Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Veronica Puntorieri;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Stefania Di Cato, Giulia
Renzetti, Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/06/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso nr. 3 ingiunzioni dall' la nr OI-000066561; la nr OI-000035795 e la nr OI- 0000196813 CP_2
notificate in data 25.5.2022, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie per la somma complessiva di € 76.500,00 a fronte di omissioni di versamento contributivo per la società Serenissima servizi di sicurezza di , ma relativamente agli anni 2011, 2012, 2013. Ha Parte_1
lamentato: nullità per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 l. 241/1990; indeterminatezza del provvedimento impugnato;
omessa indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni;
nullità per carenza di motivazione;
sproporzione tra sanzione e condotta contestata.
CP_ Nel corso del giudizio, l' ha rideterminato, in misura inferiore, alla luce della normativa sopravvenuta, le sanzioni applicate secondo quanto indicato nei provvedimenti depositati.
2.1 Preliminarmente, si osserva che non è evincibile la causale dei pagamenti di cui ai bollettini depositati.
2.2 Occorre rilevare che è inapplicabile alla fattispecie in esame la normativa di cui alla L.
241/1990 richiamata da parte ricorrente.
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2.2 Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
3. L'opposizione va quindi rigettata e va confermata la sanzione irrogata nella misura risultante dai provvedimenti di rettifica adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
4. L'esito della lite induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella misura rideterminata dall' in corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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