Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9480
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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Nell'espropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla normativa del codice di procedura civile, ex art. 45, terzo comma, di detto decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, l'art. 586 cod. proc. civ. e, pertanto, l'effetto traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dell'aggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dell'art. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 citato, con la conseguenza che sono ammesse, nell'esecuzione in questione, le offerte di aumento di sesto di cui all'art. 584 cod. proc. civ., non precluse da un trasferimento già avvenuto del diritto sul bene staggito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9480
    Data del deposito : 7 settembre 1999

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