Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10191/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c.f. , nato in [...] il [...], res. Parte_1 C.F._1
in Zafferana Etnea (CT) via Zafferana Bongiardi n. 17/A, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo dall'avvocato Rosario Massimiliano
Caruso;
- OPPONENTE -
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. , p.iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura in calce su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Harald Bonura;
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale Parte_2 P.IVA_3
in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Sanzone
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 30.10.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016407718000 notificata in data 02/09/2024, limitatamente alle somme di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 29320160012560664000. Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico;
la nullità del titolo, per omessa preventiva comunicazione e/o contestazione dell'addebito con
versamento di quanto dovuto nei periodi in contestazione. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti, ritenere e dichiarare invalida e/o nulla e/o annullabile l'intimazione di pagamento n. 29320229016407718000, per la parte relativa alla cartella di pagamento n.
29320160012560664000 per l'omessa notificazione della predetta cartella di pagamento e di qualsiasi precedente presupposta contestazione di addebito nonché per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo legittimante le iscrizioni a ruolo giusta violazione degli artt. 26 co. 1° e 46 co. 2° del
Regolamento Nazionale sulla Contribuzione alla e dell'art. 6 della legge n. 212 del CP_1
2000; ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento parzialmente impugnata, della cartella di pagamento e dei ruoli in essi incorporati per intervenuta maturazione del termine di prescrizione dei contributi e relativi accessori. In subordine, e senza recesso dalle superiori richieste, ridurre le somme oggetto di giudizio nei limiti di quanto risulti non essere oggetto di acclarata nullità, annullabilità, inefficacia e prescrizione. Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituita con memorie depositate il 11.03.2025 la la quale ha preliminarmente CP_1
precisato che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata riguardano gli importi dovuti dal ricorrente alla , a titolo di contributi previdenziali per le annualità d'imposta 2007, 2010 e 2011. CP_1
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica della cartella, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre i termini decadenziali di legge. Ha, comunque, dedotto che l'eventuale ammissibilità e fondatezza delle contestazioni in oggetto non pregiudicherebbe di per sé la legittimità della pretesa impositiva. Ha eccepito l'infondatezza ed inammissibilità dell'eccezione di omessa preventiva contestazione ed in particolare la presupposta invalidità dell'iscrizione a ruolo per l'omessa notifica di un titolo esecutivo presupposto, nelle forme e nei termini previsti dalla legge
689/1981. Ha dedotto la tardività dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, stante la regolare notifica della cartella, con la conseguente inammissibilità di ogni questione afferente al merito della pretesa contributiva e alla valida formazione del ruolo. Ha comunque rilevato che la riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali non è subordinata alla preventiva notificazione di alcun atto prodromico da parte dell'ente impositore e che nella specie non trova applicazione la legge n. 212/2020. Con riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali (ex art. 3, c. 9, l.
335/1995), premesso che può essere delibata - al più - la questione della prescrizione successiva , ha dedotto che quand'anche fosse contestata la rituale notifica della cartella di pagamento, la prescrizione non sarebbe ugualmente maturata tenuto conto del dies a quo della prescrizione, decorrente dalla data dell'accertamento, e della notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Ha comunque rappresentato che ai fini del calcolo dei termini di prescrizione occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa Covid-19. Quanto alle contestazioni di parte ricorrente afferenti l'effettiva sussistenza della morosità, ha eccepito che l'esistenza e la misura del credito contributivo della sono documentate dalle attestazioni e dalle certificazioni Pt_3 prodotte dall'Ente, che assumono valore di prova legale del debito previdenziale del contribuente;
spettando all'opponente fornire la prova contraria. Ha concluso chiedendo: previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui l'azione costituisce un'opposizione Pt_3 agli atti esecutivi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi esposti nelle cartelle esattoriali indicate in epigrafe, del tutto o in parte, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi
Con memorie depositate il 10.03.2025 si è costituita che ha Parte_2
eccepito: la mancanza di legittimazione passiva per tutte quelle eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva. Ha eccepito la regolare e valida notifica della cartella di pagamento. Quanto all'eccezione di prescrizione, ne ha dedotto l'infondatezza, stante la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione posti in essere da parte dell'Ente impositore e dall'Ente esattore e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa emergenziale covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per tutte quelle eccezioni che Controparte_2 attengono al merito dell'imposizione; - rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato non ricorrendone i presupposti di legge. Nel merito -dichiarare legittimo l'operato dell'
[...]
; -dichiarare legittima e valida la cartella di pagamento n. Controparte_2
29320160012560664000 con la relativa notifica;
-dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29320229016407718000 con la relativa notifica;
-dichiarare non intervenuta la prescrizione e/o decadenza;
-dichiarare dovute le somme. Salvo ogni altro diritto. Con riserva di produrre ulteriori mezzi di prova a sostegno. In subordine -condannare l'Ente Impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare all'
[...]
, la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del Controparte_2
presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi.
Con le note di trattazione depositate il 24 maggio 2025 parte ricorrente attesa la produzione documentale di parte resistente ha chiesto disporsi udienza di rinvio da svolgersi in presenza. All'odierna udienza, le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. 2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli Enti impositori si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Sempre preliminarmente non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di esibizione dell'originale cartaceo della ricevuta di recapito prodotta il 21/05/2025 in copia informatica, stante l'irrilevanza della predetta documentazione, ai fini del perfezionamento della notifica, atteso che dalla stessa non è dato evincere il rilascio dell'avviso di giacenza..
2.1 Venendo ai motivi di opposizione si osserva che parte ricorrente, ha eccepito, adducendo l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del diritto e l'insussistenza della pretesa creditoria, facendo così valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva.
L'azione sotto tale profilo va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo da proporsi ai sensi dell' art. 24, d.lgs.n. 46/99, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento.
La geometri ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il CP_1
termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata. L'eccezione è fondata.
ha prodotto il referto di notifica (all.c e c1 fasc. dal quale Parte_2 CP_3
è dato evincere la regolare notifica della cartella impugnata in data 04.11.2016.
Va rigettate all'eccezione, formulata da parte ricorrente, di nullità della notifica della cartella di pagamento, sul presupposto della mancata integrazione della stessa con la raccomandata informativa di avvenuta notifica. Si osserva che la previsione dell'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973, che regola la notifica delle cartelle previdenziali, è norma derogatoria (“Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.”) dell'art. 60 del predetto DPR
n. 600 del 1973, che a sua volta rinvia agli artt. 137 e ss. c.p.c.; la stessa norma non richiede l'integrazione in ipotesi di consegna, come nel caso di specie, dell'atto a familiare.
Il richiamo generale contenuto, nella normativa speciale di riferimento, alle norme codicistiche relative all'attività di notificazione consente di ritenere che la notificazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 139 cpc, mediante consegna -per come risultante dalla suddetta relata a “persona di famiglia”. Ciò rende non necessaria -e quindi ininfluente sul perfezionamento della notifica- la spedizione della raccomandata informativa (pur eventualmente effettuata), che l'art. 139 cpc prevede solo nei casi di consegna al portiere o al vicino. Tale interpretazione -che non ravvede un vizio invalidante nel mancato invio della raccomandata prevista dall'art. 60 citato pur nel caso di consegna a familiare o soggetto addetto alla casa
(adempimento, si è detto, non previsto dall'art. 139 cpc)- si fonda sul principio di piena conoscibilità
-in tale ipotesi- dell'atto notificato atteso che tale atto, a differenza di quanto avviene nei casi regolati dall'art. 140 cpc o nel caso di consegna al portiere o al vicino, risulta materialmente pervenuto all'interno del luogo di pertinenza del destinatario (la “casa”) -e non già in altri luoghi- e risulta consegnato a soggetti, nel caso di specie alla moglie, in relazione tale con il destinatario o con la casa da potersi presumere (sulla scorta di una presunzione di conoscenza superabile solo attraverso specifica prova contraria) che l'atto verrà effettivamente reso noto al destinatario.
In tal senso, Cass. Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del
28/10/2003 (“In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia
o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è pertanto necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o vicino di casa.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova dell'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Va, peraltro, precisato che nel caso di specie l'invio della raccomandata informativa al destinatario è attestata nella relata di notifica dall'ufficiale notificatore e risulta depositato in atti il documentato distinta accettazione raccomandate. Del pari irrilevanti sono da ritenersi le generiche contestazioni mosse dalla parte ricorrente in ordine alla produzione in fotocopia della documentazione, atteso che la
Suprema Corte è granitica nell'affermare che la genuinità della copia di un documento non può essere negata soltanto perché depositato non in originale o in fotocopia certificata (v. tra le tante, Cass.
13.12.2017, n.29993; Cass. 3.04.2014, n.7775.
Nella fattispecie stante la genericità della contestazione in assenza di uno specifico e tempestivo disconoscimento, le copie degli atti prodotti attestanti l'avvenuta notifica devono ritenersi conformi all'originale e, come tali, idonei a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale impugnata Ciò posto avuto riguardo alla sopra citata data di notifica della cartella di pagamento si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 30.10.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, eccepito, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico e la nullità del titolo, per omessa preventiva comunicazione e/o contestazione dell'addebito. Dette eccezioni integrando delle ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte nel termine di 20 dalla notifica del provvedimento impugnato. Detto termine nella specie risulta ampiamente decorso. L'opposizione agli atti esecutivi va pertanto dichiarata inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente, ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. La geometri ha prodotto il documento sollecito ruolo 2016 (si veda doc. zip fasc. cassa), il plico CP_1
contenente lo stesso e la ricevuta di recapito. A detto documento nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta stante che dalla ricevuta si può solo evincere che il destinatario era assente a primo passaggio in data 30/06/2020. Nella stessa né nel plico è dato rinvenire il rilascio dell'avviso di giacenza. Si osserva che per il recapito delle raccomandate trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito: D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza (cfr. Cass. 15834/2017,
Cass. 2047/2016).
Invero dall'esame della busta non è dato evincere il rilascio dell'avviso di giacenza. Nulla è dato rinvenire in merito a detto avviso. In assenza del predetto avviso non si può ritenere che il sollecito sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e conseguentemente operante, nella specie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. Si deve, pertanto escludere che la notifica del sollecito possa considerarsi perfezionata. Il rilascio dell'avviso di giacenza costituisce una garanzia per il destinatario dell'atto che altrimenti non avrebbe conoscenza dell'esistenza di un atto a lui diretto.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alla richiesta di compensazione n.
29328202200000048000 del 24/03/2022. ha prodotto la richiesta di Parte_2
compensazione n. 29328202200000048000 del 24/03/2022 ed il plico contenente la stessa (all. f fasc dal quale e dato evincere la restituzione al mittente per compiuta giacenza. Anche in questo CP_3 caso, dall'esame del plico, analogamente al sollecito ruoli 2016, non è dato rinvenire il rilascio dell'avviso di giacenza. Non vi è quindi certezza che sia pervenuto nella sfera di disponibilità del ricorrente. ha, inoltre, prodotto la richiesta di compensazione n. Parte_2
29328201900001422000 del 21.11.2019 ed il plico contenente la stessa, dal quale è dato evincere il mancato recapito in quanto “invio rifiutato”. Null'altro è dato evincere dalla documentazione prodotta, stante che non risulta indicata la data, nella quale il predetto invio è stato rifiutato, né la stessa può essere in alcun modo evinta, stante l'assenza di timbri visibili dai quali poterla desumere.
In assenza di data non è dato sapere se l'atto sia stato notifica in tempo utile ad interrompere il termine di prescrizione non risultando documentato quando l'atto sia pervenuto al destinatario e da questi rifiutato.
Per quanto sopra si deve ritenere che la documentazione prodotta non sia idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 4.11.2016, si deve ritenere che i crediti contributivi portati dalla stessa, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione, avvenuta il 02/09/2024 ( siccome documentato da erano ampiamente prescritti e ciò anche a voler applicare la CP_3
sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 per un totale di 542 giorni.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_4
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_5
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento n. 29320160012560664000
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.10.2024 da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ed CP_1 [...]
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: Parte_2
1) dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento n. 29320160012560664000, per l'effetto dichiara insussistente il diritto della e del concessionario a procedere in forza della suddetta CP_1
cartella di pagamento ed inefficace l'intimazione di pagamento, limitatamente alla stessa;
Condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_2 CP_1 parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge,
Catania, 9 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi