Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA0 05 62 /03 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamento SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 333/00 Cron.1141 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Rep. 193 - Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere- Ud. 11/06/02 Dott. Walter CELENTANO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI COOPERATIVA a RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO SINISCALCO, MARIO NAPOLI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DI MONCALIERI, in persona del Sindaco pro COMUNE domiciliato in ROMA VIA GUIDO elettivamente 2002 tempore, 1340 D'AREZZO 18, l'Avvocato ENNIO MAGRI', che lo presso -1- 1 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MARIO 2 VECCHIONE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1300/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 29/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. M. -2- Cons. Naz. Serv. 3 Svolgimento del processo Con citazione in data 7 giugno 1991 il Comune di NC, in persona del sindaco p.t., propose opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Torino il 29 maggio 1991, con il quale gli era stato intimato di pagare al ricorrente ON Nazionale Servizi, società cooperativa a r. 1. (d'ora in avanti C. N. S.), la somma di lire 1.594.755.575, oltre agli interessi e alle spese legali, in forza di lodo arbitrale depositato il 7 dicembre 1989, dichiarato esecutivo il 21 dicembre 1989, la cui impugnazione davanti alla Corte di appello di Torino era stata dichiarata inammissibile con sentenza 26 febbraio 2 - maggio 1991 a causa della natura irrituale del lodo medesimo. A sostegno dell'opposizione il Comune dichiarò: che il C. N. S., quale aggiudicatario in data 5 dicembre 1986 dell'appalto concorso indetto per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aveva stipulato con l'ente territoriale il relativo contratto in data 23 marzo 1987; che, essendo insorte (all'inizio del 1987) difficoltà di esecuzione per la chiusura della discarica di La Loggia, il detto ente territoriale (pur non avendo alcun obbligo in ordine alla disponibilità delle discariche) aveva accolto l'istanza di collaborazione proveniente dal ON ed aveva chiesto l'accesso a determinate discariche;
che, essendo poi seguite nel corso degli anni 1988 e 1989 varie 4 inadempienze della società appaltatrice, nonché richieste di somme aggiuntive a quelle contrattuali derivanti dalla lievitazione dei costi di trasporto e smaltimento, il C. N. S., a fronte del rifiuto opposto dal Comune all'anticipata risoluzione del contratto, aveva avviato il procedimento arbitrale nominando l'arbitro con atto del 3-5 maggio 1989; che il lodo era stato pronunciato a maggioranza e l'impugnazione per nullità era stata dichiarata inammissibile. Su tali premesse l'opponente convenne in giudizio il C. N. S. dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato, previa dichiarazione di nullità del lodo, e, in via riconvenzionale, che fosse pronunziata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del ON, con vittoria di spese giudiziali. Il C. N. S. contestò il fondamento dell'opposizione, adducendo: che, poco dopo l'aggiudicazione dell'appalto, si era determinata una situazione di crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, a causa della chiusura d'autorità di alcuni impianti come quello di La Loggia, e della non operatività dei nuovi impianti di competenza dei comuni;
che, con provvedimenti contingibili ed urgenti del presidente della Giunta regionale e del prefetto, era stato ordinato lo smaltimento dei rifiuti in discariche più lontane e non altrimenti accessibili;
che, relativamente ai rifiuti del Comune di NC, lo Լ Ր5 smaltimento era stato ordinato (nell'arco di tempo tra il 7 febbraio e il 20 dicembre 1987) presso la discarica Basse di Stura dell'Azienda municipalizzata raccolta rifiuti di Torino, con aumento rilevante dei costi di esecuzione del servizio;
che poi, previo intervento del Comune di NC, il ON aveva utilizzato prima la discarica di Chivasso e successivamente quella di Ghemme, ogni volta con rilevante aumento dei costi chilometrici e tariffari, che il Comune non aveva inteso accollarsi;
che il lodo aveva riconosciuto il diritto del ON a riscuotere i maggiori oneri ed aveva rescisso il contratto;
che dal giorno della pronunzia del lodo (reso esecutivo dal pretore di Torino) era stato incaricato dal Comune di proseguire il servizio in via temporanea (fino allo svolgimento di una nuova gara pubblica) con riconoscimento totale degli oneri sostenuti oltre all'usuale utile d'impresa. Il C. N. S., pertanto, chiese il rigetto delle domande formulate dall'ente territoriale, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna del Comune al pagamento delle somme recate dal detto provvedimento, con vittoria di spese. Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva depositata il 13 giugno 1992, dichiarò la nullità del lodo irrituale, revocò il decreto ingiuntivo e, sul presupposto che nessuna delle parti aveva eccepito l'improcedibilità delle domande di merito (stante il compromesso per arbitrato irrituale), dispose con separata 6 ordinanza per l'istruzione di tali domande. Nella successiva fase del processo intervenne in causa la s.r.l. La Nuova Ferrarese che affermò di avere eseguito in subappalto - dal - 20 febbraio 1987 al 31 dicembre 1988 - parte delle prestazioni previste nel contratto di appalto. Pertanto chiese la condanna di entrambe le parti di tale contratto al pagamento della somma di lire 717.613.984, di cui assumeva di essere rimasta creditrice, oltre ai maggiori oneri conseguenti alla lievitazione dei costi. Con memoria depositata in corso di causa il Comune chiese altresì la condanna del C. N. S. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'interruzione dell'appalto, quantificati in lire 2.105.360.398. Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata l'8 maggio 1998, provvide come segue: a) dispose che la causa tra il Comune di NC ed il C. N. S. fosse separata da quella promossa dalla s.r.l. La Nuova Ferrarese contro le parti ora indicate, e con separata ordinanza dispose che questa seconda causa fosse rimessa in istruttoria;
b) condannò il Comune di NC a pagare al C. N. S. la somma di lire 1.497.453.147, oltre agli interessi dal giorno della domanda: c) rigettò la domanda del C. N. S. relativa al pagamento del 7 servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, nonché la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal Comune;
d) dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal Comune di NC che condannò a pagare metà delle spese del giudizio, dichiarando compensata la restante metà. Il Tribunale, in particolare (e per quanto qui può rilevare), osservò che, in base all'art. 8 del capitolato speciale di appalto, il Comune era obbligato a pagare al C. N. S. i maggiori oneri conseguenti alle ordinanze urgenti emesse dal prefetto di Torino e dal presidente della Giunta regionale del Piemonte;
che al C. N. S., pertanto, andavano rimborsati i maggiori costi sopportati per il trasporto e lo smaltimento presso discariche diverse da quelle di La Loggia ed emergenti dalle fatture prodotte;
che la domanda del ON relativa al pagamento del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali era rimasta sfornita di prova sia quanto agli ordini ricevuti in proposito sia quanto all'espletamento delle relative operazioni;
che il Comune di NC non aveva provato inadempimenti del ON tali da giustificare la domanda di risoluzione del contratto;
che la pretesa risarcitoria, avanzata dal Comune per l'interruzione dell'appalto, era stata formulata tardivamente. La detta sentenza fu impugnata in via principale dal Comune di NC e in via incidentale dalla società ON Nazionale Servizi, mentre la s.r.l. La Nuova Ferrarese eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata dal Comune appellante. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 29 settembre 1999, accogliendo per quanto di ragione l'appello formulato dal Comune di NC (e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata) rigettò la domanda proposta dal C. N. S., diretta ad ottenere dal detto Comune il pagamento dei maggiori oneri per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui al contratto di appalto 23 giugno 1987; rigettò l'appello incidentale proposto dal C. N. S. contro la medesima sentenza, diretto ad ottenere la condanna del Comune al pagamento delle spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
dichiarò interamente compensate le spese giudiziali nei rapporti tra il Comune e la s.r.
1. La Nuova Ferrarese;
dichiarò compensate in ragione di 1/3 le spese giudiziali nei rapporti tra il Comune e il C. N. S., condannando quest'ultimo al pagamento dei restanti 2/3; confermò nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale dopo aver rilevato che il Comune di - NC aveva rinunziato agli atti del giudizio nei confronti della s.r.l. La Nuova Ferrarese, la quale aveva accettato detta rinunzia, onde di fatto l'ente aveva realizzato la propria estromissione dal giudizio (in relazione al quale, peraltro, il Tribunale aveva ritenuto necessaria ulteriore istruttoria), sicché 9 sul primo motivo del gravame principale era venuto meno l'interesse dell'appellante - ritenne fondato il secondo motivo con il quale il detto Comune aveva censurato il rigetto, ritenuto erroneo, dell'opposizione promossa contro il decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento della somma di lire 1.594.755.575. Richiamati (e trascritti in sentenza per la parte rilevante) gli artt. 10, 12, 14 e 18 del capitolato di appalto allegato al contratto, nonché il paragrafo E ("servizio smaltimento rifiuti") della relazione tecnica illustrativa predisposta in sede di offerta dall'impresa appaltatrice, costituente parte dell'offerta stessa, la Corte di merito, sulla base della lettura coordinata di tali clausole, giunse alla conclusione che il C. N. S. non avesse titolo per ottenere il rimborso dei maggiori oneri riconosciuti in prime cure, oneri dai quali il Comune di NC, pertanto, doveva essere assolto. La Corte torinese, invece, rigettò l'impugnazione nella parte in cui censurava il mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del ON. Rigettò inoltre l'appello incidentale di quest'ultimo, che si doleva per il mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la rimozione dei rifiuti speciali, ritenendo che tale domanda non fosse stata 10 adeguatamente provata. Contro la suddetta sentenza la società ON Nazionale Servizi, cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. II Comune di NC ha resistito con controricorso ed a sua volta ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la società ON Nazionale Servizi (C. N. S.) denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. Il Tribunale -ritenuto che fosse "contrattualmente previsto che il servizio di trasporto e smaltimento avvenisse con riferimento alla discarica di La Loggia" e che, quindi, le ordinanze del presidente della Giunta regionale e del prefetto che avrebbero costretto il C. N. S. "a non utilizzare più la discarica di La Loggia, ma altre diverse e più lontane discariche,....hanno senz'altro inciso sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal contratto di appalto, generando maggiori oneri" avrebbe riconosciuto il diritto del C. N. S. al pagamento di lire 1.594.755.575, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per 11 l'espletamento del servizio in discariche diverse e più lontane rispetto alla discarica di La Loggia. La Corte di appello avrebbe riformato tale pronuncia, affermando che la discarica di La Loggia non fosse contrattualmente prevista e che l'onere del C. N. S. fosse unicamente quello di avere la disponibilità di una discarica autorizzata, onere assolto dal ON mediante la prospettazione (nella relazione tecnico- illustrativa) dell'utilizzo della discarica controllata di La Loggia, senza che ciò impedisse al medesimo ON di servirsi di altra discarica. Tale impostazione non sarebbe condivisibile, perché non terrebbe conto delle concrete modalità di conclusione del contratto e violerebbe sia l'art. 1326 sia gli artt. 1362 e ss. cod. civile. Nel 1986 il Comune di NC avrebbe indetto una gara pubblica (con la procedura dell'appalto/concorso) per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e del servizio di nettezza urbana. Le ditte partecipanti alla gara avrebbero dovuto individuare una discarica presso la quale smaltire i rifiuti ed in particolare l'art. 10 del capitolato speciale di appalto avrebbe stabilito l'onere per i concorrenti di dimostrare nell'offerta la disponibilità di una discarica autorizzata, con l'impegno a garantire lo smaltimento per tutta la durata dell'appalto. Da tale articolo la Corte di appello avrebbe dedotto che l'onere di 12 disporre di una discarica qualsiasi (e non di una discarica determinata) derivasse dal contratto, sicché la discarica di La Loggia, indicata dal C. N. S. in sede di offerta, non fosse un elemento integrante del contratto medesimo. Questa interpretazione ometterebbe di considerare che il citato art. 10 non nasceva come norma contrattuale bensì come norma di gara e come tale andava interpretato. Esso avrebbe espresso la volontà del Comune di richiedere ai partecipanti alla gara di appalto d'indicare nell'offerta la discarica presso la quale avrebbero versato i rifiuti in caso di aggiudicazione, al fine di verificare (offerta per offerta) che le discariche indicate dai concorrenti fossero in regola con la normativa all'epoca vigente, come sarebbe desumibile dall'art. 14 del capitolato. Tuttavia (e questo sarebbe l'aspetto trascurato dalla Corte di merito), una volta individuata dall'offerente la discarica, quella indicazione avrebbe costituito parte integrante dell'offerta e del contratto. 1 ON avrebbe soddisfatto la richiesta del Comune di cui all'art. 10 del capitolato, indicando la discarica di La Loggia che avrebbe ottenuto il nulla osta previsto dall'art. 14 dello stesso capitolato, sicché, concluso il contratto, l'indicazione di quell'impianto sarebbe divenuta parte integrante di questo. Inoltre l'esame dei documenti contrattuali e l'interpretazione delle 13 pattuizioni ivi contenute dimostrerebbero che l'indicazione della discarica di La Loggia non soltanto era parte del contenuto del contratto ma assumeva un ruolo essenziale nell'ambito del rapporto contrattuale. In particolare, con la clausola del par. E della relazione tecnico- illustrativa del C. N. S., quest'ultimo avrebbe assunto a proprio carico il rischio di esaurimento della discarica, con esclusivo riferimento all'impianto di La Loggia, e ciò dimostrerebbe ancora una volta la centralità dell'indicazione e dell'utilizzo di tale discarica nel contesto contrattuale. Tale clausola sarebbe stata interpretata dalla Corte territoriale per escludere il diritto del ricorrente a riscuotere i maggiori oneri connessi allo svolgimento del servizio in altre e più lontane discariche dopo la chiusura dell'impianto di La Loggia, ma una simile interpretazione non potrebbe essere condivisa, sia perché trascurerebbe le precedenti considerazioni sull'effettivo significato della clausola, sia perché ignorerebbe il fatto che questa era riferita testualmente alla sola ipotesi di esaurimento della discarica, ben diversa dall'imprevedibile caso (poi verificatosi) di chiusura della discarica stessa per ordine dell'autorità. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Si deve premettere che, come questa Corte ha più volte affermato, 14 l'individuazione della volontà negoziale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni o criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (che il ricorrente deve enunciare in modo specifico), oppure per vizi di motivazione. Non è sufficiente una semplice critica della decisione negativa, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr., ex multis, Cass., 10 agosto 2001, n. 10520; 27 luglio 2001, n. 10290; 28 maggio 2001, n. 7242). Nel caso in esame la Corte territoriale, dopo aver richiamato (e trascritto in sentenza per la parte rilevante) gli articoli del capitolato di appalto (10, ultimi due commi, 12, 14, ult. comma, 18, ult. comma), nonché il paragrafo E della relazione tecnico- illustrativa predisposta dall'impresa appaltatrice in sede di offerta, ha rilevato che nessuna norma del contratto prevedeva che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovesse avvenire con riferimento alla discarica di La Loggia ed ha considerato: che l'onere del C. N. S. era quello di avere la disponibilità di una discarica autorizzata;
che detto onere fu assolto mediante la prospettazione da parte del 15 ON (nella menzionata relazione tecnico-illustrativa) dell'utilizzo della discarica controllata di La Loggia;
che la conclusione del contratto in cui non era prevista alcuna clausola circa l'obbligo di smaltire i rifiuti nella discarica indicata, ma vennero soltanto richiamati gli allegati, tra cui la detta relazione lasciava presumere che l'Amministrazione comunale avesse dato il nulla-osta all'utilizzo della discarica stessa;
che, però, nulla impediva al ON di servirsi di altra discarica, (naturalmente autorizzata e previo nulla osta del Comune), a prescindere dall'esaurimento o meno della discarica di La Loggia, sopportandone le relative spese. Come si vede, dunque, la Corte di merito, sulla base di una lettura coordinata degli atti contrattuali, è giunta al convincimento che l'indicazione della discarica di La Loggia non fosse vincolante nel senso di obbligare l'appaltatrice all'utilizzo della discarica stessa, ben potendo l'impresa servirsi anche di altra discarica, purché questa fosse autorizzata e previo nulla osta del Comune. La Corte torinese ha dato conto dell'iter logico seguito, attraverso il richiamo delle varie clausole (che sono poi quelle indicate anche dalla società ricorrente) e del relativo contenuto, effettuando un'interpretazione non frammentaria ma contestuale complessiva delle clausole stesse, con motivazione nella quale non è dato cogliere profili illogici o contraddittori. Si tratta, pertanto, di un motivato apprezzamento di fatto, come 16 tale non censurabile in sede di legittimità, ed al quale il ricorrente oppone una sua diversa interpretazione, che però non è idonea a mettere in crisi il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ancorato al tenore delle clausole contrattuali. Ne segue l'inammissibilità delle censure come sopra formulate. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, violazione e falsa applicazione della legge n. 441 del 1987, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. La decisione impugnata sarebbe fondata su una non condivisibile ed erronea interpretazione dell'art. 8 del capitolato di appalto. Richiamato il contenuto di tale articolo, il ricorrente afferma che, sul punto, la Corte di appello avrebbe disatteso la pronunzia del Tribunale, il quale avrebbe accolto un'interpretazione più ampia dell'articolo medesimo, riconoscendo il diritto dell'appaltatore al rimborso dei maggiori oneri derivanti da provvedimenti contingibili ed urgenti, emanati in circostanze eccezionali a salvaguardia della salute pubblica, anche in caso di emanazione di tali provvedimenti da parte del presidente della Giunta regionale e del prefetto, caso in concreto verificatosi nella situazione di 17 eccezionale gravità ed urgenza successiva alla chiusura per ordine prefettizio della discarica di La Loggia, con sostanziale equiparazione dei provvedimento di tali autorità a quelli del sindaco (cui la norma contrattuale fa espresso riferimento). Dopo aver fatto riferimento alla motivazione esposta in parte qua dalla sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che tale pronunzia sarebbe lesiva del D.P.R. n. 915 del 1982 e delle norme del codice civile relative all'interpretazione dei contratti, ignorerebbe l'intervento della legge n. 441 del 1987 e sarebbe insufficiente in tutti i suoi aspetti. In primo luogo, l'interpretazione data dalla Corte di appello all'art. 8 del capitolato violerebbe l'art. 12 del D.P.R. n. 915 del 1982, perché non avrebbe tenuto conto del fatto che l'emanazione della legge n. 441 del 1987, con l'affidamento in privativa agli enti pubblici delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione delle relative discariche, avrebbe in sostanza impedito al C. N. S. l'autonoma individuazione di possibili soluzioni alternative dopo la chiusura della discarica di La Loggia, onde i problemi connessi a tale chiusura dovevano essere risolti dai competenti enti pubblici. Peraltro l'ampio numero di Comuni coinvolti avrebbe creato problemi di smaltimento eccedenti l'ambito territoriale comunale e suscettibili di soluzione soltanto in sede regionale. Infatti, i sindaci di diversi Comuni del Piemonte, tra cui quello di 18 NC, avrebbero sollecitato l'intervento del presidente della Giunta regionale, e tale intervento si sarebbe poi concretizzato nelle ordinanze emesse dalla detta autorità. Pertanto non sarebbe corretta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui tali ordinanze sarebbero state adottate da un soggetto terzo e non sarebbero equiparabili alle ordinanze del sindaco. Si tratterebbe invece di ordinanze aventi la stessa natura di quelle sindacali, previste dall'art. 8 del capitolato di appalto, in quanto provvedimenti contingibili ed urgenti diretti a consentire l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che dalla chiusura dell'impianto di La Loggia avrebbe potuto essere gravemente compromesso. Inoltre l'interpretazione data dalla Corte d'appello all'art. 8 citato, stravolgerebbe il significato delle pattuizioni contrattuali, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del contratto. Invero, dopo la chiusura della discarica indicata, il Comune avrebbe potuto sostenere la sussistenza dei presupposti per risolvere il contratto di appalto, mentre avrebbe preferito non avvalersi di tale facoltà, mantenere il contratto e chiedere al presidente della Giunta regionale l'accesso ad altre discariche. In altre parole il Comune, non potendo (per ragioni di competenza territoriale) emanare le disposizioni per l'espletamento del servizio previste dall'art. 8 del capitolato di appalto, avrebbe 19 sollecitato l'autorità competente a provvedere in tal senso, così mostrando di considerare la situazione come rientrante nell'ambito dell'art. 8 del capitolato di appalto, che non potrebbe non riferirsi a tutte le ipotesi d'impossibilità sopravvenuta imprevedibile (come quella di specie), rispetto alle quali il rischio resterebbe a carico del Comune. Tali aspetti, aventi importanza centrale nell'interpretazione del contratto anche in base all'art. 1362 cod. civ., benché prospettati ed argomentati dal ricorrente, non sarebbero stati neppure considerati dalla sentenza impugnata, viziata quindi anche per insufficienza della motivazione. La detta sentenza, altresì, non avrebbe tenuto conto del fatto che le ordinanze del presidente della Giunta regionale non avrebbero potuto avere come destinatario il C. N. S. ma soltanto i Comuni, essendo quello di smaltimento dei rifiuti solidi urbani un servizio in privativa comunale, ancorché suscettibile di affidamento in concessione o appalto a privati. Ciò avrebbe comportato che la Regione potesse avere come unici interlocutori i Comuni interessati dall'emergenza rifiuti e non certo il soggetto privato appaltatore del servizio. Le complesse censure così riassunte non hanno fondamento. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato (e trascritto in sentenza) l'art. & del capitolato di appalto, ha rilevato che il C. N. S. in primo grado aveva prodotto, a sostegno della domanda, una 20 serie di ordinanze emesse dal presidente della Giunta regionale del Piemonte e dal prefetto di Torino dopo la chiusura (per ordine prefettizio) della discarica di La Loggia;
ed ha aggiunto che il Tribunale, in forza di una interpretazione estensiva del citato art. 8, aveva equiparato i provvedimenti di urgenza in questione alle ordinanze emesse dal sindaco che, in base alla detta previsione di capitolato, faceva salvo il diritto dell'impresa al rimborso di eventuali maggiori oneri che essa avesse dovuto subire a causa di disposizioni emanate dal sindaco in presenza di circostanze eccezionali a salvaguardia della salute pubblica. La Corte torinese, nel respingere la tesi ora riassunta fatta propria dai primi giudici, ha considerato: che il diritto dell'impresa appaltatrice al rimborso di maggiori oneri derivanti da ordinanze adottate in circostanze eccezionali era riconosciuto con riferimento a provvedimenti emessi dal sindaco, su conforme parere e proposta dell'autorità sanitaria o di altri organi competenti;
che la fonte di tale potere andava ricercata nell'art. 12 del D. P. R. n. 915 del 1982, che lo conferiva contemporaneamente al presidente della Giunta regionale e al sindaco, "nell'ambito delle rispettive competenze", sicché, se la disposizione di capitolato avesse inteso comprendere anche ordinanze provenienti da autorità diverse dal sindaco, sarebbe stata strutturata in termini 21 meno specifici;
che, pertanto, il secondo comma del citato art. 8 andava interpretato in senso stretto, in quanto riferito esclusivamente ad ordinanze provenienti dalla controparte contrattuale, tanto più che, nei commi successivi dello stesso articolo del capitolato, era previsto a carico dell'impresa l'obbligo non derogabile di osservare tutte le leggi e i regolamenti che, anche dopo la stipulazione del contratto, fossero state emanate in materia dalle competenti autorità, con riferimento in modo particolare a quanto disposto dalle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni, obbligo cui non era previsto che corrispondesse il diritto al rimborso dei maggiori oneri che ne fossero derivati;
che le ordinanze contingibili ed urgenti, emesse prima del presidente della Regione Piemonte e poi dal prefetto di Torino, erano dirette al Comune di Torino e alla sua Azienda municipalizzata raccolta rifiuti (allo scopo di smaltire presso la discarica di Basse di Stura i rifiuti di alcuni Comuni, tra cui quello di NC, che si erano trovati in difficoltà nel reperire in tempi brevi un impianto idoneo a sostituire quello di La Loggia), nonché ai Comuni beneficiati (per la stipula con il Comune di Torino di apposita convenzione); che, per conseguenza, il C. N. S. al quale era stato chiesto - 22 soltanto di provare la disponibilità di una discarica autorizzata e che aveva conservato la libertà di eseguire lo smaltimento dei rifiuti di NC (al quale era vincolato contrattualmente) in discariche diverse da quelle di La Loggia, purché autorizzate e salvo il nulla osta comunale, senza nulla avere a pretendere per il trasporto o lo smaltimento non aveva titolo per ottenere il rimborso dei maggiori oneri che gli erano stati riconosciuti in primo grado. Orbene fermo il punto che, nella specie, si discute di obbligazioni contrattuali, la cui fonte va dunque rinvenuta nel contenuto del contratto - si deve osservare che la ricerca di tale contenuto, effettuata dalla Corte territoriale, appare sorretta da congrua motivazione, ancorata a dati testuali, e si sottrae dunque alle critiche del ricorrente. L'assunto, secondo cui l'interpretazione dell'art. 8 del capitolato, adottata dalla sentenza impugnata, violerebbe l'art. 12 del D.P.R. n. 915 del 1982 (il quale contempla le ordinanze contingibili e urgenti, emesse a fronte di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente), non può essere condiviso. Invero, esso è basato sul rilievo che l'emanazione della legge n. 441 del 1987 (che convertì con modificazioni il D.L. 31 agosto 1987, n.361), con l'affidamento in privativa ad enti pubblici delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione delle relative discariche, avrebbe sostanzialmente 23 impedito al C. N. S. l'autonoma individuazione di possibili soluzioni alternative dopo la chiusura della discarica di La Loggia. Si deve però replicare che tale normativa (e, in primo luogo, l'art. & del D.P.R. n. 915 del 1982) prevedeva la concessione ad enti o imprese specializzate (autorizzate ai sensi del precedente art. 6, lett. d) per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, onde il rilievo non coglie nel segno in punto di diritto, in quanto non dimostra l'asserito impedimento all'individuazione di soluzioni alternative e non vale quindi a superare i dettato delle disposizioni contrattuali, come motivatamente interpretate dai giudici del merito. Quanto, poi, ai provvedimenti del presidente della Giunta regionale e del prefetto di Torino, il fatto che essi siano scaturiti da interventi sollecitati dai Comuni (tra cui quello di NC) non basta ad equipararli in toto ai provvedimenti sindacali previsti dall'art. 8 del capitolato. La Corte di appello, come sopra si è notato, ha chiarito le ragioni che l'hanno indotta ad interpretare tale articolo come riferito esclusivamente ad ordinanze provenienti dalla controparte contrattuale, e tale interpretazione, immune da vizi logici, si risolve in un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità. Come pure esulano da tale sindacato - appunto perché riguardanti il fatto - le considerazioni relative al comportamento tenuto dalle parti dopo + la conclusione del contratto, profilo in relazione al quale non è 24 ravvisabile alcun difetto di motivazione, perché esso concerne aspetti logicamente incompatibili con gli argomenti esposti dalla Corte territoriale, la quale dunque non doveva addurre una esplicita motivazione sul punto. Che poi le ordinanze del presidente della Giunta regionale e del prefetto non potessero avere come destinatario il ON, ma soltanto i Comuni, è circostanza che non vale a modificare la natura e la tipologia di quei provvedimenti e non riesce a superare il convincimento della Corte di merito circa l'impossibilità di ricondurli nell'ambito applicativo dell'art. 8 del capitolato. Ne segue l'infondatezza del secondo motivo. Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 2702 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civile. La sentenza impugnata avrebbe respinto l'appello incidentale del C. N. S., diretto ad ottenere l'accertamento che non erano compresi nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento previsto dall'art. 10 del capitolato rifiuti diversi dai rifiuti urbani e dagli assimilabili agli urbani, quali i rifiuti esplicitamente classificati 25 "speciali" dall'art. 2, 4° cv. del D. P. R. n. 915 del 1982; e che il Comune di NC avrebbe ordinato al C. N. S. la raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti speciali, con conseguente condanna del Comune a versare alla società per tale effettuato servizio la somma di lire 512.012.326 oltre agli interessi e al danno da svalutazione. La motivazione addotta dalla Corte di merito per respingere l'appello incidentale non sarebbe da condividere perché: -a) l'assunto secondo cui, benché nei documenti prodotti dal C. N. S. si parli di rifiuti speciali, altri documenti attesterebbero trattarsi di rifiuti "abbandonati" in primo luogo violerebbe l'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982, in quanto, ai fini della classificazione dei rifiuti in questione, farebbe riferimento ad una categoria di rifiuti ("i rifiuti abbandonati") non prevista dalla legge, ed inoltre il riferimento a detta categoria non escluderebbe il carattere speciale dei rifiuti stessi, mentre per escludere tale carattere la Corte avrebbe dovuto soffermarsi sulla effettiva natura dei rifiuti, accertamento omesso per il fuorviante rilievo che si trattasse di rifiuti abbandonati;
secondo cui il C. N. S. non avrebbe provato b) l'assunto l'effettiva esecuzione dell'asporto di detti rifiuti sarebbe stato - desunto da una frase (contenuta nella lettera del ricorrente in data 25 ottobre 1989), che in realtà nulla direbbe in ordine all'effettiva esecuzione della rimozione e, soprattutto, in relazione alle prove 26 fornite dallo stesso C. N. S., sicché la Corte di merito avrebbe omesso (senza motivare) ogni riferimento alle produzioni documentali effettuate dal ricorrente;
c) l'assunto - secondo cui il C. N. S. non avrebbe criticato la valutazione dei primi giudici circa la mancata prova d'incarichi diretti alla raccolta e allo smaltimento di detti tipi di rifiuti sarebbe privo di fondamento, perché in realtà l'attuale ricorrente con l'appello incidentale avrebbe mosso una specifica censura sul punto. Neppure questo motivo è fondato. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato la classificazione contenuta nell'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 (che definisce i rifiuti speciali), ha rilevato che, “nei documenti citati a mo' di esempio", si parlava genericamente di rifiuti speciali. Ha tuttavia aggiunto che, innanzi tutto, altri documenti prodotti attestavano che si trattava di “rifiuti abbandonati" da ignoti sul territorio, onde non sembrava censurabile l'affermazione del Tribunale, secondo cui il riferimento era ai rifiuti abbandonati di cui all'art. 2, comma 3°, punto 3 del D.P.R. 915/1982, cioè a rifiuti urbani rientranti nelle previsioni contrattuali e quindi coperti dal canone contrattuale unitariamente previsto;
e che, in secondo luogo, non vi era prova circa l'esecuzione dell'asporto. Ancora, secondo la Corte di merito il C. N. S. non aveva criticato la valutazione dei primi giudici circa la mancata prova d'incarichi diretti alla 27 raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, valutazione confermata dalle lettere di sollecito alla rimozione inviate dal Comune di NC, aventi tutte ad oggetto “rifiuti abbandonati sul suolo", cioè una specie di rifiuti per i quali l'impresa era tenuta all'immediata rimozione, senza diritto a compenso speciale (sentenza impugnata, pag. 21-22). Orbene, nel quadro ora riassunto il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito appare chiaro: fermo il punto che spettava al C. N. S. l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, diretta ad ottenere il pagamento della somma di lire 512.012.326 per la rimozione (asseritamente effettuata) di rifiuti speciali (art. 2697, primo comma, cod. civ.), mancava la prova: a) che i rifiuti cui la pretesa si riferiva avessero natura speciale in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982; b) mancava la prova d'incarichi diretti alla raccolta e allo smaltimento di quel tipo di rifiuti;
c) mancava la prova dell'esecuzione dell'asporto, cioè del servizio che il ricorrente asserisce di avere effettuato. Questo percorso argomentativo resiste alle critiche del ricorrente. Infatti, in primo luogo, se è vero che l'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 non contempla la categoria dei “rifiuti abbandonati", è vero del pari che lo stesso art. 2 – nel comma terzo, n.
3 - classifica tra - i rifiuti urbani quelli "di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche" o sulle strade ed aree private 28 comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge. Al di là della questione terminologica, risulta chiaro (v. sentenza impugnata, pag. 21) che a questa categoria di rifiuti la Corte di merito ha inteso riferirsi con l'espressione "rifiuti abbandonati”, sicché la denunziata violazione del citato art. 2 non è ravvisabile. In secondo luogo, non spettava alla sentenza impugnata escludere la “specialità” dei rifiuti in questione. Sul piano logico incombeva al ricorrente l'onere di provare la natura dei detti rifiuti e l'attribuzione ad essi di quel carattere. Né tale onere può considerarsi adempiuto sulla base della documentazione in atti, cui la società ricorrente si richiama, perché quella documentazione risulta esaminata dalla Corte territoriale, la quale prima ne ha rilevato il carattere generico e poi ne ha rimarcato il significato non univoco, visto che in altri documenti i rifiuti non erano definiti (genericamente) speciali bensì abbandonati sul territorio, con apprezzamento di fatto in questa sede non censurabile, neppure per vizio di motivazione, perché la mancata specifica indicazione nel ricorso (in violazione del principio di autosufficienza di questo) del contenuto dei documenti medesimi impedisce di verificarne la rilevanza ai fini della decisione. Quanto all'argomento secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito la prova dell'avvenuto asporto dei rifiuti speciali, desumendo ciò da una frase contenuta nella lettera in data 25 ottobre 1989 (in parte qua 29 trascritta in ricorso oltre che in sentenza), deve osservarsi che la parte decisoria del convincimento espresso nella sentenza impugnata non sta nel richiamo alla citata lettera ma nella mancanza di prova circa l'esecuzione dell'asporto. La società ricorrente al riguardo lamenta che la Corte di merito abbia omesso ogni riferimento alle produzioni documentali della medesima ricorrente, costituite da fatture della società Pull Mania. Ma la doglianza sul punto è del tutto generica e si pone in contrasto con il citato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. II C. N. S. non chiarisce il contenuto di tali fatture, la loro riferibilità a servizi richiesti dal Comune di NC, gli elementi da cui dovrebbe desumersi l'idoneità di quelle fatture a dimostrare M. l'effettivo svolgimento del servizio in relazione al quale la pretesa di pagamento è stata formulata. Ne deriva che manca la possibilità di verificare il carattere decisorio di quella documentazione, onde la censura incentrata sul difetto di motivazione non può trovare ingresso. Considerazioni in parte analoghe valgono in ordine all'argomento secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l'attuale ricorrente non avrebbe criticato la valutazione del Tribunale circa la mancata prova d'incarichi diretti alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti speciali. La sentenza impugnata, invero, non si è limitata ad affermare che non vi era stata critica alla valutazione operata dai primi giudici. 30 Ila anche aggiunto che quella valutazione trovava conferma nelle lettere di sollecito alla rimozione, inviate dal Comune di NC, aventi tutte ad oggetto rifiuti abbandonati sul suolo (e. quindi, non rifiuti speciali). La società ricorrente, cogliendo tale aspetto, sostiene che i riferimenti contenuti in quelle lettere non sarebbero "questione ;assorbene" perché l'abbandono dei rifiuti non costituirebbe elemento determinante ai fini della qualificazione dei medesimi. Ma a tale proposito va richiamato quanto sopra osservato: incombeva alla ricorrente l'onere di provare il carattere speciale dei rifiuti rimossi, sicché la carenza probatoria riscontrata sul punto dai giudici di merito basta a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e perciò va respinto. La società ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.665= (seimilaseicentosessantacinque), di cui euro 6.500 (scimilacinquecento) per onorari. Cosi deciso in Roma, 1'11 giugno 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Je Presidente Il consigliere est. Sest пити на CORTE SUPE Deposits Cancelleria IL CANCELLIERE