avrebbe dovuto, quindi, essere anche da loro ritenuto riconoscibile. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente statuito la mancata impugnazione da parte dell'appellante dell'inquadramento giuridico, posto in essere dal primo giudice, in base al quale la mancata conoscenza dell'onere previsto nell'atto di donazione recante la data del 3/12/2003 in favore di IL FL sarebbe stato da
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-18-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
considerare quale errore riferito all'oggetto del contratto per via di una falsa rappresentazione di una realtà non esistente. Al contrario, la ricorrente evidenzia come, nel chiedere al giudice del gravame il riesame in relazione all'annullamento pronunciato "per via di una falsa rappresentazione di una realtà non esistente", l'impugnazione riguardasse evidentemente anche l'inquadramento del vizio quale errore riferito all'oggetto del contratto. Inoltre, l'appellante avrebbe espressamente contestato la rilevanza dell'asserito errore rappresentato da una mancata conoscenza dell'onere donativo.
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La valutazione dell'errore quale errore relativo all'oggetto del contratto sarebbe stata da considerarsi tale per aver parte appellante impugnato, in sede di gravame, la sentenza di primo grado per l'irrilevanza ai sensi dell'art. 1428 c.c. quindi l'assenza di essenzialità e riconoscibilità di un ipotetico errore.
4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono del pari privi di fondamento. La sentenza impugnata, nell'affrontare la questione relativa all'annullamento dell'accordo con il quale in data 15 aprile 2008 la madre acconsentiva a trasferire alla figlia l'importo dell'assegno di cura erogato dalla Provincia in cambio dell'assistenza che quest'ultima si impegnava a prestarle, ha in primo luogo rilevato che l'appellante non aveva espressamente sottoposto a critica la soluzione del Tribunale che aveva ritenuto che l'ignoranza della madre circa l'esistenza dell'onere apposto alla donazione che il coniuge aveva compiuto in favore della figlia (e che imponeva a quest'ultima di dover prestare gratuitamente assistenza, vitto ed assicurare il soddisfacimento di ogni altra
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026 -19-
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necessità, in favore del donante e poi della moglie) costituisse un errore idoneo ad incidere sulla validità dell'accordo del 2008, in quanto costituente un'errata valutazione di una realtà di fatto inesistente che si traduceva in un errore sull'oggetto del contratto. Nel prosieguo della motivazione, e contrariamente a quanto assume invece parte ricorrente (che reputa che la Corte non si sia pronunciata sulla ricorrenza delle condizioni circa il carattere essenziale dell'errore lamentato), la sentenza gravata ha rilevato che la de cuius non avrebbe ragionevolmente sottoscritto l'accordo con la figlia, se fosse stata a conoscenza del fatto che la stessa era già obbligata per effetto del modus ad offrire le medesime prestazioni che invece costituivano il corrispettivo della messa a disposizione dell'assegno di cura, ritenendo che tale considerazione rendesse evidente la rilevanza dell'errore (o meglio la sua essenzialità). Entrambe tali affermazioni non appaiono validamente attinte dai motivi di gravame. Quanto alla censura secondo cui la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di appello non avessero investito anche la qualificazione dell'errore denunciato come essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (concentrandosi quindi sulla sola verifica della conoscenza dell'errore da parte della madre), la stessa si rivela priva di fondamento, proprio alla luce del confronto fra il tenore della sentenza di primo grado (che aveva appunto riscontrato la sussistenza di un errore di fatto, costituito dalla falsa rappresentazione della realtà, frutto dell'ignoranza dell'onere donativo - e che si traduceva in un errore essenziale
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -20-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
ricadente sull'oggetto del contratto) ed il contenuto dei motivi di appello, come riportati in ricorso. Ancorché l'appello attingeva in generale la conclusione in punto di annullamento dell'accordo per la sussistenza dell'errore sopra indicato, come si ricava dalla sintesi delle censure svolta dalla stessa ricorrente, la maggior parte di esse investiva la questione concernente la conoscenza dell'onere da parte della madre, e che in realtà vi era una generica asserzione circa la insussistenza dei presupposti applicativi degli artt. 1427 e 1429 c.c. La stessa ricorrente, alla pag. 31 del ricorso, laddove sostiene di avere sottoposto a critica anche la qualificazione dell'errore come essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., riporta però il contenuto non già dell'atto di appello, ma della comparsa conclusionale in appello, e ciò a conferma che il tema non era stato espressamente sviluppato con i motivi di appello, e che era stato rivitalizzato (ma evidentemente in maniera tardiva) solo con gli scritti conclusionali. Ne deriva che, ove anche si ritenga che l'appello avesse inteso contestare in toto la corretta applicazione della disciplina in materia di errore, lo stesso si palesa in parte qua del tutto generico, in quanto non apporta alcuna specifica argomentazione volta a contrastare la valutazione data sul punto dal giudice di primo grado, e come detto, sostanzialmente confermata poi dalla Corte d'Appello, il che induce a ravvisare la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso. Ma, ove anche si ritenga che la censura fosse idonea a validamente veicolare in appello la rivalutazione circa la corretta
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-21-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
applicazione dell'art. 1429 c.c., la decisione del giudice di appello si palesa inattaccabile. Va innanzi tutto richiamato il principio per cui l'indagine sulla sussistenza in concreto di un vizio del consenso, determinato da errore essenziale, quale causa di annullamento di un contratto si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione (cfr. Cass. n. 2688/82; Cass. n. 6145/1986). Inoltre, è stato precisato che l'errore sull'oggetto presuppone la dimostrazione che lo stesso deve cadere sulla sua identità (Cass. n. 10815/2004), essendo stato altresì precisato che la falsa rappresentazione della realtà circa, nella specie, la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell'oggetto, integra l'ipotesi normativa dell'errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (cfr. Cass. Sez. U., 01/07/1997, n. 5900).
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-22-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
Tale ultimo precedente, con i dovuti adattamenti alla peculiarità del caso in esame, appare idoneo a confermare la correttezza circa la qualificazione dell'essenzialità dell'errore nel quale è incorsa la de cuius al momento della conclusione dell'accordo di cui si è chiesto l'annullamento. Infatti, avendo la decisione gravata reputato che alla data dell'atto le fosse ignota l'esistenza dell'onere, tale ignoranza si è riflessa in un'erronea rappresentazione della realtà, che l'ha indotta a ritenere necessario addivenire alla conclusione di un accordo oneroso con la figlia, proprio al fine di conseguire quelle prestazioni (rappresentanti l'oggetto del contratto), che invece, per effetto del contratto di donazione, le erano già dovute ed a titolo gratuito. Trattasi quindi di un errore sulla natura ovvero sull'oggetto del contratto, in quanto ha indotto la parte a concludere un contratto connotato da corrispettività ed onerosità, proprio per avere ignorato che quanto concordato come controprestazione da parte della figlia, era da quest'ultima già dovuto. Del pari infondate si rivelano le ulteriori argomentazioni spese nel terzo motivo di ricorso. Infatti, si rivela erronea l'affermazione secondo cui la consapevolezza dell'esistenza della donazione in favore della figlia da parte del marito implicasse necessariamente che la defunta genitrice avesse conoscenza anche delle singole clausole contenute nell'atto di liberalità, atteso anche che la critica non tiene conto delle valutazione delle prove data dalla sentenza impugnata che ha ritenuto indimostrato che la FL fosse stata informata anche dell'esistenza dell'onere a suo vantaggio.
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -23-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
Del pari irrilevante ai fini dell'annullamento dell'accordo è la circostanza che l'attrice in un momento successivo alla conoscenza dell'onere, avesse acconsentito a permettere alla figlia di continuare a beneficiare dell'assegno di cura, in quanto ai fini dell'annullamento rileva lo stato soggettivo delle parti al momento della conclusione del contratto e non anche quello sopravvenuto. Né miglior sorte può avere deduzione secondo cui a tale dichiarazione di parte potrebbe annettersi la valenza di convalida ex art. 1444 c.c. A tal fine si rileva che trattasi di questione che non risulta espressamente trattata in sentenza così che, ai fini dell'ammissibilità della deduzione, la ricorrente avrebbe dovuto indicare se ed in quale atto difensivo il tema di indagine fosse stato posto, essendone altrimenti preclusa la deduzione per la prima volta in sede di legittimità (e ciò anche alla luce del fatto che l'accertamento circa la volontà di convalidare l'atto annullabile per effetto di una successiva condotta della parte legittimata a chiedere l'annullamento implica accertamenti in fatto preclusi in questa sede). A ciò deve aggiungersi, come sottolineato dalla difesa dei controricorrenti, che la convalida del contratto annullabile non è rilevabile d'ufficio, formando oggetto di un'eccezione di merito in senso stretto, in quanto la stessa consiste in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-24-
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Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
ad una manifestazione di volontà della parte. (Cass. Sez. 3, 08/03/2017, n. 5794). Ne consegue che era specifico onere della parte interessata ad avvalersene, porre la questione nel rispetto del termine preclusivo dettato per le eccezioni in senso stretto. Sul punto però il ricorso è del tutto carente e ciò inficia la stessa rilevabilità della questione in questa sede, soprattutto se, come deduce parte controricorrente, la stessa venne posta per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello. Del pari incensurabile si palesa poi la valutazione di irrilevanza della asserita conoscenza dell'onere in capo ai fratelli della ricorrente già alla data della sottoscrizione dell'accordo del 2008, e ciò in quanto la sentenza impugnata, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in questa sede, in quanto corredata da motivazione logica e coerente, ha appurato che, proprio alla luce del contenuto di tale accordo, le effettive parti contraenti fossero solo la madre e la figlia (la prima in quanto interessata ad ottenere le prestazioni della seconda, e quest'ultima in quanto interessata a ricevere come corrispettivo l'equivalente in denaro dell'assegno del quale la madre era beneficiaria). Non appare adeguatamente attinta l'affermazione dei giudici di appello secondo cui la sottoscrizione dell'accordo anche da parte dei figli maschi non li trasformava in parti dell'accordo, ma si limitava a fungere da mera presa d'atto delle intese raggiunte tra le congiunte, senza però far assumere alcuna obbligazione nei loro confronti. La sentenza ha anche ipotizzato che tale partecipazione potesse valere (unica opzione interpretativa praticabile) come rinuncia
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -25-
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Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
della madre a fruire delle prestazioni di cura ed assistenza da parte dei figli maschi, evidenziando come in questo caso l'accordo sarebbe affetto da nullità in quanto vertente su diritti indisponibili. Tale esegesi è però contestata dalla ricorrente che sostiene che in realtà non si rinverrebbe alcuna rinuncia in tal senso da parte della madre, ma così facendo non offre una diversa giustificazione per l'attribuzione della qualità di parti contraenti ai figli maschi, confermando in tal modo l'esito cui è approdata la Corte d'Appello, secondo cui le uniche effettiva parti contraenti erano madre e figlia, risultando quindi irrilevante che i fratelli CH sapessero dell'onere. Né infine deva trascurarsi che, ove anche si ipotizzi l'esistenza di un contratto plurilaterale, troverebbe applicazione l'art. 1446 c.c., così che, stante l'essenzialità della partecipazione della madre all'accordo, il ricorrere di una causa di annullamento per quest'ultima, travolgerebbe l'intero accordo.
5. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all'onere probatorio relativo alla domanda di annullamento del contratto per ritenuto errore vizio. In particolare, il provvedimento del Collegio, benché ponga autonome ragioni di fatto alla base della sua decisione di rigettare i motivi di gravame, non avrebbe fornito alcuna argomentazione su quali fossero le prove da cui trarre l'avvenuta dimostrazione che la parte vertesse in errore, limitandosi piuttosto a rigettare l'appello esponendo le ragioni per cui non
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -26-
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potesse ritenersi dimostrata la circostanza che la parte fosse stata a conoscenza dell'onere donativo. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato la disciplina sulla ripartizione dell'onere della prova in quanto, rigettando l'appello, avrebbe confermato indirettamente la decisione del giudice di prime cure che sarebbe stata, però, viziata in quanto l'accoglimento della domanda di annullamento del contratto poggerebbe erroneamente, non tanto sulla prova dell'errore da parte di chi lamenta il vizio, bensì sull'assenza di controprova l'assenza dell'errore da parte di chi resiste alla domanda. L'onere della prova sarebbe stato illegittimamente invertito, attribuendolo ad una parte diversa da quella che sarebbe stata onerata secondo le normali regole del riparto probatorio, a prescindere da ogni prova sull'errore (nonché sulla sua essenzialità e riconoscibilità).
6. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-27-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
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la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020; Cass. n. 26739/2024). Parte ricorrente pone alla base della sua censura affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, assumendo che la Corte d'Appello avrebbe avallato quella che sostiene essere un'indebita inversione dell'onere della prova circa la ricorrenza dei presupposti per l'annullamento del contratto. Trattasi però di assunto che è evidentemente contrastato dalla lettura della sentenza impugnata che, nel disattendere il motivo di appello che investiva il punto della conoscenza dell'onere da parte della madre, ha analiticamente esaminato le varie fonti di prova raccolte sul punto, pervenendo alla conclusione secondo cui emergeva la prova che effettivamente la de cuius fosse ignara dell'onere della quale era invece beneficiaria.
una
Alcuna indebita inversione dell'onere della prova è alla base della decisione impugnata, che ha ritenuto provata sia l'esistenza
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-28-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
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dell'errore, sia la conoscibilità (anzi l'effettiva conoscenza da parte della ricorrente), escludendo altresì che vi fosse la prova di una conoscenza anche da parte della defunta madre.
7. Il sesto motivo di ricorso principale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione della sentenza con riguardo alla mancanza dell'elemento dell'essenzialità dell'errore ai sensi dell'art. 1428 c.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. ovvero violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., laddove letto in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel ritenere non contestata l'evidente essenzialità dell'errore, avrebbe omesso qualsiasi valutazione su detto elemento in quanto l'assenza di un errore essenziale, oltre che riconoscibile, sarebbe stata non solo rilevata da parte appellante, in critica alla sentenza di primo grado, ma su tale punto sarebbe stato instaurato dalle parti processuali anche ampio contraddittorio.
8. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È infondato nella parte in cui reitera considerazioni in ordine alla necessità di una espressa pronuncia del giudice di appello quanto alla sussistenza dell'errore essenziale, potendosi a tal fine far richiamo a quanto sopra esposto in risposta al terzo e quarto motivo di ricorso. E' inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., in quanto oltre che risultare omessa la specifica individuazione del fatto storico (e non anche delle
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-29-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
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argomentazioni giuridiche) che la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare, non tiene conto del fatto che, avendo la sentenza di appello confermato quella di primo grado, sulla base delle medesime ragioni di fatto, quanto alla annullabilità dell'accordo, la deduzione del vizio de quo è preclusa ai sensi dell'art. 348 ter, u.c., c.p.c., norma applicabile ratione temporis.
9. Il settimo motivo di ricorso principale denuncia il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e/o motivazione manifestamente illogica ed irragionevole della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nella parte in cui ritiene integrati i presupposti dell'errore quale causa di annullabilità del contratto. In particolare, il giudice di secondo grado sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposte in presenza dello stesso fatto per cui, con riguardo a IL FL, la conoscenza dell'atto di donazione come tale non avrebbe comportato anche la conoscenza dell'onere, mentre, con riguardo a EI e ND CH, tale conoscenza comportato anche la conoscenza dell'onere.
avrebbe
Secondo la ricorrente sarebbe del tutto illogico e irragionevole affermare che un soggetto abbia conoscenza di un determinato negozio giuridico stipulato in forma scritta, per poi trarne l'ulteriore conclusione che quello stesso soggetto non sia a conoscenza del relativo contenuto ovvero la sua conoscenza sia limitata solo ad una sua parte, essendo inoltre pacifico che la FL sapesse dell'usufrutto che le sarebbe stato riservato attraverso l'atto di donazione.
10. Il motivo è inammissibile.
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-30-
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La sentenza impugnata appare ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), laddove non emerge alcuna intrinseca contraddittorietà o inconciliabilità logica tale da trasmodare in una nullità della motivazione stessa. Le critiche della ricorrente attingono anche in questo caso essenzialmente delle valutazioni di merito, quanto alla affermazione circa il fatto che non risultava che la de cuius fosse a conoscenza del contenuto dell'onere, dovendo escludersi che sia connotata da insanabile contraddittorietà l'affermazione secondo cui la consapevolezza dell'esistenza della donazione non implica necessariamente anche la conoscenza del contenuto delle singole clausole in essa concordate, soprattutto da parte di chi a quell'atto non abbia preso parte. Del pari non inficia la correttezza della motivazione la circostanza che poi successivamente la FL possa avere avuto conoscenza dell'onere, in quanto, come detto, ciò che rileva è la conoscenza al momento della conclusione dell'accordo di cui è stato chiesto l'annullamento. Infine del tutto irrilevante è la circostanza che i figli avessero invece acquisito conoscenza dell'onere, in occasione del diverso accordo con il quale avevano inteso regolare i loro rapporti successori con la sorella, quanto alla devoluzione dei beni paterni, ben potendo risalire tale conoscenza a vicende rispetto alle quali la madre era estranea, non rinvenendosi nella sentenza alcuna affermazione dalla quale evincere che la consapevolezza dell'onere a carico della sorella derivasse dalla mera conoscenza della donazione.
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud. 26-03-2026-31-
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11. L'ottavo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in riferimento alle somme che IL avrebbe versato alla figlia RI CH per il pagamento di un fondo pensione e per spese per il vitto. Si assume che la sentenza avrebbe ritenuto non contestato il fatto che il versamento dei contributi previdenziali fosse avvenuto a seguito di intimidazione della ricorrente in danno della madre, trascurando l'effettivo contenuto delle difese. Analogamente si sarebbe afferma la debenza dell'obbligo di ripetizione delle somme versate a titolo di vitto, facendosi leva sul principio di non contestazione, avendo la parte replicato che non aveva mai chiesto nulla a tale titolo alla madre. 12. Anche tale motivo deve esser disatteso, in quanto si sofferma solo su alcune delle affermazioni rese al riguardo dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con l'intero contenuto della stessa. Infatti, sebbene nella domanda originaria si fosse allegato che il pagamento dei contributi previdenziali fosse conseguenza di intimidazioni da parte della convenuta, ed ancorché tale condotta vessatoria sia stata effettivamente negata dalla ricorrente, la ratio che sorregge la decisione impugnata risiede nel fatto che era comunque emersa la prova di tali versamenti periodici ad opera della de cuius, che non potevano comunque esser reputati frutto di una spontanea volontà della parte, essendo tale connotazione in contrasto con la regolarità dei pagamenti. Ma ancor più rilevante è quanto riportato al punto 2.3 della sentenza dove si sottolinea che il versamento di tali somme, una volta
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-32-
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riscontrata l'esistenza dell'onere e quindi la doverosità delle prestazioni da parte della figlia a favore della madre, era priva di qualsivoglia giustificazione, rientrando quindi la restituzione nel generale dovere di ripristinare la condizione delle parti per effetto dell'annullamento dell'accordo del 2008. Trattasi di motivazione che giustifica l'obbligazione di ripetizione delle somme in oggetto e che prescinde, quanto alla sussistenza dell'obbligazione, dal collegamento dei versamenti con atteggiamenti intimidatori della figlia, volta che, essendo intervenuto l'annullamento dell'accordo, risultava priva di una valida causa attributiva anche il versamento dei contributi previdenziali. Quanto invece alle spese per il vitto, il motivo si incentra unicamente sul fatto che non vi sarebbe stata una richiesta da parte della ricorrente e che la contestazione avrebbe investito anche il quantum delle somme a tale titolo percette, ma non attinge invece l'apprezzamento in fatto del giudice di appello che ha invece ritenuto provata la concreta e periodica erogazione di una somma mensile a tale titolo, e ciò sulla base della dichiarazione del teste HE FL (che aveva riferito appunto della dazione mensile di € 200,00 per il vitto). L'annullamento del contratto, proprio in ragione del fatto che il vitto doveva essere fornito alla madre gratuitamente, costituisce a ben vedere la giustificazione dell'obbligazione restitutoria riconosciuta in sentenza, in quanto una volta esclusa l'esistenza per tale dazione di una causa liberale, risulta evidente come la stessa trovasse la sua unica giustificazione nell'intento della madre di compensare la figlia per la fornitura del vitto, alla quale
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-33-
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peraltro la stessa era già tenuta, e senza che le fosse dovuto alcunché. Ne consegue che la sentenza impugnata resta incensurabile in parte qua, indipendentemente dalla verifica circa la corretta applicazione del principio di non contestazione. 13. Il nono motivo di ricorso principale denuncia il vizio di motivazione, manifestamente illogica o incoerente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'interpretazione dell'onere contenuto nell'atto di donazione, la violazione o falsa applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. in ordine all'asserita mancanza dimostrazione del concreto impiego delle somme in favore della madre, nonché la violazione o falsa applicazione della normativa provinciale (legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9) in materia di assegno di cura ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel dichiarare non meritevole di accoglimento il gravame, ritenendo integrato un depauperamento del patrimonio della madre della ricorrente, si sarebbe erroneamente limitata a richiamare solo una tra le finalità previste dalla normativa provinciale per l'erogazione dell'assegno di cura ovverosia quella della "copertura dei costi a sostegno della vita indipendente". Secondo la ricorrente, inoltre, non sarebbe rilevante l'impiego che di quel denaro astrattamente avrebbe potuto fare la signora FL, bensì il fatto che le somme erogate dall'ente pubblico a titolo di assegno di cura non fossero state impiegate per finalità estranee a quelle previste dalla legge provinciale. 14. Il motivo è infondato.
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-34-
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In disparte la già segnalata inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la sentenza si sottrae alle censure mosse. A prescindere dalla questione relativa alla dimostrazione che effettivamente le somme di cui all'assegno versato alla ricorrente fossero da questa impiegate per la cura e l'assistenza della madre, la decisione gravata ha sottolineato come tra le finalità cui intende assolvere l'erogazione dell'assegno de quo da parte della Provincia, vi era anche quella della "copertura dei costi a sostegno della vita indipendente" (art. 10, co. 4, lett. d) della legge provinciale n. 9/2007). In realtà, la Corte non ha inteso negare che l'assegno ben potesse essere utilizzato anche per far fronte a quelle esigenze alle quali il donante aveva inteso dare soddisfacimento con la previsione dell'onere donativo, ed a cui la ricorrente aveva in concreto fatto fronte. Piuttosto ha sottolineato che, poiché a tali prestazioni la ricorrente era obbligata per effetto dell'onere, una volta annullato l'accordo del 2008, la messa a disposizione delle somme di cui all'assegno in favore della figlia, concretava un depauperamento dell'attrice, necessitante di ristoro per equivalente, e ciò in quanto detta somma, proprio in ragione del contenuto di cui alla lett. d), non era necessariamente vincolata alla realizzazione delle stesse finalità che la de cuius si era intesa garantire con l'accordo poi annullato, ma avrebbe potuto essere impiegata anche per il soddisfacimento di esigenze che esulano dal novero di quelle che invece erano garantite dall'obbligazione modale.
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-35-
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Ciò vale dire che non si tratta di somme che sarebbero state percette senza una giustificazione da parte della de cuius, una volta che le sue esigenze di vitto ed assistenza erano assicurate dall'onere, ma piuttosto che il trasferimento della somma alla figlia, sulla base dell'accordo annullato, aveva comunque privato la de cuius della disponibilità di denaro che legittimamente avrebbe potuto impiegare per assecondare altri bisogni non coperti dall'onere. Tanto appare quindi legittimare la condanna restitutoria disposta dai giudici di merito. 15. Il decimo motivo di ricorso principale denuncia l'omesso esame di fatti decisivi in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale nel rigettare il quarto motivo di appello in ordine all'asserzione che la ricorrente avesse già pagato alla madre la somma euro 73.404,00 a titolo di parziale tacitazione della quota di riserva sulla successione del coniuge - omesso di esaminare una serie di testimonianze che avrebbero confermato il pagamento di somme di denaro all'attrice. Il motivo lamenta altresì la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver i provvedimento impugnato posto a fondamento della propria decisione la circostanza che IL FL avesse ricevuto un'ingente somma di denaro dalla figlia RI CH e per aver la Corte territoriale erroneamente affermato che il bonifico di euro 30.434,00 prodotto dall'odierna ricorrente in primo grado non confermasse affatto che il bonifico risultante sul conto della madre provenisse dalla signora RI CH. Secondo la ricorrente, la madre avrebbe confermato espressamente la provenienza di tale
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-36-
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bonifico dal conto corrente della figlia nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. 16. Il motivo è inammissibile, oltre che nella parte in cui deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1, c.p.c., anche perché attinge, in maniera non consentita, un accertamento di fatto corredato da una motivazione logica e coerente del giudice di merito, quasi a voler trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La sentenza impugnata non ha negato il fatto che vi era stato un versamento di somme di denaro da parte della figlia a favore della madre, tuttavia, anche soprassedendo alla questione concernente l'effettiva prova che la provenienza delle somme girate fosse dal conto corrente della figlia, la sentenza si regge sul fatto che l'imputazione del versamento sostenuta dalla ricorrente non fosse stata comprovata. In assenza di riconoscimento da parte della madre della giustificazione addotta dalla figlia (cfr. pag. 61 del ricorso, ove la stessa ricorrente ricorda come la madre avesse sostenuto in primo grado che le somme versate erano il rimborso di un prestito fatto alla figlia per permetterle un investimento), la sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la correlazione del versamento alla finalità di soddisfare, sia pure in parte, i diritti di legittimaria della madre, lesi per effetto della donazione del coniuge, avendo sottolineato come mancava la prova di un accordo scritto giustificativo di tale versamento, e che l'affermazione di un'intesa verbale contraddiceva quanto invece era avvenuto, allorché la ricorrente aveva inteso tacitare i diritti
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-37-
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analogamente lesi dei fratelli, essendosi pervenuti alla conclusione nel 2006 di un accordo in forma scritta. Trattasi all'evidenza di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito, e che non sono suscettibili di rivisitazione in questa sede (e ciò anche a tacere del fatto che il motivo non attinge l'ulteriore affermazione del giudice di appello, secondo cui parte della documentazione comprovante i versamenti sarebbe stata depositata in evidente violazione delle preclusioni probatorie). 17. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. 18. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 300, 302 e 303 c.p.c. nonché degli artt. 75, 83 e 110 c.p.c. per aver la Corte d'Appello accertato la legittimazione passiva in secondo grado degli odierni controricorrenti quali eredi della parte attrice in primo grado, deceduta nelle more del giudizio, nonostante il processo non fosse mai stato interrotto, e che all'epoca della loro costituzione in giudizio non avevano ancora accettato l'eredità e non lo hanno mai proseguito o riassunto. In particolare, il giudice di secondo grado, partendo dall'erroneo assunto che il processo sia stato interrotto a causa del decesso di una parte, avrebbe conseguentemente accertato che EI e ND CH siano legittimati a subire il presente processo e che sia venuto meno lo ius postulandi del procuratore della parte deceduta, violando in tal modo il diritto di difesa di quest'ultima e quindi della massa ereditaria. Il giudice di merito, dopo aver erroneamente accertato che i controricorrenti non hanno contestato la loro sopravvenuta
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-38-
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qualità di eredi, avrebbe asserito che la loro costituzione in giudizio facesse venir meno l'ultrattività del mandato del difensore della parte defunta, omettendo in tal modo di considerare, secondo i ricorrenti incidentali, che gli stessi non si sarebbero costituiti volontariamente né avrebbero dichiarato di voler proseguire il processo e la loro partecipazione al procedimento di secondo grado sarebbe dovuta esclusivamente alla loro citazione in giudizio dall'appellante. Secondo i ricorrenti incidentali la costituzione dell'erede non avvenuta volontariamente non potrebbe, pertanto, modificare la posizione giuridica della parte defunta regolarmente costituita in secondo grado in forza del principio di ultrattività del mandato. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 299, 300, 347 c.p.c., nonché degli artt. 1722, 1723, 1728 e 1396 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il giudice del gravame erroneamente accertato la mancata ultrattività del mandato del difensore di parte attrice in primo grado, nonostante il processo non sia mai stato interrotto né si siano costituiti gli eredi della parte defunta. In particolare, secondo i controricorrenti, la decisione della Corte territoriale che accerta erroneamente che il mandato dell'avvocato Steckholzer sia venuto meno a causa della costituzione degli eredi della parte defunta, avrebbe avuto effetti pregiudizievoli non solo per IL FL e quindi la massa ereditaria che sarebbe rimasta senza difesa, ma anche per gli odierni ricorrenti incidentali che senza essere a ciò obbligati sarebbero stati costretti a partecipare ad un procedimento per il quale vi era la loro legittima e libera decisione non dover
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-39-
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partecipare in quanto la massa ereditaria sarebbe già stata sufficientemente tutelata attraverso la tempestiva costituzione del difensore della parte deceduta. 19. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Va in primo luogo ribadita la parziale inammissibilità del ricorso incidentale nella parte in cui risulta proposto da EI CH attesa la sua declaratoria di indegnità a succedere. Sempre in premessa, e limitatamente alla posizione dell'altro fratello, non può non rilevarsi come la denuncia di violazione di norme processuali, in relazione alle specifiche censure mosse nel ricorso incidentale, non appare però in alcun modo supportata da una puntuale allegazione del pregiudizio alle facoltà difensive che sarebbe derivato dalle violazioni lamentate, e ciò in particolare, quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa della defunta genitrice, atteso che la sentenza impugnata, pur dando atto che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei fratelli CH, in quanto soggetti chiamati a succedere alla madre e che nel corso del giudizio avevano acquisito la qualità di eredi, per avvenuta accettazione della vocazione testamentaria a loro favore, e pur affermando che per effetto della loro costituzione fosse venuta meno la regola dell'ultrattività del mandato, non ha però reputato priva di efficacia l'attività difensiva svolta dal precedente difensore della defunta genitrice, atteso che l'appello incidentale da questi promosso nell'interesse della cliente defunta, è stato non già ritenuto privo di effetti, quanto piuttosto assorbito, in ragione del fatto che, il minimo divario tra l'importo liquidato dal giudice di primo grado e quello
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -40-
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determinato in appello giustificava l'assorbimento del gravame incidentale che era stato espressamente condizionato all'accoglimento dell'appello principale, e ciò sul presupposto, che non è oggetto di contestazione in questa sede, che l'esito del giudizio di appello fosse nella sostanza conforme a quello del giudizio di primo grado (la divergenza è in effetti relativa solo al quantum dovuto dai ricorrenti incidentali quali eredi della madre, per effetto del disposto di cui all'art. 560 c.c.). In sostanza, non vi è stata pretermissione delle difese della defunta attrice, quanto una valutazione di assorbimento, il che denota come le censure mosse non evidenzino una concreta lesione del diritto di difesa, ma si risolvano piuttosto in una astratta pretesa al rispetto delle forme processuali, anche in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa (cfr. sul punto il dettato del novellato art. 101 c.p.c.). Ma anche a voler superare tale rilievo preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, le doglianze sono prive di fondamento. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla (Cass. n.
Ric, 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026-41-
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1434/1992; Cass. n. 3018/2005; Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 22950/2019 che ha ribadito che, nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio). In particolare, l'ultimo dei precedenti citati è di data successiva all'intervento delle Sezioni Unite n. 15295/2014, al cui contenuto si rifanno copiosamente le argomentazioni difensive del ricorso incidentale, che, nel riaffermare la regola di stabilizzazione del mandato (cd. ultrattività), nel caso in cui l'evento interruttivo non sia stato dichiarato, così che il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, non solo nella fase attiva del rapporto processuale, ma anche in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione -, ha tuttavia previsto che tale situazione è suscettibile modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia
di
Ric. 2021 n. 05838 sez. S2 - ud, 26-03-2026 -42-
Firmato Da: LORENZO ORILIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5536b481701 ecc88- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 5838/2021 Numero sezionale 779/2026 Numero di raccolta generale 7709/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Come si rileva dalle motivazioni che sorreggono l'intervento delle Sezioni Unite, la regola dell'ultrattività del mandato, nel caso di omessa dichiarazione dell'evento interruttivo, è stata affermata precipuamente al fine di salvaguardare la posizione dei terzi, o meglio delle controparti del soggetto colpito dall'evento interruttivo, al fine di evitare che le scelte del difensore della parte interessata, possano poi ridondare in danno dell'avversario ignaro dell'evento interruttivo, potendo invece confidare sulla permanenza del potere di rappresentanza in capo al difensore. Resta però evidente che tale esigenza venga meno nel momento in cui sia proprio la controparte, venuta a conoscenza, nella specie, della morte dell'avversario, a porre in essere degli atti direttamente rivolti nei confronti dei successori, indirizzati alla "giusta" parte, e volti a superare la fictio della ultrattività del mandato. Deve perciò reputarsi che, affianco alle ipotesi sopra richiamate dalla massima delle Sezioni Unite di modificazione della situazione derivante dal conferimento del mandato ad opera del soggetto colpito dall'evento interruttivo (costituzione degli eredi della parte defunta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace, dichiarazione dell'evento interruttivo in udienza da parte del procuratore, già munito di procura alla lite, o notifica alle altre parti, o in caso di contumacia, documentazione dell'evento a cura dell'altra parte notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.), si collochi anche la fattispecie in cui sia la parte non colpita
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dall'evento, che, spontaneamente, evochi in giudizio, nella specie, i successori, al fine di dare impulso al processo e prevenire un'eventuale successiva interruzione. In questa direzione si colloca anche il recente precedente di questa Corte che ha appunto precisato che la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo non ha dichiarato, né notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria (Cass. Sez. 2, 16/07/2025, n. 19687, che in motivazione ha sottolineato come proprio la notifica della prima impugnazione ad uno degli eredi, ha fatto venire meno la fictio iuris dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta). Nella fattispecie, la morte dell'attrice si era verificata in data 9/8/2017, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica dinanzi al Tribunale (13/9/2017), così che il giudizio, in assenza della dichiarazione del difensore, non è stato interrotto. Tuttavia, l'appello principale della convenuta è stato notificato, oltre che al difensore della madre, anche ai fratelli, in quanto individuati come successori della madre, e ciò proprio sul presupposto della morte di quest'ultima.
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Tale circostanza ha perciò, alla luce dei precedenti richiamati, determinato il venir meno dell'ultrattività del mandato in capo al difensore della parte deceduta. E' pur vero che gli appellati si sono inizialmente costituiti, allorché erano ancora semplici chiamati all'eredità, fondando su tale qualità la loro eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma è altrettanto evidente che nel corso del processo, gli stessi hanno accettato l'eredità della madre, con effetti che operano retroattivamente, così che la loro costituzione sebbene inizialmente avvenuta nella veste di chiamati, vale ad assicurare l'integrità del contraddittorio una volta che nel corso del giudizio sono divenuti eredi, ed essendo necessario verificare la legittimazione delle parti, intesa quale condizione dell'azione al momento della decisione, ben potendo quindi anche sopravvenire in corso di causa (discorso questo che ad oggi deve ritenersi limitato al solo germano di cui non è stata pronunciata l'indegnità a succedere). La conclusione del giudice di appello, che ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti incidentali, risulta nella sostanza conforme ai principi di questa Corte, dovendosi pertanto pervenire al rigetto dei motivi in
esame.
20. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 490 e 511 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale accertato che gli odierni controricorrenti erano legittimati a subire il giudizio di secondo grado nonostante abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e per aver omesso di limitare gli effetti
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della sentenza al valore dei beni pervenuti. In particolare, la Corte territoriale avrebbe di fatto posto nel nulla il beneficio d'inventario accertando che i fratelli CH si sono costituiti quali eredi e sono, pertanto, legittimati a subire il processo di secondo grado. Secondo i controricorrenti, il giudice di secondo grado, in sostanza, avrebbe accertato una loro costituzione "retroattiva" come eredi puri e semplici. 21. Il motivo è inammissibile, sebbene sempre in relazione alla sola posizione di ND CH. Infatti, una volta precisato che deve reputarsi legittima l'iniziale evocazione in giudizio dei ricorrenti incidentali (in quanto all'epoca entrambi chiamati per testamento) e che la qualità di erede di ND è ormai acquisita per effetto dell'accettazione dell'eredità della parte deceduta, intervenuta nella pendenza del giudizio di appello, la questione che residua è quella relativa alla limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 490 c.c., in ragione della disciplina in tema di accettazione beneficiata. Trattasi però di questione nuova, posta per la prima volta in questa sede, la cui risoluzione implica evidentemente accertamenti di fatto, quali la verifica circa il rispetto dei temini e delle modalità dettati dagli artt. 484 e ss. c.c. Infatti, come affermato da questa Corte, l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e
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rilevabile anche d'ufficio dal giudice nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva. (Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, in linea con Cass. S.U. n. 10531/2013, che ha superato il precedente orientamento che optava per la qualificazione di eccezione in senso stretto - cfr. Cass. n. 8818/2002). L'officiosità del rilievo della eccezione de qua resta però confinata all'interno del giudizio di cognizione ove il suo rilievo richieda come detto, accertamenti in fatto, così che, una volta che in sede di appello la questione non sia stata posta, ne risulta preclusa la deduzione per la prima volta in sede di legittimità, e ciò anche in ragione del fatto che la sentenza appellata si è limitata prendere atto della dichiarazione del difensore dell'appellante principale circa il fatto che i fratelli avessero accettato l'eredità materna con beneficio di inventario, ma senza alcuna specifica indagine circa l'effettiva acquisizione del beneficio da parte dell'accettante (per il quale, ove anche non siano maturate le condizioni per la limitazione di responsabilità ex art. 490 c.c., ovvero ne decada, resta ferma l'acquisto della qualità di erede). 22. Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1722, 1723, 1728, 1396, 2237 c.c. e 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto di non dover liquidare le spese di lite di IL FL sostenute per la costituzione, per essere venuto meno lo ius postulandi del difensore della parte defunta, e di condannare la parte soccombente alla rifusione.
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luce delle
23. Il motivo deve essere rigettato, alla argomentazioni spese in occasione della disamina dei primi due motivi di ricorso incidentale. Una volta venutasi a modificare la situazione della parte defunta, per effetto della notifica dell'appello direttamente agli eredi, viene meno il principio di ultrattività del mandato, così che si rivela superflua la costituzione in giudizio del precedente difensore a nome della parte deceduta. In ogni caso, essendosi verificato il subentro dell'erede nella posizione della defunta madre, la liquidazione delle spese deve essere unitaria e riferita alla sola posizione dell'erede, senza che possa quindi invocarsi una autonoma regolazione delle spese in favore della parte defunta, e ciò anche ove si ritenga che l'effettivo subentro nella posizione sia avvenuto solo a seguito dell'intervenuta accettazione dell'eredità. La sentenza impugnata ha quindi correttamente escluso che dovesse provvedersi alla liquidazione delle spese in relazione alla costituzione del precedente difensore dell'attrice, ma ha regolato le spese del giudizio di appello, con la loro compensazione nei rapporti tra l'appellata ed i fratelli, statuizione questa che non risulta specificamente attinta dal motivo di ricorso in esame. 24. Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.
25. Atteso l'esito complessivo del giudizio di legittimità, le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza. 26. Poiché il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
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per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nella parte in cui è indirizzato nei confronti di CH EI ed il ricorso incidentale nella parte in cui risulta avanzato da CH EI;
rigetta nel resto il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 marzo 2026.
Il Presidente
L'Estensore
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