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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1169 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Morrone;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Walter Parise;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F./P.IVA ), in persona della Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Pignatiello;
TE IA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio l'Avv. chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 100.000,00, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale.
A sostegno della domanda ha esposto che nel 2015 ha conferito incarico difensivo al convenuto, esercente la professione di avvocato del Foro di Crotone, al fine di essere rappresentato e difeso nel procedimento penale R.G.N.R. 2006/2015 che lo vedeva
1 imputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha dedotto che il convenuto ha completamente trascurato la difesa, omettendo di informarlo dell'evoluzione del giudizio, dei suoi diritti difensivi, delle eventuali prove a discarico da esibire nonché di presenziare durante tutto il dibattimento, nel corso del quale la difesa era assunta da difensori d'ufficio. Ha dedotto di essere stato condannato con sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 20 aprile 2018, di non esserne stato informato dall'Avv. e di essere venuto casualmente a conoscenza della CP_1 condanna soltanto nel settembre 2018; ha riferito di essersi immediatamente rivolto ad altro difensore per la proposizione dell'appello e che questi non ha potuto far altro che constatare l'irrevocabilità della condanna per decorso del termine di impugnazione.
Tanto premesso, ha assunto l'incontestabile ed assoluta negligenza dell'Avv. CP_1 nell'adempimento del mandato professionale, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra tale negligenza e la condanna penale subita.
Al riguardo ha dedotto che la pronuncia di condanna è fondata sulla sola testimonianza della persona offesa che, tuttavia, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, va valutata con molta ponderazione ed in riferimento alle altre risultanze processuali;
che laddove esso attore fosse stato tempestivamente avvisato, avrebbe potuto invocare le testimonianze di abitanti della zona che avevano assistito all'intero alterco avuto con la persona offesa, i quali avrebbero potuto esporre il reale andamento dei fatti, testimoniando l'insussistenza di colluttazioni e di minacce;
che, inoltre, l'assenza di contatto fisico tra sé e la persona offesa avrebbe potuto essere documentata dalla registrazione delle telecamere attive sui luoghi ove sono avvenuti i fatti;
che a fronte di tali elementi processuali, la testimonianza della persona offesa sarebbe stata svuotata di valenza probatoria;
che, infine, laddove il convenuto lo avesse tempestivamente informato della sentenza di condanna, l'impugnazione sarebbe stata senz'altro praticabile, potendo in appello richiedersi la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e farsi rilevare l'insufficienza, ai fini di una piena prova della colpevolezza, della testimonianza della parte lesa, con conseguente mutamento dell'esito del processo con probabilità vicina alla certezza.
Il convenuto ha preliminarmente chiesto il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione;
nel merito ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda.
2 Si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente Controparte_2 eccepito la prescrizione del diritto di manleva del convenuto, l'inoperatività della polizza e la decadenza dall'azione di manleva;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni attoree, chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata di tenersi conto dei limiti di operatività della polizza e della franchigia.
Disattese le richieste istruttorie con ordinanza del 27.10.2023, la causa, mutato il giudice, è stata assunta in decisione.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Gli addebiti mossi dall'attore al convenuto riguardano plurimi profili di negligenza professionale, concretizzatisi, dapprima, nell'avere il convenuto omesso di informare tempestivamente l'attore circa l'andamento del processo penale e, successivamente, per non averlo reso edotto della condanna di primo grado;
omissioni che, a dire dell'attore, da un lato hanno compromesso l'efficace difesa in primo grado (precludendo lo svolgimento di una utile prova testimoniale) e, dall'altro, hanno impedito di instaurare tempestivamente il giudizio di appello avverso la sentenza di condanna, il quale giudizio si sarebbe concluso con l'assoluzione con grado di probabilità prossimo alla certezza.
Ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta per l'assorbente considerazione che l'attore non ha fornito, come era suo onere, la prova del nesso eziologico tra la condotta – colposa o dolosa – addebitata al convenuto e l'esito infausto verificatosi.
Per giurisprudenza consolidata la responsabilità del professionista, che eserciti attività di patrocinio nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, non può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni con un significativo grado di probabilità (secondo la regola del “più probabile che non”), difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato che ne è derivato (cfr. Cass. n. 31187/2019; Cass. n. 6862/2018, nonché
Cass. 22376/2012 e Cass. n. 9917/2010).
Grava, infatti, sul danneggiato l'onere di fornire i necessari elementi di prova circa il fondamento delle proprie ragioni che avrebbero dovuto essere diligentemente
3 propugnate dal professionista asseritamente inadempiente (cfr. Cass. 16846/2005), onde consentire di operare una valutazione positiva circa l'esito favorevole dell'azione giudiziale (cfr. Cass. 3355/2014).
In definitiva, l'accertamento della responsabilità professionale comporta una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del processo oggetto del mandato professionale, con la conseguenza che, in difetto di elementi probatori in tal senso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
L'attore avrebbero dovuto non soltanto fornire adeguata prova della negligenza professionale del convenuto, ma anche dimostrare che l'attività professionale omessa – come l'acquisizione delle testimonianze o la produzione di video-registrazioni – avrebbe consentito, se effettivamente svolta, di inficiare le dichiarazioni della persona offesa e arricchire il quadro probatorio, conducendo alla propria assoluzione con significativo grado di probabilità.
Nella specie l'attore, nell'atto di citazione, ha illustrato le condotte omissive e negligenti a suo dire addebitabili al convenuto, ma non ha descritto se non genericamente il fatto di rilevanza penale per il quale era imputato (rappresentato in termini di “alterco”, senza altra specificazione, se non mediante la produzione degli atti del processo penale con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.) e non ha rappresentato i fatti specifici ai quali gli ipotetici testimoni oculari avrebbero assistito, ponendoli in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, in modo da consentire al giudice in questa sede di valutare se quei fatti, una volta confermati in sede dibattimentale, avrebbero permesso di inficiare l'attendibilità della persona offesa e condurre alla propria assoluzione.
Maggiori precisazioni non sono state rese dall'attore nel primo termine ex art. 183, comma sesto, c.p.c., di cui lo stesso non si è avvalso;
né avrebbero potuto ricavarsi dalla prova testimoniale richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., non espletata come da ordinanza resa dal precedente giudicante il 27.10.2023.
Al riguardo, si evidenzia che i capitoli di prova articolati dall'attore avevano ad oggetto circostanze, non solo non specificamente collocate nel tempo e nello spazio, ma anche generiche e valutative (cap. 1: “linea difensiva”; cap. 7: “il colloquio fu acceso, ma non furono pronunciate minacce, né fu usata violenza”), ed in parte introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. (v. capp. 3 e 8, che
4 riguardano il contenuto e le ragioni dell'alterco verificatosi tra l'attore e la persona offesa, ossia circostanze mai allegate nei precedenti scritti difensivi).
Occorre altresì rilevare che tali ultime circostanze, non tempestivamente allegate nei precedenti scritti difensivi, anche se confermate dai testimoni nella presente sede, non potrebbero in ogni caso essere utilizzate al fine di colmare il difetto di allegazione delle domande attoree poiché in tal modo, mediante la dichiarazione dei testimoni su circostanze non allegate nel rispetto della scansione dei tempi processuali, si eluderebbero le preclusioni assertive, introducendo un vulnus al diritto di difesa della controparte (in termini Corte Appello Napoli, n. 710/2024).
Per quanto sopra esposto, gli ulteriori capitoli di prova testimoniale si profilano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto vertenti sui lamentati profili di negligenza del convenuto, i quali tuttavia, in mancanza di prova circa il nesso eziologico di cui si è detto, non possono essere valorizzati.
In definitiva, in questa sede non è consentito operare il giudizio prognostico che, nel senso sopra precisato, la giurisprudenza consolidata reputa indispensabile al fine di fondare la responsabilità professionale dell'avvocato.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita la domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
La richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi i requisiti, soggettivo e oggettivo, previsti dalla norma.
Quanto, invece, alle spese processuali nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, si evidenzia che l'istanza di chiamata in giudizio del terzo era inammissibile in quanto è stata tardivamente formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2022, allorquando era già spirato il termine di venti giorni prima rispetto all'udienza del 30.10.2022 fissata nell'atto di citazione (cfr. art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis), senza che a tal fine possa rilevare lo slittamento della prima udienza di comparizione a data successiva, non trattandosi di differimento disposto ai sensi dell'art. 168-bis quinto comma c.p.c. in quanto non avvenuto con apposito decreto emesso dal giudice istruttore.
5
Considerato che
la chiamata in giudizio è stata disposta dal precedente giudicante e visto il rilievo ufficioso della questione, operato in questa sede, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- compensa integralmente le spese processuali tra il convenuto e la terza chiamata.
Così deciso in Crotone, il 03.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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