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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/12/2024, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
N. R.G. 132/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Formica Parte_1 C.F._1
Francesco Maria;
contro
C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Milioti Maura Tindara;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/01/2024, ha Parte_2
convenuto in giudizio , esponendo che in data Controparte_1
22 luglio 2009 in Terme Vigliatore, gli stessi hanno contratto matrimonio, durante il quale, in data 9.10.2010, è nata l'unica figlia;
Persona_1
che con sentenza in data 5/04/2016 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con sentenza depositata il 17/03/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che
[...]
non si è impegnata a favorire il mantenimento dei CP_1
rapporti tra il padre e la figlia e tra quest'ultima e la famiglia di origine paterna, tanto che la figlia si era progressivamente allontanata da lui, dai nonni paterni e da tutti i parenti;
che nel tempo i rapporti tra il padre e la figlia si sono ridotti a pura formalità. Ha chiesto, pertanto, di assumere i provvedimenti necessari ed opportuni volti a rimuovere il rifiuto della minore di incontrare il padre ed a favorire il Parte_2
miglioramento e la salvaguardia del rapporto della minore Per_1
con il genitore e con gli ascendenti ed i parenti paterni.
[...]
Si è costituita , la quale non si è opposta alle Controparte_1
domande avanzate da , ma ha contestato quanto Parte_2
affermato da quest'ultimo sulle proprie responsabilità in ordine al mancato rapporto tra padre e figlia. Ha aderito alla richiesta di audizione delle parti e della minore , attraverso la quale ricostruire l'anamnesi Persona_1
corretta e veritiera del rapporto (presente e passato) con il padre;
infine, si è rimessa al Tribunale per le valutazioni del caso a tutela del best interest child.
All'udienza del 15/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 2 di 6 Va rilevato che in corso di causa i servizi sociali onerati di ascoltare le parti e la minore hanno rilevato: che gli elementi raccolti nel corso dell'indagine evidenziano che la minore proviene da un nucleo familiare disgregatosi a causa della separazione genitoriale;
che le dinamiche emerse nel corso degli interventi effettuati evidenziano un profilo di personalità nonché di proiezione nel contesto sociale di entrambi i genitori che alterna risorse e criticità. Se da un lato i tentativi di dialogo con la figlia da parte del Per_1
hanno dimostrato l'interesse ai bisogni della stessa, unitamente alle cure e sollecitazioni rivolte dalla in questi anni, perché la figlia incontrasse il CP_1
padre; di contro, il protrarsi della mancanza di dialogo tra l'ex coppia ha generato dinamiche disfunzionali in seno all'intero nucleo familiare con il coinvolgimento di ogni membro, compresi i nonni paterni che non hanno più frequentato la nipote.
Nel corso dei colloqui, ha ribadito la volontà di continuare a Per_1
domiciliare con la madre, palesando nel corso degli interventi di volere riprendere il rapporto con il padre. A tale ultimo riguardo Pt_2
e , dinanzi ai servizi sociali, hanno
[...] Controparte_1
raggiunto un accordo teso a favorire la collaborazione di entrambi nella ripresa della relazione tra il ricorrente e la figlia . Per_1
Quest'ultima è stata sentita dagli assistenti sociali e, nel corso del colloquio, ha interloquito con il padre invitandolo ad essere più presente nei momenti di vita della stessa, specificando che gradirebbe che la madre fosse presente, almeno per il periodo inziale nei loro incontri.
I servizi sociali hanno dato atto che gli ex coniugi hanno dimostrato una buona collaborazione genitoriale che se attuata permetterà il superamento
Pag. 3 di 6 delle criticità sino ad oggi verificatesi;
che la minore allo stato attuale non presenta una situazione pregiudizievole.
Il collegio rileva che in considerazione degli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali l'ascolto della minore è sembrato superfluo. La stessa è apparsa collaborativa ed intenzionata a instaurare il rapporto con il padre;
inoltre, i servizi sociali hanno dato atto che la minore non presenta una situazione pregiudizievole e che le parti – in quella sede- hanno trovato un accordo su alcuni punti, in modo da incentivare la ripresa del rapporto padre- figlia. Cionondimeno, nelle memorie conclusive il ricorrente ha evidenziato che nonostante l'intervento dei servizi sociali e le intese raggiunte con la ex coniuge, il rapporto con la figlia minore allo stato non ha subito cambiamenti.
Considerato che devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, è pur vero che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore;
così se all'esito degli interventi compiuti sul minore permane comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore (cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019).
Nel caso di specie, non è emerso il rifiuto della minore, né tantomeno l'assenza del rapporto padre-figlia appare riconducibile a plagio della madre.
Pag. 4 di 6 Di conseguenza, non può che prendersi atto di quanto evidenziato dai servizi sociali, in ordine alla necessità che la minore sia accompagnata durante il suo sviluppo da entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene, pertanto, di invitare le parti a dare seguito alle intese raggiunte dinanzi ai servizi sociali, al fine di superare le criticità fino ad oggi verificatesi.
In ogni caso, i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare territorialmente competenti vanno delegati a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- invita le parti a dare seguito alle intese raggiunte dinanzi ai servizi sociali;
- delega i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare territorialmente competenti a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- compensa le spese del giudizio.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Marino Merlo Giovanni De Marco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
N. R.G. 132/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. Formica Parte_1 C.F._1
Francesco Maria;
contro
C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Milioti Maura Tindara;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/01/2024, ha Parte_2
convenuto in giudizio , esponendo che in data Controparte_1
22 luglio 2009 in Terme Vigliatore, gli stessi hanno contratto matrimonio, durante il quale, in data 9.10.2010, è nata l'unica figlia;
Persona_1
che con sentenza in data 5/04/2016 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con sentenza depositata il 17/03/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che
[...]
non si è impegnata a favorire il mantenimento dei CP_1
rapporti tra il padre e la figlia e tra quest'ultima e la famiglia di origine paterna, tanto che la figlia si era progressivamente allontanata da lui, dai nonni paterni e da tutti i parenti;
che nel tempo i rapporti tra il padre e la figlia si sono ridotti a pura formalità. Ha chiesto, pertanto, di assumere i provvedimenti necessari ed opportuni volti a rimuovere il rifiuto della minore di incontrare il padre ed a favorire il Parte_2
miglioramento e la salvaguardia del rapporto della minore Per_1
con il genitore e con gli ascendenti ed i parenti paterni.
[...]
Si è costituita , la quale non si è opposta alle Controparte_1
domande avanzate da , ma ha contestato quanto Parte_2
affermato da quest'ultimo sulle proprie responsabilità in ordine al mancato rapporto tra padre e figlia. Ha aderito alla richiesta di audizione delle parti e della minore , attraverso la quale ricostruire l'anamnesi Persona_1
corretta e veritiera del rapporto (presente e passato) con il padre;
infine, si è rimessa al Tribunale per le valutazioni del caso a tutela del best interest child.
All'udienza del 15/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 2 di 6 Va rilevato che in corso di causa i servizi sociali onerati di ascoltare le parti e la minore hanno rilevato: che gli elementi raccolti nel corso dell'indagine evidenziano che la minore proviene da un nucleo familiare disgregatosi a causa della separazione genitoriale;
che le dinamiche emerse nel corso degli interventi effettuati evidenziano un profilo di personalità nonché di proiezione nel contesto sociale di entrambi i genitori che alterna risorse e criticità. Se da un lato i tentativi di dialogo con la figlia da parte del Per_1
hanno dimostrato l'interesse ai bisogni della stessa, unitamente alle cure e sollecitazioni rivolte dalla in questi anni, perché la figlia incontrasse il CP_1
padre; di contro, il protrarsi della mancanza di dialogo tra l'ex coppia ha generato dinamiche disfunzionali in seno all'intero nucleo familiare con il coinvolgimento di ogni membro, compresi i nonni paterni che non hanno più frequentato la nipote.
Nel corso dei colloqui, ha ribadito la volontà di continuare a Per_1
domiciliare con la madre, palesando nel corso degli interventi di volere riprendere il rapporto con il padre. A tale ultimo riguardo Pt_2
e , dinanzi ai servizi sociali, hanno
[...] Controparte_1
raggiunto un accordo teso a favorire la collaborazione di entrambi nella ripresa della relazione tra il ricorrente e la figlia . Per_1
Quest'ultima è stata sentita dagli assistenti sociali e, nel corso del colloquio, ha interloquito con il padre invitandolo ad essere più presente nei momenti di vita della stessa, specificando che gradirebbe che la madre fosse presente, almeno per il periodo inziale nei loro incontri.
I servizi sociali hanno dato atto che gli ex coniugi hanno dimostrato una buona collaborazione genitoriale che se attuata permetterà il superamento
Pag. 3 di 6 delle criticità sino ad oggi verificatesi;
che la minore allo stato attuale non presenta una situazione pregiudizievole.
Il collegio rileva che in considerazione degli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali l'ascolto della minore è sembrato superfluo. La stessa è apparsa collaborativa ed intenzionata a instaurare il rapporto con il padre;
inoltre, i servizi sociali hanno dato atto che la minore non presenta una situazione pregiudizievole e che le parti – in quella sede- hanno trovato un accordo su alcuni punti, in modo da incentivare la ripresa del rapporto padre- figlia. Cionondimeno, nelle memorie conclusive il ricorrente ha evidenziato che nonostante l'intervento dei servizi sociali e le intese raggiunte con la ex coniuge, il rapporto con la figlia minore allo stato non ha subito cambiamenti.
Considerato che devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, è pur vero che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore;
così se all'esito degli interventi compiuti sul minore permane comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore (cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019).
Nel caso di specie, non è emerso il rifiuto della minore, né tantomeno l'assenza del rapporto padre-figlia appare riconducibile a plagio della madre.
Pag. 4 di 6 Di conseguenza, non può che prendersi atto di quanto evidenziato dai servizi sociali, in ordine alla necessità che la minore sia accompagnata durante il suo sviluppo da entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene, pertanto, di invitare le parti a dare seguito alle intese raggiunte dinanzi ai servizi sociali, al fine di superare le criticità fino ad oggi verificatesi.
In ogni caso, i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare territorialmente competenti vanno delegati a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- invita le parti a dare seguito alle intese raggiunte dinanzi ai servizi sociali;
- delega i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare territorialmente competenti a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- compensa le spese del giudizio.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Marino Merlo Giovanni De Marco
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