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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. r.g. 10/2025 v.g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. ABRUSCI ENNIO come da procura in atti Parte_1
OPPONENTE Contro
rappresentato e difeso dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI come da procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
All'udienza del 21.02.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per si chiede che: “la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Parte_1
Sas riforma del d d in accoglimento del ricorso introduttivo voglia: condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a pagare la somma di € 2 azione o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, con la maggiorazione del 30% per la predisposizione PCT dell'atto, oltre alle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Pagina 1 procuratori antistatari oltre € 27 per l'iscrizione a ruolo della opposizione, da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato Ennio Abrusci che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per si chiede, “ogni avversa pretesa e domanda rigettata, di Controparte_1 vol enti conclusioni: In via principale, confermare il decreto opposto. In via subordinata, contenere l'equo indennizzo nell'importo minimo previsto per legge e, in ogni caso, inferiore a quello richiesto da controparte. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.11.2024, adiva la Corte d'Appello di Cagliari, Parte_1
Sezione Distaccata di/ Sassari, al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1
pagamento, ex L.89/2001, di un equo indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare n.13/2011 della Controparte_2
Affermava che:
a) in data 07.03.2012 veniva dichiarato il fallimento della società “
[...]
e il 29.01.2013 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
Controparte_2
b) egli veniva ammesso al passivo, per euro 8.972,32;
c) la procedura fallimentare era ancora pendente;
d) dal riparto finale egli aveva percepito una parte delle somme ammesse al passivo e che vantava un credito residuo pari euro 2.628,22;
Pertanto, chiedeva condannarsi il al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di € 4.420,00 oltre accessori e spese a titolo di equo indennizzo ex l. 89/2001
Con decreto n. 89/2024 del 12.12.2024, questa Corte, in persona del Consigliere delegato, accoglieva la domanda, riconoscendo a titolo di equa riparazione, in favore di la somma Pt_1
di euro 1.680,00, calcolata in euro 400,00 per ognuno dei sei anni di ritardo, ridotta del 30% in considerazione della entità della c.d. posta in gioco.
In data 13.01.2025 il ha proposto opposizione ex art.5, L.89/2001, con la quale ha Pt_1
formulato seguenti censure:
1) violazione dell'art.2 bis, comma 3, L.89 cit. per avere la Corte riconosciuto l'equa riparazione in misura inferiore a quella minima prevista dalla legge;
2) tassatività delle ipotesi di diminuzione in luogo dell'applicazione equitativa utilizzata dalla
Corte;
3) riduzione del risarcimento annuo da parte della Corte al di sotto del minimo previsto dal legislatore.
Pagina 2 In conclusione, l'opponente ha chiesto rideterminarsi in € 2.400,00 l'importo riconosciuto a titolo di equa riparazione oltre spese legali.
Il ha concluso per il rigetto dell'opposizione affermando che il Controparte_1
Legislatore ha previsto la derogabilità degli importi stabiliti dalla forbice di cui all'art.2 bis, comma 1, L.89/2001 e ciò al fine di evitare sovra-compensazioni.
***
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Possono trattarsi congiuntamente tutti i motivi di doglianza.
L'opponente ha lamentato la violazione dell'art. 2 bis della L. 89/2001 nella parte in cui prevede il minimo (€ 400,00) del risarcimento annuo erogabile per l'eccessiva durata di un procedimento, denunziando che la possibilità di riduzione dell'indennizzo annuo al di sotto di detto importo sarebbe limitata alle ipotesi, tassative, espressamente previste dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 2 bis cit.
All'uopo ha richiamato talune pronunce della Suprema Corte dalle quali si desumerebbe il principio secondo cui il giudice può operare una rimodulazione dell'indennizzo, peraltro sempre nel rispetto del minimo annuo di legge.
L'assunto non merita di essere condiviso.
È sufficiente qui richiamare quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.23875/2024 resa proprio in riferimento ad analogo provvedimento emesso da questa Corte di merito.
Premette la Corte che l'art.2 bis della L.89/2001 dispone che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400,00 e non superiore a Euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Osserva la Corte che il II comma afferma che l'indennizzo è determinato a norma dell'art.2056 c.c. tenendo conto della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Conclude nell'evidenziare come sia la norma stessa a contemplare la possibilità per il giudice di merito, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di "soglia minima" (o anche di superare
Pagina 3 la "soglia massima") e ciò al fine di rendere il risarcimento del danno proporzionato all'entità del pregiudizio sofferto in concreto.
Enuncia, infine, che è principio di diritto quello per cui la soglia minima (e quella massima) ex art.2 bis cit. è tendenziale ovvero opera "di regola", sicché il legislatore rimette pur sempre all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione del pregiudizio a causa dell'irragionevole ritardo nella definizione del giudizio.
Ora, nella specie, a fronte di un credito ammesso al passivo per euro 8.972,32, l'opponente ha visto in gran lunga soddisfatte le sue ragioni di credito e ciò per effetto del riparto parziale eseguito con residuo pari a soli 2.628,22 euro.
Inoltre, nessuno dubita che ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art.
2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, ciò nondimeno per la determinazione dell'indennizzo si deve avere riguardo anche al valore del credito rimasto insoddisfatto. A tale proposito è sufficiente richiamare non solo quanto è dato leggere nelle sentenze menzionate in sede di emissione del decreto - Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21 – ma altresì l'insegnamento di diritto di cui alla sent. Cass. 4746/2024 per cui “ove l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all'effettiva entità della pretesa rimasta insoddisfatta” e ciò avuto riguardo al fatto che “il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L.89/2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni, patrimoniali o non, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito”.
Ebbene, ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, ove l'importo residuo del credito si è consistentemente ridotto.
Alla luce di quanto sopra risultano destituite di fondamento le censure formulate dall'opponente e deve pertanto confermarsi il decreto n. 89/2024 emesso dall'intestata Corte
d'appello in data 12.12. 2024.
Le spese vengano integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questione trattate.
P.Q.M.
Pagina 4 - Rigetta l'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 89/2024 emesso da questa Corte in data 12.12.2024
- Spese compensate
Sassari 02/04/2025
Il Presidente Relatore Dott.ssa Maria Grixoni
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. r.g. 10/2025 v.g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. ABRUSCI ENNIO come da procura in atti Parte_1
OPPONENTE Contro
rappresentato e difeso dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI come da procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
All'udienza del 21.02.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per si chiede che: “la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Parte_1
Sas riforma del d d in accoglimento del ricorso introduttivo voglia: condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a pagare la somma di € 2 azione o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, con la maggiorazione del 30% per la predisposizione PCT dell'atto, oltre alle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Pagina 1 procuratori antistatari oltre € 27 per l'iscrizione a ruolo della opposizione, da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato Ennio Abrusci che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per si chiede, “ogni avversa pretesa e domanda rigettata, di Controparte_1 vol enti conclusioni: In via principale, confermare il decreto opposto. In via subordinata, contenere l'equo indennizzo nell'importo minimo previsto per legge e, in ogni caso, inferiore a quello richiesto da controparte. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.11.2024, adiva la Corte d'Appello di Cagliari, Parte_1
Sezione Distaccata di/ Sassari, al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1
pagamento, ex L.89/2001, di un equo indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare n.13/2011 della Controparte_2
Affermava che:
a) in data 07.03.2012 veniva dichiarato il fallimento della società “
[...]
e il 29.01.2013 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
Controparte_2
b) egli veniva ammesso al passivo, per euro 8.972,32;
c) la procedura fallimentare era ancora pendente;
d) dal riparto finale egli aveva percepito una parte delle somme ammesse al passivo e che vantava un credito residuo pari euro 2.628,22;
Pertanto, chiedeva condannarsi il al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di € 4.420,00 oltre accessori e spese a titolo di equo indennizzo ex l. 89/2001
Con decreto n. 89/2024 del 12.12.2024, questa Corte, in persona del Consigliere delegato, accoglieva la domanda, riconoscendo a titolo di equa riparazione, in favore di la somma Pt_1
di euro 1.680,00, calcolata in euro 400,00 per ognuno dei sei anni di ritardo, ridotta del 30% in considerazione della entità della c.d. posta in gioco.
In data 13.01.2025 il ha proposto opposizione ex art.5, L.89/2001, con la quale ha Pt_1
formulato seguenti censure:
1) violazione dell'art.2 bis, comma 3, L.89 cit. per avere la Corte riconosciuto l'equa riparazione in misura inferiore a quella minima prevista dalla legge;
2) tassatività delle ipotesi di diminuzione in luogo dell'applicazione equitativa utilizzata dalla
Corte;
3) riduzione del risarcimento annuo da parte della Corte al di sotto del minimo previsto dal legislatore.
Pagina 2 In conclusione, l'opponente ha chiesto rideterminarsi in € 2.400,00 l'importo riconosciuto a titolo di equa riparazione oltre spese legali.
Il ha concluso per il rigetto dell'opposizione affermando che il Controparte_1
Legislatore ha previsto la derogabilità degli importi stabiliti dalla forbice di cui all'art.2 bis, comma 1, L.89/2001 e ciò al fine di evitare sovra-compensazioni.
***
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Possono trattarsi congiuntamente tutti i motivi di doglianza.
L'opponente ha lamentato la violazione dell'art. 2 bis della L. 89/2001 nella parte in cui prevede il minimo (€ 400,00) del risarcimento annuo erogabile per l'eccessiva durata di un procedimento, denunziando che la possibilità di riduzione dell'indennizzo annuo al di sotto di detto importo sarebbe limitata alle ipotesi, tassative, espressamente previste dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 2 bis cit.
All'uopo ha richiamato talune pronunce della Suprema Corte dalle quali si desumerebbe il principio secondo cui il giudice può operare una rimodulazione dell'indennizzo, peraltro sempre nel rispetto del minimo annuo di legge.
L'assunto non merita di essere condiviso.
È sufficiente qui richiamare quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.23875/2024 resa proprio in riferimento ad analogo provvedimento emesso da questa Corte di merito.
Premette la Corte che l'art.2 bis della L.89/2001 dispone che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400,00 e non superiore a Euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Osserva la Corte che il II comma afferma che l'indennizzo è determinato a norma dell'art.2056 c.c. tenendo conto della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Conclude nell'evidenziare come sia la norma stessa a contemplare la possibilità per il giudice di merito, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di "soglia minima" (o anche di superare
Pagina 3 la "soglia massima") e ciò al fine di rendere il risarcimento del danno proporzionato all'entità del pregiudizio sofferto in concreto.
Enuncia, infine, che è principio di diritto quello per cui la soglia minima (e quella massima) ex art.2 bis cit. è tendenziale ovvero opera "di regola", sicché il legislatore rimette pur sempre all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione del pregiudizio a causa dell'irragionevole ritardo nella definizione del giudizio.
Ora, nella specie, a fronte di un credito ammesso al passivo per euro 8.972,32, l'opponente ha visto in gran lunga soddisfatte le sue ragioni di credito e ciò per effetto del riparto parziale eseguito con residuo pari a soli 2.628,22 euro.
Inoltre, nessuno dubita che ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art.
2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, ciò nondimeno per la determinazione dell'indennizzo si deve avere riguardo anche al valore del credito rimasto insoddisfatto. A tale proposito è sufficiente richiamare non solo quanto è dato leggere nelle sentenze menzionate in sede di emissione del decreto - Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21 – ma altresì l'insegnamento di diritto di cui alla sent. Cass. 4746/2024 per cui “ove l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all'effettiva entità della pretesa rimasta insoddisfatta” e ciò avuto riguardo al fatto che “il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L.89/2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni, patrimoniali o non, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito”.
Ebbene, ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, ove l'importo residuo del credito si è consistentemente ridotto.
Alla luce di quanto sopra risultano destituite di fondamento le censure formulate dall'opponente e deve pertanto confermarsi il decreto n. 89/2024 emesso dall'intestata Corte
d'appello in data 12.12. 2024.
Le spese vengano integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questione trattate.
P.Q.M.
Pagina 4 - Rigetta l'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 89/2024 emesso da questa Corte in data 12.12.2024
- Spese compensate
Sassari 02/04/2025
Il Presidente Relatore Dott.ssa Maria Grixoni
Pagina 5