Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
La detenzione di arma clandestina perché "non catalogata" non è più prevista dalla legge come reato, per effetto della soppressione normativa da parte dell'art. 14, comma settimo, legge n. 183 del 2011 del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Commentario • 1
- 1. Detenzione arma clandestina: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2013, n. 21673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21673 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/04/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 580
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 23759/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UD IC N. IL 23/06/1933;
avverso la sentenza n. 10013/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, del 12/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per il corso ulteriore. RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 12 marzo 2012 e depositata il 16 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia, deliberando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha inflitto la sanzione pattuita a DO NI, imputato del delitto di detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, comma 1, n. 1), in relazione al comma 3, della L. 18 aprile 1975, n. 110, siccome sostituito dal D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 9, comma 3, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione una doppietta, di fabbricazione russa, marca Model, calibro dodici, contraddistinta dalla matricola C21141, non catalogata ai sensi della L. 18 aprile 1975, art. 7, cit., in Valle-crosia fino al 24 gennaio 2011.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Emanuele Lamberti, mediante atto recante la data dell'11 maggio 2012, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, e all'art. 444 c.p.p., comma 2.
Il difensore deduce: la citata L. 12 novembre 2011, art. 14, comma 7, ha abrogato la L. 18 aprile 1975, n. 110, art.
7. La abrogazione della ridetta disposizione, la quale aveva istituito il catalogo nazionale della armi comuni da sparo, si ripercuote sulla norma incriminatrice, in relazione al delitto ritenuto (concernente la detenzione di armi non catalogate), sicché la ipotesi di reato in parola "deve ritenersi (..) necessariamente espunta dall'ordinamento".
La abolitio criminis, intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente, gradatamente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla "L. n. 993 del 1973". Il ricorrente deduce: l'arma detenuta risponde ai requisiti prescritti dalla Convenzione di Bruxelles del 1 luglio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 12 dicembre 1973, n.993. La interpretazione seguita dal giudice a quo, nel senso della qualificazione come armi clandestine di quelle non catalogate ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, si pone, pertanto, in contrasto colla normativa della Unione Europea alla stregua della direttiva 2008/51/CE. 3. - Il ricorso è fondato.
Le norme incriminatrici, contenute nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modificazioni, rinviano alla disposizione del comma 1, la quale reca i criteri di qualificazione dell'oggetto materiale del reato, come arma clandestina. Orbene, il reato, ritenuto nella specie, evoca il criterio enunciato dal numero 1 del ridetto comma 1, ovverosia della mancata catalogazione ai sensi della citata Legge, art. 7.
Tale disposizione, recante la istituzione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e la disciplina della catalogazione dei prototipi, costituiva norma integratrice del precetto penale, in relazione, beninteso, alle ipotesi delittuose contemplate, concernenti le armi non catalogate (e quelle prive della indicazione del numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale).
Ma la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha abrogato il succitato art. 7 e ha soppresso il catalogo nazionale della armi comuni da sparo.
La abrogazione della norma integratrice comporta la abolitio criminis del delitto di detenzione di arma clandestina in relazione alla specifica previsione normativa della detenzione delle armi non catalogate.
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in relazione alla (ritenuta) qualificazione della condotta (suscettibile, tuttavia, di diversa definizione giuridica, in relazione alla omessa denunzia della detenzione dell'arma e delle munizioni) e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Sanremo per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013