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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta a N. 3411/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Tosi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Parma, B.go Goldoni n. 2
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in
Bologna, via Testoni n. 6
In punto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 413/2019
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.3.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 413/2019 il Giudice di Pace di Parma ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'ordinanza della emessa in data 23.1.2019 Parte_1 Controparte_1 prot. n. U1W181338J/AREA III con cui è stata revocata allo stesso la patente di guida per violazione dell'art. 128, comma 2 del Codice della Strada.
ha interposto appello avverso l'indicata sentenza del Giudice di prima Parte_1 istanza articolando i seguenti motivi di impugnazione: (i) erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 128 del Codice della Strada per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la patente di guida fosse sospesa nonostante la tempestiva prenotazione della visita medica entro il termine previsto dal precedente provvedimento della Motorizzazione in data 12.3.2018 e notificato all'interessato il 14.3.2018 con cui era stata disposta la revisione della patente di guida;
(ii) nullità della sentenza per essersi il Giudice di primo grado pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo al rilevato omesso deposito in giudizio della documentazione medica richiesta dalla
Commissione Medica.
Ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata domandando l'annullamento dell'ordinanza prefettizia opposta con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_1 contestati in fatto ed in diritto i motivi di impugnazione articolati da , ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello interposto.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
I motivi di impugnazione spiegati da sono infondati e l'appello deve essere, Parte_1 pertanto, rigettato.
Nello specifico, dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue: (i) a seguito della segnalazione ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada del 14.12.2017 da parte del Comando dei Carabinieri di Brescello dalla quale si evince che il giorno 16.11.2017 emergevano dubbi a carico di circa il possesso dei requisiti prescritti dalla Parte_1 normativa vigente in materia di circolazione stradale per l'idoneità alla conduzione dei veicoli a motore a seguito del coinvolgimento del medesimo in un sinistro stradale
2 occorso il giorno 16.11.2017, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma - Sezione di Reggio Emilia, con provvedimento in data 12.3.2018 e notificato all'interessato il
14.3.2018, ha disposto la revisione della patente di guida di cui era titolare Parte_1 mediante nuovo esame di idoneità psicofisica ex art. 128 del Codice della Strada, con termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento in questione per presentare presso la Commissione Medica Locale di Reggio Emilia istanza di visita medica allegando il provvedimento stesso e quindi depositare presso l'ufficio della
Motorizzazione il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale;
(ii) con istanza in data 9.4.2018 prot. n. 2018/03053 ha chiesto alla Parte_1
Commissione Medica Locale la prenotazione della visita, fissata per il giorno
28.5.2018, a cui sono seguiti ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 3.7.2018,
16.11.2018 e 11.3.2019; (iii) in data 7.12.2018 , allorquando non era ancora Parte_1 ultimo l'iter della procedura di revisione, a causa dell'accertato stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti in cui versava ha causato un secondo incidente stradale invadendo il senso opposto di marcia ed andando a impattare frontalmente contro un'altra autovettura, provocando lesioni ad entrambi gli automobilisti coinvolti;
nella circostanza i due conducenti sono stati sottoposti a prelievi per gli accertamenti del caso, che hanno dato riscontro positivo per il solo Parte_1 che è risultato positivo ai cannabinoidi, alle benzodiazepine e al metadone;
(iv) in seguito a tale infrazione, accertata dalla Sezione di Polizia Stradale di Parma con verbale n. UFF 1010301 in data 10.1.2019, la Prefettura di Parma con provvedimento in data 23.1.2019 ha disposto la revoca della patente di guida rilasciata a per Parte_1 violazione dell'art. 128, comma 2 del Codice della Strada.
Tanto detto, quanto al primo motivo d'appello secondo cui la patente di guida di
[...]
è stata erroneamente ritenuta sospesa nonostante il tempestivo avvio dell'iter di Pt_1 revisione, si richiama la disposizione normativa di cui all'art. 128 del Codice della
Strada del seguente tenore:
“1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di
3 idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. [ … ].
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater”.
Si rileva, quindi, che l'art. 128 citato contempla due distinte ipotesi di revisione della patente mediante l'effettuazione di un nuovo esame di idoneità alla guida. La prima ipotesi, prevista al comma 1, ha carattere facoltativo e ricorre “qualora sorgano dubbi sulla persistenza” in capo al titolare della patente “dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”, a seguito di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. La seconda, invece, è disposta nell'esercizio di un potere vincolato in presenza del duplice presupposto della verificazione di sinistri da cui siano derivate lesioni gravi alle persone e dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (comma 1 - ter).
Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Parma - Sezione Reggio Emilia in data 12.3.2018 ha disposto la revisione della patente di guida di ai sensi del comma 1 dell'art. 128 riportato, la cui Parte_1 applicazione presuppone che il comportamento del conducente sia per l'appunto tale da
4 far sorgere dubbi circa il permanere, in capo al medesimo, dei necessari requisiti di idoneità, in questo caso psicofisica, alla conduzione del veicolo.
Giova, quindi, rammentare che il provvedimento di revisione della patente, come riconosciuto da costante giurisprudenza in materia, ha natura cautelare e preventiva, e non sanzionatoria o punitiva, in quanto funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale mediante la sottoposizione del titolare della patente di guida ad una apposita verifica sulla persistenza dell'idoneità che aveva giustificato il rilascio di tale titolo abilitativo. La finalità cautelare del provvedimento di revisione della patente comporta che, ai fini della sua adozione, è sufficiente il verificarsi di un qualunque episodio che giustifichi - al momento della sua adozione - il ragionevole dubbio, ovverosia una condizione di parziale o totale incertezza circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge, senza che occorra né un accertamento definitivo circa la violazione delle norme sul traffico, di quelle penali o civili, né la certezza in ordine al venir meno dei requisiti di idoneità, tanto che il dubbio circa la permanenza dell'idoneità può derivare anche da una singola infrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2023, n. 4876; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 799; T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. I, 7 maggio 2021, n. 1497; T.A.R. Liguria, 23 gennaio 2020, n. 57 confermata dalla sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807).
Proprio la ratio dell'istituto in parola consente di ritenere, più nello specifico avuto riguardo alla fattispecie per cui è causa, che “dalla disciplina surriportata deve dedursi che, al fine di evitare la sospensione della patente, occorre non solo procedere alla prenotazione dell'esame ma altresì superare gli accertamenti stessi con esito favorevole” (T.A.R. Trento 12/06/2023 n. 95).
L'insufficienza, quindi, della prenotazione dell'esame al fine della produzione dell'effetto sospensivo prodotto ex lege dal decorso del termine per sottoporsi agli accertamenti è un naturale corollario della natura preventiva e cautelare del provvedimento di revisione, posto a presidio della sicurezza nella circolazione stradale.
La ratio della previsione sarebbe invero vanificata qualora si consentisse al titolare della patente di guida di evitare la sospensione della patente attraverso la mera prenotazione dell'esame di guida, agevolando in tal modo un'applicazione chiaramente elusiva della
5 disciplina medesima, tale da poter indurre a prenotare esami all'infinito, senza in ipotesi mai sottoporvisi e continuando a utilizzare il titolo di guida nonostante la sussistenza di dubbi sull'idoneità psicofisica o tecnica.
Venendo, quindi, al caso in esame, deve ritenersi che, notificato a in data Parte_1
14.3.2018 il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Parma - Sezione di
Reggio Emilia con cui è stata disposta la revisione della patente di guida, con cui l'interessato è stato tra l'altro informato del diritto, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, di depositare istanza di visita medica e di eseguire i prescritti accertamenti entro lo stesso termine con la precisazione che altrimenti la patente è sospesa senza necessità di emissione di ulteriori provvedimenti, , alla data Parte_1 del 7.12.2018 allorquando ha provocato l'incidente stradale di cui si è detto, guidava con la patente di guida in regime di sospensione per essere pacifico che il procedimento di revisione era ancora in corso e non ancora concluso con l'esito favorevole degli accertamenti, cosicché legittimamente ne è stata disposta la revoca ex art. 128, comma 2
del Codice della Strada.
In tale contesto, si aggiunge che nessun pregio ha il secondo motivo di impugnazione relativo all'assunto vizio di ultrapetizione per essere la circostanza del rilevato omesso deposito in giudizio della documentazione medica richiesta dalla Commissione Medica del tutto inconferente ai presenti fini.
In considerazione di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dalla stessa dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide:
6 1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dalla stessa dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228/2012.
Così è deciso in Parma in data 17.7.2025.
Il Giudice
dott. Paola Belvedere
7
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta a N. 3411/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Tosi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Parma, B.go Goldoni n. 2
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in
Bologna, via Testoni n. 6
In punto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 413/2019
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.3.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 413/2019 il Giudice di Pace di Parma ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'ordinanza della emessa in data 23.1.2019 Parte_1 Controparte_1 prot. n. U1W181338J/AREA III con cui è stata revocata allo stesso la patente di guida per violazione dell'art. 128, comma 2 del Codice della Strada.
ha interposto appello avverso l'indicata sentenza del Giudice di prima Parte_1 istanza articolando i seguenti motivi di impugnazione: (i) erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 128 del Codice della Strada per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la patente di guida fosse sospesa nonostante la tempestiva prenotazione della visita medica entro il termine previsto dal precedente provvedimento della Motorizzazione in data 12.3.2018 e notificato all'interessato il 14.3.2018 con cui era stata disposta la revisione della patente di guida;
(ii) nullità della sentenza per essersi il Giudice di primo grado pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo al rilevato omesso deposito in giudizio della documentazione medica richiesta dalla
Commissione Medica.
Ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata domandando l'annullamento dell'ordinanza prefettizia opposta con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_1 contestati in fatto ed in diritto i motivi di impugnazione articolati da , ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello interposto.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
I motivi di impugnazione spiegati da sono infondati e l'appello deve essere, Parte_1 pertanto, rigettato.
Nello specifico, dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue: (i) a seguito della segnalazione ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada del 14.12.2017 da parte del Comando dei Carabinieri di Brescello dalla quale si evince che il giorno 16.11.2017 emergevano dubbi a carico di circa il possesso dei requisiti prescritti dalla Parte_1 normativa vigente in materia di circolazione stradale per l'idoneità alla conduzione dei veicoli a motore a seguito del coinvolgimento del medesimo in un sinistro stradale
2 occorso il giorno 16.11.2017, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma - Sezione di Reggio Emilia, con provvedimento in data 12.3.2018 e notificato all'interessato il
14.3.2018, ha disposto la revisione della patente di guida di cui era titolare Parte_1 mediante nuovo esame di idoneità psicofisica ex art. 128 del Codice della Strada, con termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento in questione per presentare presso la Commissione Medica Locale di Reggio Emilia istanza di visita medica allegando il provvedimento stesso e quindi depositare presso l'ufficio della
Motorizzazione il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale;
(ii) con istanza in data 9.4.2018 prot. n. 2018/03053 ha chiesto alla Parte_1
Commissione Medica Locale la prenotazione della visita, fissata per il giorno
28.5.2018, a cui sono seguiti ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 3.7.2018,
16.11.2018 e 11.3.2019; (iii) in data 7.12.2018 , allorquando non era ancora Parte_1 ultimo l'iter della procedura di revisione, a causa dell'accertato stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti in cui versava ha causato un secondo incidente stradale invadendo il senso opposto di marcia ed andando a impattare frontalmente contro un'altra autovettura, provocando lesioni ad entrambi gli automobilisti coinvolti;
nella circostanza i due conducenti sono stati sottoposti a prelievi per gli accertamenti del caso, che hanno dato riscontro positivo per il solo Parte_1 che è risultato positivo ai cannabinoidi, alle benzodiazepine e al metadone;
(iv) in seguito a tale infrazione, accertata dalla Sezione di Polizia Stradale di Parma con verbale n. UFF 1010301 in data 10.1.2019, la Prefettura di Parma con provvedimento in data 23.1.2019 ha disposto la revoca della patente di guida rilasciata a per Parte_1 violazione dell'art. 128, comma 2 del Codice della Strada.
Tanto detto, quanto al primo motivo d'appello secondo cui la patente di guida di
[...]
è stata erroneamente ritenuta sospesa nonostante il tempestivo avvio dell'iter di Pt_1 revisione, si richiama la disposizione normativa di cui all'art. 128 del Codice della
Strada del seguente tenore:
“1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di
3 idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. [ … ].
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater”.
Si rileva, quindi, che l'art. 128 citato contempla due distinte ipotesi di revisione della patente mediante l'effettuazione di un nuovo esame di idoneità alla guida. La prima ipotesi, prevista al comma 1, ha carattere facoltativo e ricorre “qualora sorgano dubbi sulla persistenza” in capo al titolare della patente “dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”, a seguito di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. La seconda, invece, è disposta nell'esercizio di un potere vincolato in presenza del duplice presupposto della verificazione di sinistri da cui siano derivate lesioni gravi alle persone e dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (comma 1 - ter).
Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Parma - Sezione Reggio Emilia in data 12.3.2018 ha disposto la revisione della patente di guida di ai sensi del comma 1 dell'art. 128 riportato, la cui Parte_1 applicazione presuppone che il comportamento del conducente sia per l'appunto tale da
4 far sorgere dubbi circa il permanere, in capo al medesimo, dei necessari requisiti di idoneità, in questo caso psicofisica, alla conduzione del veicolo.
Giova, quindi, rammentare che il provvedimento di revisione della patente, come riconosciuto da costante giurisprudenza in materia, ha natura cautelare e preventiva, e non sanzionatoria o punitiva, in quanto funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale mediante la sottoposizione del titolare della patente di guida ad una apposita verifica sulla persistenza dell'idoneità che aveva giustificato il rilascio di tale titolo abilitativo. La finalità cautelare del provvedimento di revisione della patente comporta che, ai fini della sua adozione, è sufficiente il verificarsi di un qualunque episodio che giustifichi - al momento della sua adozione - il ragionevole dubbio, ovverosia una condizione di parziale o totale incertezza circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge, senza che occorra né un accertamento definitivo circa la violazione delle norme sul traffico, di quelle penali o civili, né la certezza in ordine al venir meno dei requisiti di idoneità, tanto che il dubbio circa la permanenza dell'idoneità può derivare anche da una singola infrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2023, n. 4876; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 799; T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. I, 7 maggio 2021, n. 1497; T.A.R. Liguria, 23 gennaio 2020, n. 57 confermata dalla sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807).
Proprio la ratio dell'istituto in parola consente di ritenere, più nello specifico avuto riguardo alla fattispecie per cui è causa, che “dalla disciplina surriportata deve dedursi che, al fine di evitare la sospensione della patente, occorre non solo procedere alla prenotazione dell'esame ma altresì superare gli accertamenti stessi con esito favorevole” (T.A.R. Trento 12/06/2023 n. 95).
L'insufficienza, quindi, della prenotazione dell'esame al fine della produzione dell'effetto sospensivo prodotto ex lege dal decorso del termine per sottoporsi agli accertamenti è un naturale corollario della natura preventiva e cautelare del provvedimento di revisione, posto a presidio della sicurezza nella circolazione stradale.
La ratio della previsione sarebbe invero vanificata qualora si consentisse al titolare della patente di guida di evitare la sospensione della patente attraverso la mera prenotazione dell'esame di guida, agevolando in tal modo un'applicazione chiaramente elusiva della
5 disciplina medesima, tale da poter indurre a prenotare esami all'infinito, senza in ipotesi mai sottoporvisi e continuando a utilizzare il titolo di guida nonostante la sussistenza di dubbi sull'idoneità psicofisica o tecnica.
Venendo, quindi, al caso in esame, deve ritenersi che, notificato a in data Parte_1
14.3.2018 il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Parma - Sezione di
Reggio Emilia con cui è stata disposta la revisione della patente di guida, con cui l'interessato è stato tra l'altro informato del diritto, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, di depositare istanza di visita medica e di eseguire i prescritti accertamenti entro lo stesso termine con la precisazione che altrimenti la patente è sospesa senza necessità di emissione di ulteriori provvedimenti, , alla data Parte_1 del 7.12.2018 allorquando ha provocato l'incidente stradale di cui si è detto, guidava con la patente di guida in regime di sospensione per essere pacifico che il procedimento di revisione era ancora in corso e non ancora concluso con l'esito favorevole degli accertamenti, cosicché legittimamente ne è stata disposta la revoca ex art. 128, comma 2
del Codice della Strada.
In tale contesto, si aggiunge che nessun pregio ha il secondo motivo di impugnazione relativo all'assunto vizio di ultrapetizione per essere la circostanza del rilevato omesso deposito in giudizio della documentazione medica richiesta dalla Commissione Medica del tutto inconferente ai presenti fini.
In considerazione di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dalla stessa dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide:
6 1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dalla stessa dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228/2012.
Così è deciso in Parma in data 17.7.2025.
Il Giudice
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