Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guzzo Mariano, giusta procura agli atti;
Parte_2
appellante contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Dragotta, giusta procura agli atti;
appellato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello : Sulla erroneità della mancata prova ad opera dell'attore circa la diligenza e la negligenza del convenuto essendo stata fornita la prova in termini probabilistici dell'accoglimento del ricorso, il nesso causale e
l'inadempimento e la condotta che doveva tenere ex art. 1176, comma 2 in primo grado
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accertando l'inadempimento colpevole dell'avvocato per l'effetto : condannare lo stesso al Controparte_1
risarcimento del danno emergente nella misura di € 26.823,00. e del lucro cessante per € 65621,57 per un totale di € 92.444,57; condannare l'avvocato ad una CP_1
con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap.”
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, rejectis adversis: rigettare
l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2462 del 1 giugno 2022, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda di volta ad accertare la responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1 CP_1
per l'attività difensiva svolta per suo conto nella predisposizione di un ricorso
[...]
dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2023, Pt_1
ha censurato la sentenza, deducendone l'erronea ed ingiusta motivazione sulla scorta
[...]
di tre motivi, così sintetizzabili:
a) erroneità della ritenuta mancata prova circa la diligenza e la negligenza del professionista, essendo stata fornita la prova in termini probabilistici del nesso causale,
dell'inadempimento e della condotta che costui avrebbe dovuto tenere ex art. 1176,
comma 2 c.c.;
b) erroneità sulla valutazione prova del nesso causale tra la condotta dell'avvocato e la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado;
c) omessa pronuncia sul danno risarcibile ex art. 2056 c.c. o l'art. 1223 c.c.
Ha, quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, accertato il suo inadempimento colpevole ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. l'avv. CP_1
venisse condannato al risarcimento del danno emergente pari a € 26.823,00 e
[...]
del lucro cessante pari a € 65.621,57, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio, con comparsa di risposta del 24 aprile 2023,
che ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 7 febbraio
2 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante si duole dell'errore commesso dal Tribunale nel ritenere che egli non avesse provato la negligenza dell'avvocato, nonostante vi fossero emersi elementi chiari riguardo a tale aspetto.
Secondo l'appellante la sentenza non aveva tenuto in considerazione che l'avvocato non aveva indicato adeguati motivi di diritto nel ricorso CP_1
giurisdizionale presentato per suo conto;
non aveva curato il deposito di documenti essenziali per il giudizio e non lo aveva informato dell'avvenuta pubblicazione della sentenza del primo grado, determinando così il decorso infruttuoso dei termini per la proposizione dell'appello.
Segnatamente era stato dimostrato che:
nessun motivo di diritto era stato indicato nei preamboli del ricorso, in violazione dell'art. 18 d.lgs. 546/1992; nessuna premessa in fatto era stata indicata prima della predisposizione delle premesse giuridiche;
al ricorso non era stata allegata alcuna documentazione che comprovasse “la situazione di non normalità economia dell'attività e la disapplicazione degli studi di settore” come la concessione edilizia del 10/06/2012 o la certificazione fine lavori del
22/09/2015, allo scopo di provare che mai quei costi del personale per l'acquisto di immobili avrebbero potuto produrre quei corrispondenti ricavi in quell'anno.
Soggiunge che, nella fattispecie, vi era la possibilità di vittoria della causa sia in primo grado che in grado di appello.
Se il difensore avesse prodotto i documenti, si sarebbe dimostrato:
1) il travisamento in fatto e diritto da parte dell'amministrazione finanziaria sulla grave incongruenza ex comma 3 dell'articolo 62-sexjes del d.l. n. 331 i 1993;
2) la falsa applicazione del comma 3 dell'articolo 62-sexjes del d.l. n. 331 i 1993 sulla giustificazione della incongruenza e applicazione dell'art. 10 comma 4 legge
146/1998 sulla non normalità economica;
3) la disapplicazione dello studio di settore “vg69u”;
4) la violazione del principio del contradditorio.
In tal modo, in capo a sé si era verificato un danno di € €82.135,57 che non
3 rientrava in alcuna possibilità di “rottamazione”.
Aggiunge, quindi, che era stato, poi, dimostrato - con la prova testimoniale e la trascrizione della registrazione di una conversazione telefonica - che l'avvocato CP_1
non le aveva comunicato l'esito del giudizio né aveva intrapreso le azioni necessarie per preservare i diritti dell'assistito; la mancanza di un'adeguata difesa tecnica aveva, dunque, pregiudicato la possibilità di accoglimento favorevole del ricorso stesso.
Ha chiesto, pertanto, che la sentenza del giudice di primo grado, carente di adeguata motivazione, in quanto non avrebbe tenuto conto delle prove presentate né della gravità dell'inadempimento, venisse riformata, con riconoscimento della responsabilità dell'avvocato per il danno da lei subito.
La doglianza non è fondata.
Si rileva, in primo luogo, che dalla sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo nr. 5346 del 19 settembre\27 ottobre 2016 oltre che dallo stesso ricorso predisposto dal convenuto risulta che l'avv. nell'impugnare l'avviso di CP_1
accertamento emesso a carico della società ricorrente in tema Ires, Iva e Irpef per l'anno
2012, dedusse il difetto di motivazione e la mancanza dei presupposti per l'applicazione degli studi di settore, anche considerato che la società operava nel settore delle costruzioni e che in quell'anno aveva conosciuto una grande crisi.
Si tratta, quindi, delle circostanze che l'appellante ha sviluppato nel gravame come motivi che avrebbero dovuto condurre all'annullamento dell'avviso dell'accertamento che, invece, venne rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Ed ancora si rileva che, nell'ambito della convocazione a seguito di formale
“invito” da parte dell'Agenzia delle Entrate – nella fase prodromica all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato – la stessa società appellante, per il tramite del proprio delegato rag. , aveva rappresentato che nell'anno 2012, Testimone_1
segnato da una grande crisi economica internazionale, la società aveva iniziato la Pt_1
costruzione di un immobile in Balestrate che era, però, riuscita a completare soltanto nel
2015 e di cui non era riuscita a vendere alcuna unità abitativa.
Tale circostanza, unità al contesto di “marginalità economica” in cui operava, faceva sì che la presunzione semplice propria dello studio di settore non dovesse operare nella fattispecie.
Risulta, ancora, che in quella fase produsse la documentazione che provava tali circostanze tra cui proprio la concessione edilizia ed il certificato di fine lavori presso il
Comune di Balestrate ossia quei documenti che, secondo l'appellante, l'avv. CP_1
4 avrebbe dovuto depositare ma che in realtà erano già stati esaminati dall'Amministrazione.
Documentazione e linea difensiva che furono però disattese tanto dall'Agenzia delle Entrate che dalla Commissione Tributaria.
Questi i fatti, va adesso ricordato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Sulla base di questi principi, com'è noto, l'inadempimento dell'avvocato rispetto all'obbligazione professionale assunta col cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove si afferma che nell'esercizio dell'attività professionale “la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte suprema ha più volte affermato, a questo proposito, che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass. sez.
II, 14 agosto 1997, n. 7618) nel qual caso, evidentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Ciò dunque premesso “incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007).
In particolare, poi, in ordine al primo elemento, “per quanto riguarda la difettosità
o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente”.
Avuto sempre riguardo alla negligenza del professionista, va, inoltre, ricordato il principio secondo cui “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizione di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito
5 del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 11612/1990). In applicazione di tale principio è stato ritenuto, quindi, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata” (Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 2005).
In ordine poi al terzo elemento - cioè al nesso di causalità tra la negligenza ed il danno – va messo in luce che, ad un indirizzo più datato, secondo cui “l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente” (Cass. 4044 del 1994, 1286 del 1998, 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6537 e
6967 del 2006), si è affiancato un altro che, per comodità, potrebbe essere definito
“probabilistico”, secondo cui “Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può
- pertanto - sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007; di recente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
25112 del 24/10/2017).
Ancor più di recente, però, la Suprema Corte risulta essere ritornata all'indirizzo anteriore, aderendo quindi al criterio della “certezza” e ribadendo come l'affermazione della responsabilità dell'avvocato “implica l'indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (Sentenza 16 ottobre 2008 n. 25266 che richiama espressamente un' importante decisione che tanta eco ebbe tra gli interpreti: Cass. 28 aprile 1994, n. 4044; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023)
Ed ancora, sempre in questa linea, la Corte di legittimità ha sostenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto” (Cassazione
6 civile, sez. III, 20/03/2018; Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, 2024, n. 2109).
Deve, allora, essere messo in luce che – al di là della certezza o della probabilità
– sul cliente grava l'onere di allegazione e di prova che l'attività diligente del professionista (che si assume omessa) avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe il nesso di causalità tra l'attività, ancorchè negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente,
La responsabilità dell'avvocato, altrimenti, si tradurrebbe in una mera responsabilità di pura omissione, ciò che non può essere sostenuto anche in linea con quanto sostenuto in tema della affine responsabilità del medico il quale è chiamato a rispondere solo quando in assenza della sua condotta imprudente, negligente o imperita si sarebbe ottenuto un risultato migliore per il paziente (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n° 4400).
È dunque alla luce di tali principi, autorevolmente sostenuti dalla Suprema Corte
– e dai quali non vi è motivo per doversi discostare - che deve essere esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte dell' appellante, essendo evidente per quanto ricordato che, nella vicenda processuale richiamata, per un verso non è possibile muovere alcun rimprovero all'appellante per la linea difensiva tenuta e per altro verso non vi è prova che sia stata l'attività difensiva dell'avv. a condurre al CP_1
rigetto del ricorso.
6. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia ritenuto sufficienti le prove fornite a supporto del nesso causale tra la condotta dell'avvocato e la mancata proposizione dell'appello.
In particolare, l'appellante fa riferimento alla registrazione di una telefonata, che,
a suo avviso, dimostrerebbe che la decadenza dal proporre appello fosse dovuta esclusivamente all'omissione del difensore.
Invocando il regime dell'art. 2712 c.c. oltre che la prova testimoniale espletata con il teste sottolinea che la registrazione, non contestata, debba essere Tes_2
considerata prova piena del fatto.
Anche questa doglianza non è fondata.
Ad onta di quanto sostenuto nel gravame, non vi è prova che sia stata ritualmente comunicata all'avvocato l'avvenuta pubblicazione della sentenza della CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo nr. 5346 del 19 settembre\27 ottobre
2016.
L'allegato nr. 3 della produzione in primo grado dell'appellante è soltanto un
7 biglietto di cancelleria in cui è annotato che la comunicazione ha avuto esito positivo.
Pur essendo indicato quello che è pacificamente l'indirizzo pec dell'avvocato non vi alcuna ricevuta che attesti l'avvenuta trasmissione e consegna del CP_1
messaggio all'appellato che ha allegato di non averlo ricevuto.
Elemento che, oltre tutto, non contrasta con il tenore della telefonata, trascritta, tra il legale rappresentante dell'appellante ed il professionista in cui l'avvocato, per un verso, sosteneva di avere predisposto una bozza dell'appello avverso la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale ma ribadiva proprio di avere effettuato un controllo “capillare” della propria pec e di non avere rinvenuto quella con cui gli sarebbe stata comunicata la decisione.
L'appello – stando al contenuto di questa conversazione – avrebbe dovuto essere incentrato proprio sulla mancata comunicazione della decisione al difensore.
Né dalla deposizione del teste – padre del legale rappresentante della Tes_2
società appellante – si desume che la comunicazione della decisione sia stata effettuata all'avv. CP_1
In conclusione, su questo capo della decisione appellata non vi è prova della negligenza del professionista.
Aggiungasi adesso – con ciò richiamando quanto esposto nel capo precedente – che non vi è prova che la proposizione del gravame avrebbe condotto alla riforma della decisione impugnata.
Si ricordi allora che “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, 2024, n. 24007).
Va inoltre rilevato che l'appellante ha documentato di avere proposto appello tardivo con il patrocinio di altro difensore e di avere chiesto la rimessione in termini per appellare (cfr. allegato nr. 8 della produzione di primo grado).
E, tuttavia, non ha documentato né allegato le sorti di questo giudizio, non potendo
– quindi – allo stato nemmeno escludersi che l'impugnazione sia stata dichiarata ammissibile con conseguente ulteriore infondatezza del motivo.
7. Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, avendo omesso di esaminare il danno risarcibile ex artt. 2056 c.c. e 1223 c.c.,
8 non si sia pronunciato sulle richieste risarcitorie per danno emergente e lucro cessante, che sarebbero conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento del difensore, come già argomentato in precedenza.
Orbene, in ragione del rigetto della domanda di accertamento della responsabilità, risulta logicamente conseguente anche il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate.
8. Infondati essendo i motivi che sorreggono il gravame, la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
2462 del 1 Giugno 2022 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 4997,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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