Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03954/2025REG.PROV.COLL.
N. 03504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellata l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della giustizia, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, presentate dall’appellante con riferimento all’infermità « pregresso stato ansioso depressivo attualmente in buon compenso clinico funzionale» .
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è un agente del Corpo di polizia penitenziaria, arruolatosi nel 1995;
- durante il servizio come responsabile del Distaccamento antidroga di Benevento, egli riferisce di aver subito atteggiamenti vessatori da parte dal suo superiore gerarchico, che avrebbero influito sul suo equilibrio psicofisico e causato lo sviluppo di sintomatologia di natura depressiva;
- in relazione a tali accadimenti, l’appellante ha agito per il risarcimento del danno da mobbing, con giudizio definito nel senso del rigetto da T.a.r. Campania, sez. VII, 10 aprile 2015, n. 2048, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905;
- in data 8 agosto 2014, l’appellante ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità «-OMISSIS-” ;
- con parere prot. 86774/2017, reso nell’adunanza n. 1818 del 3 maggio 2019, il Comitato di verifica ha ritenuto che l’infermità non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- con decreto prot. 2033/2019, notificato l’8 novembre 2019, il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza dei benefici richiesti.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto contro gli atti predetti e ha compensato le spese di lite tra le parti.
3.1. Il giudice di prime cure ha riscontrato, infatti, la piena congruità e coerenza logica del parere del Comitato, « poiché, da un lato, è stato evidenziato come la patologia diagnosticata al ricorrente consistesse in disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, soventemente determinati da situazioni contingenti indipendenti dal servizio svolto; dall’altro, è stato escluso, richiamando la sentenza n. 2048/2015, pronunciata dall’intestato TAR, che le asserite situazioni conflittuali relative al servizio prestato fossero idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo della patologia ». Al contempo, il ricorrente non avrebbe provato di essere stato sottoposto a condizioni di lavoro particolarmente gravose, risultando inidoneo, a tale scopo, il generico riferimento « alle mansioni svolte in una situazione di conflitto lavorativo scaturente dalla non condivisione delle scelte dei suoi superiori gerarchici ».
3.2. Infine, non può riconoscersi decisiva rilevanza alle considerazioni contenute nella consulenza medico legale di parte, atteso che, per consolidata giurisprudenza ( ex multis, Cons. Stato, sez II, 26 luglio 2017, n. 1810), « la competenza a stabilire l’eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul comitato di verifica a norma del D.P.R. n. 461 del 2001» .
4. Il ricorso in appello è affidato a tre distinti motivi:
I. « Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. 29.10.2001 n. 461, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità »;
II. « Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. 29.10.2001 n. 461, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità »;
III. « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 legge 241/90 Difetto di Motivazione. Illogicità Manifesta ».
5. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio, senza articolare difese scritte.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo, l’appellante rappresenta che l’amministrazione non avrebbe trasmesso la documentazione medica e di servizio relativa al periodo (2011-2014) di insorgenza della patologia lamentata, come dimostrerebbe anche il mancato riferimento alla specifica patologia lamentata (« -OMISSIS- ») e alle concrete circostanze di fatto.
8.1. Il motivo – anche a prescindere dagli inammissibili elementi di novità rispetto alla corrispondente censura formulata in primo grado, ove non si faceva menzione dell’omessa trasmissione di specifici documenti – è infondato. Non è dimostrato, infatti, che il Comitato abbia operato le proprie valutazioni sulla base di un quadro documentale incompleto, né tale circostanza può essere desunta dal mancato riferimento a tutti i fatti di servizio richiamati nel motivo stesso, tenuto conto della natura sintetica e complessiva del giudizio espresso dall’organo tecnico.
8.2. In senso opposto, si rileva che il Comitato ha espressamente dichiarato di aver « esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti » . Nella documentazione relativa al procedimento – prodotta in primo grado dall’amministrazione e acquisita dal ricorrente all’esito di accesso agli atti – è incluso, tra l’altro, un rapporto informativo riferito proprio al servizio svolto come « responsabile del distaccamento cinofili antidroga e conduttore cane antidroga », ossia al periodo (da « ottobre 2010 alla data attuale ») che l’appellante assume non essere stato considerato (cfr. all. 8 prodotto dall’amministrazione in primo grado, pagg. 11-13).
8.3. Quanto alla qualificazione della patologia in termini di « pregresso stato ansioso depressivo attualmente in buon compenso clinico funzionale», essa è stata operata dalla Commissione medica ospedaliera (cfr. verbale del 5 maggio 2016) prendendo atto dell’evoluzione del disturbo originariamente rappresentato dall’appellante ( «-OMISSIS-» ), sulla base degli accertamenti clinici diretti (« tono dell’umore congruo, assenza di ansia, sta in forma libera che somatizza ») e dei referti acquisiti (tra cui quello del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Benevento del 3 maggio 2016, secondo cui l’appellante « dalla visita effettuata in data odierna risulta in buon compenso clinico, il tono dell’umore è buono e le capacità attentive non sono alterate» ) . Rientra, del resto, tra le specifiche competenze dell’organo quella di formulare “ la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio” (art. 6, comma 1, d.P.R. 461/2001).
9. Con il secondo motivo, l’appellante contesta il parere del Comitato, che avrebbe erroneamente interpretato la sentenza del T.a.r. Campania sul risarcimento del danno da mobbing . Le risultanze di quel giudizio proverebbero, infatti, l’esistenza « di problematiche all’interno del servizio e dissidi con i superiori gerarchici» , aventi rilievo, quantomeno concausale, nella genesi dello stato depressivo.
9.1. Il motivo è infondato. Il T.a.r. Campania – con valutazioni confermate dal Consiglio di Stato nella sentenza di appello (n. 5905/2018, cit.) – ha, infatti, attestato che gli episodi rappresentati dall’appellante rientravano « in quei processi di dialettica interpersonale, che sono spesso fisiologici o comunque frequenti nell’ambito di qualsiasi struttura complessa e che in ogni caso non giustificano la costituzione di un obbligo risarcitorio per lo stress psico-fisico indotto nei soggetti coinvolti » e che « l’atteggiamento complessivamente tenuto dai superiori e dai colleghi del ricorrente non denota un atteggiamento sviato rispetto alla funzione ricoperta e non risulta collocabile al di fuori dell’ordinaria gestione del rapporto ».
9.2. Le situazioni di contrasto, pur verificatesi nel contesto dell’attività lavorativa, sono riconducibili alla normale dinamica di servizio propria di un Corpo di polizia strutturato secondo un modello organizzativo di tipo gerarchico, come tale connotato da un dovere funzionale di esecuzione di ordini anche non condivisi. In assenza di specifiche connotazioni di gravità – che le sentenze richiamate hanno espressamente escluso – a tali episodi di conflitto non può attribuirsi rilevanza ai fini del giudizio di dipendenza da causa di servizio, il quale presuppone la dimostrazione di attività o eventi anomali, eccedenti le ordinarie condizioni lavorative e i correlati, inevitabili, disagi ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073). Pertanto, non incombeva sul Comitato l’onere di confutare specificamente la rilevanza eziologica dei fatti di servizio indicati nell’istanza, che non erano di per sé sufficienti a fondare l’accertamento del nesso di dipendenza.
10. Con il terzo motivo, infine, è censurata la motivazione del parere reso dal Comitato di verifica, che non avrebbe tenuto conto dei referti relativi alle visite effettuate presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Benevento (nel 2013) e presso la Struttura centrale di psicopatologia da mobbing dell’ASL di Napoli (nel 2014).
10.1. Anche questo motivo non merita condivisione. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”. L’accertamento di tale rapporto causale spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica, la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali ».
10.2. Il Comitato di verifica, pertanto, non era tenuto a confrontarsi con le risultanze di altri precedenti accertamenti, tantopiù se svolti al di fuori del procedimento di cui al d.P.R. 461/2001 e sulla base delle sole dichiarazioni dell’interessato, né ad esplicitare le ragioni del loro mancato recepimento.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero resistente le spese del grado, che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.