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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1469/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 2.7.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dagli avv.ti ALBARANO DOMENICO e BIASOLO MARCO, elettivamente domiciliata presso i difensori in Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 5, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.1.1979, con il patrocinio dell'avv. CIBERTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 120 A, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 31.7.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 9.12.2025)
“1. Affidamento condiviso dei figli minori (Tradate il 14/09/2009) e Persona_1 Per_2
(Tradate il 01/08/2014);
[...]
2. Assegnazione della casa familiare alla madre affinché vi viva con i figli Parte_1
minori, con impegno del padre a rilasciarla entro e non oltre il 31 gennaio Controparte_1
2026 per trasferirsi nella abitazione attualmente in ristrutturazione;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
- ogni settimana il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
- nella settimana in cui la madre ha il turno pomeridiano, e dunque a settimane alterne, ogni giorno dal lunedì al venerdì andandoli a prendere a scuola e riportandoli alle ore 20.30, ad eccezione del pomeriggio coincidente con il turno di riposo della signora in cui i minori Pt_1
staranno con la mamma;
- ad anni alterni, durante le festività natalizie, il giorno della Vigilia o il giorno di Natale e il restante periodo, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre all'1 gennaio o dall' 1 gennaio al 6 gennaio;
- per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- per le ferie pasquali e le ulteriori festività secondo il principio dell'alternanza;
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori per il tempo in cui li ha con sé;
5. Assegno unico integralmente percepito dalla madre;
6. Spese extra assegno ripartite al 50% tra i genitori e da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
7. I genitori rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori;
8. Rinuncia alle ulteriori domande svolte e compensazione delle spese di lite del presente giudizio.”
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate Parte_1 Controparte_1
(VA) in data 16.6.2007, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 15, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Tradate) in data 14.9.2009 e (Tradate) in data Per_1 Per_2
1.8.2014.
Con ricorso depositato in data 2.7.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, di affidare i figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento pari all'importo di euro 200,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, di attribuire alla madre l'integrale importo dell'assegno unico universale e di disporre l'assegnazione in suo favore dell'abitazione coniugale sita in Tradate (VA), via Canaletto n. 29.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
personale dei coniugi ma con addebito a carico della moglie, chiedendo di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni materne, di assegnare la casa familiare al padre, di disporre che i genitori provvedano al mantenimento della prole in via diretta per il tempo in cui ciascuno li avrà presso di sé rimettendosi alle diverse determinazioni ritenute di giustizia;
in via alternativa e/o subordinata, di disporre il collocamento paritetico dei minori e, per l'effetto, di dichiararsi non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare che resterà nella disponibilità del resistente secondo il titolo di proprietà, di disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla madre, di rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei suoi confronti di corrispondere un contributo di mantenimento della pagina 3 di 5 prole pari all'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) disponendo che ciascun coniuge contribuisca per il tempo in cui avrà i figli presso di sé, di disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% nonché di ripartire in misura del 50% tra gli stessi l'assegno unico universale, di rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in proprio favore.
All'udienza del 9.12.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, su invito del giudice relatore, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe. Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA) in data
[...]
16.6.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 15, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TRADATE
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell' 11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 2.7.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dagli avv.ti ALBARANO DOMENICO e BIASOLO MARCO, elettivamente domiciliata presso i difensori in Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 5, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.1.1979, con il patrocinio dell'avv. CIBERTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Tradate (VA), Corso Bernacchi n. 120 A, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 31.7.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 9.12.2025)
“1. Affidamento condiviso dei figli minori (Tradate il 14/09/2009) e Persona_1 Per_2
(Tradate il 01/08/2014);
[...]
2. Assegnazione della casa familiare alla madre affinché vi viva con i figli Parte_1
minori, con impegno del padre a rilasciarla entro e non oltre il 31 gennaio Controparte_1
2026 per trasferirsi nella abitazione attualmente in ristrutturazione;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
- ogni settimana il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
- nella settimana in cui la madre ha il turno pomeridiano, e dunque a settimane alterne, ogni giorno dal lunedì al venerdì andandoli a prendere a scuola e riportandoli alle ore 20.30, ad eccezione del pomeriggio coincidente con il turno di riposo della signora in cui i minori Pt_1
staranno con la mamma;
- ad anni alterni, durante le festività natalizie, il giorno della Vigilia o il giorno di Natale e il restante periodo, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre all'1 gennaio o dall' 1 gennaio al 6 gennaio;
- per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- per le ferie pasquali e le ulteriori festività secondo il principio dell'alternanza;
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori per il tempo in cui li ha con sé;
5. Assegno unico integralmente percepito dalla madre;
6. Spese extra assegno ripartite al 50% tra i genitori e da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
7. I genitori rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori;
8. Rinuncia alle ulteriori domande svolte e compensazione delle spese di lite del presente giudizio.”
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate Parte_1 Controparte_1
(VA) in data 16.6.2007, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 15, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Tradate) in data 14.9.2009 e (Tradate) in data Per_1 Per_2
1.8.2014.
Con ricorso depositato in data 2.7.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, di affidare i figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento pari all'importo di euro 200,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, di attribuire alla madre l'integrale importo dell'assegno unico universale e di disporre l'assegnazione in suo favore dell'abitazione coniugale sita in Tradate (VA), via Canaletto n. 29.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
personale dei coniugi ma con addebito a carico della moglie, chiedendo di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni materne, di assegnare la casa familiare al padre, di disporre che i genitori provvedano al mantenimento della prole in via diretta per il tempo in cui ciascuno li avrà presso di sé rimettendosi alle diverse determinazioni ritenute di giustizia;
in via alternativa e/o subordinata, di disporre il collocamento paritetico dei minori e, per l'effetto, di dichiararsi non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare che resterà nella disponibilità del resistente secondo il titolo di proprietà, di disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla madre, di rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei suoi confronti di corrispondere un contributo di mantenimento della pagina 3 di 5 prole pari all'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) disponendo che ciascun coniuge contribuisca per il tempo in cui avrà i figli presso di sé, di disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% nonché di ripartire in misura del 50% tra gli stessi l'assegno unico universale, di rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in proprio favore.
All'udienza del 9.12.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, su invito del giudice relatore, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe. Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA) in data
[...]
16.6.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 15, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TRADATE
(VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell' 11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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