Articolo 10 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9
Articolo 9
Versione
15 febbraio 2007
Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2007
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