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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 22216/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 3423/'24, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Ajale, presso Parte_1 il cui studio in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di assegno di invalidità, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. 3423/'24 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 23.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione di cardiopatia, spondilodiscoartrosi e sindrome depressiva. Il consulente, nella prima fase, ha affermato quanto segue: “Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione,le mucose visibili si presentano di colorito roseo.
Sistema nervoso:articolazione corretta della parola,normale la funzionalita' dei nervi cranici;
Nel corso del colloquio si è delineato uno stato ansioso depressivo di lieve entità Apparato respiratorio:torace normale, non vi è dispnea a riposo,presenza di sibili e ronchi su tutto l'ambito polmonare.La perizianda è affetta da anni da bronchite asmatica
Apparato cardiovascolare:aia cardiaca aumentata P.A.130/85mmHg.Assenza di edemi declivi.e di rantoli in campo medio basale.Attivita' cardiaca ritmica.
La perizianda è affetta da cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico e dei valori pressori .
Apparato osteoarticolare:indolenti le apofisi spinose del tratto cervicale e lombare della colonna,i movimenti di flessione,estensione e rotazione si compiono come di norma. La manovra del Lasegue risulta negativa bilateralmente .Le articolazioni delle ginocchia sono dolenti e limitati i movimenti attivi e passivi La Rx della ginocchia evidenzia un processo artrosico diffuso
Apparato digerente:indenne del coledoco.
Apparato uditivo:indenne.
Apparato visivo:indenne.
Apparato endocrino:indenne
Apparato urinario:indenne
Giudizio Medico Legale
Dagli accertamenti presenti in fascicolo e' emerso che la Sig. è Parte_1 affetta da “ Bronchite asmatica (cod 6003 30%) ,sindrome depressiva (cod 2207 15%
) cardiopatia ipertensiva in I Classe funzionale NYHA (cod 6441 20 %), gonoartrosi bilaterale (cod 7010 31%) ” A nostro avviso la Sig. deve essere Parte_1
Considerata invalida nella misura del 67% dalla data della domanda amministrativa”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che “La Sig
[...]
è risultata affetta da :” Bronchite asmatica (cod 6003 30%) ,sindrome Parte_1 depressiva (cod 2207 15% ) cardiopatia ipertensiva in I Classe funzionale NYHA (cod 6441 20 %), gonoartrosi bilaterale (cod 7010 31%) ” A nostro avviso, la Sig.
[...]
deve essere Parte_1
considerata invalida nella misura del 67%.dalla data della domanda amministrativa
Abbiamo preso visone degli esami versati in atti successivi alla perizia da noi effettuata e precisamente della visita fibroendoscopica del 10.04.25 effettuata presso l'Osp
[...]
di Napoli Tale esame mette in evidenza un edema della laringe con una buona CP_2 motilità della corde vocali e con spazio respiratorio conservato .Si aggiunge che la perizianda fuma circa 15 sigarette al di . Tale reperto non mostra alcuna patologia aggiuntiva a carico delle vie aeree superiori. La perizianda è affetta da bronchite asmatica come da noi diagnosticata e valutata. Alla luce delle nostre osservazioni non possiamo non confermare il nostro giudizio medico legale precedentemente espresso: Invalida al 67%”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_3
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Napoli, il 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 22216/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 3423/'24, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Ajale, presso Parte_1 il cui studio in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di assegno di invalidità, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. 3423/'24 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 23.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione di cardiopatia, spondilodiscoartrosi e sindrome depressiva. Il consulente, nella prima fase, ha affermato quanto segue: “Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione,le mucose visibili si presentano di colorito roseo.
Sistema nervoso:articolazione corretta della parola,normale la funzionalita' dei nervi cranici;
Nel corso del colloquio si è delineato uno stato ansioso depressivo di lieve entità Apparato respiratorio:torace normale, non vi è dispnea a riposo,presenza di sibili e ronchi su tutto l'ambito polmonare.La perizianda è affetta da anni da bronchite asmatica
Apparato cardiovascolare:aia cardiaca aumentata P.A.130/85mmHg.Assenza di edemi declivi.e di rantoli in campo medio basale.Attivita' cardiaca ritmica.
La perizianda è affetta da cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico e dei valori pressori .
Apparato osteoarticolare:indolenti le apofisi spinose del tratto cervicale e lombare della colonna,i movimenti di flessione,estensione e rotazione si compiono come di norma. La manovra del Lasegue risulta negativa bilateralmente .Le articolazioni delle ginocchia sono dolenti e limitati i movimenti attivi e passivi La Rx della ginocchia evidenzia un processo artrosico diffuso
Apparato digerente:indenne del coledoco.
Apparato uditivo:indenne.
Apparato visivo:indenne.
Apparato endocrino:indenne
Apparato urinario:indenne
Giudizio Medico Legale
Dagli accertamenti presenti in fascicolo e' emerso che la Sig. è Parte_1 affetta da “ Bronchite asmatica (cod 6003 30%) ,sindrome depressiva (cod 2207 15%
) cardiopatia ipertensiva in I Classe funzionale NYHA (cod 6441 20 %), gonoartrosi bilaterale (cod 7010 31%) ” A nostro avviso la Sig. deve essere Parte_1
Considerata invalida nella misura del 67% dalla data della domanda amministrativa”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che “La Sig
[...]
è risultata affetta da :” Bronchite asmatica (cod 6003 30%) ,sindrome Parte_1 depressiva (cod 2207 15% ) cardiopatia ipertensiva in I Classe funzionale NYHA (cod 6441 20 %), gonoartrosi bilaterale (cod 7010 31%) ” A nostro avviso, la Sig.
[...]
deve essere Parte_1
considerata invalida nella misura del 67%.dalla data della domanda amministrativa
Abbiamo preso visone degli esami versati in atti successivi alla perizia da noi effettuata e precisamente della visita fibroendoscopica del 10.04.25 effettuata presso l'Osp
[...]
di Napoli Tale esame mette in evidenza un edema della laringe con una buona CP_2 motilità della corde vocali e con spazio respiratorio conservato .Si aggiunge che la perizianda fuma circa 15 sigarette al di . Tale reperto non mostra alcuna patologia aggiuntiva a carico delle vie aeree superiori. La perizianda è affetta da bronchite asmatica come da noi diagnosticata e valutata. Alla luce delle nostre osservazioni non possiamo non confermare il nostro giudizio medico legale precedentemente espresso: Invalida al 67%”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_3
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Napoli, il 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)