Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 32439
CASS
Sentenza 22 novembre 2023

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Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

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  • 1Contratto di vitalizio alimentare
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 10 dicembre 2024

  • 2Il contratto atipico di mantenimento: il fine assistenziale non esclude la patrimonialità della prestazioneAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 32439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32439
Data del deposito : 22 novembre 2023

Testo completo