Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT 3439/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione;
diritto alla SEZIONE TERZA CIVILE provvigione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7144/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente - Dott. Francesco SABATINI Consigliere 82321 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 882 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 23/11/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 domiciliata in IL CANCELLIERE8. MAR. 2002 il BE RI GR, elettivamente ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la difende €155 L3000 ANCELLERIA unitamente all'avvocato CARLO GALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
DG728221
contro
FA RO;
intimato - avversO la sentenza n. 73/99 del Tribunale di LECCO, 2001 emessa il 13/1/1999, depositata il 20/02/99; 2007 1 RG 304/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato in data 24.01.95 BO ER conveniva ER MA innanzi al Pretore di Lecco, affermando che aveva effettuato prestazioni professionali di intermediazione immobiliare in suo favore per l'alienazione a mezzo permuta di una piccola casetta di vecchia costruzione sita in VE fraz. di Brivio - in favore di RA IO, quale corrispettivo parziale - nel contratto di acquisto di beni immobili di proprietà di quest'ultimo, siti in AT fraz. di AL;
che "per effetto dell'operato dell'attore le parti giungevano alla stipula del contratto preliminare in data 11.06.94"; che per la prestazione di intermediazione l'attore aveva inviato nota informativa per le proprie spettanze quantificate in £. 2.900.000, pari al 2% sul prezzo di vendita dell'immobile, oltre or forgore I.V.A.e così in £. 3.451.000; che la controparte non aveva provveduto. Chiedeva pertanto la condanna di ER IA GR al pagamento di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché spese di giudizio. Resisteva in giudizio ER MA. Con sentenza 23-26.03.1996 n. 126/96 il Pretore di Lecco condannava ER MA al pagamento in favore di BO ER della somma di £.
3.451.000 oltre interessi legali dal diritto al saldo, e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite. Unitamente al merito il Pretore decideva su eccezione di connessione proposta dalla convenuta ex art. 40 c.p.c., e la respingeva ritenendola tardiva. Proponeva appello ER MA avanti il Tribunale di Lecco con atto di citazione notificato il 19.03.97, adducendo tra l'altro le seguenti doglianze: ..1) ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA Il Pretore di Lecco ha travisato i fatti che stanno alla base della presente controversia. Oggetto del 3 contendere è la pretesa alla provvigione per una permuta immobiliare, illegittimamente “sdoppiata” dall'appellato in due distinti affari con conseguente pretesa a doppio compenso, per la quale il Sig. BO con separate cause ha investito rispettivamente il Pretore e il Tribunale di Lecco...[... omissis...] 3) DIRITO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI PERMUTA Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la mediazione, si ribadisce ancora che comunque nulla sarà dovuto al sig. BO, poiché la contestata prestazione è riferita a permuta immobiliare dove la vendita della casetta di VE ha rappresentato il parziale corrispettivo di prezzo per l'acquisto della villetta in AT di AL. Invero l'appellato ha cercato di sdoppiare la permuta in due distinti affari, denominati "alienazione a mezzo permuta" e "acquisto a mezzo permuta", per dedurne il diritto a doppia provvigione. Ma tale pretesa e' illegittima. [... omissis...] Lo stesso Pretore, pur riconoscendo in sentenza che l'affare concluso e' una permuta immobiliare e che la cessione della villetta in VE (per cui si richiede la provvigione) ha costituito "corrispettivo parziale" per l'acquisto della villetta in AT di AL, non ne ha tratto la dovuta conseguenza. Precisamente non ha ritenuto che la provvigione fosse da riferirsi ad un unico affare e andasse determinata (v. Usi locali applicabili al caso di specie per il richiamo operato dall'Art. 1755 C.C. allegati come doc. 8) sul valore del maggior lotto. Quanto ex adverso sostenuto dall'appellato, ovvero che la previsione del conguaglio in denaro comporterebbe la realizzazione di due distinte operazioni contrattuali, la permuta e la compravendita, rispetto alle quali il mediatore ha duplice diritto alla provviione, oltre ad non avere pregio va disatteso in forza del costante insegnamento giurisprudenziale per cui "la previsione di un conguaglio in denaro, che costituisce elemento secondario ed accidentale, di scarso valore economico, rispetto al valore del bene cui si accompagna, non incide sulla causa tipica del negozio di permuta cui accede" (Cass. 03/11/90 N. 10573; Cass. 19/07/90 N.7391; Cass. 26/08/82 N.4729). Per tutte queste considerazioni si censura l'appellata sentenza nella parte in cui, snaturando l'essenza del contratto di permuta, ha riconosciuto il diritto alla provvigione sul minor lotto ceduto in conto prezzo..." Resisteva in giudizio la parte appellata. Con sentenza n. 73/99 del 13.01.99 il Tribunale di Lecco così provvedeva: “definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata il 19.03.1997, da ER IA GR nei confronti di BO ER, avverso la sentenza emessa fra le parti dal Pretore di Lecco il 23.03.1996, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante a rifondere le spese del grado di appello liquidate in complessive lire 2.300.000, di cui lire 298.000 per esborsi, lire 820.000 per diritti, lire 1.000.000 per onorario e lire 182.000 per rimborso di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge". Contro questa decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione ER IA GR con un motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, articolato motivo la ricorrente ER IA GR denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 e 1552 C.C." esponendo le seguenti 5 doglianze. La sentenza d'appello del Tribunale di Lecco omette completamente la motivazione sul punto fondamentale della controversia: lo sdoppiamento di un unico affare, contratto di permuta, in due distinti negozi di compravendita, al fine di ottenere l'illegittima duplicazione delle provvigioni di mediazione. In data 11.06.94 veniva concluso, mediante scrittura privata, contratto di permuta immobiliare tra IA GR ER e TI HI da una parte e RA IO dall'altra. In base a tale contratto denominato dalle parti "permuta immobiliare" (doc. 2 fascicolo primo grado) RA IO cedeva il proprio immobile (villetta con box sita in AT di AL) del valore di £. 230.000.000 a ER IA GR, mentre questa in cambio cedeva a RA IO il suo immobile (casetta di vecchia costruzione sita in VE di Brivio) del valore di £. 145.000.000 impegnandosi a pagare un conguaglio pari alla differenza di valore tra i beni. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ora resistente assumeva di aver svolto prestazioni professionali di intermediazione per la "vendita a mezzo permuta" tra le parti dell'immobile sito in AT di AL con l'immobile sito in VE di Brivio: l'importo delle provvigioni richieste veniva commisurato sul valore del lotto minore. Contemporaneamente, e in base alla stessa scrittura di permuta, BO ER introduceva avanti il Tribunale di Lecco analogo giudizio per ottenere il pagamento di prestazioni professionali di intermediazione per il medesimo affare, chiedendo il pagamento delle provvigioni commisurate sul lotto di maggior valore. Se la scrittura privata comprendesse due compravendite distinte sarebbero ragionevolemente stati pagati due prezzi, e non soltanto, come. espressamente previsto, un conguaglio. La sentenza definitiva n. 674/98, passata in giudicato, del Tribunale di Lecco ha riconosciuto il diritto alla provvigione di BO ER in base alla scrittura di 6 permuta immobiliare in relazione alla vendita della villetta di AT di AL (bene di maggior valore); tale provvigione, in osservanza degli usi locali, è stata calcolata sul 2% del lotto di maggior valore Il motivo appare fondato. Occorre premettere che non è provata la sussistenza del giudicato suddetto (questione rilevabile d'ufficio ed in ordine alla quale questa Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa) dato che la documentazione in atti ed in particolare la copia della comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Lecco di ER MA e HI TI e del verbale di causa innanzi a detto Tribunale consentono solo di ritenere provata la pendenza dell'altra causa suddetta. Ciò premesso, occorre precisare che con il motivo in esame la ricorrente ER intende in sostanza contestare il diritto del BO ad ottenere, oltre alla provvigione per il trasferimento della proprietà della villetta di AT (questione oggetto dell'altro giudizio), anche la provvigione per il trasferimento della proprietà della villetta di VE (questione oggetto del presente giudizio) assumendo che si tratta di un unico "affare” e che unica deve quindi essere la provvigione che va computata sulla base dell'immobile di maggior valore tra i due permutati. Tale contestazione (che si colloca essenzialmente nel campo del diritto sostanziale;
pur incidendo anche nel diritto processuale in quanto si fonda, evidentemente anche se implicitamente, pure sul principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non puo', per difetto di interesse, richiedere 'ex novo" una ulteriore condanna contro il medesimo debitore per " lo stesso titolo e lo stesso oggetto;
cfr. Cass. n. 135 del 5/1/2001) era stata ritualmente esposta tra i motivi di appello (v. sopra) e concerneva certamente un punto essenziale. Sulla questione il Tribunale di Lecco non ha esposto una motivazione sufficiente. Infatti l'unica sua considerazione che sembra in qualche modo ricollegabile a detto punto è quella che ..sin dal primo grado l'attore aveva chiarito che l'importo della provvigione era stato calcolato sulla base del bene di maggior valore compreso nell'affare..."; ma tale rilievo non concerne affatto la parte essenziale della doglianza e cioè il fatto che siano state richieste due provvigioni per il medesimo affare. Le argomentazioni della ER in ordine all'individuazione del bene (l'immobile di maggior valore) a cui commisurare la provvigione hanno evidentemente carattere strumentale nel senso che servono semplicemente a chiarire ed a dimostrare ulteriormente la sussistenza di detta duplicazione;
ed è quindi evidente che ogni rilievo del Tribunale sul punto non può considerarsi esauriente, in quanto omette comunque di affrontar il predetto punto essenziale (la duplicazione). Tanto basta per accogliere il motivo. Non sembra comunque inutile aggiungere che anche in ordine all'importo della provvigione la motivazione è insufficiente. Infatti l'appellante ER aveva esposto che la permuta aveva il seguente oggetto e contenuto: il RA cedeva la villetta di AT di AL del valore di £ 230 milioni, mentre la ER cedeva al RA la sua casetta in VE del valore di £ 145 milioni oltre il conguaglio in denaro per la differenza. Secondo il Tribunale l'importo della provvigione (ritenuto dovuto dai giudici di merito) sarebbe stato calcolato dal ER sulla base del "...bene di maggior valore compreso nell'affare..." (bene che stando ai rilievi dell'appellante sarebbe costituito dalla villetta di AT di AL e quindi sulla base di un valore di £ 230 milioni); ma il Giudice di secondo grado ha (anche) omesso di motivare ritualmente tale sua convinzione sul punto, tra l'altro in relazione all'individuazione dei beni immobili in questione delle due cause ed ai seguenti punti connessi: - entità della somma richiesta in concreto dall'attore nella presente causa (£. 2.900.000 + IVA = £ 3.451.000); - percentuale in base alla quale la provvigione andava computata;
- importo richiesto dal BO nell'altra causa). L'accertata insufficienza della motivazione in esame costituisce un rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va accolto;
l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano in quanto "A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore e' stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto [da ritenere estranee alla fattispecie in esame]; pertanto, la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello” (v. Cass. SEZ. U n. 1044 del 28/09/2000). A detto Giudice di rinvio va rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per 1007 120.11 le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso a Roma il 23.11.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE 160,10 Albut. اسعة Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1. oggi, li 8.3.07 Gina Casoli 9 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA Reckl 20512