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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte resistente risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri-
Pag. 1 di 10 sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che non occorre effettuare alcuna attività istruttoria e le parti hanno formulato in atti le relative conclusio- ni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 255 / 2024 promosso da:
1) nata il [...] in [...]- Parte_1 le;
2) nata il [...] in [...]; Parte_2
3) nato il Parte_3
07.08.1979 in Brasile;
4) nata il Parte_4
29.01.1981 in Brasile;
5) nato il Parte_5
16.03.1989 in Brasile;
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Mauro Corbo
e dall' avvocato stabilito Marina Correia Dos Reis Cleto en- trambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliati pres- so lo studio legale Corbo in Palmanova (UD), Piazza Grande
n. 15, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis
è domiciliato;
- parte resistente -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 10 FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_1 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1
(alias ), nato il [...] a [...], Persona_2 emigrato in Brasile, ove non ha mai volontariamente acquisito la relativa cittadinanza, come si evince dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione rilasciato in data 19.10.2023 dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile (doc. 3, in atti), senza mai perdere, pertanto, la cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , regolarmente evocato in giudizio Controparte_1 mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, si costituiva nel presente procedimento, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, e, per il caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha
Pag. 3 di 10 istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che (alias Persona_1
), loro avo, è nato a [...], città che Persona_2 rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribuna- le Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. - In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la ca- renza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si re- gistrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione uni- camente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matri- monio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a ri- chiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova di aver in- viato, al Consolato Generale d'Italia a Brasilia (Brasile) la
Pag. 4 di 10 richiesta di riconoscimento della cittadinanza, ricevendo a riscontro, nel mese di novembre 2023, l'email di conferma di inserimento nella lista di attesa del 2023 (cifr. doc. 16); han- no dedotto inoltre che il Consolato Generale d'Italia a Brasilia
è da anni in grave ritardo nel concludere le procedure per il rico- noscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discen- denti di avi italiani emigrati in Brasile, e che i tempi di attesa so- no molto lunghi, atteso che le convocazioni in corso riguardano i richiedenti che hanno depositato la domanda nell'anno 2019 (cfr. doc. 17-19).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quanto- meno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva le- sione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da par- te del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del proces- so. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_6 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi- lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato
Pag. 5 di 10 compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, non sia ap- plicabile la disciplina normativa – richiamata nella memoria di costituzione del resistente – introdotta dal D.L. n. 36 CP_1 del 28/03/2025, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio
2025, n. 74 (in G.U. 23/05/2025, n. 118), che ha previsto alcune li- mitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza da parte di chi sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadi- nanza: ed invero, lo stesso D.L. n. 36 del 28/03/2025 ha fatto salva l'applicabilità della normativa previgente per le domande di rico- noscimento della cittadinanza italiana presentate, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziale, non oltre le 23:59, ora di
Roma, del giorno 27/03/2025, circostanze sussistenti nel caso di specie. Ancora, non può ritenersi applicabile al presente procedi- mento neppure la norma dettata dall'art. 1, comma 2, del D.L.
36/2025, come convertito in legge, che – nell'introdurre un nuovo comma 2-ter al testo dell'art. 19-bis del D.lgs. 150/2011 – ha di- sposto che <Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di manca- to acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge>>.
A giudizio del Tribunale, invero, la predetta novella normativa deve ritenersi applicabile solo alle domande giudiziali di accerta- mento della cittadinanza italiana introdotte dopo l'entrata in vi- gore del D.L. 36/2025: diversamente, infatti, si addosserebbe alla
Pag. 6 di 10 parte istante un onere di allegazione e prova non previsto al mo- mento della proposizione della domanda giudiziale e, in ipotesi, da assolversi allorquando potrebbero essere già maturate preclusioni processuali o, comunque, la causa potrebbe già essere stata assun- ta in decisione, con profili di possibile contrasto con l'art. 24 Cost.; inoltre, deve osservarsi che l'applicazione della citata novella normativa ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore sarebbe foriero, con ogni probabilità, anche di profili di contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che due ricorsi aventi ad oggetto le mede- sime fattispecie e depositati in pari data risulterebbero soggetti a due diversi regimi in punto di onere di allegazione e prova sulla sola base della circostanza – del tutto casuale e indipendente dalla volontà o dalle facoltà delle parti – che un giudizio si sia concluso prima e l'altro, invece, dopo l'entrata in vigore della nuova disci- plina.
5. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni. Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto
Pag. 7 di 10 originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
(alias ), nato il [...] a [...], Persona_2 era emigrato in Brasile, ove non ha mai volontariamente acquisito la relativa cittadinanza, come si evince dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione rilasciato in data 19.10.2023 dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile (doc. 3 , in atti), sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
Pag. 8 di 10 In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costi- tuzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fat- to del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.
1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costitu- zione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discen- denza - di donna cittadina italiana coniugata con un citta- dino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_1
6. - In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata il [...] in [...]- Parte_1 le;
Pag. 9 di 10 2. nata il [...] in [...]; Parte_2
3. nato il Parte_3
07.08.1979 in Brasile;
4. nata il Parte_4
29.01.1981 in Brasile;
5. nato il Parte_5
16.03.1989 in Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provve- dendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte resistente risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri-
Pag. 1 di 10 sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che non occorre effettuare alcuna attività istruttoria e le parti hanno formulato in atti le relative conclusio- ni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 255 / 2024 promosso da:
1) nata il [...] in [...]- Parte_1 le;
2) nata il [...] in [...]; Parte_2
3) nato il Parte_3
07.08.1979 in Brasile;
4) nata il Parte_4
29.01.1981 in Brasile;
5) nato il Parte_5
16.03.1989 in Brasile;
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Mauro Corbo
e dall' avvocato stabilito Marina Correia Dos Reis Cleto en- trambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliati pres- so lo studio legale Corbo in Palmanova (UD), Piazza Grande
n. 15, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis
è domiciliato;
- parte resistente -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 10 FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_1 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1
(alias ), nato il [...] a [...], Persona_2 emigrato in Brasile, ove non ha mai volontariamente acquisito la relativa cittadinanza, come si evince dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione rilasciato in data 19.10.2023 dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile (doc. 3, in atti), senza mai perdere, pertanto, la cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , regolarmente evocato in giudizio Controparte_1 mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, si costituiva nel presente procedimento, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, e, per il caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha
Pag. 3 di 10 istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che (alias Persona_1
), loro avo, è nato a [...], città che Persona_2 rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribuna- le Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. - In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la ca- renza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si re- gistrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione uni- camente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matri- monio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a ri- chiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova di aver in- viato, al Consolato Generale d'Italia a Brasilia (Brasile) la
Pag. 4 di 10 richiesta di riconoscimento della cittadinanza, ricevendo a riscontro, nel mese di novembre 2023, l'email di conferma di inserimento nella lista di attesa del 2023 (cifr. doc. 16); han- no dedotto inoltre che il Consolato Generale d'Italia a Brasilia
è da anni in grave ritardo nel concludere le procedure per il rico- noscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discen- denti di avi italiani emigrati in Brasile, e che i tempi di attesa so- no molto lunghi, atteso che le convocazioni in corso riguardano i richiedenti che hanno depositato la domanda nell'anno 2019 (cfr. doc. 17-19).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quanto- meno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva le- sione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da par- te del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del proces- so. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_6 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi- lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato
Pag. 5 di 10 compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, non sia ap- plicabile la disciplina normativa – richiamata nella memoria di costituzione del resistente – introdotta dal D.L. n. 36 CP_1 del 28/03/2025, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio
2025, n. 74 (in G.U. 23/05/2025, n. 118), che ha previsto alcune li- mitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza da parte di chi sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadi- nanza: ed invero, lo stesso D.L. n. 36 del 28/03/2025 ha fatto salva l'applicabilità della normativa previgente per le domande di rico- noscimento della cittadinanza italiana presentate, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziale, non oltre le 23:59, ora di
Roma, del giorno 27/03/2025, circostanze sussistenti nel caso di specie. Ancora, non può ritenersi applicabile al presente procedi- mento neppure la norma dettata dall'art. 1, comma 2, del D.L.
36/2025, come convertito in legge, che – nell'introdurre un nuovo comma 2-ter al testo dell'art. 19-bis del D.lgs. 150/2011 – ha di- sposto che <Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di manca- to acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge>>.
A giudizio del Tribunale, invero, la predetta novella normativa deve ritenersi applicabile solo alle domande giudiziali di accerta- mento della cittadinanza italiana introdotte dopo l'entrata in vi- gore del D.L. 36/2025: diversamente, infatti, si addosserebbe alla
Pag. 6 di 10 parte istante un onere di allegazione e prova non previsto al mo- mento della proposizione della domanda giudiziale e, in ipotesi, da assolversi allorquando potrebbero essere già maturate preclusioni processuali o, comunque, la causa potrebbe già essere stata assun- ta in decisione, con profili di possibile contrasto con l'art. 24 Cost.; inoltre, deve osservarsi che l'applicazione della citata novella normativa ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore sarebbe foriero, con ogni probabilità, anche di profili di contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che due ricorsi aventi ad oggetto le mede- sime fattispecie e depositati in pari data risulterebbero soggetti a due diversi regimi in punto di onere di allegazione e prova sulla sola base della circostanza – del tutto casuale e indipendente dalla volontà o dalle facoltà delle parti – che un giudizio si sia concluso prima e l'altro, invece, dopo l'entrata in vigore della nuova disci- plina.
5. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni. Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto
Pag. 7 di 10 originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
(alias ), nato il [...] a [...], Persona_2 era emigrato in Brasile, ove non ha mai volontariamente acquisito la relativa cittadinanza, come si evince dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione rilasciato in data 19.10.2023 dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile (doc. 3 , in atti), sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
Pag. 8 di 10 In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costi- tuzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fat- to del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.
1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costitu- zione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discen- denza - di donna cittadina italiana coniugata con un citta- dino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_1
6. - In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata il [...] in [...]- Parte_1 le;
Pag. 9 di 10 2. nata il [...] in [...]; Parte_2
3. nato il Parte_3
07.08.1979 in Brasile;
4. nata il Parte_4
29.01.1981 in Brasile;
5. nato il Parte_5
16.03.1989 in Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provve- dendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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