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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4024/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NT (NA) alla Via Priora n.9, ), elett.te dom.to in C.F._1
NT alla Via Degli Aranci n.51 presso lo studio dell'avv.to Gaetano Milano, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
p.e.c. fax.n. 081/8073014 Email_1
ATTORE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
Via Priora n.9 ), elettivamente domiciliato in NT (Na) C.F._2
alla Via degli Aranci n.139, presso lo studio dell'avv.to Daniele Acampora, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce della comparsa di costituzione;
p.e.c.: fax n. 081/8075672. Email_2
1 CONVENUTO
Oggetto: Negatoria Servitutis
Conclusioni: come da comparse ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass.
S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. qualificandosi Parte_1
quale proprietario e possessore, unitamente alla germana della parte di Parte_2
fabbricato censito nel N.C.E.U. del Comune di NT al foglio 4, p.lla 965, sub 6 e
7, con annessa parte di terreno individuata nel N.C.T. al foglio 4, p.lle 480, 1556,
1588, 1589, 1590, 1591, comprensivo del muro di cinta delimitante il confine tra la sua proprietà e quella contigua del Sig. , rappresentava che Controparte_1
quest'ultimo, quale proprietario della porzione limitrofa, realizzava nel corso degli anni delle opere poste in violazione delle norme sulle distanze legali e potenzialmente idonee ad imporre delle illegittime servitù sui fondi di sua proprietà.
L'attore deduceva che:
1) nel costruire una soletta di cemento, in aderenza del muro di Controparte_1
confine di proprietà esclusiva di modificava l'originaria altezza del Parte_1
2 piano di calpestio ed acquisiva così una illegittima servitù di veduta avverso il fondo attoreo, con conseguente violazione degli artt.905 e 907 C.C.
2) il Sig. , ottenendo dal Comune di NT la debita Controparte_1
autorizzazione, installava un grigliato in appoggio al primo tratto del muro in proprietà attorea in violazione dell'art. 873 cod. civ. e la lesione del diritto di veduta in capo allo stesso verso il fondo di proprietà del . Controparte_1
3) denunziava che il convenuto modificava una finestra della porzione di fabbricato di sua proprietà in vano balcone, con conseguente possibilità di inspectio e prospectio sul fondo di proprietà in violazione degli artt. 905 e 907 C.C.. . Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attore chiedeva all'intestato Tribunale “di accertare e Part dichiarare la proprietà esclusiva in capo a ed del muro di Parte_1
delimitazione tra il fondo appartenente a questi ultimi e quello appartenente a
; accertare e dichiarare la illegittimità della soletta di cemento del Controparte_1
marciapiede nonché della scala per accedere al primo piano, realizzate da CP_1
in aderenza al muro di divisione richiamato, in quanto costruite in
[...]
violazione delle distanze codicistiche, nonché dei regolamenti locali ed in quanto le stesse costituenti una indebita ed illegittima servitù di affaccio verso il fondo dell'attore, con la conseguente condanna dello stesso alla Controparte_1
rimozione delle dette opere;
- in subordine, condannare quanto Controparte_1
meno alla demolizione del solo marciapiede e della scala di accesso al primo piano;
accertare e dichiarare la illegittimità della trasformazione del vano finestra in vano balcone e, per l'effetto, condannare al ripristino dello stato dei Controparte_1
luoghi, dandosi atto della inidoneità del pannello di plastica apposto a neutralizzare la condotta antigiuridica.”
Con comparsa di costituzione del 19.10.19 si costituiva parte convenuta eccependo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avanzate dal e Parte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite. In particolare: “Il convenuto
ribadisce l'infondatezza dell'assunto attoreo circa la proprietà Controparte_1
3 esclusiva del muro di confine posto a delimitazione delle proprietà……
L'infondatezza della domanda attorea relativa all'accertamento di una servitù di affaccio in danno del fondo attoreo…. l' infondatezza della domanda attorea relativa all'accertamento di una servitù di affaccio in danno del fondo attoreo”
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c, depositate le memorie e svoltasi la c.t.u., con ordinanza del 16 dicembre 2023 si introitava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare ed in rito, allegata e provata è la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa e l'interesse ad agire del sig. anche perché Parte_1
nessuna contestazione è stata sollevata sul punto. L'attore ha efficacemente provato e documentato, giusta produzione dell'atto di donazione rogato dal notaio Per_1
del dì 02.11.2005, di essere comproprietario per la quota di 4/12 dei beni
[...]
siti nel Comune di NT ed identificati catastalmente al foglio 4, p.lla 965, sub 6 e
7, con annessa parte di terreno catastalmente individuata al foglio 4, p.lle 480, 1556,
1588, 1589, 1590, 1591.
La domanda è procedibile in quanto l'attore ha depositato il verbale di mediazione n.169.17 del 01.02.18, conclusasi con esito negativo, in ossequio all'onere previsto dall'art.5 comma 1 bis di cui al d.lgs. 28/2010. Anche in tal caso va evidenziato che alcuna eccezione sul punto veniva mossa dal convenuto costituito.
Nel merito, va preliminarmente osservato che la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio dato che le questioni insorte necessitavano di accertamenti richiedenti precise cognizioni di carattere tecnico. La controversia ha come oggetto in via principale, l' accertamento della proprietà del muro posto sul confine tra le proprietà delle parti in causa, oltre la presunta violazione, da parte del convenuto, della normativa sulle distanze codicistiche.
In linea di principio è da chiarir che va richiamata, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art.880 C.C., la quale dispensa il convenuto dal fornire prova del suo diritto,
4 dato che “un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1) sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari;
2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari;
3) mancano sporti e simili o altri elementi contrari, indicati dall'art.881 C.C” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.6678 del 28 giugno 1999). La presunzione stabilita dall'art.880 C.C. è una presunzione semplice o iuris tantum che ammette la prova contraria.
Ne consegue che è onere dell'attore, onde vincere tale ultima presunzione, fornire la prova della sua asserita proprietà esclusiva. Tale onere non può ritenersi in alcun modo assolto da parte dell'attore; dalla espletata consulenza non sono emersi i presupposti per l'applicazione dell'art.881 del C.C. e, nulla è emerso, in tal senso, dall'atto di divisione del 02.11.2005
Il Consulente nominato, nel rispondere ai quesiti postigli, effettua accertamenti tecnici precisi fornendo al Giudicante un'analisi completa e dettagliata dello stato dei luoghi, tanto da poterla considerare immune da vizi logico giuridici.
Premettendo che le consistenze immobiliari dell'attore e del convenuto venivano rappresentate planimetricamente dalle schede catastali allegate alla consulenza
(scheda protocollo 000522705 del 20.06.03) il consulente, nel descrivere le caratteristiche del muro di cinta a pag.7, giunge alla conclusione che ”La tipologia del muro di confine, la sua finitura e le immagini pregresse ed allegate ad autorizzazioni precedenti, lascia intuire, con ragionevole certezza, che il muro in questione è quello che delimitava le due porzioni immobiliari fin dall'atto di
“donazione, cessione e vendita” del Notaio che non è stato mai Per_1
soprelevato”. Il muro in questione, quindi, è quello che delimitava le due porzioni immobiliari sin dall'atto di donazione e vendita del Notaio del 02.11.2005; Per_1
pertanto, realizzato sul confine dal comune dante causa, sig.ra . Persona_2
Il consulente, inoltre, non ha rilevato la presenza di elementi tali da far insorgere una presunzione di proprietà esclusiva ai sensi dell'art.881 C.C. la cui assenza è
5 evincibile anche dalle rappresentazioni fotografiche in atti (foto n.1 allegata alla c.t.u.). Va, pertanto, disattesa la domanda attorea diretta all'accertamento della proprietà esclusiva del predetto muro divisorio.
Passando al merito della realizzazione da parte del convenuto della soletta in calcestruzzo e delle doglianze attoree indicate nella domanda di “negatoria servitutis”, il thema decidendum va individuato nella espressa e demandata violazione degli artt. 905 e 907, come precisato nelle note ex art.183 VI comma n.1 c.p.c.
Tanto premesso, secondo copiosa giurisprudenza, affinché possa configurarsi una veduta non basta la semplice possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino, ma è necessario che questa avvenga con comodità ed in sicurezza e che l'apertura sia stata realizzata proprio con questa finalità e destinazione. La possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento a una persona di altezza normale e non di statura media, posto che il concetto di statura media, essendo indicativo di un unico valore numerico, intermedio fra un minimo e un massimo, non si identifica con quello di altezza normale, che comprende una serie di valori di diversa entità matematica entro i suddetti limiti (Cass. 5-11-2012 n.18910; Cass. 17-
11-2003 n.17343; Cass. 23-2-1983 n.1382).
Il C.T.U., nel descrivere in maniera dettagliata la soletta in calcestruzzo come rampa di accesso al fondo di proprietà nonché la parte del lato sud di Controparte_1
questa soletta delimitato dal muro di confine con alla base un muretto/fioriera
(descritta a pagg. 7 e 14 dell'elaborato a cui si rinvia), conclude nel ritenere che dallo stato dei luoghi le opere non permettono oggettivamente un affaccio verso la proprietà attorea. La circostanza pare confermata dalle rappresentazioni fotografiche in atti, le quali mostrano che la rampa d'accesso, per struttura e funzionalità, non può permettere un affaccio comodo sul fondo attoreo.
Tanto anche in linea con i recenti dettati giurisprudenziali della Suprema Corte che ha stabilito il principio di diritto che il muro divisorio fra due proprietà non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta avendo la sola funzione di demarcazione 6 e/o tutela del fondo. In particolare, la Corte di Cassazione, II sez. civ, con ordinanza del 24/02/2022 n.6140 ha stabilito che il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: esso ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio. La questione che viene sottoposta al Giudice di legittimità è molto simile alla fattispecie in esame, il convenuto aveva costruito un camminamento sopraelevato, adiacente al muro di confine, che permetteva al vicino convenuto in giudizio di affacciarsi sulla proprietà dell'attore, cosa prima impossibile. La Cassazione decideva come sopra riportato.
La particolare conformazione del muro, oggetto del giudizio in esame, dal lato della corte convenuta impedisce ogni forma di affaccio: “Nella proprietà del convenuto, la base del muro ha una larghezza maggiore per un'altezza di cm 58, che funge sia da fioriera che presumibilmente da “contrafforte”. Questa circostanza non permette di avvicinarsi al confine delle due proprietà poiché la larghezza della fioriera innanzi detta è larga mediamente cm 40 (vedi foto 2)”.
L'attore, poi, lamenta la potenziale costruzione di un grillage, tra l'altro non ancora messo in opera, come si evince agli atti e dalla relazione di c.t.u., da edificarsi in sopraelevazione al muro di confine. La richiesta inibitoria formulata dall'attore non può essere accolta in quanto la questione è assorbita dal principio espresso in precedenza secondo cui il muro divisorio fra due proprietà non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta avendo la sola funzione di demarcazione e/o tutela del fondo. Inoltre, avendo questo Giudice riconosciuto il muro, dedotto in causa, come comune e divisorio ne deriva il conseguenziale diritto di ogni comproprietario all'innalzamento del muro comune ex art.885 C.C. Tale norma, quindi, nel permettere al comproprietario del muro la possibilità di innalzarlo, deroga alle regole in materia di comunione: ognuno dei titolari può, infatti, sopraelevare il muro comune, senza che vi sia necessità di domandare il
7 consenso ai comproprietari e non può essere di ostacolo a tale facoltà la contraria volontà del vicino. Questo diritto, però, non deve violare eventuali diversi diritti spettanti al comunista (p.es. una servitus altius non tollendi), parte attrice, però non ha dimostrato alcunché in questo senso.
L'attore, inoltre, non potrebbe neanche dolersi circa l'altezza dell'alzamento; infatti, la legge non prevede alcun limite, anche quando questo potrebbe provocare un danno al comproprietario togliendogli aria e luce. La Commissione Locale del
Paesaggio aveva previsto la sostituzione della lastra di vetro opaca, progettata dal richiedente con un “grillage”; in questo caso l'autorizzazione ricevuta dal convenuto, proprio per salvaguardare l'aria e la luce rispetto alla proprietà confinante, determinava con precisione il materiale ed il modo in cui dovrà essere installata la superiore divisione, senza nulla specificare circa l'altezza. Evidentemente, il progetto presentato già rispettava eventuali speciali limitazioni imposte dal regolamento locale.
Infine, va rigettata, in parte, la richiesta di ripristino completo dello stato dei luoghi riferita alla trasformazione del vano finestra in vano balcone posto sul fondo convenuto.
Il tecnico nominato così conclude “La trasformazione della finestra posta lungo il lato sud del fabbricato di in vano balcone che permette di accedere Controparte_1
alla scala in ferro per il sottotetto è avvenuta certamente dopo l'atto di divisione e questo risulta evidente sia sui grafici della concessione edilizia che nella richiesta di autorizzazione paesaggistica per modifica di prospetti del 2015. La finestra si trovava a m.1,10 dal confine e ciò poteva essere pacifico “per destinazione del padre di fami glia” poiché all'epoca della donazione e di materializzazione del confine fra le due proprietà nulla si è detto circa la sua distanza irregolare dal confine. Essa era idonea ad essere configurata come veduta ma non già un affaccio. Con la trasformazione in balcone si determina una maggiore veduta ed attraverso il ballatoio si può realizzare un affaccio verso la proprietà degli attori CP_1
8 Part ed ”. Già nell'atto di divisione, quindi, era prevista una distanza Pt_1
irregolare e la finestra già determinava un diritto di veduta sul fondo dell'attore.
In merito alla creazione di un diritto di “affaccio”, dalle riproduzioni fotografiche allegate alla consulenza (vedasi foto n.11 della relazione) si evince che, allo stato attuale, l'opera per conformazione è funzionale all'affaccio sul fondo attoreo, ma l'apertura in ferro adiacente alla scala risulta coperta solo da un pannello opaco di altezza di m.
1.80. Solo questo pannello non permette la prospectio ed inspectio sul fondo del vicino. La realizzazione del pannello è opera amovibile e trasformabile, per tale motivo lo scrivente Giudice, quale ”peritus peritorum”, accertando la costituzione illegittima di un affaccio sul fondo dell'attore, ordina di eliminare ogni opera che possa determinare l'affaccio (ringhiera nera) dal piccolo ballatoio costruito: il convenuto dovrà realizzare la porta di accesso al ballatoio definitivamente tutta in vetro opaco con altezza (in un unico pannello) di m.1,80, senza l'apposizione di alcuna ringhiera che possa determinare in futuro un diritto all'affaccio. Ogni altra questione resta assorbita.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della relativa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, nella causa rappresentata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta parzialmente la domanda attorea per le motivazioni in premessa;
2) accerta la costituzione da parte di di opere che determinano un Controparte_1
illegittimo affaccio sulla proprietà attorea;
3) ordina a parte convenuta di trasformare la porta di ingresso al ballatoio così come descritta in motivazione (unico battente in vetro opaco di altezza m.1,80 con eliminazione della ringhiera);
9 4) pone le spese di c.t.u. del presente giudizio a carico di entrambe le parti;
5) spese di lite integralmente compensate.
Torre Annunziata,14.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Maria Arcella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NT (NA) alla Via Priora n.9, ), elett.te dom.to in C.F._1
NT alla Via Degli Aranci n.51 presso lo studio dell'avv.to Gaetano Milano, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
p.e.c. fax.n. 081/8073014 Email_1
ATTORE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
Via Priora n.9 ), elettivamente domiciliato in NT (Na) C.F._2
alla Via degli Aranci n.139, presso lo studio dell'avv.to Daniele Acampora, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce della comparsa di costituzione;
p.e.c.: fax n. 081/8075672. Email_2
1 CONVENUTO
Oggetto: Negatoria Servitutis
Conclusioni: come da comparse ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass.
S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. qualificandosi Parte_1
quale proprietario e possessore, unitamente alla germana della parte di Parte_2
fabbricato censito nel N.C.E.U. del Comune di NT al foglio 4, p.lla 965, sub 6 e
7, con annessa parte di terreno individuata nel N.C.T. al foglio 4, p.lle 480, 1556,
1588, 1589, 1590, 1591, comprensivo del muro di cinta delimitante il confine tra la sua proprietà e quella contigua del Sig. , rappresentava che Controparte_1
quest'ultimo, quale proprietario della porzione limitrofa, realizzava nel corso degli anni delle opere poste in violazione delle norme sulle distanze legali e potenzialmente idonee ad imporre delle illegittime servitù sui fondi di sua proprietà.
L'attore deduceva che:
1) nel costruire una soletta di cemento, in aderenza del muro di Controparte_1
confine di proprietà esclusiva di modificava l'originaria altezza del Parte_1
2 piano di calpestio ed acquisiva così una illegittima servitù di veduta avverso il fondo attoreo, con conseguente violazione degli artt.905 e 907 C.C.
2) il Sig. , ottenendo dal Comune di NT la debita Controparte_1
autorizzazione, installava un grigliato in appoggio al primo tratto del muro in proprietà attorea in violazione dell'art. 873 cod. civ. e la lesione del diritto di veduta in capo allo stesso verso il fondo di proprietà del . Controparte_1
3) denunziava che il convenuto modificava una finestra della porzione di fabbricato di sua proprietà in vano balcone, con conseguente possibilità di inspectio e prospectio sul fondo di proprietà in violazione degli artt. 905 e 907 C.C.. . Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attore chiedeva all'intestato Tribunale “di accertare e Part dichiarare la proprietà esclusiva in capo a ed del muro di Parte_1
delimitazione tra il fondo appartenente a questi ultimi e quello appartenente a
; accertare e dichiarare la illegittimità della soletta di cemento del Controparte_1
marciapiede nonché della scala per accedere al primo piano, realizzate da CP_1
in aderenza al muro di divisione richiamato, in quanto costruite in
[...]
violazione delle distanze codicistiche, nonché dei regolamenti locali ed in quanto le stesse costituenti una indebita ed illegittima servitù di affaccio verso il fondo dell'attore, con la conseguente condanna dello stesso alla Controparte_1
rimozione delle dette opere;
- in subordine, condannare quanto Controparte_1
meno alla demolizione del solo marciapiede e della scala di accesso al primo piano;
accertare e dichiarare la illegittimità della trasformazione del vano finestra in vano balcone e, per l'effetto, condannare al ripristino dello stato dei Controparte_1
luoghi, dandosi atto della inidoneità del pannello di plastica apposto a neutralizzare la condotta antigiuridica.”
Con comparsa di costituzione del 19.10.19 si costituiva parte convenuta eccependo l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avanzate dal e Parte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite. In particolare: “Il convenuto
ribadisce l'infondatezza dell'assunto attoreo circa la proprietà Controparte_1
3 esclusiva del muro di confine posto a delimitazione delle proprietà……
L'infondatezza della domanda attorea relativa all'accertamento di una servitù di affaccio in danno del fondo attoreo…. l' infondatezza della domanda attorea relativa all'accertamento di una servitù di affaccio in danno del fondo attoreo”
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c, depositate le memorie e svoltasi la c.t.u., con ordinanza del 16 dicembre 2023 si introitava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare ed in rito, allegata e provata è la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa e l'interesse ad agire del sig. anche perché Parte_1
nessuna contestazione è stata sollevata sul punto. L'attore ha efficacemente provato e documentato, giusta produzione dell'atto di donazione rogato dal notaio Per_1
del dì 02.11.2005, di essere comproprietario per la quota di 4/12 dei beni
[...]
siti nel Comune di NT ed identificati catastalmente al foglio 4, p.lla 965, sub 6 e
7, con annessa parte di terreno catastalmente individuata al foglio 4, p.lle 480, 1556,
1588, 1589, 1590, 1591.
La domanda è procedibile in quanto l'attore ha depositato il verbale di mediazione n.169.17 del 01.02.18, conclusasi con esito negativo, in ossequio all'onere previsto dall'art.5 comma 1 bis di cui al d.lgs. 28/2010. Anche in tal caso va evidenziato che alcuna eccezione sul punto veniva mossa dal convenuto costituito.
Nel merito, va preliminarmente osservato che la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio dato che le questioni insorte necessitavano di accertamenti richiedenti precise cognizioni di carattere tecnico. La controversia ha come oggetto in via principale, l' accertamento della proprietà del muro posto sul confine tra le proprietà delle parti in causa, oltre la presunta violazione, da parte del convenuto, della normativa sulle distanze codicistiche.
In linea di principio è da chiarir che va richiamata, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art.880 C.C., la quale dispensa il convenuto dal fornire prova del suo diritto,
4 dato che “un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1) sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari;
2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari;
3) mancano sporti e simili o altri elementi contrari, indicati dall'art.881 C.C” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.6678 del 28 giugno 1999). La presunzione stabilita dall'art.880 C.C. è una presunzione semplice o iuris tantum che ammette la prova contraria.
Ne consegue che è onere dell'attore, onde vincere tale ultima presunzione, fornire la prova della sua asserita proprietà esclusiva. Tale onere non può ritenersi in alcun modo assolto da parte dell'attore; dalla espletata consulenza non sono emersi i presupposti per l'applicazione dell'art.881 del C.C. e, nulla è emerso, in tal senso, dall'atto di divisione del 02.11.2005
Il Consulente nominato, nel rispondere ai quesiti postigli, effettua accertamenti tecnici precisi fornendo al Giudicante un'analisi completa e dettagliata dello stato dei luoghi, tanto da poterla considerare immune da vizi logico giuridici.
Premettendo che le consistenze immobiliari dell'attore e del convenuto venivano rappresentate planimetricamente dalle schede catastali allegate alla consulenza
(scheda protocollo 000522705 del 20.06.03) il consulente, nel descrivere le caratteristiche del muro di cinta a pag.7, giunge alla conclusione che ”La tipologia del muro di confine, la sua finitura e le immagini pregresse ed allegate ad autorizzazioni precedenti, lascia intuire, con ragionevole certezza, che il muro in questione è quello che delimitava le due porzioni immobiliari fin dall'atto di
“donazione, cessione e vendita” del Notaio che non è stato mai Per_1
soprelevato”. Il muro in questione, quindi, è quello che delimitava le due porzioni immobiliari sin dall'atto di donazione e vendita del Notaio del 02.11.2005; Per_1
pertanto, realizzato sul confine dal comune dante causa, sig.ra . Persona_2
Il consulente, inoltre, non ha rilevato la presenza di elementi tali da far insorgere una presunzione di proprietà esclusiva ai sensi dell'art.881 C.C. la cui assenza è
5 evincibile anche dalle rappresentazioni fotografiche in atti (foto n.1 allegata alla c.t.u.). Va, pertanto, disattesa la domanda attorea diretta all'accertamento della proprietà esclusiva del predetto muro divisorio.
Passando al merito della realizzazione da parte del convenuto della soletta in calcestruzzo e delle doglianze attoree indicate nella domanda di “negatoria servitutis”, il thema decidendum va individuato nella espressa e demandata violazione degli artt. 905 e 907, come precisato nelle note ex art.183 VI comma n.1 c.p.c.
Tanto premesso, secondo copiosa giurisprudenza, affinché possa configurarsi una veduta non basta la semplice possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino, ma è necessario che questa avvenga con comodità ed in sicurezza e che l'apertura sia stata realizzata proprio con questa finalità e destinazione. La possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento a una persona di altezza normale e non di statura media, posto che il concetto di statura media, essendo indicativo di un unico valore numerico, intermedio fra un minimo e un massimo, non si identifica con quello di altezza normale, che comprende una serie di valori di diversa entità matematica entro i suddetti limiti (Cass. 5-11-2012 n.18910; Cass. 17-
11-2003 n.17343; Cass. 23-2-1983 n.1382).
Il C.T.U., nel descrivere in maniera dettagliata la soletta in calcestruzzo come rampa di accesso al fondo di proprietà nonché la parte del lato sud di Controparte_1
questa soletta delimitato dal muro di confine con alla base un muretto/fioriera
(descritta a pagg. 7 e 14 dell'elaborato a cui si rinvia), conclude nel ritenere che dallo stato dei luoghi le opere non permettono oggettivamente un affaccio verso la proprietà attorea. La circostanza pare confermata dalle rappresentazioni fotografiche in atti, le quali mostrano che la rampa d'accesso, per struttura e funzionalità, non può permettere un affaccio comodo sul fondo attoreo.
Tanto anche in linea con i recenti dettati giurisprudenziali della Suprema Corte che ha stabilito il principio di diritto che il muro divisorio fra due proprietà non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta avendo la sola funzione di demarcazione 6 e/o tutela del fondo. In particolare, la Corte di Cassazione, II sez. civ, con ordinanza del 24/02/2022 n.6140 ha stabilito che il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: esso ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio. La questione che viene sottoposta al Giudice di legittimità è molto simile alla fattispecie in esame, il convenuto aveva costruito un camminamento sopraelevato, adiacente al muro di confine, che permetteva al vicino convenuto in giudizio di affacciarsi sulla proprietà dell'attore, cosa prima impossibile. La Cassazione decideva come sopra riportato.
La particolare conformazione del muro, oggetto del giudizio in esame, dal lato della corte convenuta impedisce ogni forma di affaccio: “Nella proprietà del convenuto, la base del muro ha una larghezza maggiore per un'altezza di cm 58, che funge sia da fioriera che presumibilmente da “contrafforte”. Questa circostanza non permette di avvicinarsi al confine delle due proprietà poiché la larghezza della fioriera innanzi detta è larga mediamente cm 40 (vedi foto 2)”.
L'attore, poi, lamenta la potenziale costruzione di un grillage, tra l'altro non ancora messo in opera, come si evince agli atti e dalla relazione di c.t.u., da edificarsi in sopraelevazione al muro di confine. La richiesta inibitoria formulata dall'attore non può essere accolta in quanto la questione è assorbita dal principio espresso in precedenza secondo cui il muro divisorio fra due proprietà non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta avendo la sola funzione di demarcazione e/o tutela del fondo. Inoltre, avendo questo Giudice riconosciuto il muro, dedotto in causa, come comune e divisorio ne deriva il conseguenziale diritto di ogni comproprietario all'innalzamento del muro comune ex art.885 C.C. Tale norma, quindi, nel permettere al comproprietario del muro la possibilità di innalzarlo, deroga alle regole in materia di comunione: ognuno dei titolari può, infatti, sopraelevare il muro comune, senza che vi sia necessità di domandare il
7 consenso ai comproprietari e non può essere di ostacolo a tale facoltà la contraria volontà del vicino. Questo diritto, però, non deve violare eventuali diversi diritti spettanti al comunista (p.es. una servitus altius non tollendi), parte attrice, però non ha dimostrato alcunché in questo senso.
L'attore, inoltre, non potrebbe neanche dolersi circa l'altezza dell'alzamento; infatti, la legge non prevede alcun limite, anche quando questo potrebbe provocare un danno al comproprietario togliendogli aria e luce. La Commissione Locale del
Paesaggio aveva previsto la sostituzione della lastra di vetro opaca, progettata dal richiedente con un “grillage”; in questo caso l'autorizzazione ricevuta dal convenuto, proprio per salvaguardare l'aria e la luce rispetto alla proprietà confinante, determinava con precisione il materiale ed il modo in cui dovrà essere installata la superiore divisione, senza nulla specificare circa l'altezza. Evidentemente, il progetto presentato già rispettava eventuali speciali limitazioni imposte dal regolamento locale.
Infine, va rigettata, in parte, la richiesta di ripristino completo dello stato dei luoghi riferita alla trasformazione del vano finestra in vano balcone posto sul fondo convenuto.
Il tecnico nominato così conclude “La trasformazione della finestra posta lungo il lato sud del fabbricato di in vano balcone che permette di accedere Controparte_1
alla scala in ferro per il sottotetto è avvenuta certamente dopo l'atto di divisione e questo risulta evidente sia sui grafici della concessione edilizia che nella richiesta di autorizzazione paesaggistica per modifica di prospetti del 2015. La finestra si trovava a m.1,10 dal confine e ciò poteva essere pacifico “per destinazione del padre di fami glia” poiché all'epoca della donazione e di materializzazione del confine fra le due proprietà nulla si è detto circa la sua distanza irregolare dal confine. Essa era idonea ad essere configurata come veduta ma non già un affaccio. Con la trasformazione in balcone si determina una maggiore veduta ed attraverso il ballatoio si può realizzare un affaccio verso la proprietà degli attori CP_1
8 Part ed ”. Già nell'atto di divisione, quindi, era prevista una distanza Pt_1
irregolare e la finestra già determinava un diritto di veduta sul fondo dell'attore.
In merito alla creazione di un diritto di “affaccio”, dalle riproduzioni fotografiche allegate alla consulenza (vedasi foto n.11 della relazione) si evince che, allo stato attuale, l'opera per conformazione è funzionale all'affaccio sul fondo attoreo, ma l'apertura in ferro adiacente alla scala risulta coperta solo da un pannello opaco di altezza di m.
1.80. Solo questo pannello non permette la prospectio ed inspectio sul fondo del vicino. La realizzazione del pannello è opera amovibile e trasformabile, per tale motivo lo scrivente Giudice, quale ”peritus peritorum”, accertando la costituzione illegittima di un affaccio sul fondo dell'attore, ordina di eliminare ogni opera che possa determinare l'affaccio (ringhiera nera) dal piccolo ballatoio costruito: il convenuto dovrà realizzare la porta di accesso al ballatoio definitivamente tutta in vetro opaco con altezza (in un unico pannello) di m.1,80, senza l'apposizione di alcuna ringhiera che possa determinare in futuro un diritto all'affaccio. Ogni altra questione resta assorbita.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della relativa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, nella causa rappresentata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta parzialmente la domanda attorea per le motivazioni in premessa;
2) accerta la costituzione da parte di di opere che determinano un Controparte_1
illegittimo affaccio sulla proprietà attorea;
3) ordina a parte convenuta di trasformare la porta di ingresso al ballatoio così come descritta in motivazione (unico battente in vetro opaco di altezza m.1,80 con eliminazione della ringhiera);
9 4) pone le spese di c.t.u. del presente giudizio a carico di entrambe le parti;
5) spese di lite integralmente compensate.
Torre Annunziata,14.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Maria Arcella
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