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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 11550 / 2021
All'udienza del 02/12/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 02/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa AD RI Patanè
1
N. R.G. 11550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AD RI Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11550/2021 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di titolare dell'esercizio pubblico Internet point, sito in Camporotondo Etneo (CT) alla Via
Nazionale 89/91, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alessandro Sisto ed Emanuela Ruggiero, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Bari al C.so Vittorio Emanuele
124;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro-
[...]
tempore, CF: rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_1
2 dal Dirigente Dr.ssa , C.F. e dalla Dr.ssa Controparte_2 C.F._2
C.F. , funzionario dell'ufficio, ed CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in presso la sede dell'Ufficio in Via A. Di CP_1
Sangiuliano n.197;
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2021, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza - ingiunzione prot. n. 30593, notificata in data 13.07.2021 a seguito di verbale di operazioni compiute, constatazione e/o contestazione e sequestro amministrativo redatto in data 09.03.2017 dai funzionari dell Parte_2
al fine di ottenerne l'annullamento o la declaratoria di nullità.
[...]
In particolare il ricorrente espone che con il verbale oggetto di opposizione si è sanzionata la sola messa a disposizione al pubblico di terminali di accesso alla rete internet in un esercizio commerciale che svolge attività di “ internet point”, sanzionando così semplicemente il potenziale accesso ai siti di giochi d'azzardo on line, atteso che la riscontrata presenza all'interno del locale di un computer a disposizione del pubblico ed a navigazione libera, lungi dall'integrare la violazione de qua, è esclusivamente funzionale alla prestazione da parte del ricorrente Pt_1
dell'attività di Internet Point.
3 In via preliminare è necessario dare atto che con sentenza n° 104/2025 del 10.07.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Tali norme sono quelle poste a base delle sanzioni emesse con l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Proprio a seguito della detta sentenza, parte resistente, ha prodotto, in allegato alle note di trattazione scritta del 24.11.2025, il provvedimento con cui ha annullato in autotutela, il provvedimento impugnato nel presente giudizio, chiedendo a tal fine, la compensazione delle spese tra le parti.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di controparte.
Ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta durante lo svolgimento del giudizio e la parte resistente ha annullato il provvedimento subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 02/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa AD RI Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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