Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 9261/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9261/2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 18.11.2024 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi Roma (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Mario Controparte_1 P.IVA_1
Luciano (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Enrico C.F._3
Lauro n. 30 Grazzanise, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 8
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 17/10/2023, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la spa al fine di vedere revocato il CP_1
decreto ingiuntivo n. 2453/2023 R.G. 7041/2023, emesso in data 26.7.2023 per euro
28.100,00 oltre accessori. Deduceva l'opponente l'infondatezza del credito sulla base pagina 2 di 8 della del fatto che l'atto da egli sottoscritto in data 25.1.2021 si palesava come espromissione e dal momento che l'obbligazione sottostante giacente in capo ai figli,
espromessi con il richiamato atto, sarebbe inesistente.
Si costituiva parte opposta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo in particolare che l'atto per cui è causa non poteva qualificarsi come atto di espromissione in virtù del fatto che lo con la scrittura Parte_1
richiamata, non si assumeva l'obbligo di un terzo, ma si impegnava in via bonaria ad un accordo con saldo e stralcio con il creditore.
Sulla natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò posto in fatto, va preliminarmente detto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento pagina 3 di 8 della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già
iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
pagina 4 di 8 Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Decisivo a tal fine si rivela il contenuto del documento 14/12/2016 depositato da parte opponente agli atti allegati alla comparsa di costituzione, con cui lo Parte_1
si accollava l'originario debito, pari ad euro 87.264,00, relativo alla fornitura
[...]
commerciale effettuata dalla in favore di , defunto Controparte_1 Persona_1
padre dell'opponente già all'epoca della sottoscrizione di tale scrittura,.
Ebbene, nel caso specifico trattasi di una novazione dell'obbligazione sic et simpliciter, atteso che il credito alla base della pretesa della spa opposta risulta essere sempre lo stesso, e cioè la fornitura commerciale effettuata in favore del defunto
, de cuius dei debitori novati. Persona_1
Si ha novazione quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria (che si estingue) una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (novazione oggettiva)
o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario (novazione soggettiva).
Essa è una modalità di estinzione dell'obbligazione prevista dall'articolo 1230 Cod.
Civ. in cui si dispone che "L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La
volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non
pagina 5 di 8 equivoco". Essa si differenzia dall'adempimento perché le parti decidono di comune volontà la cessazione del vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo.
Per aversi novazione è necessario che ricorrano una serie di presupposti:
- obbligazione originaria da novare: la mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione;
- aliquid novi: rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto o nel titolo;
-animus novandi: deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà
di estinguere la vecchia obbligazione;
in mancanza dell'animus novandi non vi sarà
novazione.
Il caso in esame risulta, pertanto, innestarsi su tale disciplina, atteso che
“L'istituto della novazione trova applicazione nell'ipotesi in cui le parti siano le
stesse e si modifichi solo l'obbligazione, laddove in tutte le ipotesi in cui cambi una
parte del contratto dovrà parlarsi di novazione soggettiva del rapporto obbligatorio,
alla quale peraltro si applicano la diversa disciplina della delegazione,
dell'espromissione e dell'accollo” (Cassazione n. 18645/2017).
Tra la scrittura del 14/12/2016 e quella del 25/1/2021 l'unico elemento variato risulta essere l'importo del credito accollato dallo , originario in Parte_1
87.264,00 novato in euro 28.100,00, atteso che tutti gli altri elementi delle richiamate scritture risultano essere immutati, e cioè l'opponente quale accollante originario e la pagina 6 di 8 spa quale accollato. Ciò in quanto, alla data della prima scrittura, e per CP_1
essa il 14.12.2016, l'originario debitore risultava essere già defunto Persona_1
essendo spirato in data 29.7.2014.
Vanamente richiamate, pertanto, risultano essere le vicende relative alla dedotta rinuncia all'eredità da parte degli eredi;
infatti, anche se la legge non prevede un termine entro il quale può essere effettuata la rinuncia, esso, però, si desume da quello previsto per l'accettazione dell'eredità che si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dall'apertura della successione di una persona che si apre nel giorno della morte, nel luogo dell'ultimo suo domicilio.
Da ciò consegue che, essendo anche decorso il termine per la rinuncia all'eredità
del defunto e non essendo stato documentato alcun atto di volontà Persona_1
in tal senso da parte degli eredi, questi risultano aver accettato tacitamente l'eredità.
Così ricostruita la vicenda debitoria, il contenuto dell'opposizione palesa tutta la sua infondatezza, per cui essa va rigettata con tutte le conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3
del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria e che nel caso di specie vanno ridotte ai sensi dell'art. 4 comma 4. pagina 7 di 8 All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2
D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti della così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il d.i n. 2453/2023 R.G.
7041/2023, emesso in data 26.7.2023 per euro 28.100,00 oltre accessori. così
come in esso liquidati, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- Condanna l'opponente al rimborso le spese di lite alla spa opposta, che si liquidano in euro 5.331,20 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge.
Aversa, 9/2/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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