TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2020
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. SIa Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice
dott. SIa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SIa
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio a seguito del deposito di “note di trattazione scritta” la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2452 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa da
, elettivamente domiciliata in Chieti, via G. Pellicciotti n. 3 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Rocco De Lutiis e Angelo D'Aurelio, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto
OGGETTO: mutuo
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato esperimento della mediazione, obbligatoria ex lege rispetto alla materia che qui trattasi;
in via preliminare, accertata e dichiarata la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito in capo ad
e, dunque, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in CP_1 capo a quest'ultima, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o rigettare la richiesta creditoria avanzata dalla Società nei confronti della Sig.ra Parte_1 per mancanza di titolarità del credito;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'an-nullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n.
1535/2019 – n. 4023/2019 R.G. odiernamente opposto emesso dal Tribunale di Teramo, nonché della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta e, per l'effetto, revocarlo
e/o annullarlo e/o dichiararlo inefficace per tutte le ragioni meglio spiegate in atti, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da ad Parte_1 CP_1 rigettando la domanda di pagamento avanzata da quest'ultima; sempre in via principale, condannare la convenuta/opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atto, al pagamento di una somma in favore dell'attrice/opponente, a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, da determinarsi equitativamente;
in via istruttoria ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nonostante nel documento di sintesi delle condizioni contrattuali (che mi viene mostrato) fosse stato indicato che il finanzia-mento oggetto di causa veniva concesso all'attrice/opponente “per MATRIMONIO”, la Sig.ra ad oggi, risulta Parte_1 nubile”;
2) “Vero che le affermazioni contenute nella documentazione contrattuale (che mi viene mostrata) relativamente allo stato di occupazione della Sig.ra a far Parte_1 data dal 03/2007, presso tale CPC INTERNATIONAL, con reddito netto mensile pari ad €
1.126,00, nonché relativamente alla titolarità in capo alla stessa di un contratto di affitto, percependo un canone mensile pari ad € 250,00 risultano false.” Si indicano i seguenti testi:
1. di IL (PE);
2. di SI Controparte_2 CP_3
(TE);
3. di SI (TE);
4. di Pescara;
Con riserva di CP_4 Controparte_5
pagina 3 di 7 formulazione di ulteriori capitoli di prova e di indicazione di ulteriori testi in prefiggendo termine e con richiesta, sin d'ora, di ammissione alla prova contraria rispetto ai capitoli di prova eventuali-mente formulati da controparte a mezzo dei propri testi sopra indicati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”;
per parte convenuta: “Nell'interesse della società convenuta opposta, gli scriventi contestano quanto ex adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1535/2019 del 30.12.2019 di cui al procedimento n.r.g. 4023/2019, con cui l'intestato
Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
14.400,85, oltre interessi e spese del procedimento e chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo e/o dichiararlo inefficace per tutte le ragioni meglio spiegate in atti, dichiarando che nulla era dovuto dall'opponente, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare ogni avverso Controparte_1 assunto, chiedeva, previa concessione del termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro somma di euro 14.400,85, oltre interessi e spese, o di quella maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Esaurita la trattazione, con ordinanza del 6.7.2021, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva concesso a parte pagina 4 di 7 opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010 con fissazione di successiva udienza per il prosieguo del giudizio.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 29.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta” e la causa veniva trattenuta in decisione.
In particolare, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che il verbale negativo di mediazione depositato dall'opposta era relativo alla procedura esperita in relazione ad altro giudizio instaurato fra le stesse parti;
per contro, la convenuta evidenziava che per mero errore era stato depositato il verbale di mediazione relativo ad altra pratica tra le stesse parti e chiedeva la rimessione ini termini per l'introduzione della procedura di mediazione.
***
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per mancata introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs 28/2010 è fondata ed è idonea a definire il giudizio.
In primo luogo, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezioni Unite, con
Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa al soggetto gravato dall'onere di introdurre la mediazione obbligatoria, ha stabilito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Il senso ultimo dell'orientamento affermato dalla Suprema
Corte è che sottoposta alla condizione di procedibilità è solo la domanda monitoria e non già l'opposizione che si configura come resistenza alla domanda.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, tenuto conto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, assegnava all'opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione e, pertanto, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni enucleate dalla
Suprema Corte, con la conseguenza che la controversia deve essere risolta in conformità ai principi sopra enunciati.
In secondo luogo, va rilevato che in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione l'opposizione deve essere in ogni caso dichiarata improcedibile (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
D'altro canto, si osserva, per un verso, che non è contestato il mancato esperimento del procedimento ex art. 5 d.lgs 28/2010, risultando in atti il deposito di verbale relativo alla procedura instaurata in relazione ad altro giudizio tra le stesse parti, e, per altro verso, che l'instaurazione della procedura in esame è evidentemente rimessa alla parte diligente che ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini formulata da parte convenuta, deve essere rilevato come la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, […]., riveste carattere eccezionale nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale dei perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, essendo i termini stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale” (cfr, Cass. SS.UU. n. 4135/2019; Cass. 29 settembre 2004, n. 19576).
Invero, la non imputabilità della causa di decadenza viene in rilievo, in una prospettiva ampia ed elastica, in situazioni in cui il superamento delle preclusioni sia motivato da esigenze difensive sopravvenute (cfr. Trib. Roma, 16 dicembre 1997) come in quelle ipotesi di produzione di documenti che siano sopravvenuti dopo lo spirare dei termini preclusivi fissati dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Trib. Milano, 9 dicembre 2009, n. 14694;
Trib. Milano 3 giugno 2008, n. 72143; Trib. Trani, 1 dicembre 1999) o la deduzione di prove costituende in dipendenza di un imprevisto ed imprevedibile sviluppo dell'istruzione probatoria (cfr. Trib. Reggio Calabria, 2 luglio 2003).
Nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna delle situazioni che, sulla scorta delle affermazioni che precedono, legittimerebbero la rimessione in termini.
pagina 6 di 7 In definitiva l'improcedibilità della domanda comporta la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Deve essere rigettata la domanda di parte attrice opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese dell'intero giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, essendo sopravvenuto un mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 2452/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto n. 1535/2019 del 30.12.2019;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa SIa Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. SIa Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice
dott. SIa Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SIa
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio a seguito del deposito di “note di trattazione scritta” la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2452 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa da
, elettivamente domiciliata in Chieti, via G. Pellicciotti n. 3 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Rocco De Lutiis e Angelo D'Aurelio, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto
OGGETTO: mutuo
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato esperimento della mediazione, obbligatoria ex lege rispetto alla materia che qui trattasi;
in via preliminare, accertata e dichiarata la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito in capo ad
e, dunque, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in CP_1 capo a quest'ultima, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o rigettare la richiesta creditoria avanzata dalla Società nei confronti della Sig.ra Parte_1 per mancanza di titolarità del credito;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'an-nullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n.
1535/2019 – n. 4023/2019 R.G. odiernamente opposto emesso dal Tribunale di Teramo, nonché della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta e, per l'effetto, revocarlo
e/o annullarlo e/o dichiararlo inefficace per tutte le ragioni meglio spiegate in atti, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da ad Parte_1 CP_1 rigettando la domanda di pagamento avanzata da quest'ultima; sempre in via principale, condannare la convenuta/opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atto, al pagamento di una somma in favore dell'attrice/opponente, a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, da determinarsi equitativamente;
in via istruttoria ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nonostante nel documento di sintesi delle condizioni contrattuali (che mi viene mostrato) fosse stato indicato che il finanzia-mento oggetto di causa veniva concesso all'attrice/opponente “per MATRIMONIO”, la Sig.ra ad oggi, risulta Parte_1 nubile”;
2) “Vero che le affermazioni contenute nella documentazione contrattuale (che mi viene mostrata) relativamente allo stato di occupazione della Sig.ra a far Parte_1 data dal 03/2007, presso tale CPC INTERNATIONAL, con reddito netto mensile pari ad €
1.126,00, nonché relativamente alla titolarità in capo alla stessa di un contratto di affitto, percependo un canone mensile pari ad € 250,00 risultano false.” Si indicano i seguenti testi:
1. di IL (PE);
2. di SI Controparte_2 CP_3
(TE);
3. di SI (TE);
4. di Pescara;
Con riserva di CP_4 Controparte_5
pagina 3 di 7 formulazione di ulteriori capitoli di prova e di indicazione di ulteriori testi in prefiggendo termine e con richiesta, sin d'ora, di ammissione alla prova contraria rispetto ai capitoli di prova eventuali-mente formulati da controparte a mezzo dei propri testi sopra indicati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”;
per parte convenuta: “Nell'interesse della società convenuta opposta, gli scriventi contestano quanto ex adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1535/2019 del 30.12.2019 di cui al procedimento n.r.g. 4023/2019, con cui l'intestato
Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
14.400,85, oltre interessi e spese del procedimento e chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo e/o dichiararlo inefficace per tutte le ragioni meglio spiegate in atti, dichiarando che nulla era dovuto dall'opponente, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare ogni avverso Controparte_1 assunto, chiedeva, previa concessione del termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro somma di euro 14.400,85, oltre interessi e spese, o di quella maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Esaurita la trattazione, con ordinanza del 6.7.2021, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva concesso a parte pagina 4 di 7 opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010 con fissazione di successiva udienza per il prosieguo del giudizio.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 29.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta” e la causa veniva trattenuta in decisione.
In particolare, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che il verbale negativo di mediazione depositato dall'opposta era relativo alla procedura esperita in relazione ad altro giudizio instaurato fra le stesse parti;
per contro, la convenuta evidenziava che per mero errore era stato depositato il verbale di mediazione relativo ad altra pratica tra le stesse parti e chiedeva la rimessione ini termini per l'introduzione della procedura di mediazione.
***
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per mancata introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs 28/2010 è fondata ed è idonea a definire il giudizio.
In primo luogo, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezioni Unite, con
Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa al soggetto gravato dall'onere di introdurre la mediazione obbligatoria, ha stabilito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Il senso ultimo dell'orientamento affermato dalla Suprema
Corte è che sottoposta alla condizione di procedibilità è solo la domanda monitoria e non già l'opposizione che si configura come resistenza alla domanda.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, tenuto conto dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, assegnava all'opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione e, pertanto, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni enucleate dalla
Suprema Corte, con la conseguenza che la controversia deve essere risolta in conformità ai principi sopra enunciati.
In secondo luogo, va rilevato che in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione l'opposizione deve essere in ogni caso dichiarata improcedibile (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
D'altro canto, si osserva, per un verso, che non è contestato il mancato esperimento del procedimento ex art. 5 d.lgs 28/2010, risultando in atti il deposito di verbale relativo alla procedura instaurata in relazione ad altro giudizio tra le stesse parti, e, per altro verso, che l'instaurazione della procedura in esame è evidentemente rimessa alla parte diligente che ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini formulata da parte convenuta, deve essere rilevato come la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, […]., riveste carattere eccezionale nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale dei perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, essendo i termini stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale” (cfr, Cass. SS.UU. n. 4135/2019; Cass. 29 settembre 2004, n. 19576).
Invero, la non imputabilità della causa di decadenza viene in rilievo, in una prospettiva ampia ed elastica, in situazioni in cui il superamento delle preclusioni sia motivato da esigenze difensive sopravvenute (cfr. Trib. Roma, 16 dicembre 1997) come in quelle ipotesi di produzione di documenti che siano sopravvenuti dopo lo spirare dei termini preclusivi fissati dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Trib. Milano, 9 dicembre 2009, n. 14694;
Trib. Milano 3 giugno 2008, n. 72143; Trib. Trani, 1 dicembre 1999) o la deduzione di prove costituende in dipendenza di un imprevisto ed imprevedibile sviluppo dell'istruzione probatoria (cfr. Trib. Reggio Calabria, 2 luglio 2003).
Nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna delle situazioni che, sulla scorta delle affermazioni che precedono, legittimerebbero la rimessione in termini.
pagina 6 di 7 In definitiva l'improcedibilità della domanda comporta la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Deve essere rigettata la domanda di parte attrice opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese dell'intero giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, essendo sopravvenuto un mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 2452/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto n. 1535/2019 del 30.12.2019;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa SIa Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7