Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 1
Nell'espropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla normativa del codice di procedura civile, ex art. 45, terzo comma, di detto decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, l'art. 586 cod. proc. civ. e, pertanto, l'effetto traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dell'aggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dell'art. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 citato, con la conseguenza che sono ammesse, nell'esecuzione in questione, le offerte di aumento di sesto di cui all'art. 584 cod. proc. civ., non precluse da un trasferimento già avvenuto del diritto sul bene staggito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9480 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Michele Cantillo Presidente
Dr. Alfio Finocchiaro Consigliere
Dr. Enrico Papa Consigliere
Dr. Antonio Gisotti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere. rel ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 2643 e 3277 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposti:
DA
ST IA ET, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Polonia n. 7, presso l'avv. Claudio Petrucci che la rappresenta e difende, per procura autenticata da notar Bartolucci di Roma il 20 febbraio 1997, rep. n. 44030.
RICORRENTE
CONTRO
QU avv. LUIGI, difensore di se stesso, e AN AR ved. LL, LL LA e LL IA, quali eredi di LL LO, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Crescenzio n. 74, presso il primo che rappresenta e difende gli altri tre, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI
E NEI CONFRONTI DI:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. , Concessionaria del Servizio riscossione tributi Provincia di Roma, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma alla V. dei Normanni n. 1, presso l'avv. Alberto Di Giambattista, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ DI:
1) NI NZ, già elettivamente domiciliato in Roma alla V. Cassia n.837, presso l'avv. Giuliana Raffaelli, sua procuratrice e difensore nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. 2) CI LO, CI CA e CI FA già elettivamente domiciliati in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 68, presso l'avv. Livio Gagliardini, loro procuratore e difensore nel secondo grado di causa. INTIMATI avverso la sentenza del Tribunale di Roma, 4^sez. civ. n. 2858 del 24 gennaio - 23 febbraio 1996. Udita, nella pubblica udienza del 6 maggio 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Luigi CC, che ha chiesto per i controricorrenti, rigettare il ricorso principale e accogliere quello incidentale. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Nella procedura esecutiva esattoriale promossa dall'Esattoria comunale di Roma
contro
SA LD ved. UC e RE, AR e ST UC, sull'opposizione dell'aggiudicataria TI ET SA alle offerte di aumento del sesto di Luigi CC e LO LL insieme e di EN FE, sul prezzo di L. 26.000.000, al quale era stato aggiudicato al terzo incanto in data 7 febbraio 1974 un appartamento dei debitori, il Tribunale di Roma, al quale la causa era stata rimessa per la cognizione dal locale PR giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza;
su istanza della stessa opponente il 7 novembre del 1974, il PR sospendeva le operazioni dell'esecuzione ai sensi dell'art. 48 c. p. c . , imponendo ai partecipanti alla procedura la cauzione di L. 500.000 a garanzia delle offerte. La Cassazione, con sentenza n. 3553 del 24 ottobre 1975, definita l'azione opposizione di terzo in base alla prospettazione dell'opponente che si affermava titolare della proprietà dell'appartamento staggito, dichiarava competente il Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa era tempestivamente riassunta: dopo altra decisione della Corte di Cassazione n. 362 del 20 gennaio 1982, che accertava il carattere provvisorio dell'aggiudicazione, con sentenza della Corte d'appello di Roma in sede di rinvio, comunicata tra l'11 e il 15 novembre 1985, contro la quale era proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile nel 1992, era infine riconosciuta l'ammissibilità delle offerte d'aumento del sesto di cui sopra.
Il PR, rigettata l'istanza degli offerenti CC e LL del 16 novembre 1985 per la ripresa dell'esecuzione, su richiesta dell'Esattoria del 3 febbraio 1987, convocava le parti per i provvedimenti del caso;
prima la SA e poi i debitori eccepivano l'estinzione della procedura esecutiva per tardiva riassunzione. Il processo era dichiarato estinto dal PR, con ordinanza del 9 - 10 giugno 1987, che disponeva la corresponsione del prezzo della vendita agli esecutati, confermando l'aggiudicazione; avverso tale atto era proposto dall'Esattoria e dagli offerenti CC e LL reclamo respinto dal PR stesso con sentenza del 7 dicembre 1987, impugnata dal Monte dei Paschi di Siena, che escludeva si fosse avuta l'estinzione e dagli offerenti in aumento UA e LL e dal FE, che aderivano al gravame e, in subordine, domandavano di dichiarare inefficaci gli atti esecutivi compiuti. Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarato inammissibile il gravame del FE, accoglieva l'appello subordinato degli altri. offerenti, revocando la decisione impugnata nella sola parte in cui considerava definitiva l'aggiudicazione da ritenersi venuta meno, con la compensazione tra le parti delle spese. Il Tribunale, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sull'integrità del contraddittorio e sulla legittimazione degli offerenti CC e LL, escludeva, sull'appello della AN, che la sospensione disposta dal PR il 7 novembre 1974 rientrasse tra quelle dell'art. 623 c.p.c., essendo le ipotesi di sospensiva del processo esecutivo tassative ed essendo riservato ogni potere di sospensione all'Intendente di Finanza. L'eccezione, per il Tribunale, era preclusa per non essersi impugnata con tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'ordinanza pretorile di sospensione;
ritenuto che
il PR aveva sospeso le operazioni della procedura esecutiva per l'art. 48 c.p. c. , a causa della proposizione del regolamento di competenza illegittimamente ma che tale illegittimità non era rilevante per l'estinzione successiva, per non essersi rilevata con i mezzi consentiti tempestivamente, il Tribunale affermava che, con la decisione definitiva della Cassazione sulla competenza, era terminata la causa di sospensione. Pur essendo la AN legittimata a dedurre la tempestività della riassunzione degli offerenti CC e LL nel 1985, in mancanza di vere e proprie parti nella procedura esecutiva, per cui ogni interessato al procedimento può chiedere la riassunzione, nel caso l'istanza degli offerenti era tardiva rispetto alla soluzione del conflitto di competenza ed era stata respinta dal PR per cui doveva escludersi avesse determinato la legittima ripresa della procedura. Infondato era il motivo di gravame per cui l'aggiudicataria non aveva interesse a eccepire l'estinzione richiesta anche dai debitori;
l'ultimo motivo d'appello del CC e del LL, per il quale unico effetto dell'estinzione, per l'art. 632 c. P.c. non era la definitività dell'aggiudicazione ma l'inefficacia degli atti esecutivi compiuti fino ad allora, era accolto dal Tribunale in quanto nel caso l'aggiudicazione era stata provvisoria, e, per l'aumento del sesto, l'ultima offerta e il provvedimento d'aggiudicazione erano divenuti inefficaci. A causa dell'estinzione tutti gli atti della procedura esecutiva erano da ritenersi decaduti. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la SA, per unico motivo articolato in due punti, illustrato da memoria ex art. 378 c. p. c. ; resistono l'esattore e gli offerenti CC ed eredi LL con controricorso, proponendo questi ultimi anche ricorso incidentale per cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi, principale della SA e incidentale degli offerenti CC e LL, avverso la medesima sentenza.
1. Con unico motivo di ricorso principale, la SA deduce violazione: a) degli artt. 576 n.ri 5 e 7, 584, 585, 586, 631 e 632 c.p.c., in relazione all'art. 81, lett. h e 88 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e agli artt. 1353 e 1360 c.c.; b) degli artt. 81 e 112 c.p.c. in rapporto agli artt. 2910 c.c. e 474, 631 e 632 c.p. c. Per
la ricorrente l'art. 632, 1^ co. c.p.c. distingue gli effetti dell'estinzione antecedente all'aggiudicazione da quelli che hanno luogo se l'estinzione è successiva, in base al fatto che il deposito del prezzo sia o meno avvenuto;
nell'esecuzione ordinaria, la giurisprudenza tratta in genere dell'estinzione avvenuta dopo l'assegnazione provvisoria, risolutiva della stessa, perché per l'art. 576 n. 7 c.p.c. il prezzo è pagato necessariamente dopo l'aggiudicazione definitiva (Cass. 9 giugno 1994 n. 5621), mentre in quella esattoriale, ex art. 88 D.P.R. 602/73, l'aggiudicatario deve versare il prezzo nei tre giorni dalla vendita e ciò determinerebbe il trasferimento di proprietà, non incompatibile con il carattere provvisorio dell'assegnazione stessa e l'ammissibilità delle offerte di aumento del sesto. Il prezzo, per l'art. 632 c. p. c. , diviene subito somma ricavata da restituire al debitore quando vi è stato il deposito;
l'aggiudicazione, nella procedura esecutiva esattoriale, è soggetta alla condizione risolutiva della soccombenza del dell'aggiudicatario nella gara con l'offerente in aumento, per cui, con l'estinzione solo l'offerta non può aver luogo ma l'assegnazione non può venir meno. Il deposito del prezzo fa venir meno la condizione sospensiva insita nell'aggiudicazione esattoriale che diviene vendita;
in sostanza, la mancata emissione del decreto di trasferimento non è inadempimento della ricorrente ma del giudice e non rileva, per la SA, a far venire meno l'aggiudicazione a suo avviso definitiva, che nella procedura esattoriale non deriverebbe dal decreto ex art. 586 c.p.c. ma dal versamento del prezzo ex art. 576 n.
7. Per la AN concessionaria il ricorso principale è smentito da sentenze della Cassazione (S.U.n. 5255 del 7 maggio 1993 e Cass. 2 marzo 1994 n. 2040), per le quali il trasferimento dell'immobile si realizza solo con decreto traslativo ex art. 586 c.p.c. e in tal senso resistono i controricorrenti offerenti in aumento, per i quali non v'è differenza tra procedura ordinaria ed esattoriale nell'aggiudicazione degli immobili.
1.1. In questo giudizio vi sono due sentenze di questa Corte, con efficacia di giudicato interno, che superano le questioni prospettate dal ricorso principale;
con la sentenza n. 3553 del 24 ottobre 1975, si è sancito che l'opposizione della SA agli aumenti del sesto, in base alla prospettazione della domanda fondata sulla pretesa definitività dell'aggiudicazione in suo favore, era opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.; a seguito di tale decisione la causa è stata ritualmente e tempestivamente riassunta ex art. 50 c.p.c. dinanzi al giudice dichiarato competente, cioè al Tribunale
di Roma. Con altra sentenza (n. 362 del 20 gennaio 1982), si è negato che la SA, pur se legittimata ad opporsi per l'art. 619 c.p.c., abbia in realtà acquisito la proprietà dell'appartamento,
con il pagamento-deposito del prezzo, applicandosi pure nell'espropriazione immobiliare esattoriale l'art. 586 c. p. c. e essendo necessario quindi il decreto pretorile traslativo della proprietà, per cui, prima di questo provvedimento, l'aggiudicazione deve ritenersi sempre provvisoria e sono da ammettere le offerte in aumento. Per tali decisioni emesse nella stessa procedura, la Corte d'appello di Roma, con sentenza comunicata tra l'11 e il 15 novembre 1985, dichiarava ammissibili le offerte in aumento e gli offerenti CC e LL nel termine dell'art. 627 c.p.c. presentavano ricorso per la prosecuzione dell'esecuzione. Le indicate sentenze relative alla natura dell'azione in base alla prospettazione, hanno efficacia incidentale sull'accertamento dell'inesistenza della proprietà del bene staggito in capo alla SA (Cass. 15 dicembre 1980 n. 6497) e comportano l'infondatezza del motivo di ricorso dell'aggiudicataria relativo al carattere non provvisorio dell'aggiudicazione, definitivamente escluso con la sentenza n. 362/82 sopra citata, uniformandosi alla quale, la Corte d'appello di Roma emise la sentenza in sede di rinvio comunicata alle parti tra l'11 e 15 novembre 1985. È da escludersi ogni violazione degli articoli regolanti l'espropriazione immobiliare esattoriale in quanto esattamente il Tribunale di Roma ritiene, in base alle statuizioni contenute nelle citate sentenze relative alla medesima procedura, che l'aggiudicazione nel caso era provvisoria. Nel caso non vi sono problemi di condizione (sospensiva o risolutiva) della vendita, per le offerte d'aumento del sesto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., e quindi sono irrilevanti gli artt. 1353 e 1360 c.c., che si pretendono violati, dato che la caducazione dell'assegnazione provvisoria ovvero il suo definitivo consolidarsi non derivano da mera offerta d'aumento ma dal provvedimento del giudice che dispone la vendita per l'istanza dei terzi offerenti ex art. 573 c.p.c. (Cass. n. 10684 del 13 ottobre 1995 e Cass. 11 ottobre 1983 n. 4030).
2. Con il profilo di cui al capo b del ricorso, la SA deduce che nel caso vi è esplicita domanda dei debitori di avere la consegna, del prezzo pagato dall'aggiudicataria ed è intervenuto persino pignoramento della somma ricavata da parte dell'esattore, dopo il provvedimento estintivo che conteneva l'ordine di pagare il prezzo ai UC, mentre alcuna pronuncia vi è del Tribunale su tali situazioni ed istanze. Per tale profilo, l'esattore e gli offerenti si sostituirebbero ai debitori ai sensi dell'art. 81 c.p.c. nell'istanza di consegna dell'appartamento invece del prezzo e la sentenza impugnata violerebbe l'art. 112 c.p. c. , avendo disposto la restituzione del prezzo all'aggiudicataria che chiedeva l'immobile, pur avendo l'Esattore, con il pignoramento della somma ricavata, mostrato la sua volontà d'attuare l'esecuzione sul prezzo con la conseguente liberazione del bene in favore dell'aggiudicataria. Per la AN controricorrente anche le prospettazioni della ricorrente in materia di sostituzione processuale presuppongono l'avvenuto trasferimento del bene senza decreto pretorile e il ricorso deve ritenersi infondato pure per tale motivo.
2.1. L'estinzione affermata dal Tribunale determina il venir meno di tutti gli atti esecutivi compiuti prima del provvedimento che la dichiara e quindi dello stesso pignoramento ed ovviamente supera e implicitamente rigetta la richiesta di consegna del l'appartamento per l'aggiudicataria che, per la natura provvisoria dell'assegnazione, ha diritto solo a recuperare quanto depositato, se nella nuova vendita derivata dagli aumenti altri soggetti diventino acquirenti dell'immobile. Deve escludersi che gli effetti dell'estinzione, che sono solo quelli di legge (art. 632, 1^ co. c.p.c.), possano essere preclusi da domande dei partecipanti alla procedura ovvero determinati dai loro interessi, per cui, anche per tale profilo, il ricorso della SA è infondato e deve rigettarsi.
3. I primi tre motivi di ricorso incidentale devono esaminarsi insieme perché tendono tutti ad affermare l'inesistenza del provvedimento di sospensione;
con il primo si censura la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 48, 623, 624, 617 e 627 c.p.c., anche per insufficiente motivazione, perché, pur affermando l'illegittimità dell'ordinanza pretorile di sospensione, se ne esclude l'inefficacia, per la mancata tempestiva impugnazione con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per le irregolarità formali degli atti d'esecuzione, senza tener conto della sua radicale nullità. L'ordinanza del 7 novembre 1974 sospensiva della procedura esattoriale ex art. 48 c.p.c. era nulla assolutamente e doveva convertirsi in un mero provvedimento di differimento sine die della gara per aumento del sesto. Solo per i processi per i quali la soluzione del regolamento di competenza è presupposto della decisione di merito la sospensione è necessaria e tale non era la situazione del caso di specie, pure a prescindere da giurisprudenza e dottrina che escludono nel processo esecutivo sospensioni diverse da quelle previste per legge;
l'inesistenza del provvedimento sospensivo imponeva, anche senza opposizione agli atti esecutivi, la declaratoria di ufficio dell'inefficacia dell'ordinanza in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi escludere una sospensiva ex artt. 623 e 624 c.p.c. , per non avere il PR motivato in ordine alla gravità dei motivi che imponevano di sospendere l'esecuzione. Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 627 c.p.c., con carenza di motivazione, perché solo l'errore di cui al motivo che precede ha determinato la dichiarazione di estinzione, nella mancanza dei motivi dalla quale deriva nullità del provvedimento di sospensione, dalla quale non può mai decorrere il termine perentorio per la dichiarazione di estinzione. Il provvedimento di differimento doveva interpretarsi,, in base agli artt. 584 comma secondo e 573 c.p.c., per i quali d'ufficio doveva disporsi la comparizione delle parti, soprattutto in quanto gli offerenti CC e LL il 16 novembre 1985 avevano proposto istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, essendosi accertato il loro diritto a proporre le offerte d'aumento di sesto, con un rigetto dell'istanza dal PR "allo stato", di natura interlocutoria.
3.1. I due motivi di ricorso sono infondati, in quanto, a prescindere da ogni questione di inammissibilità di tale questione proposta secondo la ricorrente principale per la prima volta in questa sede, non può condividersi l'affermata inesistenza o nullità del provvedimento di sospensione, sussistendo, in base a quanto già detto, un'opposizione di terzi ex art. 619 c.p. c. della SA, che si affermava proprietaria dell'appartamento opponendosi alle offerte in aumento, per l'acquisto del medesimo immobile e aveva domandato la sospensiva per cui, per gravi motivi, ex art. 624 c.p. c. la procedura poteva sospendersi. La mancata indicazione dei motivi non comporta "carenza di potere" del PR, quale unico giudice dell'esecuzione esattoriale immobiliare (che sia tale è ovvio ex art. 45 D.P.R. 602/73: così Cass. S.U. 3 luglio 1993 n. 7289), che nei limiti dell'art. 623 c.p.c. può sospendere l'esecuzione forzata nel caso dell'art. 624 c. p. c. , quando, come in tal caso ad opera della SA, si è proposta un'opposizione ex art. 619 c.p.c. , su istanza della stessa opponente. Il PR nel caso ha sospeso il giudizio per il conflitto negativo di competenza per l'art. 48 c.p.c., ma in effetti quest'ultimo ben può inserirsi tra i "gravi motivi" per i quali egli ha sospeso l'esecuzione ex art. 624 c.p.c. , sussistendo una delle cause di cui al 1^ comma di tale norma ed avendo anche imposto una cauzione come previsto nello stesso articolo, garanzia difficilmente compatibile con una sospensione necessaria ex art. 48 c. p. c. . Deve pertanto condividersi la statuizione del Tribunale, per la quale l'ordinanza di sospensione nel caso era solo illegittima in quanto pronunciata ex art. 48 c.p.c. e non poteva impugnarsi che con tempestiva opposizione agli atti esecutivi per le irregolarità formali (Cass. 10 giugno 1992 n. 7134), dato che, per la sussistenza della causa di sospensione disposta con cauzione a garanzia delle offerte, il provvedimento era solo formalmente illegittimo;
è quindi inapplicabile al caso di specie la giurisprudenza di questa Corte per la quale se non vi è una effettiva causa di sospensione dalla cui cessazione decorre il termine perentorio per la riassunzione, questa può aver luogo in ogni momento (così Cass. 10 ottobre 1997 n. 9848), perché nel caso le nuove operazioni di vendita con gli offerenti in aumento potevano essere riprese solo dopo che l'ammissibilità della loro offerta, conseguente al carattere provvisorio dell'assegnazione, era stata stabilita con la comunicazione della sentenza d'appello (art. 627 c. p.c.) che aveva rigettato l'opposizione di terzi, con cui in realtà
si chiedeva l'inammissibilità delle offerte d'aumento del sesto ex art. 584 c.p.c. I primi due motivi di ricorso incidentale devono rigettarsi.
4. Terzo motivo di ricorso è un altro profilo di violazione dell'art. 627 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che termine finale della sospensione sia stata la comunicazione della sentenza della Cassazione sul regolamento di competenza;
in effetti unico motivo di sospensione dell'esecuzione era l'opposizione relativa all'ammissibilità delle offerte in aumento e si era erronemante escluso il rispetto del dies a quo del termine perentorio per la riassunzione di cui all'art. 627 c.p.c. che nessun riferimento ha ad una qualsiasi sentenza di Cassazione, tanto meno sulla competenza. Per altro aspetto, costituente il quarto motivo di ricorso incidentale, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 623, 624 e 627 c.p.c. e la mancata applicazione degli artt. 295 e 297 c.p.c. perché una volta ammessa l'efficacia dell'ordinanza di sospensione emessa dal PR, comunque erano da ritenersi inapplicabili gli artt. 624 e 627 c.p.c., dovendosi invece dar rilievo alle norme sulla sospensione necessaria di cui, agli artt. 295 e 297 c.p.c. La questione eccepita dinanzi al Tribunale era stata da questo risolta nel senso che le uniche norme applicabili nel processo esecutivo sono gli artt. 623 e ss. c.p.c.; escluso che nella specie trattasi di opposizione all'esecuzione ovvero d'opposizione di terzi, per i ricorrenti in via incidentale, nel caso, si sarebbe in un ordinario giudizio di cognizione per risolvere la controversia tra aggiudicatario in via provvisoria e offerenti in aumento sulla proprietà dell'appartamento assegnato al primo e sola disciplina d'applicarsi sarebbe quindi quella degli artt. 295 e 297 c.p.c., per cui, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione sull'ammissibilità dell'offerta (del 1992) era possibile la riassunzione e doveva escludersi quindi ogni decorso del termine perentorio che potesse dar luogo all'estinzione, essendo, al momento del ricorso in riassunzione, ancora pendente in cassazione il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dell'offerta CC - LL. Anche con l'ultimo motivo di ricorso incidentale degli offerenti si deduce la violazione dell'art. 627 c.p.c. in quanto il tribunale, pur riconoscendo agli offerenti in aumento il diritto di ricorrere in riassunzione ha poi collegato alla sola sentenza di Cassazione risolutiva del conflitto di competenza, nonostante l'illegittimità di sospensiva conseguente a tale regolamento di competenza, il dies a quo del termine perentorio che sarebbe stato nel caso violato. In effetti il ricorso in riassunzione doveva essere inteso come istanza al Giudice dell'esecuzione di compiere le attività cui era tenuto;
i ricorrenti incidentali domandano quindi di cassare la decisione del Tribunale e, provvedendo nel merito ex art. 384 c. p. c. , di dichiarare che il procedimento esecutivo è pendente o in subordine, che la procedura esattoriale è ancora sospesa.
4.1. I tre motivi tendono tutti alla esclusione della violazione del termine perentorio della riassunzione o perché intervenuta nei sei mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte d'appello che ha risolto la questione dell'ammissibilità delle offerte in aumento di sesto ex art. 627 c.p.c. (terzo e quinto motivo) o in quanto, decidendo sul carattere provvisorio dell'attribuzione e negando la proprietà dell'appartamento per l'aggiudicataria, ha risolto un ordinario giudizio di cognizione pregiudiziale, comportante la sospensione necessaria, dal cui esito solo può derivare la prosecuzione dell'esecuzione in corso, ai sensi degli artt. 295 e 297 c.p.c. (quarto motivo).
A prescindere dalla circostanza che l'art. 50 c.p.c. collega l'estinzione del giudizio solo alla tardiva riassunzione "davanti al giudice dichiarato competente" che nel caso era stato il Tribunale, dinanzi a cui la causa era stata tempestivamente ripresa e non il giudice dell'esecuzione, per cui quest'ultimo non poteva dichiarare estinto il giudizio se avesse applicato la sola norma sopra indicata, nel caso, per il principio "utile per inutile non vitiatur", l'eccezione della SA chiedeva l'estinzione ex art. 630 c.p.c. e l'ordinanza estintiva fu emessa ai sensi degli artt. 623 e ss. c.p.c.
4.2. In caso d'applicazione delle sole norme del processo esecutivo nella materia, il procedimento deve ritenersi tempestivamente riassunto dagli offerenti in aumento, legittimati a tale istanza come affermato con statuizione non impugnata della sentenza del Tribunale;
con la loro istanza del 16 novembre 1985, pochi giorni dopo la comunicazione della decisione della Corte d'appello sull'ammissibilità della loro offerta per il rigetto dell'opposizione della SA, gli offerenti hanno osservato il termine dell'art. 627 c. p.c. e la causa d'estinzione non v'era. Solo ritenendo applicabile altre sospensioni generali necessarie come quella da regolamento di competenza al processo esecutivo e sempre che la risoluzione dello specifico conflitto di competenza fosse pregiudiziale alla prosecuzione della procedura, indipendentemente dalla questione dell'ammissibilità dell'offerta del terzo di cui era stato investito il Tribunale, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. applicato nel caso ad una riassunzione tardiva dinanzi a giudice incompetente, potrebbe affermarsi che l'omessa ripresa del processo nei. termini di legge dal passaggio in giudicato della dichiarazione della competenza imponesse di rilevare l'estinzione della procedura a seguito di tempestiva eccezione degli interessati. Peraltro, nel caso, la risoluzione del conflitto di competenza riguardava la c.d. opposizione qualificata di terzo, ripresa tempestivamente dinanzi al Tribunale dichiarato competente ex art. 50 c.p.c., per decidere la causa sulla natura dell'aggiudicazione oltre che sulla c.d. opposizione di terzo pregiudiziale alla prosecuzione del processo esecutivo;
affermare correttamente che l'ordinanza di sospensione è illegittima ma non affetta da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio significa identificare nella stessa, emessa da giudice competente e su istanza di parte con cauzione a carico degli offerenti, anche una causa di sospensione ex artt. 624 e 625 c.p.c., per cui è evidente che la questione di competenza di per sè non è pregiudiziale alla prosecuzione dell'espropriazione, dovendo il PR decidere sulla riapertura della gara e sulle operazioni di vendita solo per effetto dell'ammissibilità dichiarata delle offerte in aumento, di cui alla citata sentenza della Corte d'appello del 1986. In conclusione, se non si ritiene sussistere la causa di sospensione necessaria da regolamento di competenza e si afferma l'inapplicabilità dell'estinzione ex art. 50 cpv. c.p.c. relativa alla riassunzione tempestiva dinanzi al giudice competente, l'ordinanza di sospensione dovrebbe ritenersi nulla, perché mancante di causa e da essa non potrebbe desumersi per l'effetto, nella data della decisione del regolamento il dies a quo per la riassunzione, per cui. non poteva dichiararsi in conseguenza l'estinzione medesima;
se invece si ritiene sussistente una delle cause di sospensione di cui alle norme del processo d'esecuzione e quindi solo illegittima e non nulla l'ordinanza sospensiva come affermato nella decisione impugnata, all'esito della controversia sulla questione pregiudiziale rilevante, era possibile la riassunzione e ciò nel caso è accaduto, con applicazione dell'art. 627 c.p.c. per essere la moratoria connessa ad un'opposizione di terzo, per cui solo dopo la comunicazione della sentenza di appello che la rigettava, decorreva il termine semestrale rispettato dagli offerenti per chiedere la prosecuzione del giudizio, essendo sufficiente a tal fine il deposito dell'istanza per la riassunzione nel termine, non potendo imputarsi agli istanti per la prosecuzione del giudizio il rigetto "allo stato" della loro richiesta di prosecuzione della procedura, così come non ha rilievo la mancata notifica nei termini perentori dell'atto riassuntivo quando lo stesso sia stato presentato tempestivamente (Cass. 18 maggio 1984 n. 3060). Ove si affermi la sospensione nel processo d'esecuzione per le sole cause tassative previste dalla disciplina speciale nella materia (così Cass. 3 agosto 1987 n. 6690), la soluzione da ultimo evidenziata comporta comunque l'accoglimento degli ultimi motivi di ricorso incidentale, per quante, di ragione e di conseguenza la cassazione della sentenza del Tribunale per la mancata applicazione dell'art. 627 c.p. c. nel caso;
se poi si ritenga che anche la pregiudizialità d'altro ordinario procedimento possa incidere sulla procedura esecutiva (così S.U. n. 8182 dell'11 agosto 1990 e Cass. n. 5882 del 26 maggio 1995), ex artt. 295 e 297 c.p.c., è palese la tempestività della riassunzione avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato ammissibili le offerte in aumento del sesto ed ha denegato il carattere definitivo dell'aggiudicazione alla SA.
5. In conclusione, devono rigettarsi il ricorso principale e i primi due motivi di quello incidentale e accogliersi per quanto di ragione gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale degli offerenti CC ed eredi LL, con cassazione conseguente della decisione del Tribunale e, non essendo necessari altri accertamenti istruttori, può provvedersi nel merito ex art. 384 c. p. c. , con l'accoglimento totale dell'appello avverso la sentenza pretorile che ha confermato l'ordinanza d'estinzione della procedura esecutiva pronunciata dal PR, dichiarandosi tuttora pendente il procedimento esecutivo n. 29297/73 presso la Pretura di Roma.
6. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese dell'intero giudizio per la novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e i primi due motivi di quello incidentale;
accoglie, per quanto di ragione, gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c., revoca l'ordinanza d'estinzione e dichiara pendente il procedimento esecutivo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999