Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto dall’Azienda Agricola Martino Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Domenico Spano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 268/2024 della Corte di Appello di Campobasso - Sezione Civile, resa nel procedimento n. 228/2021 R.G., confermativa della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 393/2021 del 15.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ER ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’odierno ricorso è stato proposto dall’Azienda Agricola Martino Emilia per conseguire l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 268/2024 del 15.11.2024, con la quale, respinto l’atto di appello presentato dalla Regione Molise, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 393/2025 del 20.5.2021, con cui la predetta Regione è stata condannata: a) “ al risarcimento dei danni in favore della AZIENDA AGRICOLA RT EMILIA, danni che liquida in euro 12.156,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data del fatto (24.07.2010) calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT ”; 2) “ al pagamento delle spese processuali in favore della AZIENDA AGRICOLA RT EMILIA, spese che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%”; con la predetta sentenza di prime cure, poi confermata dalla sentenza ottemperanda, le spese di CTU espletata nel giudizio sono state definitivamente a carico della Regione Molise.
- con il ricorso in epigrafe si è lamentato che:
“i) la sentenza n.268/2024 della Corte di Appello di Campobasso, confermativa della sentenza n.393/2021 del Tribunale di Campobasso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;
ii) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 co.1. D.L. n.669/1996 (conv. in L. n.30/1997 e s.m.i.) dalla notifica (31.01.2025) ai fini esecutivi della sentenza de qua alla Regione Molise;
iii) la Regione Molise non ha adempiuto all'obbligo di conformarsi al giudicato della sentenza n.268/2024 della Corte di Appello di Campobasso ” (cfr. ricorso, pagg. 6-7);
- nell’interesse dell’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha rappresentato che la Regione ha provveduto a:
“- Deliberare la variazione di bilancio necessaria per la copertura finanziaria della controversia;
- Adottare la determinazione di impegno di spesa sul capitolo dedicato;
- Emettere la liquidazione e i mandati di pagamento per l’importo oggetto della procedura ”;
(cfr. memoria di parte resistente del 23.12.2025 ed allegata produzione documentale);
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 14.1.2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuto l’integrale pagamento delle somme di cui al decisum in epigrafe, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese della presente lite, nonché alla restituzione del contributo unificato già versato; la difesa resistente ha, dal canto suo, chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite; e infine, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo sia al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Campobasso in epigrafe (come da attestazione della cancelleria del 25.7.2025), sia alla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. (difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”);
Reputato che le inequivocabili conclusioni della parte ricorrente in udienza rendono effettivamente doverosa la definizione del giudizio mediante declaratoria della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso come la pretesa che era stata azionata nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione;
Ritenuto, nondimeno, che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, tenuto conto del fatto che l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo ben dopo la proposizione dell’odierno ricorso, depositato il 22 agosto 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre agli altri accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO LI, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | IO LI |
IL SEGRETARIO