TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2977 2023 R.G., promossa nella qualità di genitrice Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (rappr. Persona_1
e dif. dall'avv. C. VALVO) contro (rappr. e dif. dall'avv. A. DEL CP_1
GATTO), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
handicap grave;
osserva
contestando le risultanze della c.t.u. compiuta in sede Parte_1 di a.t.p.o., deduce che il figlio minore è affetto da patologie Persona_1 tali da renderlo meritevole della indennità di accompagnamento, implicando altresì lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92;
il c.t.u. designato nell'ambito del presente giudizio, ha del tutto disatteso la prospettazione attrice, escludendo che il minore di cui trattasi sia meritevole di accompagnamento e sia portatore di handicap grave nel senso sopra indicato;
le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato ausiliare tecnico vanno condivise, in quanto immuni da censure di ordine logico giuridico e fondate su corretti criteri;
le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell' vanno CP_1 poste le spese relative alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che il minore non è in possesso del requisito Persona_1 necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e non è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992; dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u.. CP_1
Ragusa, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2977 2023 R.G., promossa nella qualità di genitrice Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (rappr. Persona_1
e dif. dall'avv. C. VALVO) contro (rappr. e dif. dall'avv. A. DEL CP_1
GATTO), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
handicap grave;
osserva
contestando le risultanze della c.t.u. compiuta in sede Parte_1 di a.t.p.o., deduce che il figlio minore è affetto da patologie Persona_1 tali da renderlo meritevole della indennità di accompagnamento, implicando altresì lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92;
il c.t.u. designato nell'ambito del presente giudizio, ha del tutto disatteso la prospettazione attrice, escludendo che il minore di cui trattasi sia meritevole di accompagnamento e sia portatore di handicap grave nel senso sopra indicato;
le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato ausiliare tecnico vanno condivise, in quanto immuni da censure di ordine logico giuridico e fondate su corretti criteri;
le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell' vanno CP_1 poste le spese relative alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che il minore non è in possesso del requisito Persona_1 necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e non è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992; dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u.. CP_1
Ragusa, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)