Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE04 6 0 1 / 0 1 IN NOME DEL PO LO ITAJAN ASSAZIO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AZIONE REVOCATORIA (ORDINARIA - PRESUMPosti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 17639/98 Cron. 3361 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep. 522 RIGGIODott. Ugo - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.12/07/00 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 12.000 sul ricorso proposto da: 5 to 2001 SE NT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato BRANDOLI LAERTE, giusta delega in atti;
ricorrente CB220551contro CB220552 F.G. FINANZIARIA GENERALE S.p.A. (ora SGC Soc. SCREDITI. CB220576 GESTIONE), in persona del Presidente Sig. NIZZA CB220577FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso lo studio dell'avvocato PALOMBI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1392 VERONESI UGO, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. PALOMBI per diritti L.72000+ 17 LUG, 200 -1- IL CANCELLIERE controricorrente nonchè
contro
BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA S.p.A. in persona del suo legale rapp.te; TRASFORINI AROLDO, FARINELLA LILIA;
intimati avverso la sentenza n. 343/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo и MAZZACANE;
udito l'Avvocato Ugo VERONESI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 5000 LIRE 10000] CANCELLERIA CANCELLERIA AT691850 AS027159 AT691849 AS027158 -2- AT691848 L AS027157 AT691847 AS02715S SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.9.1985 la Banca Nazionale dell'Agricoltura conveniva in Antoniogiudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara SE, OL FO e IL IN assumendo che il SE, vendendo in data 17.5.1982 agli altri convenuti, che erano suoi suoceri, la nuda proprietà di un appartamento sito in Ferrara e la proprietà per un mezzo di un appezzamento di terreno retrostante al fabbricato, aveva reso infruttuosa la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti quale garante della s.r.l. NA RO (di cui era amministratore unico) dalla banca esponente che aveva ottenuto in data 17.11.1982 un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 66.580.681. L'attrice deduceva che numerosi elementi, quali le gravi difficoltà finanziarie della società garantita, il rapporto di affinità tra il SE e gli acquirenti, la irrisorietà del corrispettivo complessivo di lire 62.500.000, la dichiarazione resa nell'atto di esonero del notaio per 1'omessa verifica delle risultanze catastali ed ipotecarie, lasciavano presumere che la vendita fosse affetta da simulazione assoluta e 3 comunque soggetta ad azione revocatoria. La Banca Nazionale dell'Agricoltura chiedeva pertanto la declaratoria di nullità o quantomeno di inefficacia dell'atto di compravendita in oggetto. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto. INTERVENIVA Con atto del 28.9.1989 rinveniva volontariamente nel processo la s.p.a. F. G. Finanziaria Generale resasi cessionaria dal NA И28.12.1988 del credito della Banca Nazionale dell'Agricoltura nei confronti della RO e dei garanti, e chiedeva l'accoglimento delle domande attrici. Il Tribunale di Ferrara con sentenza del 28.6.1994 respingeva le domande. Avverso tale pronuncia la Finanziaria Generale (dal 17.11.1995 s.p.a. S.G.C. Società Gestione Crediti) proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna;
si costituivano in giudizio tutti gli appellati proponendo appello incidentale con riferimento alla statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali. Con ordinanza dell'11.4.1997 veniva disposta 4 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della B.N.A. che, costituendosi in giudizio, confermava l'avvenuta cessione del credito a favore della Finanziaria Generale e chiedeva di essere estromessa dal giudizio medesimo. La Corte territoriale con sentenza del 24.3.1998 disponeva l'estromissione nei confront. DAL Glunizio DELLA B.N.A. della Finanziaria Generale Ta compravendita del 17.5.1982) e dichiarava inefficace nei confronti nella Finanziaria Generale la compravendita del 17.5.1982. Il giudice di appello, esaminando И preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevato dal SE, che aveva dedotto la mancata prova sia della cessione del credito che della notificazione della cessione al ceduto, evidenziava che la società Finanziaria Generale era intervenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della B.N.A., cosicchè la sentenza impugnata spiegava effetti anche nei suoi confronti;
l'appello era stato quindi legittimamente proposto dalla cessionaria, mentre il vizio rilevabile ai sensi dell'art. 102 c.p.c. era stato sanato con l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca cedente;
sotto ulteriore profilo non poteva essere contestata la titolarità del diritto in capo alla Finanziaria Generale in conseguenza della immediata efficacia traslativa della cessione di credito che si perfeziona tra cedente e cessionario in base al cosicchè quest'ultimo è legittimatosolo consenso, a pretendere la prestazione anche in mancanza della notificazione al debitore ex art. 1264 C.C., nella fattispecie comunque avvenuta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'8.3.1998 pervenuta al destinatario. La Corte territoriale, esaminando poi il primo motivo di appello relativo al mancato accoglimento dell'azione revocatoria, rilevava che il SE, che aveva ottenuto per la società apertura di NA RO in data 12.9.1980 una credito presso la B.N.A. con garanzia personale 290.000.000, nel 1981 fino all'importo di ire nella sua qualità di amministratore unico della suddetta società aveva denunciato ai soci perdite di esercizio che si erano poi incrementate e che alla fine dell'anno 1982 avevano determinato un indebitamento con le banche di almeno lire 300.000.000; inoltre la vendita del maggio 1982 era 6 stata conclus per un prezzo di lire 62.500.000, mentre la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato un valore degli immobili all'epoca dell'alienazione pari a lire 124.465.000; nessuna prova era stata poi fornita circa l'asserito utilizzo di parte del ricavato della vendita per estinguere il debito contratto dai coniugi SE presso la Cassa di Risparmio di Cento e circa l'esistenza di altri debiti pure pagati con il prezzo della vendita sopra menzionata. Il giudice di appello sotto diverso profilo vendita del maggio 1982,evidenziava che la successiva al sorgere del credito della B.N.A. risalente invero alla data di conclusione del apertura di credito, era statacontratto di realizzata dal SEo Nella piena consapevolezza del pregiudizio così arrecato alle ragioni del creditore;
sussisteva altresì 1'"eventus Danni", considerata la mancanza di altri beni intestati al debitore;
doveva poi ritenersi ricorrente alla luce di diversi elementi di fatto la consapevolezza degli acquirenti FO e IN della posizione debitoria del genero e dunque del fatto che l'atto di disposizione, avendo ad oggetto l'intero suo patrimonio immobiliare, 7 vanificava la garanzia spettante ai creditori;
infine occorreva rilevare, in riferimento alla vendita della metà del terreno, che l'altra metà di esso apparteneva alla figlia dei FO moglie del LS GI, cointestataria del conto presso la ed obbligataCentoCassa di Risparmio di solidamente con il coniuge al pagamento del debito di lire 27.000.000: ebbene tale circostanza, sottolineava la Corte territoriale, avvalorava le considerazioni svolte in ordine alla "scientia fraudis" degli acquirenti in quanto emergeva una comune volontà dei partecipanti alla compravendita di far venir meno la garanzia invece che di ottenere la liquidità necessaria а consentire l'adempimento del debito pregresso. Per la cassazione di tale sentenza il SE ha proposto ricorso articolato in sette motivi;
resiste con controricorso la società Gestione Crediti, mentre la Banca Nazionale dell'Agricoltura, il FO e la LL A non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
il SE e la società Gestione Crediti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando 8 violazione e falsa applicazione degli articoli 1264 e 2704 C.C. nonché difetto di motivazione, deduce dell'Appello proposto dalla l'inammissibilità Finanziaria Generale ed il conseguente s.p.a. passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il SE sostiene in proposito che la Finanziaria Generale non aveva fornito in giudizio la prova della intervenuta cessione in suo favore DALLA del credito vantato dalal B.N.A. nei confronti dell'esponente, né della notificazione di tale cessione а quest'ultimo nella sua qualità di debitore ceduto;
da tale rilievo deriverebbe quindi la inammissibilità dell'appello da parte della società cessionaria del credito. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1387 C.C. e 84 secondo comma c.fb assume che la mancata notificazione cessione delal debitore della SOSTITUITA costituita credito non può essere dalle rese nel giudizio dai difensori dichiarazioni della parti, essendo costoro investiti unicamente del potere di rappresentanza processuale, e non potendo compiere atti che comportano disposizione del diritto in contestazione. 9 Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Deve anzitutto rilevarsi che la cessione del credito produce 1'immediato trasferimento del credito stesso tra cedente e cessionario (Cass. 28.8.1995 n.9030) in virtù del principio 1376 C.C.consensualistico di cui all'art. indipendentemente dalla sua notifica al debitore dalla accettazione da parte di ceduto о quest'ultimo. La notificazione, invero, determina il diverso effetto di escludere, da quel momento, l'estinzione dell'obbligazione nell'ipotesi di pagamento in favore deleseguito da parte del debitore cedente (art. 1264 c.c.), nonché quello di regolare il conflitto tra più soggetti cessionari del medesimo credito, stabilendo che in tal caso prevale la cessione notificata per prima al debitore (art. 1265 c.c.). La notificazione della cessione al debitore ceduto, inoltre, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto а forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass. 12.5.1998 10 n.4774), e dunque può concretarsi in qualsiasi manifestazione di volontà compiuta anche nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass.
2.9.1997 n.8387). Orbene nella fattispecie, avvenuta la cessione del credito in questione tra la B.N.A. e la Finanziaria Generale in data 28.12.1988 in pendenza del giudizio di primo grado, per effetto di tale trasferimento la società cessionaria aveva acquistato la legittimazione ad agire in ordine alla tutela del diritto di credito suddetto nei confronti del debitore, al quale comunque tale cessione, secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dal giudice di appello, era stata notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'8.3.1989 pervenuta al destinatario 1'11.3.1989. Non può quindi dubitarsi della legittimazione della Finanziaria Generale, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla B.N.A. nei confronti del SE, ad impugnare la sentenza di primo grado. Infine deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente nel secondo motivo, 11 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della B.N.A. disposta nel giudizio di secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna non era certo finalizzata ad integrare la prova della cessione del credito ma, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, a sanare il vizio rilevabile ex art. 102 c.p.c., considerato che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nell'ipotesi di successione а titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, salvo il caso di estromissione dell'alienante. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione е falsa applicazione dell'art. 2901 primo comma n. 1 e 2 e terzo comma C.C. nonché errata motivazione, censura la sentenza impugnata laddove è stato affermato che, ai fini dell'azione revocatoria proposta dalla B.N.A. contro gli atti di disposizione posti in essere dal fideiussore, compravendita del doveva ritenersi l'atto di 17.5.1982 successivo al sorgere del credito della B.N.A., risalendo quest'ultimo alla data di conclusione del contratto di apertura di credito stipulato dalla s.r.l. NA RO il 12.9.1980 e garantito personalmente dal SE fino all'ammontare di lire 290.000.000; invero, 12 rileva il ricorrente, in caso di apertura di utilizzata, non sussiste alcuna credito non esposizione debitoria, come appunto si era verificato nella fattispecie, in quanto al momento della vendita degli immobili da parte del SE la società NA RO non aveva alcun debito nei confronti della B.N.A.. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando 1 e 2 c.c. violazione dell'art. 2901 primo comma n. e degli articoli 1939 e 1941 C.C., difetto di e di quanto motivazione, deduce, sulla base И argomentato nel precedente motivo, che l'accertata inesistenza di debiti dell'obbligato principale nei confronti della B.N.A. induce ad escludere che gli acquirenti OL FO e IL IN fossero а conoscenza di una pretesa posizione debitoria del SE quale fideiussore della NA RO. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, anche se al riguardo Occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 secondo comma C.C.. In effetti non può condividersi l'affermazione della Corte territoriale per la quale in materia di 13 apertura di credito l'accreditato diviene debitore della banca in base alla sola conclusione di tale contratto: infatti l'apertura di credito determina da un lato l'obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente la somma accreditata, e dall'altro il diritto di quest'ultimo di utilizzare il credito (art. 1843 c. c.); pertanto l'obbligo dell'accreditato di restituire gli importi prelevati sorge soltanto qualora egli abbia effettivamente utilizzato la provvista messa a sua disposizione dalla banca. Tanto premesso, deve peraltro aggiungersi che il giudice di appello ha evidenziato una rilevante perdita di esercizio della NA RO nell'anno 1981 successivamente aggravatasi nel 1982 fino а determinare alla fine di tale ann un indebitamento con le banche di almeno lire 300.000.000, secondo le stesse comunicazioni effettuate aj soci da parte del SE nella sua qualità di amministratore unico della società. Tale situazione aveva infine comportato la presentazione di una istanza di fallimento da parte della B.N.A. in data 13.12.1982 e di un'altra analoga istanza da parte dello stesso SE il 12.4.1993. 14 Pertanto deve concludersi in proposito, alla luce della ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello, che al tempo dell'atto di vendita del 17.5.1982 oggetto dell'azione revocatoria da parte della B.N.A. esisteva una rilevante ed apprezzabile esposizione debitoria della NA RO, e quindi del SE qual fideiussore di tale società, nei confronti della suddetta banca. Con il quinto motivo il ricorrente deduce semplici addotte l'infondatezza delle presunzioni sostegno della dalla Corte territoriale a decisione (quali la pretesa convivenza ed il vincolo di affinità tra il SE e gli acquirenti, e l'asserita esiguità del prezzo della erroneità vendita immobiliare) nonché e contraddittorietà della motivazione. rapporto di In proposito il SE nega il convivenza con i suoceri, e deduce di essere stato costretto ad alienare i propri beni a costoro, non essendo riuscito а venderli nel libero mercato а causa dei vincoli su di essi gravanti. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la illegittimità del ricorso alla prova per presunzioni da parte del giudice di appello in 15 contrasto con le prove fornite dallo stesso SE, e denuncia altresì insufficienza ed illogicità della motivazione. A tal riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prova della revoca dell'affidamento a suo tempo concesso al SE da parte della Cassa di Risparmio di Cento e dell'utilizzo di parte del prezzo ricavato dalla vendita conclusa il 17.5.1982 per l'estinzione del debito esistente nei confronti della suddetta banca. Anche il quinto ed il sesto motivo, che vengono esaminati ragioni di congiuntamente per sono infondati. connessione, Sotto un profilo di carattere generale, opportuno richiamare l'orientamento costante di questa Corte che ritiene legittimo, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventuale ricorso alle presunzioni di cui all'art. 2729 C.C. per integrare la prova del requisito soggettivo dell'azione medesima quando l'atto di disposizione impugnato è successivo al sorgere del credito (vedi "ex multis" Cass.
3.5.1996 n.4077; Cass. 28.9.1996 n.8581; Cass.
5.6.2000 n.7452, laddove si 16 specifica che l'apprezzamento in ordine alla presunzioni efficacia probatoria delle legittimità se incensurabile in sede di adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici). Deve inoltre aggiungersi che ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione del debitore successivi al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro (Cass.
1.12.1987 n.8930; Cass. 10.5.1995 n.5095). Alla luce di tali principi giurisprudenziali le censure sollevate dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata devono essere disattese. Invero la Corte territoriale con motivazione adeguata ed esauriente ha valutato e coordinato tra loro diversi elementi di fatto ritenuti significativi sintomatici dell'esistenza e dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria configurato nei termini sopra richiamati, con 17 riferimento sia al debitore sia ai terzi acquirenti, quali anche il vincolo di affinità ed il rapporto di convivenza tra il SE ed i FO (riguardo а tale ultima circostanza appena il caso di rilevare che tale accertamento di fatto operato dal giudice di merito non censurabile in sede di legittimità). Con riferimento poi alla specifica censura sollevata in ordine alla contestata esiguità del prezzo della vendita degli immobili stipulat✪ il И 17.5.1982, è sufficiente rilevare, come evidenziato nella sentenza impugnata, che il loro effettivo valore di lire 124.465.000 è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio con riguardo all'epoca della alienazione e tenendo conto delle specifiche condizioni degli immobili relative allo stesso periodo di tempo. Neppure merita censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla mancata prova della destinazione di parte del ricavato della vendita del 17.5.1982 alla estinzione del debito allora esistente con la Cassa di Risparmio di Cento а carico dei coniugi SE, considerato che il giudice di appello ha accertato la mancata prova documentale sia di 18 solleciti di azioni giudiziarie da parte della suddetta banca sia della revoca del fido, ed ha invece evidenziato che il conto presso la Cassa di Risparmio menzionata fu estinto soltanto nel 1983. Con il settimo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della società appellante non più creditrice, e pronunciata in favore di altra società non del creditocostituita, resasi cessionaria dell'appellante. In proposito il SE sostiene che dalla lettura della raccomandata del 30.11.1995 prodotta dalla controparte nel corso del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna per evidenziare che la denominazione sociale della appellante era stata modificata in "S.G.C. Società Gestione Crediti S.p.a", si evince altresì "che la convenzione relativa alla B.N.A. è stata oggetto di di ramo di azienda ad altra società cessione denominata Finges s.r.l., che ha assunto la denominazione F.G.S. p.a. Finanziaria Generale, ma che individua chiaramente un soggetto diverso dalla appellante" (vedi pag. 19 del ricorso). La censura è infondata. In effetti con tale prospettazione il 19 ricorrente sembra dedurre che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di una società resasi cessionaria del credito vantato dalla appellante nei confronti del SE e non costituita in giudizio, avente la medesima denominazione sociale della cedente. Al riguardo si rileva che la sentenza impugnata dà atto della avvenuta modifica a decorrere dal 17.11.1995 della F.G. s.p.a. Finanziaria Generale in S.G.C. Società Gestioni Crediti s.p.a., cosicchè è evidente che la decisione della Corte territoriale è stata emessa nei confronti della società avente la nuova denominazione sociale. Inoltre la mancata partecipazione al giudizio della società che, secondo il ricorrente, sarebbe a sua volta divenuta cessionaria del credito fatto valere nei confronti del SE comunque considerato che, come già ricordatoirrilevante, in precedenza, in caso di successione а titolo nel diritto controverso il processoparticolare prosegue tra le parti originarie. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 20 0 LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in lire 886200 per spese e lire 6.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 12.7.2000 Vineum Malware extemp Wanel IL CANCELLIFRE C1 Paolo Talarico Talezco DEPOSITAT From 5 FEB 2001. IL CANDELLIEND OF lela zico 120000 370000 ) I N I H C I C C A R . M . r D ( i r a i z i d u l G l l A o i z i v r e S e l i b a s n o p s e R l I ) O P P I L I F I D a i z a r G a i r a M a s s . D ( . I l D i r i g e n t e A r e a S e r v i z i p , e l i m a t o i t i n o t n e c e r T e r i W a s r e £ v 0 e t 7 . 0 . 3 0 0 - l 2 3 a 7 3 9 e n e S a t a d o t n i a r t s i g e R 4 0 A . 0 1 7 M G 2 1 2 A M O R E T A R T N E E L L E D O I C I F F U 21