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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11363/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 21.10.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Paola Tanzi del Foro di Pordenone, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
E
(Cod. Fisc ), rappresentato, difeso e Parte_2 C.F._2 domiciliato dagli avv.ti Massimo Ceconi e Ivan Cesaratto del Foro di
Pordenone, come da mandato unito al ricorso introduttivo.
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Disporre l'affidamento congiunto ad entrambe i genitori della figlia minore , con collocamento prevalente e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre potrà tenere con sé la figlia due Parte_2 Persona_1 sere durante la settimana, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (martedì e giovedì) nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Se, per motivi di lavoro, nel periodo dal 1 aprile/30 ottobre di ogni anno, il padre non potrà tenere con sé la figlia le due sere stabilite durante la settimana, il padre terrà la figlia con sé durante un ulteriore weekend al mese (anche se trattasi del weekend in cui la figlia dovrebbe stare con la madre). La figlia Persona_1 trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale
(23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/6.1), due giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Se, per motivi di lavoro, il padre non potrà tenere con sé la figlia per due settimane durante le vacanze estive – il padre terrà con sé la figlia per due settimane durante il periodo autunnale o invernale, avendo cura di concordare il periodo con la madre almeno due mesi prima.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro 350,00.=. da versarsi in forma in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che detto assegno non potrà subire riduzioni in caso di aumento dell'assegno unico e/o reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra e/o riconoscimento di altre indennità a favore Pt_1 della figlia . ER
4. L'assegno unico per la figlia minore nonché l'indennità di frequenza pagina 2 di 5 riconosciuta dall'INPS saranno percepiti per intero dalla sig.ra che Pt_1 beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali residue per il nucleo familiare.
5. Le spese straordinarie, concordate tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati di Udine di data
28.8.2015 (prot. n. 3477/15), che i genitori dichiarano di conoscere, di aver ricevuto in copia e di accettare, saranno a carico di entrambi i genitori giusta metà e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
6. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e la figlia minore (documento ER
d'identità o passaporto).
7. Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, la sig.ra e il sig. , Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione era nata in data [...], a [...], la figlia ER
, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo
[...] per regolamentare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore ER
, stante la sopravvenuta cessazione tra i medesimi della relazione
[...] affettiva. Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore.
Il PM, interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ., nulla ha opposto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
OMOLOGA l'accordo e dispone che l'affidamento e il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1. affidamento congiunto ad entrambe i genitori della figlia minore pagina 3 di 5 , nata a [...] il [...], con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre potrà tenere con sé la figlia Parte_2 Persona_1 due sere durante la settimana, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (martedì
e giovedì) nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Se, per motivi di lavoro, nel periodo dal 1 aprile/30 ottobre di ogni anno, il padre non potrà tenere con sé la figlia le due sere stabilite durante la settimana, il padre terrà la figlia con sé durante un ulteriore weekend al mese (anche se trattasi del weekend in cui la figlia dovrebbe stare con la madre). La figlia Persona_1 trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale
(23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/6.1), due giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Se, per motivi di lavoro, il padre non potrà tenere con sé la figlia per due settimane durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per due settimane durante il periodo autunnale o invernale, avendo cura di concordare il periodo con la madre almeno due mesi prima.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro 350,00 da versarsi in forma in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che detto assegno non potrà subire riduzioni in caso di aumento dell'assegno unico e/o reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra e/o riconoscimento di altre indennità a favore Pt_1 della figlia . ER
4. L'assegno unico per la figlia minore nonché l'indennità di frequenza riconosciuta dall'INPS saranno percepiti per intero dalla sig.ra che Pt_1 beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali residue per il nucleo pagina 4 di 5 familiare.
5. Le spese straordinarie, concordate tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati di Udine di data
28.8.2015 (prot. n. 3477/15), che i genitori dichiarano di conoscere, di aver ricevuto in copia e di accettare, saranno a carico di entrambi i genitori giusta metà e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
6. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e la figlia minore (documento ER
d'identità o passaporto
COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.1.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11363/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 21.10.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Paola Tanzi del Foro di Pordenone, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
E
(Cod. Fisc ), rappresentato, difeso e Parte_2 C.F._2 domiciliato dagli avv.ti Massimo Ceconi e Ivan Cesaratto del Foro di
Pordenone, come da mandato unito al ricorso introduttivo.
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Disporre l'affidamento congiunto ad entrambe i genitori della figlia minore , con collocamento prevalente e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre potrà tenere con sé la figlia due Parte_2 Persona_1 sere durante la settimana, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (martedì e giovedì) nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Se, per motivi di lavoro, nel periodo dal 1 aprile/30 ottobre di ogni anno, il padre non potrà tenere con sé la figlia le due sere stabilite durante la settimana, il padre terrà la figlia con sé durante un ulteriore weekend al mese (anche se trattasi del weekend in cui la figlia dovrebbe stare con la madre). La figlia Persona_1 trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale
(23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/6.1), due giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Se, per motivi di lavoro, il padre non potrà tenere con sé la figlia per due settimane durante le vacanze estive – il padre terrà con sé la figlia per due settimane durante il periodo autunnale o invernale, avendo cura di concordare il periodo con la madre almeno due mesi prima.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro 350,00.=. da versarsi in forma in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che detto assegno non potrà subire riduzioni in caso di aumento dell'assegno unico e/o reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra e/o riconoscimento di altre indennità a favore Pt_1 della figlia . ER
4. L'assegno unico per la figlia minore nonché l'indennità di frequenza pagina 2 di 5 riconosciuta dall'INPS saranno percepiti per intero dalla sig.ra che Pt_1 beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali residue per il nucleo familiare.
5. Le spese straordinarie, concordate tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati di Udine di data
28.8.2015 (prot. n. 3477/15), che i genitori dichiarano di conoscere, di aver ricevuto in copia e di accettare, saranno a carico di entrambi i genitori giusta metà e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
6. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e la figlia minore (documento ER
d'identità o passaporto).
7. Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, la sig.ra e il sig. , Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione era nata in data [...], a [...], la figlia ER
, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo
[...] per regolamentare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore ER
, stante la sopravvenuta cessazione tra i medesimi della relazione
[...] affettiva. Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore.
Il PM, interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ., nulla ha opposto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
OMOLOGA l'accordo e dispone che l'affidamento e il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1. affidamento congiunto ad entrambe i genitori della figlia minore pagina 3 di 5 , nata a [...] il [...], con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre potrà tenere con sé la figlia Parte_2 Persona_1 due sere durante la settimana, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (martedì
e giovedì) nonché a settimane alterne, il sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Se, per motivi di lavoro, nel periodo dal 1 aprile/30 ottobre di ogni anno, il padre non potrà tenere con sé la figlia le due sere stabilite durante la settimana, il padre terrà la figlia con sé durante un ulteriore weekend al mese (anche se trattasi del weekend in cui la figlia dovrebbe stare con la madre). La figlia Persona_1 trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale
(23.12/30.12) con quella di inizio anno (31.12/6.1), due giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Se, per motivi di lavoro, il padre non potrà tenere con sé la figlia per due settimane durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per due settimane durante il periodo autunnale o invernale, avendo cura di concordare il periodo con la madre almeno due mesi prima.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro 350,00 da versarsi in forma in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti concordano che detto assegno non potrà subire riduzioni in caso di aumento dell'assegno unico e/o reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra e/o riconoscimento di altre indennità a favore Pt_1 della figlia . ER
4. L'assegno unico per la figlia minore nonché l'indennità di frequenza riconosciuta dall'INPS saranno percepiti per intero dalla sig.ra che Pt_1 beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali residue per il nucleo pagina 4 di 5 familiare.
5. Le spese straordinarie, concordate tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati di Udine di data
28.8.2015 (prot. n. 3477/15), che i genitori dichiarano di conoscere, di aver ricevuto in copia e di accettare, saranno a carico di entrambi i genitori giusta metà e dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa.
6. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e la figlia minore (documento ER
d'identità o passaporto
COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.1.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO
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