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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 135 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Viterbo alla Parte_1 C.F._1
via G. Marconi n. 7 presso lo studio dell'avv. Lucia Schifitto che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- attore -
E
( C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Lepri che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con pagina 1 di 6 omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. traeva in giudizio il , per ottenere il risarcimento di tutti Parte_1 Controparte_1
i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza ed a causa del sinistro stradale occorsogli il 12 agosto 2019 allorchè, percorrendo a bordo del ciclomotore Moto Guzzi tg. CT 142993 di sua proprietà, la strada Tuscanese, direzione Tuscania-Viterbo, cadeva rovinosamente a terra in prossimità della rampa per l'immissione sulla SS 675 Umbro-Laziale, a causa della presenza di una buca posta al centro della carreggiata che si abbassava ulteriormente al suo passaggio.
Soccorso, nell'immediato, da che percorreva lo stesso tratto di strada nella Controparte_2 stessa direzione di marcia a bordo dell'autovettura di sua proprietà e chiamato il 118, veniva trasportato all'Ospedale Belcolle ove gli veniva diagnosticato: “ cervicalgia; contusioni sedi multiple” con una prognosi di giorni 10.
Seguivano una serie di controlli ortopedici ed esami strumentali che evidenziavano l'esistenza di eventi postumi invalidanti permanenti. Sul posto interveniva la Pattuglia della Polizia Locale di Viterbo che seguiva i rilievi e redigeva verbale, dando atto della presenza del teste
[...]
Tes_1
L'attore chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., dell'ente convenuto, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata ricorrendo, nel caso di specie, il caso fortuito volto ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno ascrivibile al comportamento del danneggiato che ben avrebbe potuto avvedersi della buca usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio.
pagina 2 di 6 La causa, istruita documentalmente, mediante assunzione di prova testimoniale e c.t.u., dopo la sostituzione dell'originario giudice è stata assegnata alla scrivente e viene decisa con la presente sentenza.
2. La domanda è fondata e va, pertanto accolta.
2.a - La prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione, consente di ricondurre la domanda all'art. 2051 c.c.. Sul punto, va preliminarmente precisato che la responsabilità per cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici territoriali.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia, il quale postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la responsabilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento tra il responsabile e, appunto, la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sussiste, dunque, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che, in tale ipotesi, per il danneggiato è sufficiente provare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa (nella specie, la presenza di una buca al centro della carreggiata) e l'evento lesivo ( sinistro), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( cfr. Cass. Civ. sez. III n.
16373 del 20.6.2005).
Ciò posto deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente (principio di autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo della P.A.
Ebbene, nel caso di specie, l'attitudine della cosa ( buca al centro della carreggiata), a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, è stata pienamente provata.
Dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia locale, intervenuta in loco a seguito dell'incidente, si legge, infatti, testualmente: “ Si evidenzia la presenza di una buca di forma rettangolare e di profondità pari a circa 8/9 centimetri posizionata al centro della corsia che, vista la riscontrata pericolosità, veniva ripristinata a seguito della richiesta d'intervento urgente
pagina 3 di 6 inoltrata dagli accertatori ai tecnici comunali che provvedevano in brevissimo tempo a sanare la situazione”. Il teste oculare ha, poi, dichiarato nel verbale dell'udienza del Testimone_2
21.4.2022: “Il giorno dell'incidente mi trovavo a percorrere a bordo del mio scooter, la via
Tuscanese-direzione Viterbo dietro al sig. che era a bordo della sua moto, ho visto che Pt_1 la moto che percorreva avanti a me è sprofondata a causa dello sgretolamento dell'asfalto facendo cadere il conducente”.
D'altronde, l'oggettiva pericolosità del manto stradale in quel punto, è desumibile, come già evidenziato, anche dall'intervento tempestivo ex post del volto ad eliminare la CP_1
situazione di pericolo. Il dissesto del manto stradale, non segnalato e non facilmente percepibile, né evitabile ( essendosi verificato uno sgretolamento dello stesso in quel punto), è stato accertato ed il fatto che il percorresse quel tratto di strada ogni giorno, per recarsi Pt_1
sul posto di lavoro, non rileva nel caso di specie in quanto l'attore, pur facendo uso della normale diligenza, in alcun modo avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento.
L'istruttoria espletata consente, dunque, di affermare con ragionevole certezza, che il Pt_1
sia caduto a causa della buca esistente nel manto stradale la cui presenza non era prevedibile né evitabile dall'utente della strada. Tale circostanza, non risulta adeguatamente smentita da emergenze contrarie, dalle quali possa evincersi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode e ad interrompere il nesso causale. In particolare, non è possibile, imputare all'attore alcun concorso di colpa, per negligenza e/o mancanza di attenzione, atteso che la buca non era segnalata né era visibile inoltre, il suo
“incremento” durante il passaggio del motociclo ( dovuto allo sgretolamento del manto stradale), la rendeva assolutamente imprevedibile anche per chi fosse a conoscenza dei luoghi.
Per tutte le ragioni suesposte, dunque, va emessa la richiesta pronuncia di condanna dell'ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
2.b - Passando alla determinazione del quantum, all'esito degli accertamenti medico-legali condotti, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e tecnici, il nominato ctu dott.ssa ha così valutato gli esiti pregiudizievoli del sinistro : “inabilità temporanea Persona_1
assoluta (100%): 7 giorni;
inabilità temporanea relativa al 50%: 30 giorni;
inabilità temporanea relativa al 25%: 30 giorni;
danno biologico complessivo 6%; spese sostenute ritenute congrue e pertinenti euro 669,00 ( vedasi relazione peritale in atti). In applicazione allora del D.M. sulle pagina 4 di 6 micropermanenti 22 luglio 2019, in ragione dell'età di al momento del Parte_1
sinistro ( 38 anni), deve individuarsi l'importo di € 8.309,72 a titolo di danno biologico, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo le massime d'esperienza per casi analoghi. Non risultano, infatti, allegati ulteriori elementi di specificità del pregiudizio sofferto dall'attore né gli stessi sono emersi all'esito dell'istruttoria svolta, sicché non può procedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione del danno.
Alla somma anzidetta, va aggiunta quella destinata a risarcire il danno non patrimoniale connesso all'invalidità temporanea, pari a complessive euro 1.629,58 (di cui € 386,68 per ITT;
€ 828,60 per 30 giorni di invalidità al 50% ed € 414,30 per 30 giorni di invalidita' al 50%), il tutto per l'importo complessivo di euro 9.939,30.
Tale importo, già all'attualità, va devalutato e riportato ai valori correnti di mercato correnti all'epoca del fatto lesivo ( 12.08.2019) e ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass.
S.U. 95/1712 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anni sulla sorte capitale risultante dalla devalutazione ( euro
8.458,98), via via rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza;
da tale ultima data, divenuto debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino al soddisfo. In conclusione, l'importo dovuto rivalutato, è pari ad euro
10.891,53 cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 669,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute. Sulla somma di euro 669,00 relativa al rimborso delle spese mediche, essendo debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali dalla data dell'esborso sino al saldo.
In assenza di una contestazione specifica dei danni materiali riportati dal motociclo e delle voci riportati nel preventivo, versato in atti, del 7.1.2020 redatto dall'Officina Mario Mancini, i suddetti danni materiali possono essere liquidati in euro 2.954,00; sulla predetta somma saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00. Le spese della c.t.u., nella misura liquidata nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il al pagamento della Controparte_1
somma di euro 14.514,53 di cui euro 10.891,53 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.623,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale come precisa-
to in parte motiva;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
che liquida in complessive € 5.341,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per
[...]
compensi oltre accessori come per legge e spese generali (15%);
- pone definitivamente le spese di c.t.u. nella misura liquidata in corso di causa, a carico del Controparte_1
Così deciso in Viterbo 10.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 135 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Viterbo alla Parte_1 C.F._1
via G. Marconi n. 7 presso lo studio dell'avv. Lucia Schifitto che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- attore -
E
( C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Lepri che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con pagina 1 di 6 omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. traeva in giudizio il , per ottenere il risarcimento di tutti Parte_1 Controparte_1
i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza ed a causa del sinistro stradale occorsogli il 12 agosto 2019 allorchè, percorrendo a bordo del ciclomotore Moto Guzzi tg. CT 142993 di sua proprietà, la strada Tuscanese, direzione Tuscania-Viterbo, cadeva rovinosamente a terra in prossimità della rampa per l'immissione sulla SS 675 Umbro-Laziale, a causa della presenza di una buca posta al centro della carreggiata che si abbassava ulteriormente al suo passaggio.
Soccorso, nell'immediato, da che percorreva lo stesso tratto di strada nella Controparte_2 stessa direzione di marcia a bordo dell'autovettura di sua proprietà e chiamato il 118, veniva trasportato all'Ospedale Belcolle ove gli veniva diagnosticato: “ cervicalgia; contusioni sedi multiple” con una prognosi di giorni 10.
Seguivano una serie di controlli ortopedici ed esami strumentali che evidenziavano l'esistenza di eventi postumi invalidanti permanenti. Sul posto interveniva la Pattuglia della Polizia Locale di Viterbo che seguiva i rilievi e redigeva verbale, dando atto della presenza del teste
[...]
Tes_1
L'attore chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., dell'ente convenuto, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata ricorrendo, nel caso di specie, il caso fortuito volto ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno ascrivibile al comportamento del danneggiato che ben avrebbe potuto avvedersi della buca usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio.
pagina 2 di 6 La causa, istruita documentalmente, mediante assunzione di prova testimoniale e c.t.u., dopo la sostituzione dell'originario giudice è stata assegnata alla scrivente e viene decisa con la presente sentenza.
2. La domanda è fondata e va, pertanto accolta.
2.a - La prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione, consente di ricondurre la domanda all'art. 2051 c.c.. Sul punto, va preliminarmente precisato che la responsabilità per cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici territoriali.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia, il quale postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la responsabilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento tra il responsabile e, appunto, la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sussiste, dunque, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che, in tale ipotesi, per il danneggiato è sufficiente provare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa (nella specie, la presenza di una buca al centro della carreggiata) e l'evento lesivo ( sinistro), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( cfr. Cass. Civ. sez. III n.
16373 del 20.6.2005).
Ciò posto deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente (principio di autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo della P.A.
Ebbene, nel caso di specie, l'attitudine della cosa ( buca al centro della carreggiata), a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, è stata pienamente provata.
Dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia locale, intervenuta in loco a seguito dell'incidente, si legge, infatti, testualmente: “ Si evidenzia la presenza di una buca di forma rettangolare e di profondità pari a circa 8/9 centimetri posizionata al centro della corsia che, vista la riscontrata pericolosità, veniva ripristinata a seguito della richiesta d'intervento urgente
pagina 3 di 6 inoltrata dagli accertatori ai tecnici comunali che provvedevano in brevissimo tempo a sanare la situazione”. Il teste oculare ha, poi, dichiarato nel verbale dell'udienza del Testimone_2
21.4.2022: “Il giorno dell'incidente mi trovavo a percorrere a bordo del mio scooter, la via
Tuscanese-direzione Viterbo dietro al sig. che era a bordo della sua moto, ho visto che Pt_1 la moto che percorreva avanti a me è sprofondata a causa dello sgretolamento dell'asfalto facendo cadere il conducente”.
D'altronde, l'oggettiva pericolosità del manto stradale in quel punto, è desumibile, come già evidenziato, anche dall'intervento tempestivo ex post del volto ad eliminare la CP_1
situazione di pericolo. Il dissesto del manto stradale, non segnalato e non facilmente percepibile, né evitabile ( essendosi verificato uno sgretolamento dello stesso in quel punto), è stato accertato ed il fatto che il percorresse quel tratto di strada ogni giorno, per recarsi Pt_1
sul posto di lavoro, non rileva nel caso di specie in quanto l'attore, pur facendo uso della normale diligenza, in alcun modo avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento.
L'istruttoria espletata consente, dunque, di affermare con ragionevole certezza, che il Pt_1
sia caduto a causa della buca esistente nel manto stradale la cui presenza non era prevedibile né evitabile dall'utente della strada. Tale circostanza, non risulta adeguatamente smentita da emergenze contrarie, dalle quali possa evincersi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode e ad interrompere il nesso causale. In particolare, non è possibile, imputare all'attore alcun concorso di colpa, per negligenza e/o mancanza di attenzione, atteso che la buca non era segnalata né era visibile inoltre, il suo
“incremento” durante il passaggio del motociclo ( dovuto allo sgretolamento del manto stradale), la rendeva assolutamente imprevedibile anche per chi fosse a conoscenza dei luoghi.
Per tutte le ragioni suesposte, dunque, va emessa la richiesta pronuncia di condanna dell'ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
2.b - Passando alla determinazione del quantum, all'esito degli accertamenti medico-legali condotti, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e tecnici, il nominato ctu dott.ssa ha così valutato gli esiti pregiudizievoli del sinistro : “inabilità temporanea Persona_1
assoluta (100%): 7 giorni;
inabilità temporanea relativa al 50%: 30 giorni;
inabilità temporanea relativa al 25%: 30 giorni;
danno biologico complessivo 6%; spese sostenute ritenute congrue e pertinenti euro 669,00 ( vedasi relazione peritale in atti). In applicazione allora del D.M. sulle pagina 4 di 6 micropermanenti 22 luglio 2019, in ragione dell'età di al momento del Parte_1
sinistro ( 38 anni), deve individuarsi l'importo di € 8.309,72 a titolo di danno biologico, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo le massime d'esperienza per casi analoghi. Non risultano, infatti, allegati ulteriori elementi di specificità del pregiudizio sofferto dall'attore né gli stessi sono emersi all'esito dell'istruttoria svolta, sicché non può procedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione del danno.
Alla somma anzidetta, va aggiunta quella destinata a risarcire il danno non patrimoniale connesso all'invalidità temporanea, pari a complessive euro 1.629,58 (di cui € 386,68 per ITT;
€ 828,60 per 30 giorni di invalidità al 50% ed € 414,30 per 30 giorni di invalidita' al 50%), il tutto per l'importo complessivo di euro 9.939,30.
Tale importo, già all'attualità, va devalutato e riportato ai valori correnti di mercato correnti all'epoca del fatto lesivo ( 12.08.2019) e ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass.
S.U. 95/1712 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anni sulla sorte capitale risultante dalla devalutazione ( euro
8.458,98), via via rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza;
da tale ultima data, divenuto debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino al soddisfo. In conclusione, l'importo dovuto rivalutato, è pari ad euro
10.891,53 cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 669,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute. Sulla somma di euro 669,00 relativa al rimborso delle spese mediche, essendo debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali dalla data dell'esborso sino al saldo.
In assenza di una contestazione specifica dei danni materiali riportati dal motociclo e delle voci riportati nel preventivo, versato in atti, del 7.1.2020 redatto dall'Officina Mario Mancini, i suddetti danni materiali possono essere liquidati in euro 2.954,00; sulla predetta somma saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00. Le spese della c.t.u., nella misura liquidata nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il al pagamento della Controparte_1
somma di euro 14.514,53 di cui euro 10.891,53 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.623,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale come precisa-
to in parte motiva;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
che liquida in complessive € 5.341,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per
[...]
compensi oltre accessori come per legge e spese generali (15%);
- pone definitivamente le spese di c.t.u. nella misura liquidata in corso di causa, a carico del Controparte_1
Così deciso in Viterbo 10.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
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